Sentenza 31 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, costituisce profitto del reato non solo il vantaggio costituito dall'incremento positivo della consistenza del patrimonio del reo, ma anche qualsiasi utilità o vantaggio, suscettibile di valutazione patrimoniale o economica, che determina un aumento della capacità di arricchimento, godimento ed utilizzazione del patrimonio del soggetto. (In applicazione del principio, la Corte ha giudicato immune da vizi il provvedimento di sequestro per equivalente di beni per un valore corrispondente a denaro ritenuto profitto del reato di trasferimento fraudolento di valori aggravato dalla transnazionalità, sebbene si trattasse di somme già oggetto di precedente appropriazione indebita, affermando che il profitto derivante dal reato di cui all'art. 12 quinquies del D.L.. n. 306 del 1992 è autonomo rispetto a quello conseguente al reato di cui all'art. 646 cod. pen., in quanto consiste nella oggettiva facilitazione del godimento e della disponibilità dei beni illecitamente acquisiti attraverso quest'ultimo, per effetto delle modalità di fraudolento trasferimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/10/2014, n. 20093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20093 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUNO AO Antonio - Presidente - del 31/10/2014
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - N. 1468
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 33772/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ET AO, nato a [...] [...];
avverso l'ordinanza emessa dal tribunale di Milano in data 19.6.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. GALLI Massimo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
udito per il ricorrente, l'avv. Giacomo Umberto Lunghini, del Foro di Milano, difensore di fiducia di NO CA, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza emessa il 19.6.2014 il tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, confermava il decreto con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano, in data 5.5.2014, aveva disposto il sequestro preventivo per valore equivalente a fini di confisca, ex art. 321 c.p.p., comma 2, L. n. 146 del 2006, art. 11, dei beni, mobili ed immobili, specificamente indicati nel suddetto provvedimento, appartenenti a ET AO per un valore equivalente al profitto del reato di trasferimento fraudolento di valori aggravato dalla transnazionalità, ex art. 4, L. 16 marzo 2006, n. 146, per il quale egli risulta indagato in concorso con altri soggetti (capo E2 dell'imputazione provvisoria). La vicenda per cui si procede riguarda la presunta appropriazione indebita (del pari contestata all'indagato nel capo E1 dell'imputazione provvisoria) dei fondi della Cassa di Previdenza e Assistenza dei Ragionieri e dei Periti Commerciali (d'ora innanzi CIMPR), affidati in gestione ad "IU sgr spa", che, nell'impostazione accusatoria, accolta dai giudici del riesame, sarebbero stati oggetto di distrazione e successivo occultamento, mediante una serie di operazioni finanziarie effettuate all'estero e culminate con il rientro dell'originaria provvista in Italia in favore di diversi soggetti.
2. Avverso tale decreto, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il ET, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando violazione di legge, in ordine all'art. 321, c.p.p., e L. 146 del 2006, art. 11, sotto diversi aspetti, in quanto: 1) il tribunale del riesame, nel procedere al sequestro finalizzato alla confisca per valore equivalente della somma di 52 milioni di Euro, individuando il profitto derivante direttamente dal delitto di trasferimento fraudolento di valori, nel "vantaggio economico di avere del denaro schermato e pronto per il successivo riciclaggio o reimpiego del denaro stesso", ha commesso un evidente errore di diritto, non considerando che, alla luce dei più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, il profitto oggetto della misura ablativa non è rappresentato da un qualunque vantaggio economico perseguito dal reo, ma deve trattarsi di un effettivo incremento patrimoniale, vale a dire di una variazione positiva verificatasi nel patrimonio del reo, in rapporto di stretta derivazione causale con la commissione di uno specifico reato e non ad essa preesistente;
2) la somma di denaro in precedenza indicata non può essere considerata profitto del reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, non potendosi qualificare in termini di accrescimento patrimoniale conseguito dal ET in virtù della consumazione del reato di trasferimento fraudolento di valori, trattandosi, piuttosto, di un'utilità della quale il ricorrente, insieme con gli altri indagati per i medesimi fatti, era già in possesso in conseguenza della commissione del diverso reato di appropriazione indebita del pari loro attribuito, quindi già presente nel patrimonio dei suddetti indagati prima della consumazione del delitto per il quale è stato emesso il titolo cautelare reale, ragione per la quale la suddetta somma deve, in realtà, considerarsi profitto del delitto di appropriazione indebita ed in quanto tale, dovendosi escludere che il profitto di un reato possa corrispondere al profitto di un diverso reato (sia esso reato- presupposto, reato-fine ovvero in concorso formale o in continuazione con il primo), non suscettibile di sequestro finalizzato alla confisca per valore equivalente ai sensi della L. n. 146 del 2006, art. 11, di cui difettano i presupposti, in relazione sia al requisito della gravità del reato cui attribuire il carattere della transnazionalità, L. n. 146 del 2006, ex art. 3, sia, come già detto, alla presenza di un beneficio patrimoniale aggiunto di diretta derivazione dalla commissione del suddetto delitto di trasferimento fraudolento di valori;
3) il tribunale del riesame ha omesso di indicare le ragioni per le quali non sarebbe stato possibile nel caso in esame individuare i beni che costituiscono direttamente il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, necessario presupposto da cui dipende l'adozione del provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca per valore equivalente, la cui sussistenza non spetta al ricorrente dimostrare, omettendo di rilevare, inoltre, anche la carenza delle motivazioni addotte nel decreto emesso dal giudice per le indagini preliminari sul punto.
