Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 266
CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    Il Comune ha ritualmente notificato l'atto presupposto (sollecito n. 1290/2020) che non è stato impugnato, con conseguente definitività della pretesa tributaria.

  • Rigettato
    Prescrizione

    La sospensione dei termini di decadenza disposta dal D.L. "Cura Italia" ha prorogato il termine quinquennale per la notifica dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2015, originariamente in scadenza il 31 dicembre 2020, al 25 marzo 2021.

  • Rigettato
    Decadenza

    La sospensione dei termini di decadenza disposta dal D.L. "Cura Italia" ha prorogato il termine quinquennale per la notifica dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2015, originariamente in scadenza il 31 dicembre 2020, al 25 marzo 2021.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    Il provvedimento indica l'an ed il quantum della pretesa, l'ente creditore, informazioni sufficienti a far conoscere al destinatario la motivazione della pretesa e a consentire l'esercizio della difesa. La motivazione per relationem è legittima.

  • Rigettato
    Omessa allegazione

    Il provvedimento indica l'an ed il quantum della pretesa, l'ente creditore, informazioni sufficienti a far conoscere al destinatario la motivazione della pretesa e a consentire l'esercizio della difesa. La motivazione per relationem è legittima.

  • Rigettato
    Mancata indicazione calcolo interessi

    Il tasso annuo degli interessi è noto e conoscibile in quanto determinato con provvedimento generale e la cartella è redatta in conformità al modello ministeriale approvato.

  • Rigettato
    Mancanza sottoscrizione funzionario

    La mancanza della sottoscrizione non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza dipende dal fatto che sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo.

  • Inammissibile
    Vizio di rappresentanza e deposito atti

    L'eccezione di difetto di rappresentanza è disattesa in quanto la sottoscrizione digitale è sufficiente. Il ricorso è inammissibile per omesso deposito dell'attestazione di conformità dei file relativi alla procura e ai documenti allegati, come richiesto dall'art. 25-bis del D.Lgs. n. 546/199 c 1 e 5-bis.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 266
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 266
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

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