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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXII, sentenza 12/02/2026, n. 2377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2377 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2377/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 32, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente
ESPOSITO LIANA, EL
LUPI PIETRO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9635/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120500943511160000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22281/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Come da verbale ed atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la Ricorrente_1 S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. Sig.ra Nominativo_1 con sede in Cercola alla Indirizzo_1, P.IVA: P.IVA_1, ricorreva contro l'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante p.t., avverso la cartella di pagamento n.
07120250094351116000, notificata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 15/04/2024 relativa a n. 4 ruoli esecutivi per tassa automobilistica anno 2020 per un importo complessivo di € 8.725,68.
Motivi del ricorso: omessa notifica degli atti prodromici;
prescrizione della pretesa tributaria.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale ribadiva la correttezza del proprio operato ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine ai motivi di ricorso. Effettuava chiamata in giudizio della Regione Campania, che però non si costituiva.
La ricorrente depositava memoria illustrativa con cui evidenziava che l'integrazione del contraddittorio effettuata dall'ADER nei confronti della Regione Campania, peraltro nei 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento (15/04/2025), ha incontrovertibilmente sanato il difetto di contraddittorio tra i litisconsorti necessari ai sensi dell'art 14, comma 6 bis del DLgs 546/92 introdotto dal DLgs 220/2023.
La Corte, all'esito dell'udienza, esaminati gli atti e documenti di causa, decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, secondo quanto di seguito esposto ed argomentato.
Preliminarmente, va condivisa la prospettazione del ricorrente, atteso che l'intervenuta integrazione del giudizio operata dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della Regione Campania ha sanato il vizio di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art 14, comma 6 bis del DLgs 546/92 introdotto dal DLgs 220/2023.
Tanto premesso, si osserva: la prescrizione è lo strumento con cui l'ordinamento giuridico opera l'estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, art.2934 e segg.).
Il termine entro cui va in prescrizione il diritto dell'amministrazione al recupero delle tasse automobilistiche non corrisposte é il terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento: “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento” (art.5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86).
Tanto premesso in punto di diritto, nel merito si osserva che nel caso di specie la doglianza esposta dal ricorrente risulta fondata: gli enti convenuti non hanno validamente ottemperato all'onere della prova su di essi incombente, depositando validi atti interruttivi del termine di prescrizione triennale.
Per quanto sopra esposto la Corte, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Considerata la corretta condotta processuale dell'Agenzia delle Entrate che ha consentito il superamento del vizio di inammissibilità del ricorso ex art 14, comma 6 bis del DLgs 546/92 introdotto dal DLgs 220/2023, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado, in composizione collegiale, accoglie il ricorso e compensa le spese.
Napoli, 15 dicembre 2025
Il Presidente
(dott. Alessandro Caputo)
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 32, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente
ESPOSITO LIANA, EL
LUPI PIETRO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9635/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120500943511160000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22281/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Come da verbale ed atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la Ricorrente_1 S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. Sig.ra Nominativo_1 con sede in Cercola alla Indirizzo_1, P.IVA: P.IVA_1, ricorreva contro l'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante p.t., avverso la cartella di pagamento n.
07120250094351116000, notificata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 15/04/2024 relativa a n. 4 ruoli esecutivi per tassa automobilistica anno 2020 per un importo complessivo di € 8.725,68.
Motivi del ricorso: omessa notifica degli atti prodromici;
prescrizione della pretesa tributaria.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale ribadiva la correttezza del proprio operato ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine ai motivi di ricorso. Effettuava chiamata in giudizio della Regione Campania, che però non si costituiva.
La ricorrente depositava memoria illustrativa con cui evidenziava che l'integrazione del contraddittorio effettuata dall'ADER nei confronti della Regione Campania, peraltro nei 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento (15/04/2025), ha incontrovertibilmente sanato il difetto di contraddittorio tra i litisconsorti necessari ai sensi dell'art 14, comma 6 bis del DLgs 546/92 introdotto dal DLgs 220/2023.
La Corte, all'esito dell'udienza, esaminati gli atti e documenti di causa, decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, secondo quanto di seguito esposto ed argomentato.
Preliminarmente, va condivisa la prospettazione del ricorrente, atteso che l'intervenuta integrazione del giudizio operata dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della Regione Campania ha sanato il vizio di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art 14, comma 6 bis del DLgs 546/92 introdotto dal DLgs 220/2023.
Tanto premesso, si osserva: la prescrizione è lo strumento con cui l'ordinamento giuridico opera l'estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, art.2934 e segg.).
Il termine entro cui va in prescrizione il diritto dell'amministrazione al recupero delle tasse automobilistiche non corrisposte é il terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento: “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento” (art.5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86).
Tanto premesso in punto di diritto, nel merito si osserva che nel caso di specie la doglianza esposta dal ricorrente risulta fondata: gli enti convenuti non hanno validamente ottemperato all'onere della prova su di essi incombente, depositando validi atti interruttivi del termine di prescrizione triennale.
Per quanto sopra esposto la Corte, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Considerata la corretta condotta processuale dell'Agenzia delle Entrate che ha consentito il superamento del vizio di inammissibilità del ricorso ex art 14, comma 6 bis del DLgs 546/92 introdotto dal DLgs 220/2023, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado, in composizione collegiale, accoglie il ricorso e compensa le spese.
Napoli, 15 dicembre 2025
Il Presidente
(dott. Alessandro Caputo)