3. Il ricorso non può essere accolto.
4. Infondato appare il primo motivo di ricorso, peraltro rappresentato anche in termini estremamente generici. La censura dedotta, infatti, prende spunto da un passaggio della motivazione dell'ordinanza impugnata in cui il profitto del reato di cui alla L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 quinquies, oggetto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per valore equivalente ex art. 321 c.p.p., comma 2, L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 11, viene individuato in un preciso "vantaggio economico" conseguito dall'indagato, quello "di avere del denaro schermato e pronto per il successivo riciclaggio o reimpiego di denaro stesso", costituito dalla somma di somma di 52 milioni di Euro, proveniente dai fondi della CNPR.
Il ricorrente, tuttavia, omette di considerare, non solo il complesso percorso motivazionale seguito dal tribunale del riesame, in cui si inserisce, come si vedrà meglio nel prosieguo, con logica coerenza l'affermazione censurata, ma, soprattutto, che la nozione di profitto come "vantaggio economico derivante da reato", appartiene ormai ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. Già a partire dalla nota sentenza pronunciata dalle Sezioni Unite penali il 27.3.2008 (n. 26654; rv. 239927), in sede di interpretazione della particolare ipotesi di confisca prevista dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 19, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il profitto del reato, termine utilizzato senza ulteriore specificazione, dall'art. 240 c.p., comma 1, va inteso come complesso dei vantaggi economici tratti dall'illecito e a questo strettamente pertinenti, dovendosi escludere, per dare concreto significato operativo a tale nozione, l'utilizzazione di parametri valutativi di tipo aziendalistico. All'espressione "vantaggio economico", precisano le Sezioni Unite, inserendosi nel solco di precedenti arresti della giurisprudenza di legittimità (si veda, ad esempio, Cass., sez. U., 3.7.1996, n. 9149, rv. 205707), non va, tuttavia, attribuito il significato di "utile netto" o di "reddito", bensì quello di "beneficio aggiunto di tipo patrimoniale", in quanto il termine "profitto" non può essere inteso, riduttivamente, solo come espressione di una grandezza residuale o come reddito di esercizio, determinato attraverso il confronto tra componenti positive e negative del reddito. Tale orientamento risulta ribadito, tra le altre, da un'importante decisione delle Sezioni Unite (la n. 38691 del 25.6.2009; rv. 2009, rv 244191), in cui la Suprema Corte, nell'interpretare la nozione di profitto accolta dal legislatore ai fini della corretta applicazione delle disposizione di cui all'art. 322 ter, c.p., in tema di confisca per valore equivalente, ha anche riaffermato il principio, del pari enunciato nell'arresto in precedenza citato, secondo cui il profitto del reato deve essere identificato col vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato stesso, in una prospettiva di correlazione diretta del profitto con il reato e di stretta affinità con l'oggetto di questo, dovendosi escludere da tale nozione solo qualsiasi estensione indiscriminata o dilatazione indefinita ad ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale, che possa comunque scaturire, pur in difetto di un nesso diretto di causalità, dall'illecito. Più di recente, nel tentativo di dotare di maggiore concretezza e specificità la nozione di profitto, si è opportunamente precisato, a proposito della particolare ipotesi di confisca per valore equivalente prevista, in tema di responsabilità amministrativa degli enti, dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 19, comma 2, che, il "profitto" del reato si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato-presupposto, da cui dipende, consistendo, pertanto, nel beneficio aggiunto di tipo patrimoniale o nel complesso dei vantaggi di natura economica tratti dall'illecito e a questo strettamente pertinenti, anche se non di immediata percezione. Il profitto va, pertanto, considerato come un effettivo arricchimento, che si traduce in un vantaggio effettivamente conseguito o da conseguirsi con certezza e previsione, dovendosi escludere da tale ambito quelle utilità non ancora percepite dall'ente ma soltanto attese (cfr. Cass., sez. 5^, 03/04/2014, n. 25450). Sull'esistenza di un imprescindibile nesso di derivazione causale diretta ed immediata tra il vantaggio economico conseguito dal reo e l'illecito, si è ormai attestata la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. 6^, 20/12/2013, n. 3635; Cass., sez. 2^, 04/12/2013, n. 2228; Cass., sez. 2^, 12/11/2013, n. 8339, rv. 258787;
