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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 7532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7532 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Gabriella Gagliardi all'udienza di discussione del 21.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10015/2024 R.G. Previdenza
TRA Avv. NE LF cf. , rappresentato e difeso da se stesso e C.F._1 dall'avv. Carmen Guerriero, elettivamente domiciliato in Napoli, via Gino Doria n. 89 come in atti opponente E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e diesa dall'avv. Donato Palmieri con il quale domicilia in Napoli via Chiatamone n. 53, giusta procura in atti opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso in data 26.04.2024 l'avv. LF Cascone ha presentato opposizione al decreto ingiuntivo n. 2677/2021, emesso il 14.03.2024, con il quale il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli gli ingiungeva il pagamento, in favore della
[...]
, della somma di € 77.373,07 a titolo di contributi omessi Parte_1 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, oltre interessi legali e rivalutazione. Ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata dello stesso;
nel merito, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, per insussistenza del credito, con condanna della , ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., al CP_1 pagamento in suo favore della somma di €.10.000,00, o del diverso importo ritenuto dal giudice in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno;
in subordine, ha chiesto accertarsi l'esistenza di un credito inferiore rispetto a quello vantato dalla , CP_1 previa compensazione con le somme a lui spettanti;
spese vinte con attribuzione. Ha dedotto, a sostegno delle proprie richieste, l'insussistenza del credito vantato dalla
, avendo egli provveduto al pagamento delle somme ingiunte, già iscritte a CP_1 ruolo e trasfuse nelle cartelle e intimazioni di pagamento indicate in ricorso, attraverso le procedure di rateizzazione e di rottamazione accordategli dalla Controparte_2
, altresì per effetto dei provvedimenti di cancellazione della Corte di Giustizia
[...]
Tributaria di Avellino, opportunamente notificati e conosciuti dall' Ente. Ha lamentato vizi formali in relazione alla procedura esecutiva (nullità delle notifiche delle cartelle esattoriali indicate nelle intimazioni di pagamento, omessa notifica e
1 comunicazione dell'avviso bonario, inesistenza giuridica e/o nullità degli avvisi di accertamento sottesi alle cartelle, l'intervenuta decadenza dal diritto di riscuotere i crediti vantati dall'odierna resistente, la mancanza della necessaria sottoscrizione del responsabile del procedimento della cartella esattoriale, il difetto di motivazione etc.) quindi ha dedotto la prescrizione dei crediti, l'illegittimità della pretesa per le voci relative ad interessi e aggio. Si è costituita la che ha eccepito Parte_1
l'inammissibilità/improcedibilità della opposizione in quanto intempestiva non essendo stato versata in atti copia notificata del decreto ingiuntivo opposto, la nullità della stessa ex art. 414 c.p.c.; nel merito ha affermato l'irrilevanza e infondatezza delle avverse argomentazioni, in assenza di prova del pagamento, altresì l'infondatezza della eccezione di prescrizione. Ha concluso, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, previa declaratoria di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;
in ogni caso per l'accertamento della esistenza del credito nella misura vantata o in quella minore ritenuta dal giudicante, con condanna dell'opponente al pagamento del relativo importo;
spese vinte. Acquisita la documentazione prodotta, la parte opponente era autorizzata a depositare la prova della avvenuta notifica del decreto ingiuntivo opposto;
all'esito, verificato il mancato rispetto dei termini a comparire ex art.415 c.p.c., era disposta la rimessione in termini della convenuta, quindi la causa era rinviata per la discussione e, all'odierna udienza, sentite le parti, era decisa con la presente sentenza, mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
