CASS
Sentenza 6 aprile 2021
Sentenza 6 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/2021, n. 13022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13022 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON IG nato a [...] il [...] avverso il decreto del 31/07/2020 del TRIBUNALE di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere Mariaemanuela Guerra;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto in data 31 luglio 2020, il Tribunale di Bologna ha rigettato il reclamo proposto da IA ON, detenuto in custodia cautelare e sottoposto a regime differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), avverso il decreto ex artt. 18-ter e 41-bis Ord. pen., emesso in data 10 luglio 2020 dalla Corte di appello di Bologna, che aveva disposto il divieto di inoltro di corrispondenza, inviata al reclamante dal fratello IN (coimputato, detenuto nel carcere di Voghera), sul rilievo che la missiva conteneva notizie e riferimenti ad atti processuali e strategie difensive idonei a eludere il regime custodiate speciale. Il decreto del 10 luglio 2020 faceva seguito a un precedente decreto del 22 aprile 2020, che aveva motivato analogo divieto con riferimento alla .situazione 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 13022 Anno 2021 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: GUERRA MARIAEMANUELA Data Udienza: 27/01/2021 sanitaria intramuraria, «che potrebbe effettivamente indurre il destinatario a mettere in atto azioni di protesta, eventualmente anche insieme ad altri detenuti, tali da pregiudicare la sicurezza e l 'ordine all'interno dell'Istituto penitenziario ove ristretto (ripetitive di altre situazioni già determinatesi in un recentissimo passato in svariate carceri)»; detto decreto era stato poi revocato dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 19 giugno 2020 per il superamento della situazione di pericolo sanitario che ne aveva giustificato l'adozione. In sede di reclamo il AR aveva dedotto: 1) la propria mancata partecipazione, pur espressamente richiesta, all'udienza davanti al Tribunale in sede di reclamo avverso il provvedimento in data 19 giugno 2020; 2) l'irregolare composizione del collegio che aveva disposto il "secondo divieto" del 10 luglio 2020, ai sensi dell'art. 18-ter Ord. pen. («[...] del collegio non può fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento [...]»); 3) la circostanza che i documenti ed altro cui faceva riferimento la missiva consistevano in atti contenuti nel fascicolo processuale per i quali egli aveva diritto di visione e di interlocuzione, e che il mittente era il fratello IN, persona che non era sottoposta al regime ex art. 41-bis Ord. pen. e, quale parente prossimo, aveva facoltà di corrispondenza. Riguardo ai primi due motivi di reclamo, il Collegio evidenziava come il decreto del 10 luglio 2020 fosse provvedimento del tutto autonomo rispetto al precedente decreto del 22 'aprile 2020 (revocato il 19 giugno 2020) e, di conseguenza, ogni censura relativa alla ordinanza di revoca del giugno 2020 fosse irrilevante/ inammissibile, essendo quest'ultima decisione soggetta al ricorso per cassazione ex art. 666 cod. proc. pen. Inoltre, ai fini dell'adozione del decreto del 10 luglio 2020 non operavano le incompatibilità di cui all'art. 18-ter, comma 6, Ord. pen. trattandosi di nuovo provvedimento e non di decisione adottata in sede di impugnazione. Nel merito, riguardo alla terza doglianza, il Tribunale rilevava come il contenuto della missiva, alle pagg. 8 e segg., non facesse semplice riferimento ad atti processuali, ma espressamente anche a strategie difensive e a dichiarazioni fatte e da farsi in relazione a determinati fatti, e come fosse inviata da coimputato che, sebbene non sottoposto al regime ex art. 41-bis Ord. pen., apparteneva, secondo la tesi dell'accusa (confermata con sentenza di primo grado), alla medesima associazione di stampo mafioso la cui attività era al centro del processo in corso. 