Cass., sez. 6^, 17/06/2010, n. 35748), in sede di interpretazione delle diverse disposizioni normative che prevedono l'istituto della confisca per valore equivalente, tra le quali, per l'appunto, va ricompresa la previsione di cui al combinato disposto della L. 16 marzo 2006, n. 146, artt. 11 e 3, evidenziandosi, peraltro, in alcuni condividibili arresti, come per profitto confiscabile debba intendersi non solo un positivo incremento del patrimonio personale ma qualsiasi vantaggio patrimoniale direttamente derivante dal reato anche se consistente, ad esempio, in un risparmio di spesa (cfr., ad esempio, Cass., sez. 3^, 16/05/2012, n. 25677; Cass., sez. 3^, 23/10/2012, n. 45849). Va, tuttavia, evidenziato, come al tempo stesso le Sezioni Unite della Suprema Corte abbiano dato vita ad un orientamento che, pur mantenendo inalterato il rapporto di derivazione immediata dal reato del profitto, tende a ricomprendere in tale ultima nozione anche le trasformazioni, soggettivamente attribuibili al reo, che il bene immediatamente e direttamente derivante dal reato (nella specie il denaro) subisce, in una prospettiva che valorizza l'effettivo vantaggio ottenuto dal reo, facendo rientrare nella nozione di profitto, non soltanto i beni che l'autore del reato apprende alla sua disponibilità per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma anche ogni altra utilità (come i beni in cui il denaro è stato investito), che lo stesso realizza come effetto anche mediato ed indiretto della sua attività criminosa (cfr. Cass., sez. U. 25/10/2007, n. 10280, nonché, nello stesso senso, Cass., sez. U.,
30/01/2014, n. 10561, rv. 258648).
Punto di arrivo di questo "andamento estensivo della giurisprudenza in tema di profitto", che ad avviso del Supremo Collegio nella sua espressione più autorevole, va "ripreso ed ampliato", è l'affermazione, contenuta in un recentissimo arresto delle Sezioni Unite, secondo cui è il "vantaggio" a rappresentare "il nucleo essenziale dell'idea normativa di profitto", per cui, pur in assenza di un incremento patrimoniale di segno positivo (come è lecito desumere implicitamente dalla lettura della motivazione), costituisce profitto del reato commesso in violazione della disciplina in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, quel "vantaggio che si concreta, tipicamente, nella mancata adozione di qualche oneroso accorgimento di natura cautelare, o nello svolgimento di una attività in una condizione che risulta economicamente favorevole, anche se meno sicura di quanto dovuto" (cfr. Cass., sez. U., 24.4.2014, n. 38343, rv. 261117).
Sicché appare non conforme al significato che il profitto del reato ha assunto nell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità, limitarne la nozione ai soli incrementi positivi in senso stretto del patrimonio del reo, vale a dire esclusivamente alle conseguenze della condotta illecita che aumentano la consistenza di tale patrimonio, in termini meramente reddituali o di utile netto, dovendosi includere, viceversa, in tale nozione qualsiasi utilità o vantaggio, suscettibile di valutazione patrimoniale ovvero economica, che abbia determinato un arricchimento, cioè un aumento, per il reo della capacità di accrescimento, godimento ed utilizzazione del suo patrimonio, purché causalmente derivante, direttamente o indirettamente, dal reato.
Ciò che connota il profitto del reato, in altri termini, è sia la natura del vantaggio nei termini in precedenza indicati, sia l'intensità del nesso causale che lo lega all'illecito, nel senso che vanno esclusi dalla nozione di "profitto" del reato solo quei vantaggi che, apparendo come risultati meramente ipotetici o potenziali della condotta illecita o che in essa hanno un antecedente non necessario in termini di stretta conseguenzialità, non possono considerarsi causalmente derivanti dal reato.
