Ordinanza collegiale 13 febbraio 2025
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00039/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00030/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 30 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Musio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, Via F. Rubichi n. 39;
per l''annullamento,
previa concessione di misura cautelare,
-del provvedimento dirigenziale dell’AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura del 24 ottobre 2024, notificato a mezzo p.e.c. in pari data, avente ad oggetto “ annullamento titoli DAR ”, con il quale l’AG.E.A. ha reso noto l’annullamento di titoli P.A.C. (trasferiti alla Ditta individuale ricorrente nel 2016) indebitamente attribuiti, elencati in apposito allegato, con recupero a carico del Sig. -OMISSIS-, titolare dell’omonima azienda agricola, dei relativi importi, suddivisi per campagna, pari ad € 12.412,47, con avviso di recupero coattivo in caso di omesso versamento;
-di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il dott. RL LL e uditi per le parti i difensori Avv. M. Musio per la parte ricorrente, Avvocato dello Stato S. Libertini per l'Agea resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 23 dicembre 2024 e depositato in data 8 gennaio 2025, il ricorrente – titolare dell’omonima azienda agricola avente una attuale consistenza di circa 60 ettari di terreno tra uliveti, vigneti, carciofeti e cereali. – ha chiesto l’annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare, del provvedimento dirigenziale dell’AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura del 24 ottobre 2024, notificato a mezzo p.e.c. in pari data, avente ad oggetto “ annullamento titoli DAR ”, con il quale l’AG.E.A. ha reso noto l’annullamento di titoli P.A.C. (trasferiti alla Ditta individuale ricorrente nel 2016) indebitamente attribuiti, elencati in apposito allegato, con recupero a carico del Sig. -OMISSIS-, titolare dell’omonima azienda agricola, dei relativi importi, suddivisi per campagna, pari ad € 12.412,47, con avviso di recupero coattivo in caso di omesso versamento, nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Il ricorrente ha premesso in punto di fatto:
- che dal 2016 è divenuto unico referente della ditta che in passato era gestita insieme al fratello con denominazione Società Agricola -OMISSIS- -OMISSIS-, dei F.lli -OMISSIS- s.s.;
- che nel maggio 2016, in sede di trasformazione societaria con passaggio dalla Società Semplice (Agricola -OMISSIS-, dei F.lli -OMISSIS- s.s.) all’attuale ditta individuale (Società Agricola di -OMISSIS-), si è proceduto anche al passaggio dei titoli PAC ratione temporis in capo alla prima, previa stipula di contratto di trasferimento (o compravendita), con indicazione del numero di riferimento dei titoli trasferiti (in totale 31 corrispondenti ad altrettanti ettari di terreno) e successiva comunicazione mediante registro gestito presso il SIAN: ovvero il sistema informativo unificato di servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale messo a disposizione dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dall’AGEA per assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla gestione degli adempimenti previsti dalla Politica Agricola Comune (PAC) dell’UE, con particolare riguardo ai regimi di intervento nei diversi settori produttivi;
- che in data 24 ottobre 2024, ha ricevuto a mezzo p.e.c. provvedimento di AG.E.A. con il quale, ha disposto l’annullamento di titoli P.A.C. (trasferiti alla Ditta individuale ricorrente nel 2016), affermando: “ che codesta azienda ha acquistato i titoli PAC di cui in allegato con mutamento aziendale prot. AGEA.C-OMISSIS-, comunicando che “ i titoli pac suddetti sono stati annullati perché indebitamente attribuiti”, precisando che “ai sensi dell’art. 81 co. 1 Reg. CE n. 1122/2009 l’annullamento dei titoli indebitamente attribuiti ha effetto fin dall’inizio e anche nei confronti dei seoggetti ai quali i titoli interessati sono stati eventualmente trasferiti ”;
- che, con il medesimo atto, l’AG.E.A. ha indicato, per gli anni 2016, 2018, 2019, un credito complessivo a suo favore di € 12.412,17, suddiviso per campagna, corrispondente ai titoli posseduti al momento della presentazione della domanda, con invito al versamento della somma entro 30 giorni, pena l’attivazione di procedure di recupero coattivo degli importi e con avviso che “ l’Agenzia potrà procedere al recupero … tramite compensazione automatica con eventuali crediti maturati dai beneficiari come previsto dall’art. 28 Reg UE 908/2014 ”.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I - ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN FATTO E IN DIRITTO CARENZA ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONALE. VIOLAZIONE ARTT. 3 LEGGE N. 241/1990. VIOLAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.
II - ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN FATTO E IN DIRIOTTO. VIOLAZIONE ART 21 NONIES LEGGE N. 241/1990.
III - ECCESSO DI POTERE PER ERROENA PRESUPPOSIZIONE IN FATTO E IN DIRITTO. VIOLAZIONE ARTT 7 e 21 NONIES LEGGE N. 241/1990. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO SOTTO ALTRO PROFILO.
Il 10 gennaio 2025, con atto formale dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, l’AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura si è costituita in giudizio.
Il 28 gennaio 2025, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce ha depositato in giudizio dei documenti, tra i quali la relazione sui fatti di causa dell’AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, prot. -OMISSIS- del 27 gennaio 2025, avente ad oggetto “ rapporto informativo per la pratica prot. -OMISSIS- del 10/01/2025: “Ricorso al TAR Puglia – sede di LECCE con istanza cautelare - -OMISSIS- (c.f. -OMISSIS-) c. AGEA – Richiesta rapporto”; provvedimento di annullamento titoli DAR, con prot. -OMISSIS- del 24/10/2024; DU 2016, 2018 e 2019 ”.
Il 7 febbraio 2025, il ricorrente ha depositato una memoria difensiva, chiedendo, previa concessione dell’invocata misura cautelare, di accogliere il ricorso con annullamento del provvedimento oggetto di impugnazione, nonché, in via conseguenziale, di ordinare ad AG.E.A. il ristoro delle somme medio tempore trattenute in danno della ricorrente.
Con ordinanza collegiale -OMISSIS-, pubblicata il 13 febbraio 2025, questo Tribunale ha ritenuto che, a parte ogni questione sul fumus boni juris, le esigenze cautelari prospettate dalla parte ricorrente, nel particolare caso di specie, possono essere adeguatamente tutelate con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a., trattandosi di un danno (allegato) meramente patrimoniale e non di particolare rilievo.
Ha ritenuto doversi, pertanto, fissare, ex art. 55 comma 10 c.p.a., per la trattazione nel merito del ricorso, l’udienza pubblica del 18 dicembre 2025.
Il 15 novembre 2025, il ricorrente ha depositato una memoria difensiva, chiedendo di accogliere il ricorso proposto con annullamento del provvedimento oggetti di impugnazione.
Nella pubblica udienza del 18 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato nel merito e deve, quindi, essere rigettato.
Con il primo motivo di ricorso si deduce la carenza istruttoria e motivazionale del provvedimento impugnato, in quanto, nello stesso, non vi sarebbe alcun riferimento alle presupposte risultanze istruttorie, né tantomeno sarebbero indicati nel dettaglio gli estremi degli atti di accertamento posti a fondamento della pretesa, sicché non sarebbe possibile comprendere se l’origine della decisione di annullare l’attribuzione dei titoli PAC sia legato all’operazione di mutamento aziendale oppure, come sembrerebbe al ricorrente, alla fase originaria di attribuzione dei titoli, con conseguente difetto di istruttoria e di motivazione.
Sostiene il ricorrente, inoltre, che se l’art. 81, comma 1, del Reg. CE n. 1122/2009, in effetti, prevede che l’annullamento di titoli indebitamente attribuiti ha effetto fin dall’inizio e anche nei confronti dei soggetti ai quali i titoli interessati sono stati eventualmente trasferiti, tuttavia non può portare a configurare una responsabilità oggettiva o per fatto altrui, evidenziando peraltro che l’art. 43 del Regolamento delegato U.E. della Commissione n. 640 del 11 marzo 2014 con decorrenza 1.1.2015 avrebbe abrogato il citato art. 81 del Reg. CE n. 1122/2009, di guisa che il cessionario dei titoli, odierno ricorrente, non sarebbe tenuto all’obbligo di restituzione di quanto intimato dall’Agenzia resistente.
Il motivo è infondato.
