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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/11/2025, n. 3148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3148 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1579/2024 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Presidente, Dr. Mario Cigna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 1579/2024 R.G.,
TRA
i SIg: , nato il [...], a [...], Stato di San Paolo, Brasile, privo di Parte_1 codice fiscale italiano, munito di codice fiscale brasiliano n. , residente in [...]. José P.IVA_1
Annichino, 83, Centro, Capivari, CEP 13360-101, Stato di San Paolo, Brasile Þ, Parte_2
nata il [...], a [...], Stato di San Paolo, Brasile, priva di codice fiscale italiano,
[...]
munita di codice fiscale brasiliano n. , residente in [...]. José Annichino, 83, Centro, P.IVA_2
Capivari, CEP 13360-101, Stato di San Paolo, Brasile Þ , nata il Parte_3
01/11/1985, a Campinas, Stato di San Paolo, Brasile, priva di codice fiscale italiano, munita di codice fiscale brasiliano n. , residente in [...]de Campos, 8, P.IVA_3
Ponta da Praia, Santos, CEP 11030-490, Stato di San Paolo, Brasile Þ Parte_4
nata il [...], a [...], Stato di San Paolo, Brasile, priva di codice fiscale italiano e munita di codice fiscale brasiliano n. , per sé medesima e, congiuntamente con l'altro P.IVA_4 genitore, nella qualità di rappresentante legale dei figli minori nato il Persona_1
14/10/2014, a Taubaté, Stato di San Paolo, Brasile, privo di codice fiscale italiano, munito di codice fiscale brasiliano n. , e nata il [...], a Vitória, P.IVA_5 Parte_5
Stato di Espirito Santo, Brasile, priva di codice fiscale italiano, munita di codice fiscale brasiliano n. , residenti in [...], 220, Praia do Canto, Vitória, CEP 29055-460, P.IVA_6
Stato di Espirito Santo, Brasile, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Francesco Boschetti (C.F.
– Fax: – PEC: , C.F._1 P.IVA_7 Email_1
presso il cui Studio in Roma, CAP 00192, Via dei Gracchi, 151, sono elettivamente domiciliati, giuste procure alle liti autenticate, apostillate e tradotte nelle forme di legge
- ricorrenti -
CONTRO , in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato Controparte_1
e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
- resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
* * * * * * * * *
Con ricorso iscritto a ruolo il 7.03.2024, i ricorrenti come sopra identificati, chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani “iure sanguinis” in virtù della comune discendenza dal cittadino italiano, SI. nato a [...] il [...] da Parte_6 [...]
e (cfr. all. 01, estratto dell'atto di nascita di Persona_2 Persona_3 Parte_6
), emigrato in Brasile ed ivi coniugato nel 1926 con (cfr. all. 02, atto
[...] Controparte_2
integrale di matrimonio di , ove è deceduto senza essersi mai Parte_6
naturalizzato brasiliano (cfr. all. 03, certificato negativo di naturalizzazione di Parte_6
).
[...]
Il si è costituito con memoria del 28.05.2024 chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_1 avverso con vittoria di spese e competenze di lite.
È intervenuto il PM presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce il quale ha espresso il parere positivo.
All'udienza del 17.10.2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note di udienza, il fascicolo è stato rimesso, dal Gop delegato per la trattazione, al Presidente assegnatario del procedimento.
FATTO
I ricorrenti, chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani “iure sanguinis” in virtù della comune discendenza dal cittadino italiano SI. nato a Parte_6
RI (LE) il 02.11.1894 da e (cfr. all. 01, estratto dell'atto Persona_2 Persona_3 di nascita di , emigrato in Brasile ed ivi coniugato nel 1926 con Parte_6
(cfr. all. 02, atto integrale di matrimonio di ), ove è Controparte_2 Parte_6
deceduto senza essersi mai naturalizzato brasiliano (cfr. all. 03, certificato negativo di naturalizzazione di ). Parte_6
2 Successivamente, dal matrimonio tra l'avo italiano e Parte_6 Controparte_2
è venuta alla luce , nata in [...] nel 1927 (cfr. all. 04, atto integrale Persona_4 di nascita di ), coniugata nel 1950 con passando a Persona_4 Persona_4 Parte_1 chiamarsi (cfr. all. 05, atto integrale di matrimonio di Persona_5 Persona_4
); dal matrimonio tra e è venuto alla luce
[...] Persona_4 Parte_1 il ricorrent , nato in [...] nel 1957 (cfr. all. 06, atto integrale di nascita di Parte_1
), coniugato l'11.02.1983 con la ricorrent , passata a chiamarsi Parte_1 Parte_2
(cfr. all. 07, atto integrale di matrimonio di ), nata in Parte_2 Parte_1
Brasile nel 1959 (cfr. all. 08, atto integrale di nascita di ); dal matrimonio tra Parte_2 [...]