5. Se ciò è vero, come è vero, si tratta, allora di fornire adeguata risposta al rilievo formulato nel secondo motivo di ricorso circa l'impossibilità di configurare la somma di 52 milioni di Euro oggetto del provvedimento ablativo, come "profitto" del reato di cui alla L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 quinquies, in difetto del necessario nesso pertinenziale tra il reato in questione e la suddetta somma, che, ad avviso del ricorrente, deve, in realtà, ritenersi profitto del distinto delitto di appropriazione indebita, la cui consumazione, nel caso in esame, precede, cronologicamente e logicamente, la condotta di trasferimento fraudolento di valori. Orbene l'assunto difensivo non può condividersi. Giova, al riguardo, soffermarsi brevemente sulle modalità con cui si sono svolte le condotte illecite contestate al ET ed agli altri indagati, come emerse dalle risultanze investigative, la cui ricostruzione in punto di fatto e di diritto da parte del tribunale del riesame il ricorrente non ha contestato.
La somma di denaro di cui si discute proviene dai fondi della società "IU Sicav" (già "Sopaf Capital Management SGR spa"), società di gestione del risparmio di diritto lussemburghese, di cui quattro comparti, acquistati dalla CNPR, venivano gestiti a scopo di investimento dalla "IU SGR spa", di cui il ET era uno dei manager.
In due occasioni dai comparti della "Sicav" lussemburghese, ove erano depositati, venivano prelevati fondi della CNPR, per poi farli transitare estero su estero in conti off-shore, finché non rientravano in Italia, nella disponibilità di due società riconducibili ai coindagati EL e PP, per essere, infine destinati ad una pluralità di soggetti, costituiti da persone fisiche e giuridiche, come compiutamente indicato nel capo E2) dell'imputazione provvisoria (cfr. p. 10 dell'ordinanza impugnata) Evidenzia, al riguardo, il tribunale del riesame, come già detto, che "con la condotta posta in essere consistita nel trasferire fraudolentemente il denaro, gli indagati hanno mascherato la provenienza dello stesso dai fondi IU (e quindi da CNPR) con il vantaggio di natura patrimoniale di poterne disporre per il successivo riciclaggio o reimpiego di denaro". Pertanto, ad avviso del giudice dell'impugnazione cautelare, "il beneficio aggiunto di tipo patrimoniale, inteso come l'accrescimento del patrimonio degli indagati, va ravvisato....nel denaro, pari a 52 min di Euro, derivante dall'attività di mascheramento, con cui gli indagati ottenevano la disponibilità della somma di denaro", di cui, peraltro, solo una parte rientrava in Italia, a nulla rilevando che la suddetta somma di denaro sia pari al profitto del reato di appropriazione indebita(cfr. p. 19 dell'ordinanza impugnata). La prospettiva indicata dal giudice del riesame deve ritenersi corretta, pur abbisognando di un ulteriore approfondimento che ne chiarisca meglio le implicazioni.
Ed invero occorre tener presente che la condotta complessivamente posta in essere dal ET e dagli altri indagati, va considerata alla luce dei singoli segmenti in cui si è articolata;
da questo punto di vista esiste una distinzione concettuale e di fatto tra l'appropriazione indebita realizzata attraverso le due operazioni finanziarie iniziali, vale a dire la sottoscrizione del fondo "Harrington" e la sottoscrizione dello strumento finanziario "Agate" (capo E1), e le successive operazioni di trasferimento fraudolento di valori, consistenti in una serie di bonifici estero su estero, che hanno consentito di far giungere una parte considerevole dei fondi originariamente appartenenti alla CNPR, alla pluralità di destinatari operanti in Italia, in modo tale da non farne emergere la provenienza, perché schermata da una serie continua di passaggi tra diversi operatori economici (capo E2).
Alle diverse fasi della condotta, sia pure unitariamente considerate, perché poste in essere in evidente esecuzione di un medesimo disegno criminoso, corrispondono, dunque, i due distinti delitti, che, legittimamente, possono essere ascritti agli stessi soggetti. Come chiarito, infatti, da un recente e condivisibile arresto del Supremo Collegio nella sua espressione più autorevole, è configurabile il reato di cui al D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356, in capo all'autore del delitto presupposto, il quale attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità, di cui rimanga effettivamente "dominus", al fine di agevolare una successiva circolazione nel tessuto finanziario, economico e produttivo, poiché la disposizione di cui all'art. 12 quinquies citato consente di perseguire anche i fatti di "auto" ricettazione, riciclaggio o reimpiego (cfr. Cass., sez. U. 27.2.2014, n. 25191, rv. 259590).
