Art. 10.
Alle regioni, province, comuni e loro consorzi ed ai consorzi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , si applicano le disposizioni di cui all' articolo 10 della legge 29 febbraio 1980, n. 31 .
Alle regioni, province, comuni e loro consorzi ed ai consorzi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , si applicano le disposizioni di cui all' articolo 10 della legge 29 febbraio 1980, n. 31 .