2. Avverso il predetto provvedimento del 31 luglio 2020 propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di AR, avv. Stefano Vezzadini del Foro di 2 Bologna,- con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Viene dedotta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt.18-ter, comma 6, e 41-bis Ord. pen. e 666, comma 2, cod. proc. pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità del decreto impugnato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La difesa rileva che il Tribunale ha rigettato il reclamo in camera di consiglio de plano, senza la previa designazione del difensore d'ufficio all'interessato, che ne era privo, e la fissazione della data dell'udienza con avviso alle parti e ai difensori, né risulta essere stato richiesto ai fini dell'emissione del decreto impugnato, il parere del P.M. Erroneamente il Tribunale ha ritenuto che la infondatezza legittimasse la pronuncia ai sensi del comma 2 dell'art. 666 cod. proc. pen., poiché l'art. 666 cod. proc. pen., espressamente richiamato dall'art. 18-ter, comma 6, Ord. pen., prevede tale modalità solo «se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi [...]». Lamenta la difesa che la richiesta è «tutt'altro che manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge». In primo luogo, il decreto del 10 luglio 2020 ha motivato il divieto di inoltro della missiva sulla base di una argomentazione del tutto diversa da quella adottata dal provvedimento del 22 aprile 2020. In secondo luogo, alcun divieto di comunicazione risulta sussistente tra il ricorrente e il fratello IN AR, tra l'altro detenuto in regime ordinario. La missiva bloccata, inoltre, proviene dal fratello e non si comprende la finalità del blocco di una sua comunicazione diretta al ricorrente detenuto in regime speciale, dovendo considerarsi che sarebbe semmai questi a dover comunicare ordini all'esterno e non il contrario. Peraltro, detta missiva ha ad oggetto argomentazioni difensive note e comuni, facendo riferimento a circostanze, dichiarazioni ed eventi conosciuti e già esplicitati, nei rispettivi processi pendenti in fase d'appello, da entrambi i fratelli AR, e già noti anche all'Autorità che aveva disposto il blocco della corrispondenza la prima volta per motivazioni del tutto diverse. Erra, quindi, il Tribunale allorquando ritiene manifestamente infondato il reclamo proposto dal AR sulla base della considerazione che lo scambio informativo tra i due fratelli sia precluso dalla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di interazione con alcuni detenuti appartenenti alla medesima organizzazione e, quindi, elusivo del regime detentivo speciale, perché se così fosse sarebbe preclusa in radice ai due fratelli qualsivoglia comunicazione. 3 In terzo luogo, il decreto del luglio 2020 non reca una puntuale e concreta specificazione delle circostanze per cui il passaggio della corrispondenza potrebbe eludere il regime detentivo speciale cui è sottoposto il ricorrente, limitandosi a menzionare la presenza nella missiva anche di «notizie e riferimenti ritenuti idonei ad eludere il regime custodiale speciale (in specie il contenuto di atti processuali e strategie difensive)» oltre a richiamare generiche esigenze di prevenire contatti con l'associazione di appartenenza. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso questa Corte ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in quanto fondato su argomentazioni assolutamente astratte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto. La decisione impugnata, assunta dal Tribunale di Bologna, in composizibne collegiale, con decreto, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ha "rigettato il reclamo" (così risulta dal dispositivo) e confermato il divieto di inoltro della corrispondenza, osservando, in motivazione che i motivi presentati erano "inammissibili", ovvero "manifestamente infondati". Osserva il Collegio che il Tribunale, nella materia e in relazione alle questioni esposte, non poteva emettere decreto ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e la decisione assunta è affetta da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 18 -ter, comma 6, Ord. pen., il reclamo, presentato dall'imputato in stato di custodia cautelare avverso il provvedimento limitativo del diritto alla