Ritiene, invero, il Tribunale, che è smentita “per tabulas” la dedotta illegittimità del provvedimento impugnato, sollevata con il primo motivo di ricorso, per l’asserita carenza istruttoria e motivazionale, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - secondo cui non vi sarebbe alcun riferimento alle presupposte risultanze istruttorie, né tantomeno sarebbero indicati nel dettaglio gli estremi degli atti di accertamento posti a fondamento della pretesa, di modo che non sarebbe possibile comprendere se l’origine della decisione di annullare l’attribuzione dei titoli PAC sia legato all’operazione di mutamento aziendale oppure, come sembrerebbe al ricorrente, alla fase originaria di attribuzione dei titoli – la motivazione del provvedimento impugnato indica in maniera precisa e puntuale che, all’origine della decisione dell’AG.E.A. di chiedere al ricorrente il versamento degli importi, per campagna, ivi indicati, per un totale di E 12.412,47, vi è la circostanza fattuale dell’avvenuto annullamento, a seguito di verifiche effettuate dall’Amministrazione consultando la banca dati SIAN (consultabile dai soggetti interessati) dei titoli PAC acquisiti dall’azienda dell’odierno ricorrente attraverso il mutamento aziendale del 2016 (con indicazione anche del numero di protocollo “ AGEA.C-OMISSIS- ” trasmesso in allegato al provvedimento de quo), perché indebitamente attribuiti, ai sensi dell’art. 81 comma 1, del Regolamento CE n. 1122/2009, che (come noto e come specificato nella motivazione dell’atto de quo) ha effetto fin dall’inizio e anche nei confronti dei soggetti ai quali i titoli interessati sono stati eventualmente trasferiti.
Né, al riguardo, risulta fondata la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo cui, l’art. 43 del Regolamento delegato U.E. della Commissione n. 640 del 11 marzo 2014 con decorrenza 1.1.2015 avrebbe abrogato il citato art. 81 del Reg. CE n. 1122/2009, di guisa che il cessionario dei titoli, odierno ricorrente, non sarebbe tenuto all’obbligo di restituzione di quanto intimato dall’Agenzia resistente, e ciò in quanto, in senso contrario, si rileva che l’annullamento d’ufficio dei titoli PAC in questione è stato operato – come messo in evidenza dall’AG.E.A. nella relazione sui fatti di causa prot. -OMISSIS- del 27 gennaio 2025 - con apposito precedente provvedimento di sospensione e recupero adottato nei confronti della dante causa, originaria assegnataria dei diritti de quibus nell’anno 2013 e, quindi, nel vigore dell’art. 81, comma 1, Reg. (CE) 30/11/2009, n. 1122, abrogato solo successivamente, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall’art. 43, comma 1, Reg. (CE) 11/03/2014, n. 640/2014, con la conseguenza che l’effetto caducante “a cascata” dell’annullamento dei titoli in capo alla originaria assegnataria non potrebbe non riverberarsi, secondo quanto disposto dalla norma citata, nella sfera giuridica dell’acquirente a titolo particolare, sig. -OMISSIS-, che ha acquistato dalla Societa’ Agricola Sa-OMISSIS-ei Fratelli Li-OMISSIS-. 31 titoli in data 15 maggio 2016, considerati titoli “tossici” in quanto derivanti “ab origine” dalla originaria assegnataria sig.ra -OMISSIS-, così come da risultanze del verbale della Guardia di Finanza prot. -OMISSIS- del 1° dicembre 2017.
Al riguardo, inoltre, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto sul punto dal ricorrente, la sentenza penale -OMISSIS- del 07 marzo 2020, resa dal Tribunale di -OMISSIS-, di assoluzione della madre dell’odierno ricorrente del reato a lei ascritto, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, non fa comunque venir meno le risultanze e le valutazioni compiute dalla Guardia di Finanza – Gruppo Bari, con il citato verbale prot. -OMISSIS- del 1° dicembre 2017, sia perché alcune dichiarazioni rese in sede di procedimento penale dal M.llo -OMISSIS-, seppur di segno contrario a quanto da egli sostenuto in sede d’esame e dal contenuto del verbale della Guardia di Finanza citato, sono intervenute solo in sede di controesame, sia perché – in ogni caso - l’assoluzione in ambito penale, non esclude affatto - sul piano amministrativo - che i fatti contestati al ricorrente siano effettivamente avvenuti e compiuti dal medesimo, con la conseguenza che, una tale sentenza, non esplica efficacia vincolante nel processo amministrativo e non preclude comunque all’Amministrazione di agire per il recupero delle somme indebitamente erogate, nei confronti di tutti i soggetti che dette somme abbiano comunque percepito, nel caso in cui non sussistano i presupposti necessari per l’erogazione dei contributi finanziari.
