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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/07/2025, n. 2162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2162 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 02.12.2024 al n. 6020 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliato in Napoli (NA) alla Via Chiatamone n. 7, presso C.F._1 lo studio dell'Avv. Vincenzo Nicolò, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...], codice fiscale , CP_1 C.F._2 residente in [...]di Napoli (NA) al Corso Umberto I n.125 Scala D interno 3;
RESISTENTE CONTUMACE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note depositate per l'udienza del 02.07.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27.11.2024, il sig. premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio il 15.09.1990 in Napoli (NA) (atto n. 416 – p. II – s. A – sez. C- anno 1990 del Comune di Napoli) con la sig.ra e che dalla loro unione sono nati due figli nato a CP_1 Per_1 Napoli l'11.02.1992, e , nato a [...] il [...], attualmente maggiorenni ma non Per_2 economicamente autosufficienti, esponeva che il Tribunale di Nola aveva emesso, in data
17.07.2002, il decreto di omologazione della separazione consensuale dei coniugi. Sulla scorta delle predette deduzioni il ricorrente chiedeva pronunciarsi cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni di separazione.
La resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
Parte ricorrente all'udienza di comparizione del 09.06.2025 confermava la volontà di divorziare e si riportava al ricorso ed inoltre, con note depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 02.07.2025, chiariva di voler riconoscere spontaneamente l'assegno divorzile alla resistente nella stessa misura prevista in sede di separazione come assegno di mantenimento.
A questo punto il Giudice, lette le note di parte, riservava la causa al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di la quale non si costituiva in CP_1 giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza.
Va poi precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui le parti sono comparse innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. Agli atti è stato, altresì, versato il decreto di omologazione della separazione consensuale dei coniugi emesso dal Tribunale di Nola il 17.07.2002.
Quanto ai provvedimenti accessori va precisato che parte ricorrente instava nel ricorso introduttivo per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al decreto di omologazione della separazione consensuale dei coniugi emesso dal Tribunale di Nola il
17.07.2002.
Orbene, per quanto concerne in primo luogo l'affido dei figli e la relativa disciplina del diritto di visita nulla si dispone atteso che gli stessi sono nelle more divenuti maggiorenni. Come risulta infatti dal certificato di residenza versato in atti è nato l'[...] e il Per_1 Per_2
07.05.1997. Gli stessi, quindi, hanno raggiunto rispettivamente l'età di 33 e 28 anni.
Nulla si dispone, altresì, per la casa familiare atteso che, come risulta tanto dalle dichiarazioni di parte ricorrente quanto da entrambi i certificati di residenza versati in atti, di cui uno datato
27.11.2024 e l'altro 06.06.2025, la sig.ra ed i figli non risultano più abitare nella CP_1 stessa.
Per quanto concerne poi il mantenimento dei figli e , attesa la volontà mostrata dal Per_1 Per_2 ricorrente in sede di ricorso di confermare quanto agli stessi versato in sede di separazione, si pone a carico del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno 4 di ogni mese, alla sig.ra e Pt_1 CP_1 nell'interesse dei figli, la somma di euro 413,17, somma rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat. Si obbliga altresì il sig. a contribuire, per la CP_1 propria parte, alle eventuali spese straordinarie riguardanti i figli.
Per quanto concerne, infine, l'assegno divorzile, vista la disponibilità dimostrata dal ricorrente il quale, con note depositate per l'udienza del 02.07.2025, ha specificato di voler riconoscere spontaneamente l'assegno divorzile alla sig.ra nella stessa misura prevista in sede di CP_1 separazione come assegno di mantenimento, si pone a carico del sig. l'obbligo di versare Pt_1 alla sig.ra entro il giorno 4 di ogni mese, la somma di euro 206,58, somma rivalutabile CP_1 annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT.