** ** L'opposizione è infondata e va rigettata. Va premesso che ”L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto; ne consegue che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può - e, se richiesto, deve - pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa.” (Cass. civ., sez. III, 10-03-2009, n. 5754). L'opposizione al decreto ingiuntivo, infatti, non introduce un giudizio autonomo, ma produce l'effetto che sulla domanda dell'attore, già proposta nelle forme del procedimento monitorio, si debba oramai conoscere attraverso le forme del processo di cognizione ordinario (Cass. civ., sez. III, 02-09-1998, n. 8717). Ne consegue che il presente giudizio non ha ad oggetto la valutazione delle condizioni per poter emettere il decreto ingiuntivo, bensì la valutazione, a cognizione piena, della fondatezza nel merito delle pretese della parte opposta, attrice sostanziale e prescinde dalla valutazione della prova fornita in sede monitoria. Tanto premesso e venendo al merito della fattispecie, la domanda introdotta ha ad oggetto il credito vantato dalla a titolo di Controparte_1 contributi omessi e, precisamente a titolo di contributo soggettivo ed integrativo dovuto in autoliquidazione per gli anni dal 2015 al 2018, contributo integrativo minimo dovuto per gli
2 anni 2016 e 2017, contributo di maternità per gli anni 2016 – 2017 – 2018, per l'ammontare di complessivi € 77.373,07. Nel dettaglio il credito (causale, importo, anno di riferimento) risulta analiticamente descritto nella Attestazione redatta dal Dirigente del Servizio Accertamenti Contributivi dell'Ente in data 2.02.2024 già agli atti del fascicolo monitorio. Come documentato dalla Cassa Forense, le irregolarità contributive erano già state contestate al professionista con la nota PEC prot. n. 2022/24920, ricevuta in data 11/02/2022 (anni 2015, 2016, 2017 e 2018) Senza contestare la debenza nel merito delle somme richieste, parte opponente ha affermato di avere già provveduto al pagamento delle stesse, oggetto nella sostanza di una duplicata pretesa dell'Ente. Ha affermato, infatti, che i contributi in questione erano iscritti a ruolo reso esecutivo mediante le cartelle e le intimazioni di pagamento indicate in ricorso, già oggetto di diverse procedure di rateizzazione e rottamazione concordate con l
[...]
e definite con il puntuale pagamento di tutte le rate. Ha, quindi, Controparte_3 invocato quindi l'avvenuta estinzione di tutti i debiti rientrati nella definizione agevolata ex L. n. 197/2022. Le deduzioni sono risultate tuttavia del tutto generiche, il ricorrente essendosi limitato in ricorso ad un mero elenco di intervenuti provvedimenti di rateizzazione e rottamazione, ovvero di intimazioni di pagamento già notificategli, senza alcuno specifico richiamo alle somme ingiunte né una specifica riferibilità ai documenti prodotti in giudizio. Invero, parte opponente non ha allegato agli atti i provvedimenti di rateizzazione menzionati in ricorso (istanze e relativo provvedimento di accoglimento) né le cartelle/intimazioni di pagamento oggetto delle stesse. In ogni caso, per come si evince da quanto affermato nel corpo del ricorso in opposizione, le rateizzazioni ivi elencate (cfr. pag.3-4), si riferiscono a cartelle e crediti contributivi afferenti agli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, pertanto diversi da quelli oggetto della domanda monitoria afferenti agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per come già accertato. Altresì, quanto alla rateizzazione relativa alla cartella n. 01220170007399240 000 va rilevato che costituiscono oggetto del titolo in questione, richiamato all'interno della Intimazione di pagamento 012 2022 90000343 49/000 ( doc. 2 prod. ric.), i crediti per IRPEF e IVA di competenza della Direz. CP_4
.
[...]
Allo stesso modo, quanto alle procedure di cd. rottamazione, non risultano versati in giudizio gli atti di rottamazione né cartelle agli stessi sottese. In ogni caso, per come dedotto in ricorso, la 1^ rottamazione risulta attinente a “periodi” quindi oneri contributivi relativi agli anni 2006-2012, dunque diversi da quelli oggetto della domanda monitoria, ovvero crediti di competenza di altri enti (Dir. Prov. NA e ). Controparte_2
Quanto alla 2^ rottamazione (Rottamazione ter), si legge in ricorso che la stessa aveva ad oggetto la Cartella n.01220170010838826000 (v. ricorso pag. 5) : ebbene dall'esame della menzionata cartella 012 2022 90003460 04/000, richiamata nella intimazione di pagamento 012 2022 90003460 04/000, emerge che oggetto della predetta sono crediti contributivi della relativi alle annualità 2010/2011. Pt_2
Infine, quanto alla 3^ rottamazione, il ricorrente si è limitato a fare riferimento alla sentenza della C. Giust. Tributaria di I grado di Avellino, prodotta in atti, di estinzione del giudizio per definizione agevolata dello stesso: la pronuncia, tuttavia, appare priva di rilevanza nel