Da quanto precede, dunque, emerge con ogni evidenza l’assenza dei profili di illegittimità sollevati dal ricorrente con il primo motivo di ricorso, con la conseguenza che devono essere respinte, perché infondate nel merito, le censure sollevate con il sopracitato motivo di ricorso.
Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso (che possono essere trattati congiuntamente) si deduce, invece, la violazione degli artt. 7 e 21 nonies della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., sia perchè sarebbero stati annullati in autotutela, con provvedimento del 24 ottobre 2024, titoli PAC risalenti agli anni 2016, 2018, 2019, quindi, ben oltre il termine di legge dei dodici mesi previsti dell’art. 21- nonies della legge n. 241 del 1990, con la lesione del legittimo affidamento medio tempore maturato dal ricorrente, sia perché il provvedimento impugnato, non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione, nei confronti del ricorrente, dell'avvio del procedimento, benché lo stesso produca effetti diretti e negativi nei confronti dello stesso
Anche le suddette censure sono infondate
Al riguardo, condivisibile giurisprudenza, dalla quale questo Tribunale non ha motivi di discostarsi, in subiecta materia ha avuto, infatti, modo di affermare che deve escludersi che al provvedimento avente ad oggetto la richiesta restitutoria nei confronti del ricorrente relativamente agli importi conseguiti in forza dei diritti indebitamente assegnati alla sua dante causa, sia applicabile l’adempimento comunicativo di cui all’art. 7 della Legge n. 241/1990, con i conseguenti effetti vizianti derivanti dalla sua omissione, in quanto alla luce del disposto di cui all’art. 21 octies l. n. 241/1990, atteggiandosi il provvedimento in discorso come avente carattere vincolato, non si profilano possibili apporti partecipativi che avrebbero potuto orientare l’esercizio del potere recuperatorio in una direzione diversa da quella che ha concretamente assunto ed eventualmente di segno favorevole alla parte ricorrente, e ciò anche considerato che la pretesa restitutoria fatta valere con il provvedimento impugnato trae origine da titoli tossici, acquisiti con mutamento aziendale del 2016, ma derivanti “ab origine” dalla Sig.ra -OMISSIS-, ed n forza di quei titoli, il destinatario ha beneficiato nelle campagne relative agli anni 2016, 2018 e 2019. (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 815/2022).
Riguardo, invece, all’asserita violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, occorre osservare che deve escludersi, nel caso de quo, che l’impugnato provvedimento dell’AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura del 24 ottobre 2024, sia riconducibile al novero dei provvedimenti di autotutela strettamente intesi, con la conseguente necessità di rispettare i relativi requisiti anche procedimentali, posto che, come affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato sopra richiamata, la qualificazione più correttamente attribuibile ad un provvedimento di tale natura – dove la pretesa creditoria è fondata sull’effetto estensivo nei confronti dell’avente causa dell’originaria assegnataria dei titoli originari indebitamente attribuiti – è quella di un atto accertativo di una fattispecie decadenziale realizzatasi, in primis, nei confronti della sua dante causa, con la conseguenza che, anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono infondati nel merito e devono, dunque, essere rigettati.
Infine, quanto alla questione, evidenziata espressamente da parte ricorrente solo con la memoria depositata il 15 dicembre 2025 con la quale si lamenta che, “se di questi 31 titoli solo 13 erano quelli che a sua volta detta Società aveva acquisito dalla Sig.ra -OMISSIS- e che erano stati qualificati come illeciti dalla guardia di Finanza, a tutto voler concedere non si comprende perché A.G.E.A. mediante il provvedimento impugnato annulla in via integrale tutti i titoli in parola e non limiti la misura, e la conseguenziale richiesta di retrocessione economica, all’importo corrispondente ai 13 titoli che erano stati oggetto di indagine”, basti rilevare che tale circostanza non risulta aver costituito circostanziato motivo di ricorso, né risulta essere stato richiesto un annullamento solo parziale e in parte qua del provvedimento impugnato.
3. Conclusivamente, per le ragioni sin qui esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione, il ricorso deve essere respinto.
4. Sussistono nondimeno i presupposti di legge, stante la peculiarità e complessità della controversia, per disporre la compensazione integrale delle spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ZI Moro, Presidente FF
Mariachiara Basurto, Referendario
RL LL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RL LL | ZI Moro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.