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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 17/11/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 135/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI in persona della dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 135 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da:
(c. f. ), elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Giuseppe Meloni che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce all'atto di citazione, attrice contro
(p.iva ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_1 P.IVA_1
Cagliari, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. Rita Notarpasquale che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, convenuta
Oggetto: responsabilità contrattuale - appalto.
***
L'attrice ha adito l'intestato Tribunale deducendo di aver stipulato in data 10 dicembre 2021 un contratto per la realizzazione di opere di efficientamento energetico sull'immobile di sua proprietà, sito in Tortolì, finanziabile con le agevolazioni fiscali di cui al D.L. 34/2020.
Parte attrice, a copertura dei costi di verifica preliminare relativi alle condizioni di finanziabilità delle opere si impegnava a versare alla società appaltatrice l'importo complessivo di euro 7.055,00.
Versato l'importo concordato e formalizzato l'incarico di General Contractor a favore di la CP_1 società convenuta non provvedeva a dare esecuzione, neppure parziale, all'incarico affidatole.
pagina 1 di 2 Il presente giudizio è stato proposto per ottenere la risoluzione del rapporto contrattuale e la restituzione delle somme versate. si è costituita in causa e ha chiesto il rigetto della domanda. CP_1
***
Con ordinanza del 6 gennaio 2025, il Giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa:
“restituzione da parte della convenuta di quanto parte attrice abbia versato per le verifiche preliminari
(euro 7.055,00, salvo errori) oltre ad un contributo spese legali pari a euro 3.000,00 oltre spese generali e accessori di legge.”
Le parti con note di trattazione per l'udienza del 29 ottobre 2025 hanno dato atto di aver accettato la proposta conciliativa nei termini indicati dal Giudice.
Pertanto, alla luce di quanto sopra indicato e venuto meno ogni interesse alla prosecuzione del giudizio, può essere dichiarata la cessata materia del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, difesa, eccezione respinta,
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti per intervenuta accettazione della proposta di cui sopra;
- le spese di lite sono regolate come da proposta del Giudice accettata dalle parti.
Lanusei, 17 novembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Giada Rutili
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI in persona della dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 135 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da:
(c. f. ), elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Giuseppe Meloni che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce all'atto di citazione, attrice contro
(p.iva ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_1 P.IVA_1
Cagliari, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. Rita Notarpasquale che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, convenuta
Oggetto: responsabilità contrattuale - appalto.
***
L'attrice ha adito l'intestato Tribunale deducendo di aver stipulato in data 10 dicembre 2021 un contratto per la realizzazione di opere di efficientamento energetico sull'immobile di sua proprietà, sito in Tortolì, finanziabile con le agevolazioni fiscali di cui al D.L. 34/2020.
Parte attrice, a copertura dei costi di verifica preliminare relativi alle condizioni di finanziabilità delle opere si impegnava a versare alla società appaltatrice l'importo complessivo di euro 7.055,00.
Versato l'importo concordato e formalizzato l'incarico di General Contractor a favore di la CP_1 società convenuta non provvedeva a dare esecuzione, neppure parziale, all'incarico affidatole.
pagina 1 di 2 Il presente giudizio è stato proposto per ottenere la risoluzione del rapporto contrattuale e la restituzione delle somme versate. si è costituita in causa e ha chiesto il rigetto della domanda. CP_1
***
Con ordinanza del 6 gennaio 2025, il Giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa:
“restituzione da parte della convenuta di quanto parte attrice abbia versato per le verifiche preliminari
(euro 7.055,00, salvo errori) oltre ad un contributo spese legali pari a euro 3.000,00 oltre spese generali e accessori di legge.”
Le parti con note di trattazione per l'udienza del 29 ottobre 2025 hanno dato atto di aver accettato la proposta conciliativa nei termini indicati dal Giudice.
Pertanto, alla luce di quanto sopra indicato e venuto meno ogni interesse alla prosecuzione del giudizio, può essere dichiarata la cessata materia del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, difesa, eccezione respinta,
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti per intervenuta accettazione della proposta di cui sopra;
- le spese di lite sono regolate come da proposta del Giudice accettata dalle parti.
Lanusei, 17 novembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Giada Rutili
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