3 presente giudizio, avendo ad oggetto esclusivamente i carichi di cui ai titoli ivi richiamati, relativi ad imposte e tasse, dovendosi escludere la competenza della Corte in relazione ai crediti contributivi di pertinenza della cassa Forense. Per quanto sin qui illustrato, prive di ogni rilevanza risultano le eccezioni sollevate dalla parte opponente circa i vizi formali delle menzionate procedure esecutive (tra cui la nullità delle notifiche delle cartelle esattoriali, l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, omessa comunicazione dell'avviso bonario a seguito dei controlli automatici ecc.), trattandosi di vizi inerenti, eventualmente, ad atti dell'Ente impositore non afferenti il credito oggetto della ingiunzione di pagamento, per come accertato. Allo stesso modo, tenuto conto della puntuale descrizione delle voci di credito contenuta nella attestazione del Dirigente nonché nella precedente nota nota PEC prot. n. 2022/24920, notificata al professionista in data 11/02/2022, del tutto prive di fondamento risultano le eccezioni sollevate dall'opponente in relazione alla mancanza in atti degli elementi identificativi della pretesa avanzata dall'Ente, indispensabili per una compiuta difesa del contribuente
Parte opponente ha poi eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti. L'eccezione è infondata. Dalla lettura del “dettaglio del debito” di cui alla Attestazione redatta dal Dirigente del Servizio Accertamenti Contributivi dell'Ente in data 2.02.2024 emerge che la pretesa contributiva ha ad oggetto:
- contributo soggettivo ed integrativo dovuto in autoliquidazione per gli anni dal 2015 al 2018, oltre sanzioni e interessi,
- contributo integrativo minimo per gli anni 2016 e 2017, oltre sanzioni e interessi,
- contributo di maternità per gli anni 2016, 2017 2018, oltre sanzioni e interessi, In proposito va rilevato come per i contributi, gli interessi e le sanzioni il termine prescrizionale decorra dalla data in cui l'avvocato comunica alla i redditi prodotti, ai
CP_1 sensi dell'art. 19-2° comma della legge n° 576/80, che statuisce: "La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci
CP_1 anni. Per i contributi, le sanzioni e gli accessori dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato,
CP_1 della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23". Anche nella consolidata giurisprudenza di legittimità si afferma il principio per cui il dies a quo vada individuato proprio nella data di trasmissione alla delle dichiarazioni di cui all'art. 17 e 23 della Legge n° 576/80 (ex
CP_1 multis: Corte Cost. n° 489/89; Corte Cass., SS.UU. n° 13289/05; Corte Cass. n° 5622/06; Corte Cass. n° 14779/08; Corte Cass. n° 9113/07; Corte Cass. n° 24414/08; Corte Cass. n° 6259/11; Corte Cass. n° 3586/12; Corte Cass. n° 4107/12; Corte Cass. n° 3830/12). Quanto alla durata del termine prescrizionale, l'art. 3 della legge n° 335/95 ha ridotto il termine prescrizionale dei contributi da 10 a 5 anni e la costante giurisprudenza di legittimità ha ritenuto tale normativa applicabile anche alla sostenendo che la
CP_1 summenzionata legge n° 335/95 abbia implicitamente abolito il primo comma dell'art. 19 della legge n° 576/80, facendo, invece, salvo il secondo comma che àncora il dies a quo alla data in cui l'avvocato provvede a comunicare alla i redditi prodotti (Cass. n°
CP_1
4 3586/2012, Cass. n° 4107/2012, Cass. n° 3830/2012, Cass. n° 6259/2011, Cass. n° 5622/2006). Successivamente, l'art. 66 della legge n° 247/2012, ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione prevedendo che "La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995 n° 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla ". Controparte_1
Detta norma, pertanto, avendo stabilito l'inapplicabilità dell'art. 3 della legge n° 335/1995 alla ha fatto rivivere il primo comma dell'art. 19 della legge n° 576/1980 che, come CP_1 sopra precisato, fissa in 10 anni il termine prescrizionale per i contributi ed ogni relativo accessorio dovuti dagli avvocati alla CP_1
La Corte di Cassazione, con la sentenza n° 6729/2013 ed in riferimento alla contribuzione precedente l'entrata in vigore della L. n° 247/2012, ha sancito che "la nuova disciplina di cui all'art. 66 l. n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente", ribadendo il principio secondo il quale la nuova normativa – in particolare il nuovo termine di prescrizione in essa previsto – debba trovare applicazione per tutte le fattispecie non esaurite al momento della sua entrata in vigore (02.02.2013) e, nello specifico, per tutti i casi in cui non si sia compiuta la prescrizione dei contributi per il mancato decorso del termine prescrizionale previsto dalla precedente normativa. Nel caso concreto, i crediti contributivi (contributo integrativo, soggettivo, di maternità, con relative sanzioni ed interessi) portati nella cartella opposta riguardano le annualità 2015, 2016, 2017 e 2018 e dunque rispetto ad essi non ci sono dubbi circa l'applicabilità del nuovo termine di prescrizione decennale introdotto dalla legge n. 247/12. Come documentato dall'Ente, gli importi sono stati calcolati sulla base del reddito netto professionale IRPEF e Volume d'Affari IVA dichiarato dal professionista, e precisamente:
- Modello 5/2016 relativo al reddito 2015 inviato il 29/07/2016 (doc.
