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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/11/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. RG PU 169/2025 Liquidazione Giudiziale
TRIBUNALE di Lecce
Terza Sezione Civile – Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Gabriella Perrone - Presidente rel. dott. Italo Mirko De Pasquale - Giudice dott.ssa Annafrancesca Capone - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato, ex art. 40 CCII da (C.F. Parte_1
) diretto a ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale nei C.F._1 confronti della società “ ” (P.IVA ), con sede in Casarano alla via CP_1 P.IVA_1
Quinto Ennio n.16;
udita la relazione del Giudice relatore;
esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
ritenuta sussistente la competenza di questo Tribunale perché nella sua circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa e non sussistono evidenze per ritenere superata la presunzione di cui all'art. 27 comma 3 ccii;
Rilevato che la parte resistente, sebbene regolarmente citata, non si è costituita in giudizio;
Rilevato che ricorrono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente e, in particolare, che:
- il debitore è imprenditore commerciale;
- non vi è prova che la parte debitrice abbia il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, risultando – anzi – dai bilanci 2022 il superamento dei limiti;
- che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ( per € 381.388,53, CP_2 [...] per € 98.144,86, oltre € 18.315,22 già in dilazione, crediti ricorrente CP_3
€ 7.308,56), ammonta ad oltre € 30.000, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII;
- risulta provato lo stato di insolvenza della parte debitrice in quanto la stessa non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni tenuto conto altresì degli esiti infruttuosi dei procedimenti di esecuzione forzata ai suoi danni comprovati da parte ricorrente;
rilevato, inoltre, l'atto di intervento depositato in data 6 ottobre 2025 a cura di
[...]
(c.f. ), giusta atto di precetto per la complessiva Parte_2 C.F._2 somma di € 6.314,94, in virtù di ordinanza di ingiunzione di pagamento dei canoni del
16.06.2025;
P.Q.M.
Visti gli artt. 49 e 121 del Codice della crisi (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
nei confronti della società “ ” (P.IVA ), con sede in Casarano alla CP_1 P.IVA_1 via Quinto Ennio n.16;
NOMINA
Giudice Delegato Dott.ssa Maria Gabriella Perrone;
NOMINA
Curatore il dott. ; Persona_1
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
AUTORIZZA il curatore/la curatrice con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies d.att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la parte debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con la parte debitrice;
FISSA la data del 03.03.2026 ore 10.00 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali sulle cose in possesso della parte debitrice il termine perentorio di giorni 30 prima dell'udienza di cui al capo precedente per la presentazione delle domande di insinuazione;
AVVISA che il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1-bis, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal comma 1, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200, insieme ai documenti di cui al comma 6. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale;
AVVISA che il ricorso deve contenere:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca o di pegno;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore;
e-bis) l'indicazione delle coordinate bancarie;
AVVISA il curatore/la curatrice che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione, previa verifica della disponibilità di tempo e risorse professionali ed organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione e dandone atto nell'accettazione, e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore
INVITA il curatore/la curatrice a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
INVITA il curatore/la curatrice ad accertare, già in sede di relazione ex art 130 co. 1 CCII, se la prosecuzione della procedura non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura, come previsto dall'art 233 co. 1 lett. d) CCII, ai fini della chiusura anticipata della liquidazione giudiziale;
ORDINA alla cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza:
- entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al curatore, al
Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
- entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l'Ufficio del
Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi nel circondario del presente tribunale anche presso l'ufficio del registro delle imprese di Lecce, ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.
AUTORIZZA la prenotazione a debito della registrazione della presente sentenza e di tutte le spese della procedura fino all'acquisizione di liquidità. La presente sentenza produce i suoi effetti dalla data del deposito nella cancelleria;
gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. Si comunichi.
Così deciso in Lecce, 17.10.2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone
TRIBUNALE di Lecce
Terza Sezione Civile – Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Gabriella Perrone - Presidente rel. dott. Italo Mirko De Pasquale - Giudice dott.ssa Annafrancesca Capone - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato, ex art. 40 CCII da (C.F. Parte_1
) diretto a ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale nei C.F._1 confronti della società “ ” (P.IVA ), con sede in Casarano alla via CP_1 P.IVA_1
Quinto Ennio n.16;
udita la relazione del Giudice relatore;
esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
ritenuta sussistente la competenza di questo Tribunale perché nella sua circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa e non sussistono evidenze per ritenere superata la presunzione di cui all'art. 27 comma 3 ccii;
Rilevato che la parte resistente, sebbene regolarmente citata, non si è costituita in giudizio;
Rilevato che ricorrono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente e, in particolare, che:
- il debitore è imprenditore commerciale;
- non vi è prova che la parte debitrice abbia il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, risultando – anzi – dai bilanci 2022 il superamento dei limiti;
- che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ( per € 381.388,53, CP_2 [...] per € 98.144,86, oltre € 18.315,22 già in dilazione, crediti ricorrente CP_3
€ 7.308,56), ammonta ad oltre € 30.000, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII;
- risulta provato lo stato di insolvenza della parte debitrice in quanto la stessa non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni tenuto conto altresì degli esiti infruttuosi dei procedimenti di esecuzione forzata ai suoi danni comprovati da parte ricorrente;
rilevato, inoltre, l'atto di intervento depositato in data 6 ottobre 2025 a cura di
[...]
(c.f. ), giusta atto di precetto per la complessiva Parte_2 C.F._2 somma di € 6.314,94, in virtù di ordinanza di ingiunzione di pagamento dei canoni del
16.06.2025;
P.Q.M.
Visti gli artt. 49 e 121 del Codice della crisi (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
nei confronti della società “ ” (P.IVA ), con sede in Casarano alla CP_1 P.IVA_1 via Quinto Ennio n.16;
NOMINA
Giudice Delegato Dott.ssa Maria Gabriella Perrone;
NOMINA
Curatore il dott. ; Persona_1
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
AUTORIZZA il curatore/la curatrice con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies d.att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la parte debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con la parte debitrice;
FISSA la data del 03.03.2026 ore 10.00 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali sulle cose in possesso della parte debitrice il termine perentorio di giorni 30 prima dell'udienza di cui al capo precedente per la presentazione delle domande di insinuazione;
AVVISA che il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1-bis, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal comma 1, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200, insieme ai documenti di cui al comma 6. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale;
AVVISA che il ricorso deve contenere:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca o di pegno;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore;
e-bis) l'indicazione delle coordinate bancarie;
AVVISA il curatore/la curatrice che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione, previa verifica della disponibilità di tempo e risorse professionali ed organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione e dandone atto nell'accettazione, e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore
INVITA il curatore/la curatrice a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
INVITA il curatore/la curatrice ad accertare, già in sede di relazione ex art 130 co. 1 CCII, se la prosecuzione della procedura non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura, come previsto dall'art 233 co. 1 lett. d) CCII, ai fini della chiusura anticipata della liquidazione giudiziale;
ORDINA alla cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza:
- entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al curatore, al
Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
- entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l'Ufficio del
Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi nel circondario del presente tribunale anche presso l'ufficio del registro delle imprese di Lecce, ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.
AUTORIZZA la prenotazione a debito della registrazione della presente sentenza e di tutte le spese della procedura fino all'acquisizione di liquidità. La presente sentenza produce i suoi effetti dalla data del deposito nella cancelleria;
gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. Si comunichi.
Così deciso in Lecce, 17.10.2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone