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Sentenza 29 aprile 2026
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2026, n. 15622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15622 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IA RA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/11/2025 del TRIBUNALE di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania – in composizione collegiale e in funzione di giudice dell’esecuzione – ha accolto l’istanza presentata da CO LO, volta alla unificazione sotto il vincolo della continuazione dei reati giudicati mediante tre distinte sentenze (sentenza n. 3345/2018 del Tribunale di Catania, confermata dalla Corte di appello e divenuta irrevocabile il 27/05/2023, di condanna alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui all’art. 495 cod. pen., posto in essere in Catania in data 08/08/2016; sentenza n. 5748/2019 della Corte di appello di Roma, emessa in riforma della sentenza del Tribunale di Roma e passata in giudicato il 10/11/2020, di condanna alla pena di anni nove di reclusione ed euro 2.300,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 629 e 416- bis.
1. cod. pen., commesso in Roma, nonché per il reato ex art. 497-bis cod. pen., posto in essere in Aprilia il 15/07/2016; sentenza n. 6158/2022 del 26/05/2022 della Corte di appello di Roma, in riforma della decisione emessa dal Tribunale di Roma e passata in giudicato il 15/10/2022, di condanna alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione ed euro duemila di multa, per violazione degli artt. 629 primo e secondo comma, 628 terzo comma nn. 1 e 3, 416-bis.1 cod. pen., commessi in Torvaianica e altrove nel settembre 2014) e, per l’effetto, ha rideterminato la pena complessiva inflitta al condannato nella misura di anni ventinove e mesi undici di reclusione ed euro 3.800,00 di multa. Penale Sent. Sez. 1 Num. 15622 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 10/04/2026 2. Ricorre per cassazione CO LO, con atto a firma dell’avv. Carmelo Speranza, deducendo due motivi, di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., oltre che violazione ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena finale. Il giudice dell’esecuzione – in ipotesi difensiva - ha confuso la posizione di LO con quella del coimputato CE D’AN (anch’egli imputato nei procedimenti culminati con l’emissione delle sentenze n. 5748/2018 e 6158/2022), che aveva domandato l’unificazione in continuazione in sede di cognizione. Vi è poi un evidente errore nel calcolo della pena complessiva, atteso che – a fronte di un cumulo materiale, fra le pene inflitte mediante la tre sentenze oggetto della domanda, che era pari ad anni diciassette e mesi quattro di reclusione ed euro 3.800,00 di multa – la pena è stata incongruamente rideterminata, previa unificazione in continuazione, nella misura di anni ventinove e mesi undici di reclusione ed euro 3.800,00 di multa.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per mancanza di motivazione in ordine all’aumento di pena apportato con la sentenza sub 1), oltre che quanto alla riduzione di pena in riferimento all’art. 442 cod. proc. pen. Non vi è motivazione alcuna, in ordine all’entità dell’aumento operato - a titolo di continuazione - quanto al reato satellite. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Come già sintetizzato in parte narrativa, LO aveva riportato tre condanne, ad una pena che – mediante applicazione del cumulo materiale – ammontava ad anni diciassette e mesi quattro di reclusione ed euro 4.300,00 di multa;
una volta unificati i reati giudicati sotto il vincolo della continuazione - dunque con l’utilizzo del criterio del cumulo giuridico - il giudice dell’esecuzione ha rideterminata tale pena in anni ventinove e mesi undici di reclusione ed euro 3.800,00. Da ciò, la autoevidente fondatezza del primo motivo di impugnazione.
2.1. Il Tribunale afferma, inoltre, che le prime due sentenze sopra indicate sono state, tra loro, già unificate sotto il vincolo della continuazione;
non si preoccupa di indicare, però, in quale misura sia stata determinata la relativa pena.
2.2. Non vi è menzione, poi, della riduzione conseguente all’opzione per il rito abbreviato. È però noto il principio di diritto secondo il quale: ‹‹In tema di riconoscimento della continuazione "in executivis", qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine "al quantum ( S e z . 1 , n . 2 6 2 6 9 d e l 0 8 / 0 4 / 2 0 2 1 D e R i t a R v . 2 8 1 6 1 7 – 0 1 ; c o s ì a n c h e S e z . 1 , n . 1 2 5 9 1 d e l 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 , R e a l e , R v . 2 6 2 8 8 8 – 0 1 ) . 3. Parimenti da accogliere è la seconda doglianza, atteso che il quantum dell’incremento sanzionatorio operato, in relazione al reato satellite, non è sorretto da alcuna motivazione. È sufficiente richiamare, sul punto, il dictum di Sez.U,n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01, a mente della quale: ‹‹In tema di reato continuato, il giudice, nel 2 determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite››. Le Sezioni Unite di questa Corte – a mezzo della medesima pronuncia – hanno altresì sottolineato come il grado di impegno argomentativo richiesto, in relazione ai singoli aumenti di pena, debba essere parametrato all'entità degli stessi;
tale struttura argomentativa, comunque, deve esser tale da permettere la verifica, sia circa il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, sia quanto al rispetto dei limiti previsti dall'art. 81 cod. pen., nel contempo consentendo di controllare che non sia stato operata una forma surrettizia di cumulo materiale di pene (sulla medesima direttrice interpretativa si erano già posizionate Sez. U, n. 7930 del 21/04/1995, Zouine, Rv. 201549 – 01; Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216 – 01 e Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316 – 01). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve disporsi l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizioal Tribunale di Catania.
