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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 266/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SEGRETO GIUSEPPE, Presidente
RO IGNAZIO, Relatore
NOTO ANTONINO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 343/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Società_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Porto Empedocle - Via Marconi 2 92014 Porto Empedocle AG
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240020893110000 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società_1 ha impugnato la cartella n. 29120240020893110000 per TARI
- TAFI anno 2015 (cfr. provvedimento impugnato in atti).
Ha dedotto (in breve) l' illegittimità del provvedimento per omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione, la decadenza, il difetto di motivazione, l' omessa allegazione nonché la mancata indicazione del calcolo degli interessi (cfr. ricorso in atti).
Ha concluso per l'annullamento.
Si sono costituiti il Comune di Porto Empedocle e l'agenzia delle entrate riscossione i quali hanno contro dedotto ciascuno per quanto di rispettiva competenza concludendo per il rigetto (cfr. controdeduzioni in atti.
La Società ricorrente ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di rappresentanza: la sottoscrizione digitale del file analogico (scansione per immagine) deve ritenersi sufficiente ai fini dell' asseverazione della copia conforme all'originale cartaceo detenuto.
La conformità all'originale della procura deve ritenersi garantita (art. 25 - bis, c.
1 - D.Lgs. n. 546/92) dall'apposizione della firma digitale del difensore (art. 22 - D.Lgs. n. 82/2005) e dalle Linee Guida AGID del maggio 2021.
Premesso quanto sopra, il ricorso in esame – in disparte i profili di inammissibilità dei quali si dirà - non è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di ricorso vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- Il Comune ha ritualmente notificato l'atto presupposto: il sollecito n. 1290/2020. Il provvedimento di che trattasi non è stato impugnato.
Ne consegue la definitività della pretesa tributaria per consolidamento del provvedimento atto in assenza di rituale opposizione.
2.- La Società ricorrente ha omesso il deposito dell'attestazione di conformità relativa ai file concernenti la procura alle liti nonché i documenti allegati al ricorso introduttivo.
L'art. 25-bis del D.Lgs. n. 546/199 c 1 dispone che “ Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.
Il c .
5-bis del medesimo articolo dispone che: “Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale”.
3.- Il provvedimento in contestazione indica l'an ed il quantum della pretesa, l'ente creditore: informazioni sufficienti a far conoscere al destinatario la motivazione della pretesa.
Indicazioni che hanno consentito al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa e di potere esercitare la propri difesa (cfr. cartella in atti).
La giurisprudenza amministrativa ha ritenuto legittima la motivazione “per relationem” attraverso il richiamo ad un altro provvedimento noto al ricorrente (Consiglio di Stato, IV, 22 marzo 2013, n. 1632).
4.- La giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza n. 8613 del 15 aprile 2011) ha ritenuto (in sintesi) che il tasso annuo degli interessi è noto e conoscibile in quanto determinato con provvedimento generalela cartella “è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”.
5. - Il Giudice di vertice ha ritenuto che “ … la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto al fatto che esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo” (Cassazione, sentenza n. 4757 del 2009).
5.- Il Comune di Porto Empedocle in data 18.2.2021, ha notificato a mezzo posta il sollecito di pagamento n. 1290 , riguardante la richiesta di versamento della TARI anno 2015.
L'art. 67, c. 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Decreto Cura Italia”), convertito con modificazioni dalla
L. 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto la “sospensione” del decorso dei termini relativi all'attività degli enti impositori, compresi quelli di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento, nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
Tale “sospensione” ha determinato una “proroga” dei termini decadenziali (c. 4 art. 67 citato) a mente del quale: “I termini di decadenza relativi all'attività degli enti impositori sono prorogati per un periodo pari alla durata della sospensione”.
Pertanto, il termine quinquennale per la notifica dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2015 – che andava a scadere il 31 dicembre 2020 – è stato differito al 25 marzo 2021. -Per le argomentazioni che precedono il ricorso non è fondato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la Società ricorrente alle spese di questo grado che liquida in complessivi euro 1.000,00
(mille/00) oltre accessori se dovuti, di cui euro 500,00 in favore del Comune di Porto Empedocle ed euro
500,00 in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione.