3.1 fase monitoria);
- Modello 5/2017 relativi al reddito 2016 inviato il 0/08/2017 (doc. 3.2); I dati reddituali relativi all'anno di competenza 2017 sono stati invece inviati dall'opponente, in assenza di invio di Modello 5/2018, con dichiarazione del 09.07.2019 (doc. 3.3). Va considerato, inoltre, che come sopra accertato, le irregolarità contributive erano già state contestate al professionista con la nota PEC prot. n. 2022/24920, ricevuta in data 11/02/2022. Ne deriva che il termine di prescrizione decennale per come accertato non era ancora decorso alla data della notifica del decreto ingiuntivo in questa sede impugnato (19.03.2024). In conclusione, l'opposizione va interamente respinta ed il decreto ingiuntivo confermato, con formula di esecutorietà. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 II c. c.p.c. (come risultante per effetto dell'intervento della Corte Costituzionale n. 77 del 2018) per la compensazione tra le parti delle spese processuali della presente fase, considerato che i crediti pretesi sono anche molto risalenti rispetto alla notifica dell'atto opposto.
P.Q.M.
5 Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
-Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo emesso il 14.03.2024 n. RG 2677/2024, che dichiara esecutivo.
- compensa le spese di lite. Napoli, 21.10.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Gabriella Gagliardi all'udienza di discussione del 21.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10015/2024 R.G. Previdenza
TRA Avv. NE LF cf. , rappresentato e difeso da se stesso e C.F._1 dall'avv. Carmen Guerriero, elettivamente domiciliato in Napoli, via Gino Doria n. 89 come in atti opponente E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e diesa dall'avv. Donato Palmieri con il quale domicilia in Napoli via Chiatamone n. 53, giusta procura in atti opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso in data 26.04.2024 l'avv. LF Cascone ha presentato opposizione al decreto ingiuntivo n. 2677/2021, emesso il 14.03.2024, con il quale il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli gli ingiungeva il pagamento, in favore della
[...]
, della somma di € 77.373,07 a titolo di contributi omessi Parte_1 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, oltre interessi legali e rivalutazione. Ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata dello stesso;
nel merito, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, per insussistenza del credito, con condanna della , ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., al CP_1 pagamento in suo favore della somma di €.10.000,00, o del diverso importo ritenuto dal giudice in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno;
in subordine, ha chiesto accertarsi l'esistenza di un credito inferiore rispetto a quello vantato dalla , CP_1 previa compensazione con le somme a lui spettanti;
spese vinte con attribuzione. Ha dedotto, a sostegno delle proprie richieste, l'insussistenza del credito vantato dalla
, avendo egli provveduto al pagamento delle somme ingiunte, già iscritte a CP_1 ruolo e trasfuse nelle cartelle e intimazioni di pagamento indicate in ricorso, attraverso le procedure di rateizzazione e di rottamazione accordategli dalla Controparte_2
, altresì per effetto dei provvedimenti di cancellazione della Corte di Giustizia
[...]