e sono venute alla luce le ricorrenti: 1) Parte_1 Parte_2 Parte_3
nata in [...] nel 1985 (cfr. all. 09, atto integrale di nascita di;
[...] Parte_3
2) nata in [...] nel 1987 (all. 10, atto integrale di nascita di Parte_4 [...]
; dall'unione non matrimoniale tra e Parte_4 Parte_4 Persona_6
sono venuti alla luce i ricorrenti: 1) nato in [...] nel 2014,
[...] Persona_1
dichiarato nell'atto di nascita da entrambi i genitori, inclusa la madre che trasmette la cittadinanza italiana (cfr. all. 11, atto integrale di nascita di;
2 Persona_1 Parte_5 nata in [...] nel 2022 (cfr. all. 12, atto integrale di nascita di , rispetto alla Parte_5 quale già madre a tutti gli effetti secondo le vigenti norme brasiliane, Parte_4 ha riconosciuto la maternità biologica anche ai sensi degli artt. 250 e ss. c.c. con scrittura pubblica del 09.02.2024 (all. 13, scrittura pubblica di riconoscimento della maternità rilasciata da
[...]
in relazione alla figlia . Parte_4 Parte_5
Preliminarmente vi è da evidenziare che in data successiva all'instaurazione del presente giudizio,
è intervenuta la sentenza n.142 del 18 luglio 2025 della Corte costituzionale, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2025, con cui sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale da vari Tribunali (tra cui Bologna, Roma,
Milano e Firenze) aventi ad oggetto l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte in cui consente l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis senza limiti generazionali, anche in assenza di un effettivo legame con la comunità nazionale.
La Corte ha ritenuto che le censure formulate, pur ponendo temi di rilievo, non fossero ammissibili in quanto formulate in termini tali da non consentire un'effettiva verifica della lesione dei parametri costituzionali invocati. In particolare, la Consulta ha rilevato che l'ordinamento italiano, nel riconoscere la cittadinanza iure sanguinis, esercita una prerogativa riservata al legislatore, che
3 gode di un'ampia discrezionalità in materia, anche alla luce degli obblighi internazionali e sovranazionali.
Nella medesima pronuncia, la Corte ha anche chiarito che le disposizioni del decreto-legge 15 marzo
2025, n. 36, conv. con mod. in legge 10 maggio 2025, n. 67 – che intervengono sul regime della cittadinanza iure sanguinis – non trovano applicazione nei giudizi promossi anteriormente alla data del 27 marzo 2025, ribadendo il principio della non retroattività della norma sopravvenuta.
Alla luce di tale autorevole intervento, che ha fugato i dubbi interpretativi e sistematici prospettati da parte ricorrente, e considerato che le parti sono state invitate a prendere posizione in ordine alle questioni di costituzionalità sollevate in analoghi giudizi, può ritenersi definitivamente superato ogni profilo di incertezza circa la perdurante vigenza ed efficacia delle disposizioni oggetto del presente giudizio.
Pertanto, non residuando più ostacoli interpretativi né profili di rilevanza costituzionale, la domanda proposta può essere esaminata e accolta nel merito, alla luce del quadro normativo applicabile ratione temporis.
MOTIVAZIONE IN DIRITTO
Sul tema della c.d. “grande naturalizzazione” avvenuta in base alla legislazione brasiliana (a seguito di provvedimenti di naturalizzazione coatta e di massa emanati dal governo brasiliano tra il 1889 ed il 1891), la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta con due recenti sentenze (n.