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania. Così è deciso, 10/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania – in composizione collegiale e in funzione di giudice dell’esecuzione – ha accolto l’istanza presentata da CO LO, volta alla unificazione sotto il vincolo della continuazione dei reati giudicati mediante tre distinte sentenze (sentenza n. 3345/2018 del Tribunale di Catania, confermata dalla Corte di appello e divenuta irrevocabile il 27/05/2023, di condanna alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui all’art. 495 cod. pen., posto in essere in Catania in data 08/08/2016; sentenza n. 5748/2019 della Corte di appello di Roma, emessa in riforma della sentenza del Tribunale di Roma e passata in giudicato il 10/11/2020, di condanna alla pena di anni nove di reclusione ed euro 2.300,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 629 e 416- bis.
1. cod. pen., commesso in Roma, nonché per il reato ex art. 497-bis cod. pen., posto in essere in Aprilia il 15/07/2016; sentenza n. 6158/2022 del 26/05/2022 della Corte di appello di Roma, in riforma della decisione emessa dal Tribunale di Roma e passata in giudicato il 15/10/2022, di condanna alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione ed euro duemila di multa, per violazione degli artt. 629 primo e secondo comma, 628 terzo comma nn. 1 e 3, 416-bis.1 cod. pen., commessi in Torvaianica e altrove nel settembre 2014) e, per l’effetto, ha rideterminato la pena complessiva inflitta al condannato nella misura di anni ventinove e mesi undici di reclusione ed euro 3.800,00 di multa. Penale Sent. Sez. 1 Num. 15622 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 10/04/2026 2. Ricorre per cassazione CO LO, con atto a firma dell’avv. Carmelo Speranza, deducendo due motivi, di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., oltre che violazione ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena finale. Il giudice dell’esecuzione – in ipotesi difensiva - ha confuso la posizione di LO con quella del coimputato CE D’AN (anch’egli imputato nei procedimenti culminati con l’emissione delle sentenze n. 5748/2018 e 6158/2022), che aveva domandato l’unificazione in continuazione in sede di cognizione. Vi è poi un evidente errore nel calcolo della pena complessiva, atteso che – a fronte di un cumulo materiale, fra le pene inflitte mediante la tre sentenze oggetto della domanda, che era pari ad anni diciassette e mesi quattro di reclusione ed euro 3.800,00 di multa – la pena è stata incongruamente rideterminata, previa unificazione in continuazione, nella misura di anni ventinove e mesi undici di reclusione ed euro 3.800,00 di multa.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per mancanza di motivazione in ordine all’aumento di pena apportato con la sentenza sub 1), oltre che quanto alla riduzione di pena in riferimento all’art. 442 cod. proc. pen. Non vi è motivazione alcuna, in ordine all’entità dell’aumento operato - a titolo di continuazione - quanto al reato satellite. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Come già sintetizzato in parte narrativa, LO aveva riportato tre condanne, ad una pena che – mediante applicazione del cumulo materiale – ammontava ad anni diciassette e mesi quattro di reclusione ed euro 4.300,00 di multa;
una volta unificati i reati giudicati sotto il vincolo della continuazione - dunque con l’utilizzo del criterio del cumulo giuridico - il giudice dell’esecuzione ha rideterminata tale pena in anni ventinove e mesi undici di reclusione ed euro 3.800,00. Da ciò, la autoevidente fondatezza del primo motivo di impugnazione.
2.1. Il Tribunale afferma, inoltre, che le prime due sentenze sopra indicate sono state, tra loro, già unificate sotto il vincolo della continuazione;
non si preoccupa di indicare, però, in quale misura sia stata determinata la relativa pena.
2.2. Non vi è menzione, poi, della riduzione conseguente all’opzione per il rito abbreviato. È però noto il principio di diritto secondo il quale: ‹‹In tema di riconoscimento della continuazione "in executivis", qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine "al quantum ( S e z . 1 , n . 2 6 2 6 9 d e l 0 8 / 0 4 / 2 0 2 1 D e R i t a R v . 2 8 1 6 1 7 – 0 1 ; c o s ì a n c h e S e z . 1 , n . 1 2 5 9 1 d e l 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 , R e a l e , R v . 2 6 2 8 8 8 – 0 1 ) . 3. Parimenti da accogliere è la seconda doglianza, atteso che il quantum dell’incremento sanzionatorio operato, in relazione al reato satellite, non è sorretto da alcuna motivazione. È sufficiente richiamare, sul punto, il dictum di Sez.U,n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01, a mente della quale: ‹‹In tema di reato continuato, il giudice, nel 2 determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite››. Le Sezioni Unite di questa Corte – a mezzo della medesima pronuncia – hanno altresì sottolineato come il grado di impegno argomentativo richiesto, in relazione ai singoli aumenti di pena, debba essere parametrato all'entità degli stessi;
tale struttura argomentativa, comunque, deve esser tale da permettere la verifica, sia circa il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, sia quanto al rispetto dei limiti previsti dall'art. 81 cod. pen., nel contempo consentendo di controllare che non sia stato operata una forma surrettizia di cumulo materiale di pene (sulla medesima direttrice interpretativa si erano già posizionate Sez. U, n. 7930 del 21/04/1995, Zouine, Rv. 201549 – 01; Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216 – 01 e Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316 – 01). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve disporsi l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizioal Tribunale di Catania.
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania. Così è deciso, 10/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3