Nulla per le spese in considerazione della natura della controversia e della contumacia della resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di CP_1
b) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 15.090.1990 (atto n.416 –
p. II – s. A – sez. C. anno 1990 del Comune di Napoli);
c) pone a carico del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno 4 di ogni mese, alla sig,ra Pt_1
e nell'interesse dei figli, la somma di euro 413,17, somma rivalutabile annualmente ed CP_1 automaticamente secondo gli indici Istat. Obbliga altresì il sig. a contribuire, per la Pt_1 propria parte, alle eventuali spese straordinarie riguardanti i figli;
d) pone a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra a titolo di assegno Pt_1 CP_1 divorzile ed entro il giorno 4 di ogni mese, la somma di euro 206,58, somma rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
e) nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 09.07.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 02.12.2024 al n. 6020 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliato in Napoli (NA) alla Via Chiatamone n. 7, presso C.F._1 lo studio dell'Avv. Vincenzo Nicolò, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...], codice fiscale , CP_1 C.F._2 residente in [...]di Napoli (NA) al Corso Umberto I n.125 Scala D interno 3;
RESISTENTE CONTUMACE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note depositate per l'udienza del 02.07.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27.11.2024, il sig. premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio il 15.09.1990 in Napoli (NA) (atto n. 416 – p. II – s. A – sez. C- anno 1990 del Comune di Napoli) con la sig.ra e che dalla loro unione sono nati due figli nato a CP_1 Per_1 Napoli l'11.02.1992, e , nato a [...] il [...], attualmente maggiorenni ma non Per_2 economicamente autosufficienti, esponeva che il Tribunale di Nola aveva emesso, in data
17.07.2002, il decreto di omologazione della separazione consensuale dei coniugi. Sulla scorta delle predette deduzioni il ricorrente chiedeva pronunciarsi cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni di separazione.
La resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
Parte ricorrente all'udienza di comparizione del 09.06.2025 confermava la volontà di divorziare e si riportava al ricorso ed inoltre, con note depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 02.07.2025, chiariva di voler riconoscere spontaneamente l'assegno divorzile alla resistente nella stessa misura prevista in sede di separazione come assegno di mantenimento.
A questo punto il Giudice, lette le note di parte, riservava la causa al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di la quale non si costituiva in CP_1 giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza.
Va poi precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui le parti sono comparse innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. Agli atti è stato, altresì, versato il decreto di omologazione della separazione consensuale dei coniugi emesso dal Tribunale di Nola il 17.07.2002.
Quanto ai provvedimenti accessori va precisato che parte ricorrente instava nel ricorso introduttivo per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al decreto di omologazione della separazione consensuale dei coniugi emesso dal Tribunale di Nola il
17.07.2002.
Orbene, per quanto concerne in primo luogo l'affido dei figli e la relativa disciplina del diritto di visita nulla si dispone atteso che gli stessi sono nelle more divenuti maggiorenni. Come risulta infatti dal certificato di residenza versato in atti è nato l'[...] e il Per_1 Per_2
07.05.1997. Gli stessi, quindi, hanno raggiunto rispettivamente l'età di 33 e 28 anni.
Nulla si dispone, altresì, per la casa familiare atteso che, come risulta tanto dalle dichiarazioni di parte ricorrente quanto da entrambi i certificati di residenza versati in atti, di cui uno datato
27.11.2024 e l'altro 06.06.2025, la sig.ra ed i figli non risultano più abitare nella CP_1 stessa.
Per quanto concerne poi il mantenimento dei figli e , attesa la volontà mostrata dal Per_1 Per_2 ricorrente in sede di ricorso di confermare quanto agli stessi versato in sede di separazione, si pone a carico del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno 4 di ogni mese, alla sig.ra e Pt_1 CP_1 nell'interesse dei figli, la somma di euro 413,17, somma rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat. Si obbliga altresì il sig. a contribuire, per la CP_1 propria parte, alle eventuali spese straordinarie riguardanti i figli.
Per quanto concerne, infine, l'assegno divorzile, vista la disponibilità dimostrata dal ricorrente il quale, con note depositate per l'udienza del 02.07.2025, ha specificato di voler riconoscere spontaneamente l'assegno divorzile alla sig.ra nella stessa misura prevista in sede di CP_1 separazione come assegno di mantenimento, si pone a carico del sig. l'obbligo di versare Pt_1 alla sig.ra entro il giorno 4 di ogni mese, la somma di euro 206,58, somma rivalutabile CP_1 annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT.
Nulla per le spese in considerazione della natura della controversia e della contumacia della resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di CP_1
b) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 15.090.1990 (atto n.416 –
p. II – s. A – sez. C. anno 1990 del Comune di Napoli);
c) pone a carico del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno 4 di ogni mese, alla sig,ra Pt_1
e nell'interesse dei figli, la somma di euro 413,17, somma rivalutabile annualmente ed CP_1 automaticamente secondo gli indici Istat. Obbliga altresì il sig. a contribuire, per la Pt_1 propria parte, alle eventuali spese straordinarie riguardanti i figli;
d) pone a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra a titolo di assegno Pt_1 CP_1 divorzile ed entro il giorno 4 di ogni mese, la somma di euro 206,58, somma rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
e) nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 09.07.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)