25317/2022 e n. 25318/2022), risolvendo la questione relativa alla idoneità dell'acquisto della cittadinanza brasiliana (in base a tale specifica legislazione) da parte di cittadini italiani a interrompere la trasmissione “jure sanguinis” della cittadinanza italiana e quindi eventualmente ad a impedire agli eredi dei "naturalizzati", di chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Il punto focalizzato nelle predette decisioni attiene alla configurabilità o meno della rinuncia tacita dei ricorrenti alla cittadinanza italiana a seguito della stabilizzazione in Brasile degli avi e dei loro discendenti, provenienti dall'Italia, dopo il decreto della cd “grande naturalizzazione” (risalente al
1889), che aveva concesso loro la cittadinanza brasiliana: a tale circostanza, a parere del
[...]
era conseguita una rinuncia tacita a quella italiana. CP_3
La questione oggetto di approfondimento della Suprema Corte, dunque, pone il quesito fondamentale se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia attraverso la mera permanenza in un altro paese ed in mancanza di una manifestazione di volontà o, al contrario, se l'intenzione di rinunciarvi debba essere manifestata espressamente, tenuto conto della specifica natura del diritto.
4 La Suprema Corte, ha, dunque, statuito il seguente principio di diritto: “(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n.
555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in
Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
“ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di
5 lavoro, pubblico o privato” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 25317/2022; cfr. SU n.
25318/2022).
Orbene, il SI nato a [...] il [...], non si è mai Parte_6
naturalizzato brasiliano e pertanto non ha mai perso la cittadinanza italiana e l'ha trasmessa “iures sanguinis”, a sua figlia, , nata in [...] nel 1927 (cittadina italiana) Persona_4
che a sua volta l'ha trasmessa ai suoi discendenti. La linea di discendenza, infatti, è stata documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza riconduce senza dubbio all'avo italiano;
né l'avo, né nessuno dei suoi discendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né si sono naturalizzati brasiliani (cfr doc in atti). Inoltre, il certificato negativo di naturalizzazione riporta tutte le possibili variazioni letterali e fonetiche, ma anche data di nascita, paternità e maternità al fine di individuare con certezza il dante causa (cfr documentazione in atti).
Per di più, dall'esame della produzione documentale emerge, altresì, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale (la SI.ra , nata in Persona_4
Brasile nel 1927 (cittadina italiana) ma coniugata nel 1950 con cittadino straniero e, quindi, dopo l'avvento della Costituzione italiana e non ha mai perso la sua cittadinanza). La circostanza
è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – al mantenimento e/o trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis sulla base della legge vigente sino agli odierni ricorrenti. La trasmissione è avvenuta indipendentemente dai portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, ed esclusivamente in base all'applicazione della normativa vigente.
Del resto, il Ministero competente costituitosi, nulla ha eccepito nel merito della vicenda de quo.
Se dunque, da una lettura giurisprudenziale in applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Orbene, i ricorrenti hanno tentato di prenotare apposito appuntamento presso il competente
Consolato italiano a San Paolo e Rio de Janeiro Rio ma senza alcun successo in quanto non vi sono date disponibili (cfr i docc.15-21). Il Consolato Generale d'Italia a San Paolo e Rio de Janeiro Rio redigeva e pubblicava apposite liste d'attesa, dalle quali risulta inequivocabilmente la “inagibilità”
6 del sistema di prenotazione online in uso presso i Consolati italiani a San Paolo e Rio de Janeiro
(“questa lista ha già raggiunto il limite massimo d'iscrizioni per il mese corrente. Vi invitiamo a riprovare nel prossimo mese prossimo” – “stante l'elevata richiesta i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti. Si invita a controllare con frequenza la disponibilità in quanto l'agenda viene aggiornata regolarmente”).
Pertanto, si può senz'altro osservare che l'assoluta certezza in ordine alla impossibilità di ottenere, da parte dell'Autorità consolare, riscontro alla richiesta presentata dagli odierni ricorrenti, in tempi compatibili con la necessaria effettività della tutela richiesta, comporterebbe, con altrettanta assoluta certezza, il diniego del diritto vantato dei richiedenti. Quindi, in conformità con il principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano una lesione dell'interesse stesso giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Del resto, la giurisprudenza di merito ha chiarito che il decorso del termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana al non Parte_7
è configurabile come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda, difettando di un'espressa previsione legislativa (Trib. Roma, 23 aprile 2020, su DeJure).
