Art. 11. Disposizioni transitorie.
Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 non si applicano a coloro che hanno finito di scontare, da oltre un biennio prima della pubblicazione della presente legge, la condanna, per effetto della quale sono incorsi nella incapacita' militare.
Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 non si applicano a coloro che hanno finito di scontare, da oltre un biennio prima della pubblicazione della presente legge, la condanna, per effetto della quale sono incorsi nella incapacita' militare.