Tributaria di Avellino, opportunamente notificati e conosciuti dall' Ente. Ha lamentato vizi formali in relazione alla procedura esecutiva (nullità delle notifiche delle cartelle esattoriali indicate nelle intimazioni di pagamento, omessa notifica e
1 comunicazione dell'avviso bonario, inesistenza giuridica e/o nullità degli avvisi di accertamento sottesi alle cartelle, l'intervenuta decadenza dal diritto di riscuotere i crediti vantati dall'odierna resistente, la mancanza della necessaria sottoscrizione del responsabile del procedimento della cartella esattoriale, il difetto di motivazione etc.) quindi ha dedotto la prescrizione dei crediti, l'illegittimità della pretesa per le voci relative ad interessi e aggio. Si è costituita la che ha eccepito Parte_1
l'inammissibilità/improcedibilità della opposizione in quanto intempestiva non essendo stato versata in atti copia notificata del decreto ingiuntivo opposto, la nullità della stessa ex art. 414 c.p.c.; nel merito ha affermato l'irrilevanza e infondatezza delle avverse argomentazioni, in assenza di prova del pagamento, altresì l'infondatezza della eccezione di prescrizione. Ha concluso, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, previa declaratoria di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;
in ogni caso per l'accertamento della esistenza del credito nella misura vantata o in quella minore ritenuta dal giudicante, con condanna dell'opponente al pagamento del relativo importo;
spese vinte. Acquisita la documentazione prodotta, la parte opponente era autorizzata a depositare la prova della avvenuta notifica del decreto ingiuntivo opposto;
all'esito, verificato il mancato rispetto dei termini a comparire ex art.415 c.p.c., era disposta la rimessione in termini della convenuta, quindi la causa era rinviata per la discussione e, all'odierna udienza, sentite le parti, era decisa con la presente sentenza, mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
** ** L'opposizione è infondata e va rigettata. Va premesso che ”L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto; ne consegue che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può - e, se richiesto, deve - pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa.” (Cass. civ., sez. III, 10-03-2009, n. 5754). L'opposizione al decreto ingiuntivo, infatti, non introduce un giudizio autonomo, ma produce l'effetto che sulla domanda dell'attore, già proposta nelle forme del procedimento monitorio, si debba oramai conoscere attraverso le forme del processo di cognizione ordinario (Cass. civ., sez. III, 02-09-1998, n. 8717). Ne consegue che il presente giudizio non ha ad oggetto la valutazione delle condizioni per poter emettere il decreto ingiuntivo, bensì la valutazione, a cognizione piena, della fondatezza nel merito delle pretese della parte opposta, attrice sostanziale e prescinde dalla valutazione della prova fornita in sede monitoria. Tanto premesso e venendo al merito della fattispecie, la domanda introdotta ha ad oggetto il credito vantato dalla a titolo di Controparte_1 contributi omessi e, precisamente a titolo di contributo soggettivo ed integrativo dovuto in autoliquidazione per gli anni dal 2015 al 2018, contributo integrativo minimo dovuto per gli
2 anni 2016 e 2017, contributo di maternità per gli anni 2016 – 2017 – 2018, per l'ammontare di complessivi € 77.373,07. Nel dettaglio il credito (causale, importo, anno di riferimento) risulta analiticamente descritto nella Attestazione redatta dal Dirigente del Servizio Accertamenti Contributivi dell'Ente in data 2.02.2024 già agli atti del fascicolo monitorio. Come documentato dalla Cassa Forense, le irregolarità contributive erano già state contestate al professionista con la nota PEC prot. n. 2022/24920, ricevuta in data 11/02/2022 (anni 2015, 2016, 2017 e 2018) Senza contestare la debenza nel merito delle somme richieste, parte opponente ha affermato di avere già provveduto al pagamento delle stesse, oggetto nella sostanza di una duplicata pretesa dell'Ente. Ha affermato, infatti, che i contributi in questione erano iscritti a ruolo reso esecutivo mediante le cartelle e le intimazioni di pagamento indicate in ricorso, già oggetto di diverse procedure di rateizzazione e rottamazione concordate con l
[...]
