Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/03/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5255/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. DI LAZZARO Maria Antonia Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 5255 /2024 e promosso da:
, (C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28/04/1994 ed elettivamente domiciliata in Genova, Via XX Settembre 3/15 presso e nello studio dagli Avv.ti VIGNOLI ALESSANDRA (C.F. ) e C.F._2
SCIARAFFA CAMILLA (C.F. ) che la rappresentano e la C.F._3 difendono, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._4
19/12/1994
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1
CONCLUSIONI RICORRENTE: “Chiede all'Ill.mo Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
- a modifica del decreto di accoglimento n. cronologico 1636/2023 emesso dal Tribunale di Genova in data 21/3/2023 nell'ambito del procedimento di cui al n. R.G. 9448/2022 disporre l'affidamento super esclusivo della minore alla madre per le ragioni dedotte in Persona_1 parte narrativa;
- confermare la collocazione prevalente e la residenza anagrafica della minore presso l'abitazione materna;
- a modifica del decreto di accoglimento n. cronologico 1636/2023 emesso dal Tribunale di
Genova in data 21/3/2023 nell'ambito del procedimento di cui al n. R.G. 9448/2022, stabilire che il IG. potrà vedere la figlia minore esclusivamente alla presenza della IG.ra CP_1
e, comunque, previo accertamento delle sue attuali condizioni psico-fisiche medianti i Pt_1 necessari accertamenti clinici e/o medici e/o diagnostici volti ad appurare l'eventuale uso da parte di quest'ultimo di sostanze alcoliche e/o stupefacenti;
- confermare l'obbligo in capo al IG. di corrispondere alla IG.ra CP_1 Parte_1 l'importo di € 150,00 mensili a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da verbale di Codesto Ill.mo Tribunale del 15/9/2016, ivi compreso il 100% dell'assegno unico familiare. Con vittoria di spese ed onorari. Clausola concessa come per legge”
CONCLUSIONI PUBBLICO MINISTERO: “Che il Tribunale di Genova, fermo restando l'affidamento condiviso dei minori, ridetermini le condizioni del loro mantenimento e degli incontri con i genitori alla luce dell'attuale situazione delle parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso dell'anno 2020 la IG.ra ed il IG. intraprendevano una relazione Pt_1 CP_1 sentimentale che sfociava in una convivenza allorquando il IG. si trasferiva a vivere CP_1 con la IG.ra nell'immobile da quest'ultima già condotto in locazione sito a San Pt_1 Colombano Certenoli (GE). Tuttavia, già nel corso dell'anno 2021 la relazione sentimentale tra le odierne parti in causa naufragava e, conseguentemente, la IG.ra si vedeva costretta Pt_1 a richiedere all'ex compagno di lasciare la propria abitazione.
Pochi giorni dopo la cessazione della suddetta convivenza l'odierna ricorrente scopriva di essere incinta e conosceva, nel corso della gravidanza, l'attuale compagno con cui andava a convivere pochi mesi prima di dare alla luce la figlia minore. In data 08/01/2022 nasceva a Lavagna (GE) la quale veniva riconosciuta da entrambi i genitori;
Persona_2
A seguito della nascita della minore, essendosi ormai interrotta la convivenza, la IG.ra Pt_1 ed il IG. adivano congiuntamente il Tribunale al fine di vedere regolamentate le CP_1 condizioni di affidamento della figlia minore. Pertanto, mediante decreto di accoglimento n. cronologico 1636/2023 (R.G. 9448/2022) su istanza congiunta delle parti, il Tribunale di
Genova stabiliva che:
“- La figlia minore è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con sua Persona_1 collocazione abitativa prevalente presso la madre RA;
Pt_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 - il padre per espresso e condiviso accordo tra i genitori avrà diritto di vedere la figlia tre giorni a settimana;
- per quanto concerne i periodi di vacanza i genitori si accorderanno di volta in volta nel migliore interesse della piccola;
Persona_1
- tenuto conto delle rispettive disponibilità economiche e delle esigenze di vita personale, il signor provvederà a corrispondere direttamente alla RA a titolo di CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento della figlia minore l'importo di € 150 mensile;
Persona_1
- Saranno a carico dei genitori in misura paritetica ed al 50% ciascuno le spese di natura straordinaria come individuate dalla legge, ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo le spese mediche inerenti a cure non coperte dal SSN, ad attività sportive e spese dentistiche;
spese del procedimento sopportate dai ricorrenti in parti uguali”.