Il ricorso, pertanto, merita accoglimento.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dai SI.ri , nato il [...], a [...], Stato di San Paolo, Parte_1
Brasile, privo di codice fiscale italiano, munito di codice fiscale brasiliano n. , P.IVA_1 residente in [...]. José Annichino, 83, Centro, Capivari, CEP 13360-101, Stato di San Paolo, Brasile
Þ, nata il [...], a [...], Stato di San Paolo, Brasile, priva di Parte_2 codice fiscale italiano, munita di codice fiscale brasiliano n. , residente in [...]. José P.IVA_2
Annichino, 83, Centro, Capivari, CEP 13360-101, Stato di San Paolo, Brasile Þ
[...]
, nata il [...], a [...], Stato di San Paolo, Brasile, priva di codice Parte_3 fiscale italiano, munita di codice fiscale brasiliano n. , residente in [...]P.IVA_3
Ribeiro de Campos, 8, Ponta da Praia, Santos, CEP 11030-490, Stato di San Paolo, Brasile Þ
nata il [...], a [...], Stato di San Paolo, Brasile, priva di Parte_4 codice fiscale italiano e munita di codice fiscale brasiliano n. , per sé medesima e, P.IVA_4 congiuntamente con l'altro genitore, nella qualità di rappresentante legale dei figli minori
7 nato il [...], a [...], Stato di San Paolo, Brasile, privo di codice Persona_1 fiscale italiano, munito di codice fiscale brasiliano n. , e nata il P.IVA_5 Parte_5
11/06/2022, a Vitória, Stato di Espirito Santo, Brasile, priva di codice fiscale italiano, munita di codice fiscale brasiliano n. , residenti in [...], 220, Praia do Canto, P.IVA_6
Vitória, CEP 29055-460, Stato di Espirito Santo, Brasile, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2. ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. spese compensate.
Lecce, 31/10/2025 Il Presidente
Dr. Mario Cigna
Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP, dott.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ai sensi della delibera del CSM dell'1.06.2017.
8
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Presidente, Dr. Mario Cigna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 1579/2024 R.G.,
TRA
i SIg: , nato il [...], a [...], Stato di San Paolo, Brasile, privo di Parte_1 codice fiscale italiano, munito di codice fiscale brasiliano n. , residente in [...]. José P.IVA_1
Annichino, 83, Centro, Capivari, CEP 13360-101, Stato di San Paolo, Brasile Þ, Parte_2
nata il [...], a [...], Stato di San Paolo, Brasile, priva di codice fiscale italiano,
[...]
munita di codice fiscale brasiliano n. , residente in [...]. José Annichino, 83, Centro, P.IVA_2
Capivari, CEP 13360-101, Stato di San Paolo, Brasile Þ , nata il Parte_3
01/11/1985, a Campinas, Stato di San Paolo, Brasile, priva di codice fiscale italiano, munita di codice fiscale brasiliano n. , residente in [...]de Campos, 8, P.IVA_3
Ponta da Praia, Santos, CEP 11030-490, Stato di San Paolo, Brasile Þ Parte_4
nata il [...], a [...], Stato di San Paolo, Brasile, priva di codice fiscale italiano e munita di codice fiscale brasiliano n. , per sé medesima e, congiuntamente con l'altro P.IVA_4 genitore, nella qualità di rappresentante legale dei figli minori nato il Persona_1
14/10/2014, a Taubaté, Stato di San Paolo, Brasile, privo di codice fiscale italiano, munito di codice fiscale brasiliano n. , e nata il [...], a Vitória, P.IVA_5 Parte_5
Stato di Espirito Santo, Brasile, priva di codice fiscale italiano, munita di codice fiscale brasiliano n. , residenti in [...], 220, Praia do Canto, Vitória, CEP 29055-460, P.IVA_6
Stato di Espirito Santo, Brasile, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Francesco Boschetti (C.F.