Agrigento, 26 gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
ZI AR PP EG
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SEGRETO GIUSEPPE, Presidente
RO IGNAZIO, Relatore
NOTO ANTONINO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 343/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Società_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Porto Empedocle - Via Marconi 2 92014 Porto Empedocle AG
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240020893110000 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società_1 ha impugnato la cartella n. 29120240020893110000 per TARI
- TAFI anno 2015 (cfr. provvedimento impugnato in atti).
Ha dedotto (in breve) l' illegittimità del provvedimento per omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione, la decadenza, il difetto di motivazione, l' omessa allegazione nonché la mancata indicazione del calcolo degli interessi (cfr. ricorso in atti).
Ha concluso per l'annullamento.
Si sono costituiti il Comune di Porto Empedocle e l'agenzia delle entrate riscossione i quali hanno contro dedotto ciascuno per quanto di rispettiva competenza concludendo per il rigetto (cfr. controdeduzioni in atti.
La Società ricorrente ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di rappresentanza: la sottoscrizione digitale del file analogico (scansione per immagine) deve ritenersi sufficiente ai fini dell' asseverazione della copia conforme all'originale cartaceo detenuto.
La conformità all'originale della procura deve ritenersi garantita (art. 25 - bis, c.
1 - D.Lgs. n. 546/92) dall'apposizione della firma digitale del difensore (art. 22 - D.Lgs. n. 82/2005) e dalle Linee Guida AGID del maggio 2021.
Premesso quanto sopra, il ricorso in esame – in disparte i profili di inammissibilità dei quali si dirà - non è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di ricorso vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- Il Comune ha ritualmente notificato l'atto presupposto: il sollecito n. 1290/2020. Il provvedimento di che trattasi non è stato impugnato.
Ne consegue la definitività della pretesa tributaria per consolidamento del provvedimento atto in assenza di rituale opposizione.
2.- La Società ricorrente ha omesso il deposito dell'attestazione di conformità relativa ai file concernenti la procura alle liti nonché i documenti allegati al ricorso introduttivo.
L'art. 25-bis del D.Lgs. n. 546/199 c 1 dispone che “ Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.
Il c .
5-bis del medesimo articolo dispone che: “Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale”.
3.- Il provvedimento in contestazione indica l'an ed il quantum della pretesa, l'ente creditore: informazioni sufficienti a far conoscere al destinatario la motivazione della pretesa.
Indicazioni che hanno consentito al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa e di potere esercitare la propri difesa (cfr. cartella in atti).
La giurisprudenza amministrativa ha ritenuto legittima la motivazione “per relationem” attraverso il richiamo ad un altro provvedimento noto al ricorrente (Consiglio di Stato, IV, 22 marzo 2013, n. 1632).
4.- La giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza n. 8613 del 15 aprile 2011) ha ritenuto (in sintesi) che il tasso annuo degli interessi è noto e conoscibile in quanto determinato con provvedimento generalela cartella “è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”.
5. - Il Giudice di vertice ha ritenuto che “ … la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto al fatto che esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo” (Cassazione, sentenza n. 4757 del 2009).
5.- Il Comune di Porto Empedocle in data 18.2.2021, ha notificato a mezzo posta il sollecito di pagamento n. 1290 , riguardante la richiesta di versamento della TARI anno 2015.
L'art. 67, c. 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Decreto Cura Italia”), convertito con modificazioni dalla
L. 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto la “sospensione” del decorso dei termini relativi all'attività degli enti impositori, compresi quelli di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento, nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
Tale “sospensione” ha determinato una “proroga” dei termini decadenziali (c. 4 art. 67 citato) a mente del quale: “I termini di decadenza relativi all'attività degli enti impositori sono prorogati per un periodo pari alla durata della sospensione”.
Pertanto, il termine quinquennale per la notifica dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2015 – che andava a scadere il 31 dicembre 2020 – è stato differito al 25 marzo 2021. -Per le argomentazioni che precedono il ricorso non è fondato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la Società ricorrente alle spese di questo grado che liquida in complessivi euro 1.000,00
(mille/00) oltre accessori se dovuti, di cui euro 500,00 in favore del Comune di Porto Empedocle ed euro
500,00 in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione.
Agrigento, 26 gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
ZI AR PP EG