CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 668/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PATERNO' RADDUSA BENEDETTO, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5861/2023 depositato il 12/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Ass.econ.dip.fin. E Cred.serv. - 80012000826
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220015885813 BOLLO 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2021/002351 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- RUOLO n. 2021/002471 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti ed eccepisce inamissibilità della produzione documentale della Regione Sicilia per mancato rispetto dei termini.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'interesse di Ricorrente_1 si impugna la CARTELLA DI PAGAMENTO N. 293 2022 0015885813 notificata in data 09/03/2023, relativa a ruoli per TASSA AUTO, interessi e sanzioni, riferiti all'anno 2016.
Si adduce la mancata notificazione degli atti prodromici. Il ricorrente, contrariamente alle indicazioni contenute a pag. 5 dell'atto impugnato, secondo cui l'ufficio avrebbe notificato gli atti di accertamento n.
651216550078 e n. 651125556503 nelle date, rispettivamente, del 27/12/2019 e del 17/12/2019, eccepisce non aver mai ricevuto alcun atto accertativo o altro atto prodromico alle iscrizioni a ruolo in questione. Da qui anche la prescrizione del dovuto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Regione Sicilia si è pacificamente costituita in ritardo evidenziando la cessazione della materia del contendere avuto riguardo al dovuto per il veicolo veicolo tg Targa_1 ( ruolo n. 2471); per altro verso, con riguardo all'altro ruolo, l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, documentata dalla allegazione della relativa relata.
Sotto il primo versante, nulla avendo obiettato la difesa, il dato acquisito va comunque utilizzato, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Quanto all'altro ruolo, la documentazione prodotta, anche alla luce del rilievo difensivo sollevato dal contribuente in udienza, non può essere valorizzata, per la preclusione correlata alla intestempestiva costituzione.
Ne viene, in parte qua l'annullamento della Cartella ma anche del ruolo sotteso, per estinzione per prescrizione della relativa pretesa, no facendo gioco neppure la notifica della cartella, qui annullata, essendo comunque decorso alla data della stessa il tempo utile alla prescrizione, che comunque cadeva prima della possibile operatività della normativa emergenziale.
Spese compensate
P.Q.M.
annulla la cartella impugnata e i ruoli sottesi per le ragioni precisate in motivazione. Spese compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PATERNO' RADDUSA BENEDETTO, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5861/2023 depositato il 12/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Ass.econ.dip.fin. E Cred.serv. - 80012000826
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220015885813 BOLLO 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2021/002351 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- RUOLO n. 2021/002471 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti ed eccepisce inamissibilità della produzione documentale della Regione Sicilia per mancato rispetto dei termini.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'interesse di Ricorrente_1 si impugna la CARTELLA DI PAGAMENTO N. 293 2022 0015885813 notificata in data 09/03/2023, relativa a ruoli per TASSA AUTO, interessi e sanzioni, riferiti all'anno 2016.
Si adduce la mancata notificazione degli atti prodromici. Il ricorrente, contrariamente alle indicazioni contenute a pag. 5 dell'atto impugnato, secondo cui l'ufficio avrebbe notificato gli atti di accertamento n.
651216550078 e n. 651125556503 nelle date, rispettivamente, del 27/12/2019 e del 17/12/2019, eccepisce non aver mai ricevuto alcun atto accertativo o altro atto prodromico alle iscrizioni a ruolo in questione. Da qui anche la prescrizione del dovuto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Regione Sicilia si è pacificamente costituita in ritardo evidenziando la cessazione della materia del contendere avuto riguardo al dovuto per il veicolo veicolo tg Targa_1 ( ruolo n. 2471); per altro verso, con riguardo all'altro ruolo, l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, documentata dalla allegazione della relativa relata.
Sotto il primo versante, nulla avendo obiettato la difesa, il dato acquisito va comunque utilizzato, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Quanto all'altro ruolo, la documentazione prodotta, anche alla luce del rilievo difensivo sollevato dal contribuente in udienza, non può essere valorizzata, per la preclusione correlata alla intestempestiva costituzione.
Ne viene, in parte qua l'annullamento della Cartella ma anche del ruolo sotteso, per estinzione per prescrizione della relativa pretesa, no facendo gioco neppure la notifica della cartella, qui annullata, essendo comunque decorso alla data della stessa il tempo utile alla prescrizione, che comunque cadeva prima della possibile operatività della normativa emergenziale.
Spese compensate
P.Q.M.
annulla la cartella impugnata e i ruoli sottesi per le ragioni precisate in motivazione. Spese compensate.