– Fax: – PEC: , C.F._1 P.IVA_7 Email_1
presso il cui Studio in Roma, CAP 00192, Via dei Gracchi, 151, sono elettivamente domiciliati, giuste procure alle liti autenticate, apostillate e tradotte nelle forme di legge
- ricorrenti -
CONTRO , in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato Controparte_1
e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
- resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
* * * * * * * * *
Con ricorso iscritto a ruolo il 7.03.2024, i ricorrenti come sopra identificati, chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani “iure sanguinis” in virtù della comune discendenza dal cittadino italiano, SI. nato a [...] il [...] da Parte_6 [...]
e (cfr. all. 01, estratto dell'atto di nascita di Persona_2 Persona_3 Parte_6
), emigrato in Brasile ed ivi coniugato nel 1926 con (cfr. all. 02, atto
[...] Controparte_2
integrale di matrimonio di , ove è deceduto senza essersi mai Parte_6
naturalizzato brasiliano (cfr. all. 03, certificato negativo di naturalizzazione di Parte_6
).
[...]
Il si è costituito con memoria del 28.05.2024 chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_1 avverso con vittoria di spese e competenze di lite.
È intervenuto il PM presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce il quale ha espresso il parere positivo.
All'udienza del 17.10.2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note di udienza, il fascicolo è stato rimesso, dal Gop delegato per la trattazione, al Presidente assegnatario del procedimento.
FATTO
I ricorrenti, chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani “iure sanguinis” in virtù della comune discendenza dal cittadino italiano SI. nato a Parte_6
RI (LE) il 02.11.1894 da e (cfr. all. 01, estratto dell'atto Persona_2 Persona_3 di nascita di , emigrato in Brasile ed ivi coniugato nel 1926 con Parte_6
(cfr. all. 02, atto integrale di matrimonio di ), ove è Controparte_2 Parte_6
deceduto senza essersi mai naturalizzato brasiliano (cfr. all. 03, certificato negativo di naturalizzazione di ). Parte_6
2 Successivamente, dal matrimonio tra l'avo italiano e Parte_6 Controparte_2
è venuta alla luce , nata in [...] nel 1927 (cfr. all. 04, atto integrale Persona_4 di nascita di ), coniugata nel 1950 con passando a Persona_4 Persona_4 Parte_1 chiamarsi (cfr. all. 05, atto integrale di matrimonio di Persona_5 Persona_4
); dal matrimonio tra e è venuto alla luce
[...] Persona_4 Parte_1 il ricorrent , nato in [...] nel 1957 (cfr. all. 06, atto integrale di nascita di Parte_1
), coniugato l'11.02.1983 con la ricorrent , passata a chiamarsi Parte_1 Parte_2
(cfr. all. 07, atto integrale di matrimonio di ), nata in Parte_2 Parte_1
Brasile nel 1959 (cfr. all. 08, atto integrale di nascita di ); dal matrimonio tra Parte_2 [...]
e sono venute alla luce le ricorrenti: 1) Parte_1 Parte_2 Parte_3
nata in [...] nel 1985 (cfr. all. 09, atto integrale di nascita di;
[...] Parte_3
2) nata in [...] nel 1987 (all. 10, atto integrale di nascita di Parte_4 [...]
; dall'unione non matrimoniale tra e Parte_4 Parte_4 Persona_6
sono venuti alla luce i ricorrenti: 1) nato in [...] nel 2014,
[...] Persona_1
dichiarato nell'atto di nascita da entrambi i genitori, inclusa la madre che trasmette la cittadinanza italiana (cfr. all. 11, atto integrale di nascita di;
2 Persona_1 Parte_5 nata in [...] nel 2022 (cfr. all. 12, atto integrale di nascita di , rispetto alla Parte_5 quale già madre a tutti gli effetti secondo le vigenti norme brasiliane, Parte_4 ha riconosciuto la maternità biologica anche ai sensi degli artt. 250 e ss. c.c. con scrittura pubblica del 09.02.2024 (all. 13, scrittura pubblica di riconoscimento della maternità rilasciata da
[...]
in relazione alla figlia . Parte_4 Parte_5
Preliminarmente vi è da evidenziare che in data successiva all'instaurazione del presente giudizio,
è intervenuta la sentenza n.142 del 18 luglio 2025 della Corte costituzionale, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2025, con cui sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale da vari Tribunali (tra cui Bologna, Roma,
Milano e Firenze) aventi ad oggetto l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte in cui consente l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis senza limiti generazionali, anche in assenza di un effettivo legame con la comunità nazionale.
La Corte ha ritenuto che le censure formulate, pur ponendo temi di rilievo, non fossero ammissibili in quanto formulate in termini tali da non consentire un'effettiva verifica della lesione dei parametri costituzionali invocati. In particolare, la Consulta ha rilevato che l'ordinamento italiano, nel riconoscere la cittadinanza iure sanguinis, esercita una prerogativa riservata al legislatore, che
3 gode di un'ampia discrezionalità in materia, anche alla luce degli obblighi internazionali e sovranazionali.
Nella medesima pronuncia, la Corte ha anche chiarito che le disposizioni del decreto-legge 15 marzo
2025, n. 36, conv. con mod. in legge 10 maggio 2025, n. 67 – che intervengono sul regime della cittadinanza iure sanguinis – non trovano applicazione nei giudizi promossi anteriormente alla data del 27 marzo 2025, ribadendo il principio della non retroattività della norma sopravvenuta.
Alla luce di tale autorevole intervento, che ha fugato i dubbi interpretativi e sistematici prospettati da parte ricorrente, e considerato che le parti sono state invitate a prendere posizione in ordine alle questioni di costituzionalità sollevate in analoghi giudizi, può ritenersi definitivamente superato ogni profilo di incertezza circa la perdurante vigenza ed efficacia delle disposizioni oggetto del presente giudizio.
Pertanto, non residuando più ostacoli interpretativi né profili di rilevanza costituzionale, la domanda proposta può essere esaminata e accolta nel merito, alla luce del quadro normativo applicabile ratione temporis.
MOTIVAZIONE IN DIRITTO
Sul tema della c.d. “grande naturalizzazione” avvenuta in base alla legislazione brasiliana (a seguito di provvedimenti di naturalizzazione coatta e di massa emanati dal governo brasiliano tra il 1889 ed il 1891), la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta con due recenti sentenze (n.
25317/2022 e n. 25318/2022), risolvendo la questione relativa alla idoneità dell'acquisto della cittadinanza brasiliana (in base a tale specifica legislazione) da parte di cittadini italiani a interrompere la trasmissione “jure sanguinis” della cittadinanza italiana e quindi eventualmente ad a impedire agli eredi dei "naturalizzati", di chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Il punto focalizzato nelle predette decisioni attiene alla configurabilità o meno della rinuncia tacita dei ricorrenti alla cittadinanza italiana a seguito della stabilizzazione in Brasile degli avi e dei loro discendenti, provenienti dall'Italia, dopo il decreto della cd “grande naturalizzazione” (risalente al
1889), che aveva concesso loro la cittadinanza brasiliana: a tale circostanza, a parere del
[...]
era conseguita una rinuncia tacita a quella italiana. CP_3
La questione oggetto di approfondimento della Suprema Corte, dunque, pone il quesito fondamentale se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia attraverso la mera permanenza in un altro paese ed in mancanza di una manifestazione di volontà o, al contrario, se l'intenzione di rinunciarvi debba essere manifestata espressamente, tenuto conto della specifica natura del diritto.
4 La Suprema Corte, ha, dunque, statuito il seguente principio di diritto: “(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n.
555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in
Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
“ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di
5 lavoro, pubblico o privato” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 25317/2022; cfr. SU n.
25318/2022).
Orbene, il SI nato a [...] il [...], non si è mai Parte_6
naturalizzato brasiliano e pertanto non ha mai perso la cittadinanza italiana e l'ha trasmessa “iures sanguinis”, a sua figlia, , nata in [...] nel 1927 (cittadina italiana) Persona_4
che a sua volta l'ha trasmessa ai suoi discendenti. La linea di discendenza, infatti, è stata documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza riconduce senza dubbio all'avo italiano;
né l'avo, né nessuno dei suoi discendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né si sono naturalizzati brasiliani (cfr doc in atti). Inoltre, il certificato negativo di naturalizzazione riporta tutte le possibili variazioni letterali e fonetiche, ma anche data di nascita, paternità e maternità al fine di individuare con certezza il dante causa (cfr documentazione in atti).