e definite con il puntuale pagamento di tutte le rate. Ha, quindi, Controparte_3 invocato quindi l'avvenuta estinzione di tutti i debiti rientrati nella definizione agevolata ex L. n. 197/2022. Le deduzioni sono risultate tuttavia del tutto generiche, il ricorrente essendosi limitato in ricorso ad un mero elenco di intervenuti provvedimenti di rateizzazione e rottamazione, ovvero di intimazioni di pagamento già notificategli, senza alcuno specifico richiamo alle somme ingiunte né una specifica riferibilità ai documenti prodotti in giudizio. Invero, parte opponente non ha allegato agli atti i provvedimenti di rateizzazione menzionati in ricorso (istanze e relativo provvedimento di accoglimento) né le cartelle/intimazioni di pagamento oggetto delle stesse. In ogni caso, per come si evince da quanto affermato nel corpo del ricorso in opposizione, le rateizzazioni ivi elencate (cfr. pag.3-4), si riferiscono a cartelle e crediti contributivi afferenti agli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, pertanto diversi da quelli oggetto della domanda monitoria afferenti agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per come già accertato. Altresì, quanto alla rateizzazione relativa alla cartella n. 01220170007399240 000 va rilevato che costituiscono oggetto del titolo in questione, richiamato all'interno della Intimazione di pagamento 012 2022 90000343 49/000 ( doc. 2 prod. ric.), i crediti per IRPEF e IVA di competenza della Direz. CP_4
.
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Allo stesso modo, quanto alle procedure di cd. rottamazione, non risultano versati in giudizio gli atti di rottamazione né cartelle agli stessi sottese. In ogni caso, per come dedotto in ricorso, la 1^ rottamazione risulta attinente a “periodi” quindi oneri contributivi relativi agli anni 2006-2012, dunque diversi da quelli oggetto della domanda monitoria, ovvero crediti di competenza di altri enti (Dir. Prov. NA e ). Controparte_2
Quanto alla 2^ rottamazione (Rottamazione ter), si legge in ricorso che la stessa aveva ad oggetto la Cartella n.01220170010838826000 (v. ricorso pag. 5) : ebbene dall'esame della menzionata cartella 012 2022 90003460 04/000, richiamata nella intimazione di pagamento 012 2022 90003460 04/000, emerge che oggetto della predetta sono crediti contributivi della relativi alle annualità 2010/2011. Pt_2
Infine, quanto alla 3^ rottamazione, il ricorrente si è limitato a fare riferimento alla sentenza della C. Giust. Tributaria di I grado di Avellino, prodotta in atti, di estinzione del giudizio per definizione agevolata dello stesso: la pronuncia, tuttavia, appare priva di rilevanza nel
3 presente giudizio, avendo ad oggetto esclusivamente i carichi di cui ai titoli ivi richiamati, relativi ad imposte e tasse, dovendosi escludere la competenza della Corte in relazione ai crediti contributivi di pertinenza della cassa Forense. Per quanto sin qui illustrato, prive di ogni rilevanza risultano le eccezioni sollevate dalla parte opponente circa i vizi formali delle menzionate procedure esecutive (tra cui la nullità delle notifiche delle cartelle esattoriali, l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, omessa comunicazione dell'avviso bonario a seguito dei controlli automatici ecc.), trattandosi di vizi inerenti, eventualmente, ad atti dell'Ente impositore non afferenti il credito oggetto della ingiunzione di pagamento, per come accertato. Allo stesso modo, tenuto conto della puntuale descrizione delle voci di credito contenuta nella attestazione del Dirigente nonché nella precedente nota nota PEC prot. n. 2022/24920, notificata al professionista in data 11/02/2022, del tutto prive di fondamento risultano le eccezioni sollevate dall'opponente in relazione alla mancanza in atti degli elementi identificativi della pretesa avanzata dall'Ente, indispensabili per una compiuta difesa del contribuente
Parte opponente ha poi eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti. L'eccezione è infondata. Dalla lettura del “dettaglio del debito” di cui alla Attestazione redatta dal Dirigente del Servizio Accertamenti Contributivi dell'Ente in data 2.02.2024 emerge che la pretesa contributiva ha ad oggetto:
- contributo soggettivo ed integrativo dovuto in autoliquidazione per gli anni dal 2015 al 2018, oltre sanzioni e interessi,
- contributo integrativo minimo per gli anni 2016 e 2017, oltre sanzioni e interessi,
- contributo di maternità per gli anni 2016, 2017 2018, oltre sanzioni e interessi, In proposito va rilevato come per i contributi, gli interessi e le sanzioni il termine prescrizionale decorra dalla data in cui l'avvocato comunica alla i redditi prodotti, ai