corrispondenza, è deciso dal Tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha adottato il provvedimento reclamato, secondo la procedura prevista dall'art. 14 -ter Ord. pen. - che assicura la partecipazione del difensore e del pubblico ministero, con facoltà per l'interessato e l'amministrazione penitenziaria di presentare memorie - nonché, per quanto non diversamente disposto, secondo le previsioni generali di cui all'art. 666 cod. proc. pen. È consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio che i reclami previsti dall'ordinamento penitenziario hanno natura di mezzi di impugnazione in una procedura ormai giurisdizionalizzata (tra le altre, Sez. 1, n. 20010 del 02/02/2016, Zoccoli, Rv. 267203; Sez. 1, n. 23934 del 17/05/2013, Nardi, Rv. 256142; Sez. 1, n. 993 del 5/12/2011, dep. 2012, Parisi, Rv. 251678), con la 4 conseguenza che si impone il rispetto delle norme che disciplinano il relativo procedimento. Il Collegio, pertanto, ritiene di ribadire il condivisibile principio secondo il quale la procedura prevista dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. non è applicabile nel giudizio d'impugnazione, al cui genus è pacificamente riconducibile il reclamo sui provvedimenti che dispongono limitazioni o controlli sulla corrispondenza, ai sensi dell'art. 18-ter Ord. pen., per il quale, invece, vige il principio che l'inammissibilità è da valutare in base alle tassative ragioni di cui all'art. 591, comma 1, cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 50984 del 20/11/2019, Bortolotta;
Sez. 1, n. 36055 del 27/06/2019, De Micco;
Sez. 1, n. 23863 del 4/03/2016, Attanasio;
Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015, Masalmeh, Rv. 263970; Sez. 1, n. 53017 del 02/12/2014, Borachuk, Rv. 261662). Peraltro, risulta dalla lettura del decreto impugnato che il Tribunale ha ritenuto le prime due doglianze del tutto irrilevanti, mentre, con riferimento al terzo motivo di reclamo, ha valutato nel merito la missiva, oggetto del divieto di inoltro, apprezzando il suo contenuto come riferito a uno scambio informativo che avrebbe eluso il disposto dell'art. 41-bis Ord. pen., volto a prevenire i contatti del detenuto sottoposto a regime speciale con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento. È evidente, pertanto, che la decisione adottata de plano, senza fissazione di camera di consiglio e in assenza anche del parere del pubblico ministero, non si è neppure limitata a una presa d'atto del difetto delle condizioni di legge dell'istanza, ovvero al rilievo che la stessa fosse meramente ripropositiva di altra identica già rigettata, ma ha svolto un giudizio di merito e un apprezzamento discrezionale circa il significato delle comunicazioni contenute nella missiva indirizzata al detenuto dal fratello coimputato. Una tale valutazione si pone, in ogni caso, al di fuori delle condizioni tassativamente indicate dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., come costantemente ribadito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714; Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida, Rv. 257017; Sez. 1, n. 6558 del 10/01/2013, Piccinno, Rv. 254887; Sez. 1, n. 40974 del 14/10/2011, Cecere, Rv. 251490; Sez. 1, n. 23101 del 19/05/2005, Savarino, Rv. 232087) e contrasta con la specifica ratio della decisione in assenza di contraddittorio. Tale ratio consiste proprio nella rilevabilità ictu ocull di ragioni che rivelino, alla semplice prospettazione e senza uno specifico approfondimento, la mancanza di fondamento dell'istanza, sicché, ogni qualvolta si pongano problemi di valutazione, quale che sia la loro complessità, deve essere assicurato all'istante il contraddittorio camerale, previsto nei commi successivi del medesimo art. 666 del codice di rito (tra le altre, Sez. 1, 5 Il Con estensore ivydriae n. 4790 del 27/11/2020, dep. 2021, Attanasio;
Sez. 5, n. 34960 del 14/06/2007, Stara, Rv. 237712; Sez. 1, n. 24164 del 27/04/2004, Castellano, Rv. 228996). 2. Per le considerazioni esposte, che assorbono, senza precludere, le ulteriori doglianze, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del decreto impugnato con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Bologna.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo giudizio. Così deciso fa 27/1/2021 Il Presidente AN RD 9A-,3‘st.941_