Alla luce di tale premessa in data 23/05/2024 mediante ricorso ex art. 473 bis. 12 e segg. c.p.c. la IG.ra instaurava il presente procedimento nei confronti del IG. al fine di Pt_1 CP_1 modificare le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale precedentemente concordate chiedendo in particolare l'affido esclusivo della figlia minore.
Nel richiamato atto introduttivo la IG.ra ha dedotto di aver sempre manifestato la Pt_1 propria opposizione all'utilizzo abituale, seppur moderato, di sostanze stupefacenti da parte del IG. e di aver tentato reiteratamente di convincerlo a desistere da tali condotte, anche in CP_1 considerazione del fatto che lo stesso è padre di altri figli, anch'essi ancora minori, nati da una precedente relazione ed affidati in via esclusiva alla madre. La stessa ha precisato che le uniche e sporadiche occasioni di “incontro” padre-figlia sono sempre avvenute su iniziativa della stessa nonché sempre alla di lei presenza, sia in considerazione del fatto che per il IG. è sostanzialmente un “estraneo” sia a Per_1 CP_1
“garanzia” della di lei incolumità atteso che quest'ultimo, anche in conseguenza del continuo consumo di sostanze stupefacenti e/ alcoliche, attua comportamenti generalmente irresponsabili. La IG.ra ha altresì dedotto che ad oggi il IG. non vede la figlia da molto Pt_1 CP_1 tempo e che lo stesso ha omesso di corrispondere il mantenimento per la minore a decorrere dal mese di Dicembre 2023. Ad ulteriore riprova dell'inaffidabilità del IG. la ricorrente ha riferito di essere venuta CP_1 a conoscenza del fatto che l'ex compagno nella serata del 04/04/2024, mentre si trovava a
Chiavari alla guida di un motociclo prestatogli da terzo, ha avuto un gravissimo incidente cagionato da un eccessivo consumo di sostanze alcoliche e che, invero, gli esami tossicologici eseguiti durante il ricovero ospedaliero dello stesso hanno avuto esito positivo.
Infine, la IG.ra ha precisato: Pt_1
- di aver dato alla luce in data 14/02/2023 il figlio minore (il cui padre è Persona_3 l'attuale nuovo compagno);
- di convivere attualmente con il compagno e con i figli minori e in un Per_3 Per_1 immobile di proprietà di quest'ultimo sito a Serra Riccò;
- di percepire la NASPI di importo pari circa ad € 1.290,00 mensili essendosi dimessa dal precedente posto di lavoro come commessa presso un Supermercato sito a Chiavari nel mese di Dicembre 2023, nonché il 100% dell'assegno unico familiare di importo pari circa ad € 199,00 mensili;
- di riprendere la propria attività lavorativa nel mese di Settembre 2024.
Mediante memoria ex art. 473 bis 17 co. 1 c.p.c del 25/07/2024 l'Avv. Vignoli Alessandra, nell'interesse della IG.ra , ha richiamato l'accoglimento integrale delle conclusioni di Pt_1 cui al ricorso introduttivo, precisando che a far tempo dallo stesso, non si sono verificati significativi cambiamenti.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 Il giorno 20/09/2024 davanti al Giudice Delegato veniva dichiarata la contumacia del IG.
e la IG. , comparsa personalmente, richiamava quanto esposto in ricorso e le CP_1 Pt_1 domande nello stesso formulate.
Con ordinanze del 23/09/2023 il Giudice, al fine di valutare le capacità genitoriali del convenuto, richiedeva di acquisire agli atti del procedimento la sentenza di separazione tra il IG. e la precedente moglie nonché il verbale del sinistro stradale occorso al IG. CP_1 in data 04/04/2024 a Chiavari (GE) unitamente alla copia della cartella clinica relativa CP_1 al di lui ricovero avvenuto presso l'Ospedale San Martino di Genova. Le suddette documentazioni richieste dal Giudice venivano rispettivamente depositate in data
03/10/2024 ed in data 02/10/2024.
All'udienza del 21/11/2024 davanti al Giudice Delegato compariva la IG.ra la quale Pt_1 dichiarava di aver appreso telefonicamente dal IG. che lo stesso non riusciva ad essere CP_1 presente nella vita della figlia e che, pertanto, accettava quanto richiesto dalla stessa al Tribunale.
Va evidenziato che dalla documentazione relativa al sinistro stradale occorso al convenuto in data 4.4.2024 risulta che lo stesso procedeva alla guida di un ciclomotore con andatura instabile
(come accertato dalla Polizia Municipale mediante esame del sistema di videosorveglianza della zona e perdeva ad un certo punto il controllo del ciclomotore e, dopo aver urtato il cordolo del marciapiede sul lato levante cadeva a terra abbattendosi sul fianco destro. A seguito di ricovero in ospedale per le gravi lesioni subite (con prognosi riservata) venivano effettuati esami del sangue da cui risultava che il convenuto non solo era in stato di evidente ebrezza (tasso P-
al test di conferma pari a 1,280 g/l) ma anche positivo al controllo per sostanze Per_4 stupefacenti (risultava infatti positivo alle benzodiazepine, alla cocaina e ai cannabinoidi). Trova quindi conferma quanto evidenziato dalla ricorrente in ordine all'abuso di sostanze stupefacenti da parte del convenuto.
Dagli atti acquisiti relativi alla separazione del convenuto dalla precedente moglie risulta poi che in tale sede le parti, consensualmente, avevano stabilito un affido esclusivo delle figlie minori.
Risulta quindi fondata la richiesta della madre di ottenere l'affido super esclusivo della figlia in quanto: Pt_1 a) il padre si disinteressa completamente della vita della figlia, come dedotto dalla madre e come indirettamente confermato dall'indifferenza dello stesso al presente procedimento nel quale non si è costituito;
b) l'inidoneità genitoriale appare altresì confermata dalla precedente separazione dove il convenuto aveva accettato un affidamento esclusivo alla madre di fatto ammettendo la sua impossibilità di occuparsi dei figli;
nella presente causa risultano credibili le asserzioni della ricorrente in ordine alla mancata frequentazione della figlia da parte del padre e all'onere per la madre di occuparsi di tutte le questioni inerenti la vita della figlia con ovvie ed evidenti difficoltà nell'espletare tutte le pratiche burocratiche (per scuola, sport, sanità etc.) in assenza di un rapporto stabile con il padre;
c) l'uso di sostanze stupefacenti da parte del padre fa escludere una frequentazione autonoma della figlia da parte di quest'ultimo: deve quindi accogliersi la richiesta della madre che gli incontri padre/figlia avvengano sempre alla presenza della madre;
per modificare tale regime il
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 padre dovrà sottoporsi ad un percorso di disintossicazione (seguito dal SERD) e dimostrare la assenza di uso di sostanze stupefacenti con esami presso il SERD.
Stante la mancata costituzione del convenuto le spese processuali vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,contrariis rejectis,
a modifica del decreto di accoglimento n. cronologico 1636/2023 emesso dal Tribunale di Genova in data 21/3/2023 nell'ambito del procedimento di cui al n. R.G. 9448/2022
Affida la minore nata a AN (GE) il [...] in [...] Persona_2 super esclusivo alla madre . Parte_1
Dispone che la madre, genitore affidatario esclusivo, possa esercitare autonomamente i seguenti poteri connessi alla responsabilità genitoriale relativa alla figlia e quindi assumere autonomamente ogni decisione, senza necessità di consultare l'altro genitore e senza necessità di partecipazione di questo alle decisioni, in relazione alle seguenti questioni:
a) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
b) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
c) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
d) scelta della residenza della figlia e conseguente gestione di tutte le pratiche amministrative;
e) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità della figlia validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
Dispone conseguentemente che il genitore affidatario esclusivo possa firmare autonomamente, senza il concorso del padre, ogni documentazione relativa alle attività sopra indicate.
Conferma la collocazione prevalente e la residenza anagrafica della minore presso l'abitazione materna.
Dispone che il padre, IG. , possa vedere ed incontrare la figlia Controparte_1 esclusivamente alla presenza della madre e, comunque, Parte_1 previo accertamento delle sue attuali condizioni psico-fisiche medianti i necessari accertamenti clinici e/o medici e/o diagnostici volti ad appurare l'eventuale uso da parte di quest'ultimo di sostanze alcoliche e/o stupefacenti da effettuarsi presso il SERD.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5
Conferma l'obbligo per il padre, IG. , di versare un assegno Controparte_1 per contributo al mantenimento del figlio minorenne che determina in € 150,00 mensili in totale per 12 mensilità annue da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese a favore della IG.ra . Parte_1
Dispone che la madre, IG.ra , percepisca l'assegno unico e Parte_1 universale nella misura del 100%.
Conferma l'obbligo a carico dei genitori del pagamento del 50% ciascuno delle spese straordinarie mediche scolastiche, sportive e ludiche per la prole. Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia al verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/).
Le spese dovranno essere prontamente rimborsate al genitore che le ha anticipate previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo.
Spese compensate.
Così deciso in Genova il giorno 14/03/2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6