CP_1 sensi dell'art. 19-2° comma della legge n° 576/80, che statuisce: "La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci
CP_1 anni. Per i contributi, le sanzioni e gli accessori dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato,
CP_1 della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23". Anche nella consolidata giurisprudenza di legittimità si afferma il principio per cui il dies a quo vada individuato proprio nella data di trasmissione alla delle dichiarazioni di cui all'art. 17 e 23 della Legge n° 576/80 (ex
CP_1 multis: Corte Cost. n° 489/89; Corte Cass., SS.UU. n° 13289/05; Corte Cass. n° 5622/06; Corte Cass. n° 14779/08; Corte Cass. n° 9113/07; Corte Cass. n° 24414/08; Corte Cass. n° 6259/11; Corte Cass. n° 3586/12; Corte Cass. n° 4107/12; Corte Cass. n° 3830/12). Quanto alla durata del termine prescrizionale, l'art. 3 della legge n° 335/95 ha ridotto il termine prescrizionale dei contributi da 10 a 5 anni e la costante giurisprudenza di legittimità ha ritenuto tale normativa applicabile anche alla sostenendo che la
CP_1 summenzionata legge n° 335/95 abbia implicitamente abolito il primo comma dell'art. 19 della legge n° 576/80, facendo, invece, salvo il secondo comma che àncora il dies a quo alla data in cui l'avvocato provvede a comunicare alla i redditi prodotti (Cass. n°
CP_1
4 3586/2012, Cass. n° 4107/2012, Cass. n° 3830/2012, Cass. n° 6259/2011, Cass. n° 5622/2006). Successivamente, l'art. 66 della legge n° 247/2012, ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione prevedendo che "La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995 n° 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla ". Controparte_1
Detta norma, pertanto, avendo stabilito l'inapplicabilità dell'art. 3 della legge n° 335/1995 alla ha fatto rivivere il primo comma dell'art. 19 della legge n° 576/1980 che, come CP_1 sopra precisato, fissa in 10 anni il termine prescrizionale per i contributi ed ogni relativo accessorio dovuti dagli avvocati alla CP_1
La Corte di Cassazione, con la sentenza n° 6729/2013 ed in riferimento alla contribuzione precedente l'entrata in vigore della L. n° 247/2012, ha sancito che "la nuova disciplina di cui all'art. 66 l. n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente", ribadendo il principio secondo il quale la nuova normativa – in particolare il nuovo termine di prescrizione in essa previsto – debba trovare applicazione per tutte le fattispecie non esaurite al momento della sua entrata in vigore (02.02.2013) e, nello specifico, per tutti i casi in cui non si sia compiuta la prescrizione dei contributi per il mancato decorso del termine prescrizionale previsto dalla precedente normativa. Nel caso concreto, i crediti contributivi (contributo integrativo, soggettivo, di maternità, con relative sanzioni ed interessi) portati nella cartella opposta riguardano le annualità 2015, 2016, 2017 e 2018 e dunque rispetto ad essi non ci sono dubbi circa l'applicabilità del nuovo termine di prescrizione decennale introdotto dalla legge n. 247/12. Come documentato dall'Ente, gli importi sono stati calcolati sulla base del reddito netto professionale IRPEF e Volume d'Affari IVA dichiarato dal professionista, e precisamente:
- Modello 5/2016 relativo al reddito 2015 inviato il 29/07/2016 (doc.
3.1 fase monitoria);
- Modello 5/2017 relativi al reddito 2016 inviato il 0/08/2017 (doc. 3.2); I dati reddituali relativi all'anno di competenza 2017 sono stati invece inviati dall'opponente, in assenza di invio di Modello 5/2018, con dichiarazione del 09.07.2019 (doc. 3.3). Va considerato, inoltre, che come sopra accertato, le irregolarità contributive erano già state contestate al professionista con la nota PEC prot. n. 2022/24920, ricevuta in data 11/02/2022. Ne deriva che il termine di prescrizione decennale per come accertato non era ancora decorso alla data della notifica del decreto ingiuntivo in questa sede impugnato (19.03.2024). In conclusione, l'opposizione va interamente respinta ed il decreto ingiuntivo confermato, con formula di esecutorietà. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 II c. c.p.c. (come risultante per effetto dell'intervento della Corte Costituzionale n. 77 del 2018) per la compensazione tra le parti delle spese processuali della presente fase, considerato che i crediti pretesi sono anche molto risalenti rispetto alla notifica dell'atto opposto.
P.Q.M.
5 Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
-Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo emesso il 14.03.2024 n. RG 2677/2024, che dichiara esecutivo.
- compensa le spese di lite. Napoli, 21.10.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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