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto in data 31 luglio 2020, il Tribunale di Bologna ha rigettato il reclamo proposto da IA ON, detenuto in custodia cautelare e sottoposto a regime differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), avverso il decreto ex artt. 18-ter e 41-bis Ord. pen., emesso in data 10 luglio 2020 dalla Corte di appello di Bologna, che aveva disposto il divieto di inoltro di corrispondenza, inviata al reclamante dal fratello IN (coimputato, detenuto nel carcere di Voghera), sul rilievo che la missiva conteneva notizie e riferimenti ad atti processuali e strategie difensive idonei a eludere il regime custodiate speciale. Il decreto del 10 luglio 2020 faceva seguito a un precedente decreto del 22 aprile 2020, che aveva motivato analogo divieto con riferimento alla .situazione 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 13022 Anno 2021 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: GUERRA MARIAEMANUELA Data Udienza: 27/01/2021 sanitaria intramuraria, «che potrebbe effettivamente indurre il destinatario a mettere in atto azioni di protesta, eventualmente anche insieme ad altri detenuti, tali da pregiudicare la sicurezza e l 'ordine all'interno dell'Istituto penitenziario ove ristretto (ripetitive di altre situazioni già determinatesi in un recentissimo passato in svariate carceri)»; detto decreto era stato poi revocato dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 19 giugno 2020 per il superamento della situazione di pericolo sanitario che ne aveva giustificato l'adozione. In sede di reclamo il AR aveva dedotto: 1) la propria mancata partecipazione, pur espressamente richiesta, all'udienza davanti al Tribunale in sede di reclamo avverso il provvedimento in data 19 giugno 2020; 2) l'irregolare composizione del collegio che aveva disposto il "secondo divieto" del 10 luglio 2020, ai sensi dell'art. 18-ter Ord. pen. («[...] del collegio non può fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento [...]»); 3) la circostanza che i documenti ed altro cui faceva riferimento la missiva consistevano in atti contenuti nel fascicolo processuale per i quali egli aveva diritto di visione e di interlocuzione, e che il mittente era il fratello IN, persona che non era sottoposta al regime ex art. 41-bis Ord. pen. e, quale parente prossimo, aveva facoltà di corrispondenza. Riguardo ai primi due motivi di reclamo, il Collegio evidenziava come il decreto del 10 luglio 2020 fosse provvedimento del tutto autonomo rispetto al precedente decreto del 22 'aprile 2020 (revocato il 19 giugno 2020) e, di conseguenza, ogni censura relativa alla ordinanza di revoca del giugno 2020 fosse irrilevante/ inammissibile, essendo quest'ultima decisione soggetta al ricorso per cassazione ex art. 666 cod. proc. pen. Inoltre, ai fini dell'adozione del decreto del 10 luglio 2020 non operavano le incompatibilità di cui all'art. 18-ter, comma 6, Ord. pen. trattandosi di nuovo provvedimento e non di decisione adottata in sede di impugnazione. Nel merito, riguardo alla terza doglianza, il Tribunale rilevava come il contenuto della missiva, alle pagg. 8 e segg., non facesse semplice riferimento ad atti processuali, ma espressamente anche a strategie difensive e a dichiarazioni fatte e da farsi in relazione a determinati fatti, e come fosse inviata da coimputato che, sebbene non sottoposto al regime ex art. 41-bis Ord. pen., apparteneva, secondo la tesi dell'accusa (confermata con sentenza di primo grado), alla medesima associazione di stampo mafioso la cui attività era al centro del processo in corso. 2. Avverso il predetto provvedimento del 31 luglio 2020 propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di AR, avv. Stefano Vezzadini del Foro di 2 Bologna,- con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Viene dedotta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt.18-ter, comma 6, e 41-bis Ord. pen. e 666, comma 2, cod. proc. pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità del decreto impugnato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La difesa rileva che il Tribunale ha rigettato il reclamo in camera di consiglio de plano, senza la previa designazione del difensore d'ufficio all'interessato, che ne era privo, e la fissazione della data dell'udienza con avviso alle parti e ai difensori, né risulta essere stato richiesto ai fini dell'emissione del decreto impugnato, il parere del P.M. Erroneamente il Tribunale ha ritenuto che la infondatezza legittimasse la pronuncia ai sensi del comma 2 dell'art. 666 cod. proc. pen., poiché l'art. 666 cod. proc. pen., espressamente richiamato dall'art. 18-ter, comma 6, Ord. pen., prevede tale modalità solo «se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi [...]». Lamenta la difesa che la richiesta è «tutt'altro che manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge». In primo luogo, il decreto del 10 luglio 2020 ha motivato il divieto di inoltro della missiva sulla base di una argomentazione del tutto diversa da quella adottata dal provvedimento del 22 aprile 2020. In secondo luogo, alcun divieto di comunicazione risulta sussistente tra il ricorrente e il fratello IN AR, tra l'altro detenuto in regime ordinario. La missiva bloccata, inoltre, proviene dal fratello e non si comprende la finalità del blocco di una sua comunicazione diretta al ricorrente detenuto in regime speciale, dovendo considerarsi che sarebbe semmai questi a dover comunicare ordini all'esterno e non il contrario. Peraltro, detta missiva ha ad oggetto argomentazioni difensive note e comuni, facendo riferimento a circostanze, dichiarazioni ed eventi conosciuti e già esplicitati, nei rispettivi processi pendenti in fase d'appello, da entrambi i fratelli AR, e già noti anche all'Autorità che aveva disposto il blocco della corrispondenza la prima volta per motivazioni del tutto diverse. Erra, quindi, il Tribunale allorquando ritiene manifestamente infondato il reclamo proposto dal AR sulla base della considerazione che lo scambio informativo tra i due fratelli sia precluso dalla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di interazione con alcuni detenuti appartenenti alla medesima organizzazione e, quindi, elusivo del regime detentivo speciale, perché se così fosse sarebbe preclusa in radice ai due fratelli qualsivoglia comunicazione. 3 In terzo luogo, il decreto del luglio 2020 non reca una puntuale e concreta specificazione delle circostanze per cui il passaggio della corrispondenza potrebbe eludere il regime detentivo speciale cui è sottoposto il ricorrente, limitandosi a menzionare la presenza nella missiva anche di «notizie e riferimenti ritenuti idonei ad eludere il regime custodiale speciale (in specie il contenuto di atti processuali e strategie difensive)» oltre a richiamare generiche esigenze di prevenire contatti con l'associazione di appartenenza. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso questa Corte ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in quanto fondato su argomentazioni assolutamente astratte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto. La decisione impugnata, assunta dal Tribunale di Bologna, in composizibne collegiale, con decreto, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ha "rigettato il reclamo" (così risulta dal dispositivo) e confermato il divieto di inoltro della corrispondenza, osservando, in motivazione che i motivi presentati erano "inammissibili", ovvero "manifestamente infondati". Osserva il Collegio che il Tribunale, nella materia e in relazione alle questioni esposte, non poteva emettere decreto ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e la decisione assunta è affetta da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 18 -ter, comma 6, Ord. pen., il reclamo, presentato dall'imputato in stato di custodia cautelare avverso il provvedimento limitativo del diritto alla corrispondenza, è deciso dal Tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha adottato il provvedimento reclamato, secondo la procedura prevista dall'art. 14 -ter Ord. pen. - che assicura la partecipazione del difensore e del pubblico ministero, con facoltà per l'interessato e l'amministrazione penitenziaria di presentare memorie - nonché, per quanto non diversamente disposto, secondo le previsioni generali di cui all'art. 666 cod. proc. pen. È consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio che i reclami previsti dall'ordinamento penitenziario hanno natura di mezzi di impugnazione in una procedura ormai giurisdizionalizzata (tra le altre, Sez. 1, n. 20010 del 02/02/2016, Zoccoli, Rv. 267203; Sez. 1, n. 23934 del 17/05/2013, Nardi, Rv. 256142; Sez. 1, n. 993 del 5/12/2011, dep. 2012, Parisi, Rv. 251678), con la 4 conseguenza che si impone il rispetto delle norme che disciplinano il relativo procedimento. Il Collegio, pertanto, ritiene di ribadire il condivisibile principio secondo il quale la procedura prevista dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. non è applicabile nel giudizio d'impugnazione, al cui genus è pacificamente riconducibile il reclamo sui provvedimenti che dispongono limitazioni o controlli sulla corrispondenza, ai sensi dell'art. 18-ter Ord. pen., per il quale, invece, vige il principio che l'inammissibilità è da valutare in base alle tassative ragioni di cui all'art. 591, comma 1, cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 50984 del 20/11/2019, Bortolotta;
Sez. 1, n. 36055 del 27/06/2019, De Micco;
Sez. 1, n. 23863 del 4/03/2016, Attanasio;
Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015, Masalmeh, Rv. 263970; Sez. 1, n. 53017 del 02/12/2014, Borachuk, Rv. 261662). Peraltro, risulta dalla lettura del decreto impugnato che il Tribunale ha ritenuto le prime due doglianze del tutto irrilevanti, mentre, con riferimento al terzo motivo di reclamo, ha valutato nel merito la missiva, oggetto del divieto di inoltro, apprezzando il suo contenuto come riferito a uno scambio informativo che avrebbe eluso il disposto dell'art. 41-bis Ord. pen., volto a prevenire i contatti del detenuto sottoposto a regime speciale con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento. È evidente, pertanto, che la decisione adottata de plano, senza fissazione di camera di consiglio e in assenza anche del parere del pubblico ministero, non si è neppure limitata a una presa d'atto del difetto delle condizioni di legge dell'istanza, ovvero al rilievo che la stessa fosse meramente ripropositiva di altra identica già rigettata, ma ha svolto un giudizio di merito e un apprezzamento discrezionale circa il significato delle comunicazioni contenute nella missiva indirizzata al detenuto dal fratello coimputato. Una tale valutazione si pone, in ogni caso, al di fuori delle condizioni tassativamente indicate dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., come costantemente ribadito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714; Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida, Rv. 257017; Sez. 1, n. 6558 del 10/01/2013, Piccinno, Rv. 254887; Sez. 1, n. 40974 del 14/10/2011, Cecere, Rv. 251490; Sez. 1, n. 23101 del 19/05/2005, Savarino, Rv. 232087) e contrasta con la specifica ratio della decisione in assenza di contraddittorio. Tale ratio consiste proprio nella rilevabilità ictu ocull di ragioni che rivelino, alla semplice prospettazione e senza uno specifico approfondimento, la mancanza di fondamento dell'istanza, sicché, ogni qualvolta si pongano problemi di valutazione, quale che sia la loro complessità, deve essere assicurato all'istante il contraddittorio camerale, previsto nei commi successivi del medesimo art. 666 del codice di rito (tra le altre, Sez. 1, 5 Il Con estensore ivydriae n. 4790 del 27/11/2020, dep. 2021, Attanasio;
Sez. 5, n. 34960 del 14/06/2007, Stara, Rv. 237712; Sez. 1, n. 24164 del 27/04/2004, Castellano, Rv. 228996). 2. Per le considerazioni esposte, che assorbono, senza precludere, le ulteriori doglianze, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del decreto impugnato con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Bologna.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo giudizio. Così deciso fa 27/1/2021 Il Presidente AN RD 9A-,3‘st.941_