TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/10/2025, n. 3904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3904 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 31 Ottobre 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4463 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], c.f. , ivi residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
PA AM n. 2, ed elettivamente domiciliato in Aci Catena, Piano Umberto n. 14, presso lo studio dell'avv.
AV QU, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t.
Resistente
OGGETTO: Pagamento Bonus art. 32 D.L. n. 50/2022.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il CP_ 06.05.2024, il ricorrente contestava il provvedimento del 23.09.2023, prot. 0054478, con il quale l aveva rigettato la richiesta del bonus da € 200,00 previsto dall'art. 32 del D.L. n. 50/2022, convertito con mod. in
Legge 15 luglio 2022 n. 91.
Il ricorrente premetteva che il rigetto riportava la seguente motivazione “il beneficio non è stato riconosciuto, in quanto nella rata di luglio 2022, per la pensione di reversibilità risulta l'abbattimento in applicazione della tabella F della L. 335. Più precisamente il reddito preso in considerazione per il limite reddituale da non superare è quello relativo alla pensione di reversibilità per intero anche se di fatto ha percepito una pensione ridotta per effetto dell'abbattimento previsto dalla L. 335/95”.
1 CP_ Contestava il provvedimento dell' per la falsa applicazione dell'art. 32 del D.L.50/2022, alla luce dell'art. 1, comma 41, della L. n. 355/1995; rilevava come egli sino al 2020 fosse lavoratore dipendente con un reddito mai superiore ad €4.238,00 (per il 2018) e ben al di sotto del limite reddituale necessario per la richiesta del bonus de quo.
Conseguentemente, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “… 1) ritenuta l'illegittimità del provvedimento del 29/09/2023, prot. 0054478, per le ragioni spiegate in narrativa, annullarlo, dichiararlo nullo, ovvero - con qualsiasi altra formula - dichiararne l'inefficacia nonché, conseguentemente, dichiarare dovuto il diritto al bonus di €200,00 di cui al D.L. n. 50/2022 ingiustamente disconosciuto;”. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorario da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Con ordinanza del 16.10.2024, reso all'esito dell'udienza di pari data, celebrata ai sensi dell'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Instaurato, infine, regolarmente il contraddittorio, l'Ente previdenziale restava intimato.
La causa veniva differita come da provvedimenti in atti e fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 31.10.2025.
La causa restava istruita mediante produzione documentale e sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa
è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
L'art. 32 del D.L. 50/2022, rubricato, “Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti”, prevede – per quanto di rilievo - che “1. In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione
o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° luglio 2022, e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro, l Controparte_1
CP_
) corrisponde d'ufficio con la mensilità di luglio 2022 un'indennità una tantum pari a 200 euro.
[...]
CP_ Qualora i soggetti di cui al presente comma risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall' , il casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.
1388, individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennità una tantum che provvede negli CP_ stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall a seguito di apposita rendicontazione. 2. Agli effetti delle disposizioni del comma 1 dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. 3. L'indennità una tantum di cui al comma 1 non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né
2 pignorabile. 4. L'indennità una tantum di cui al comma 1 è corrisposta sulla base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica del reddito di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'Amministrazione finanziaria e da ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili. 5.
L'Ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali. 6. L'indennità una tantum di cui al comma 1 è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa.”.
Il beneficio è, dunque, subordinato al possesso di un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 ad € 35.000.
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente non ha dato prova che per l'anno 2021, non ha superato il limite reddituale di € 35.000,00, previsto dalla suindicata normativa;
infatti, la documentazione allegata non dimostra minimamente il rispetto di tale requisito, non potendosi dedurre ciò dai cedolini pensionistici depositati per i mesi di luglio e novembre 2022 (v. All. 2 e 3) ovvero dai prospetti riepilogativi delle pensioni per gli anni 2021 e
2022 (v. All. 6), dai quali non risulta il complessivo reddito percepito per i trattamenti pensionistici goduti per tali annualità, oltre a non dare prova dell'eventuale esistenza di ulteriori entrate che formano il complessivo reddito percepito dal ricorrente e comportano il superamento del predetto limite reddituale.
Né, a tal fine, può ritenersi utile il deposito della certificazione unica (v All. 11), poiché la stessa si riferisce agli anni 2022 e 2023 e non invece all'anno 2021, come richiesto dalla normativa applicabile.
Pertanto, il ricorso risulta infondato e come tale va rigettato.
3. Spese.
Quanto alle spese di giudizio, stante la peculiarità della materia trattata e mancata costituzione dell'ente previdenziale, possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 06.05.2024 da nei confronti dell' in Parte_1 Controparte_1 CP_1 persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara la contumacia dell' in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t.
2) Rigetta il ricorso.
3) Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, 31.10.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 31 Ottobre 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4463 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], c.f. , ivi residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
PA AM n. 2, ed elettivamente domiciliato in Aci Catena, Piano Umberto n. 14, presso lo studio dell'avv.
AV QU, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t.
Resistente
OGGETTO: Pagamento Bonus art. 32 D.L. n. 50/2022.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il CP_ 06.05.2024, il ricorrente contestava il provvedimento del 23.09.2023, prot. 0054478, con il quale l aveva rigettato la richiesta del bonus da € 200,00 previsto dall'art. 32 del D.L. n. 50/2022, convertito con mod. in
Legge 15 luglio 2022 n. 91.
Il ricorrente premetteva che il rigetto riportava la seguente motivazione “il beneficio non è stato riconosciuto, in quanto nella rata di luglio 2022, per la pensione di reversibilità risulta l'abbattimento in applicazione della tabella F della L. 335. Più precisamente il reddito preso in considerazione per il limite reddituale da non superare è quello relativo alla pensione di reversibilità per intero anche se di fatto ha percepito una pensione ridotta per effetto dell'abbattimento previsto dalla L. 335/95”.
1 CP_ Contestava il provvedimento dell' per la falsa applicazione dell'art. 32 del D.L.50/2022, alla luce dell'art. 1, comma 41, della L. n. 355/1995; rilevava come egli sino al 2020 fosse lavoratore dipendente con un reddito mai superiore ad €4.238,00 (per il 2018) e ben al di sotto del limite reddituale necessario per la richiesta del bonus de quo.
Conseguentemente, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “… 1) ritenuta l'illegittimità del provvedimento del 29/09/2023, prot. 0054478, per le ragioni spiegate in narrativa, annullarlo, dichiararlo nullo, ovvero - con qualsiasi altra formula - dichiararne l'inefficacia nonché, conseguentemente, dichiarare dovuto il diritto al bonus di €200,00 di cui al D.L. n. 50/2022 ingiustamente disconosciuto;”. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorario da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Con ordinanza del 16.10.2024, reso all'esito dell'udienza di pari data, celebrata ai sensi dell'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Instaurato, infine, regolarmente il contraddittorio, l'Ente previdenziale restava intimato.
La causa veniva differita come da provvedimenti in atti e fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 31.10.2025.
La causa restava istruita mediante produzione documentale e sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa
è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
L'art. 32 del D.L. 50/2022, rubricato, “Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti”, prevede – per quanto di rilievo - che “1. In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione
o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° luglio 2022, e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro, l Controparte_1
CP_
) corrisponde d'ufficio con la mensilità di luglio 2022 un'indennità una tantum pari a 200 euro.
[...]
CP_ Qualora i soggetti di cui al presente comma risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall' , il casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.
1388, individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennità una tantum che provvede negli CP_ stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall a seguito di apposita rendicontazione. 2. Agli effetti delle disposizioni del comma 1 dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. 3. L'indennità una tantum di cui al comma 1 non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né
2 pignorabile. 4. L'indennità una tantum di cui al comma 1 è corrisposta sulla base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica del reddito di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'Amministrazione finanziaria e da ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili. 5.
L'Ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali. 6. L'indennità una tantum di cui al comma 1 è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa.”.
Il beneficio è, dunque, subordinato al possesso di un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 ad € 35.000.
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente non ha dato prova che per l'anno 2021, non ha superato il limite reddituale di € 35.000,00, previsto dalla suindicata normativa;
infatti, la documentazione allegata non dimostra minimamente il rispetto di tale requisito, non potendosi dedurre ciò dai cedolini pensionistici depositati per i mesi di luglio e novembre 2022 (v. All. 2 e 3) ovvero dai prospetti riepilogativi delle pensioni per gli anni 2021 e
2022 (v. All. 6), dai quali non risulta il complessivo reddito percepito per i trattamenti pensionistici goduti per tali annualità, oltre a non dare prova dell'eventuale esistenza di ulteriori entrate che formano il complessivo reddito percepito dal ricorrente e comportano il superamento del predetto limite reddituale.
Né, a tal fine, può ritenersi utile il deposito della certificazione unica (v All. 11), poiché la stessa si riferisce agli anni 2022 e 2023 e non invece all'anno 2021, come richiesto dalla normativa applicabile.
Pertanto, il ricorso risulta infondato e come tale va rigettato.
3. Spese.
Quanto alle spese di giudizio, stante la peculiarità della materia trattata e mancata costituzione dell'ente previdenziale, possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 06.05.2024 da nei confronti dell' in Parte_1 Controparte_1 CP_1 persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara la contumacia dell' in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t.
2) Rigetta il ricorso.
3) Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, 31.10.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
3