Per di più, dall'esame della produzione documentale emerge, altresì, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale (la SI.ra , nata in Persona_4
Brasile nel 1927 (cittadina italiana) ma coniugata nel 1950 con cittadino straniero e, quindi, dopo l'avvento della Costituzione italiana e non ha mai perso la sua cittadinanza). La circostanza
è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – al mantenimento e/o trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis sulla base della legge vigente sino agli odierni ricorrenti. La trasmissione è avvenuta indipendentemente dai portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, ed esclusivamente in base all'applicazione della normativa vigente.
Del resto, il Ministero competente costituitosi, nulla ha eccepito nel merito della vicenda de quo.
Se dunque, da una lettura giurisprudenziale in applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Orbene, i ricorrenti hanno tentato di prenotare apposito appuntamento presso il competente
Consolato italiano a San Paolo e Rio de Janeiro Rio ma senza alcun successo in quanto non vi sono date disponibili (cfr i docc.15-21). Il Consolato Generale d'Italia a San Paolo e Rio de Janeiro Rio redigeva e pubblicava apposite liste d'attesa, dalle quali risulta inequivocabilmente la “inagibilità”
6 del sistema di prenotazione online in uso presso i Consolati italiani a San Paolo e Rio de Janeiro
(“questa lista ha già raggiunto il limite massimo d'iscrizioni per il mese corrente. Vi invitiamo a riprovare nel prossimo mese prossimo” – “stante l'elevata richiesta i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti. Si invita a controllare con frequenza la disponibilità in quanto l'agenda viene aggiornata regolarmente”).
Pertanto, si può senz'altro osservare che l'assoluta certezza in ordine alla impossibilità di ottenere, da parte dell'Autorità consolare, riscontro alla richiesta presentata dagli odierni ricorrenti, in tempi compatibili con la necessaria effettività della tutela richiesta, comporterebbe, con altrettanta assoluta certezza, il diniego del diritto vantato dei richiedenti. Quindi, in conformità con il principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano una lesione dell'interesse stesso giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Del resto, la giurisprudenza di merito ha chiarito che il decorso del termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana al non Parte_7
è configurabile come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda, difettando di un'espressa previsione legislativa (Trib. Roma, 23 aprile 2020, su DeJure).
Il ricorso, pertanto, merita accoglimento.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dai SI.ri , nato il [...], a [...], Stato di San Paolo, Parte_1
Brasile, privo di codice fiscale italiano, munito di codice fiscale brasiliano n. , P.IVA_1 residente in [...]. José Annichino, 83, Centro, Capivari, CEP 13360-101, Stato di San Paolo, Brasile
Þ, nata il [...], a [...], Stato di San Paolo, Brasile, priva di Parte_2 codice fiscale italiano, munita di codice fiscale brasiliano n. , residente in [...]. José P.IVA_2
Annichino, 83, Centro, Capivari, CEP 13360-101, Stato di San Paolo, Brasile Þ
[...]
, nata il [...], a [...], Stato di San Paolo, Brasile, priva di codice Parte_3 fiscale italiano, munita di codice fiscale brasiliano n. , residente in [...]P.IVA_3
Ribeiro de Campos, 8, Ponta da Praia, Santos, CEP 11030-490, Stato di San Paolo, Brasile Þ
nata il [...], a [...], Stato di San Paolo, Brasile, priva di Parte_4 codice fiscale italiano e munita di codice fiscale brasiliano n. , per sé medesima e, P.IVA_4 congiuntamente con l'altro genitore, nella qualità di rappresentante legale dei figli minori
7 nato il [...], a [...], Stato di San Paolo, Brasile, privo di codice Persona_1 fiscale italiano, munito di codice fiscale brasiliano n. , e nata il P.IVA_5 Parte_5
11/06/2022, a Vitória, Stato di Espirito Santo, Brasile, priva di codice fiscale italiano, munita di codice fiscale brasiliano n. , residenti in [...], 220, Praia do Canto, P.IVA_6
Vitória, CEP 29055-460, Stato di Espirito Santo, Brasile, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2. ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. spese compensate.
Lecce, 31/10/2025 Il Presidente
Dr. Mario Cigna
Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP, dott.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ai sensi della delibera del CSM dell'1.06.2017.
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