Cass. pen., sez. V, sentenza 31/10/2014, n. 20093
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Sentenza 31 ottobre 2014

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In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, costituisce profitto del reato non solo il vantaggio costituito dall'incremento positivo della consistenza del patrimonio del reo, ma anche qualsiasi utilità o vantaggio, suscettibile di valutazione patrimoniale o economica, che determina un aumento della capacità di arricchimento, godimento ed utilizzazione del patrimonio del soggetto. (In applicazione del principio, la Corte ha giudicato immune da vizi il provvedimento di sequestro per equivalente di beni per un valore corrispondente a denaro ritenuto profitto del reato di trasferimento fraudolento di valori aggravato dalla transnazionalità, sebbene si trattasse di somme già oggetto di precedente appropriazione indebita, affermando che il profitto derivante dal reato di cui all'art. 12 quinquies del D.L.. n. 306 del 1992 è autonomo rispetto a quello conseguente al reato di cui all'art. 646 cod. pen., in quanto consiste nella oggettiva facilitazione del godimento e della disponibilità dei beni illecitamente acquisiti attraverso quest'ultimo, per effetto delle modalità di fraudolento trasferimento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 31/10/2014, n. 20093
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20093
    Data del deposito : 31 ottobre 2014

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