Dall'autonomia concettuale delle suddette fattispecie delittuose discende, come logica conseguenza, la capacità delle stesse di produrre un distinto "profitto" per il reo, consistente, in entrambi i casi, in un beneficio economico per quest'ultimo, causalmente derivante, nei sensi in precedenza chiariti, da ciascuno degli illeciti a lui ascrivibili.
Beneficio che, per il reato di appropriazione indebita, è costituito dall'incremento positivo ottenuto dal patrimonio del reo in virtù delle illecite acquisizioni, già consumatesi, come si è detto, con le sottoscrizioni del fondo "Harrington" e dello strumento finanziario "Agate"; per il reato di trasferimento fraudolento di valori, dal vantaggio insito nella possibilità di disporre della somma di denaro oggetto della complessiva appropriazione indebita secondo modalità di schermatura tali da rappresentare una realtà fittizia in ordine alla lecita provenienza dei fondi e, quindi, da facilitarne oggettivamente il godimento e la stessa disponibilità da parte degli autori dell'indebita appropriazione, in quanto le diverse operazioni finanziarie poste in essere dopo la consumazione delle due appropriazioni indebite innanzi indicate, sono state finalizzate, da un lato al rientro in Italia dei capitali illecitamente sottratti alla CNPR, distribuiti "a pioggia" ad una serie di soggetti, dall'altro a conservarne la disponibilità all'estero. In conclusione, dunque, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per valore equivalente è stato legittimamente disposto in relazione alla somma di denaro di 52 milioni di Euro, che, per le ragioni illustrate, in relazione alle diverse fasi in cui si è sviluppata concretamente la complessiva condotta illecita degli indagati, costituisce sia il profitto del reato ex art. 646 c.p., sia il profitto del reato di cui al D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356.
Tale conclusione non sembra affatto in contrasto con il principio affermato in altro arresto di questa stessa sezione, secondo cui ai fini della individuazione del profitto suscettibile di confisca è necessario verificare la stretta relazione causale e patrimoniale fra il reato commesso e il beneficio procurato, sulla base del criterio della pertinenzialità, che impone la sussistenza di un profitto da intendersi in senso concreto, materiale e patrimoniale, e non quale generico vantaggio dalla commissione dell'illecito (cfr. Cass., sez. 5^, 28/11/2013, n. 10265). Come si è dimostrato, infatti, il vantaggio per gli indagati derivante dal delitto di trasferimento fraudolento di valori è stato tutt'altro che generico, incidendo specificamente sul godimento e sulla disponibilità concreta della somma di denaro illecitamente appresa.
D'altro canto va rilevato che il profitto del reato di cui si discute presenta una struttura composita, in quanto al mutamento di segno positivo della situazione patrimoniale del beneficiario, che ne rappresenta una delle componenti, mentre da solo integra ed esaurisce il profitto del delitto di appropriazione indebita, si aggiungono le particolari modalità di fraudolento trasferimento che hanno assicurato il godimento e la disponibilità del bene illecitamente acquisito in termini di ulteriore e diverso vantaggio per il beneficiario stesso.
L'approdo interpretativo che si propone non appare, peraltro, estraneo alla giurisprudenza di legittimità, come sottolineato dallo stesso tribunale del riesame.
Si è, infatti, affermato, in relazione ad un caso in cui si procedeva nei confronti di una pluralità di imputati anche per il reato di riciclaggio transnazionale aggravato, avente ad oggetto, tra l'altro, i proventi delle frodi I.V.A. ed i reati di frode fiscale, che a loro volta costituivano reati-fine di un'associazione a delinquere, non contestati in concorso nei confronti del medesimo soggetto, stante la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 648 bis c.p., comma 1, che i proventi delle frodi fiscali costituiscono il profitto anche del reato di riciclaggio in relazione ai soggetti che sono autori solo di tale ultimo delitto transnazionale (cfr. Cass., sez. 3^ 24/02/2011 n. 11970, rv. 249761, nonché, nello stesso senso, Cass., sez. 2^, 09/10/2012, n. 42120, rv. 253831).
6. Inammissibile, infine, deve ritenersi il terzo motivo di ricorso. Al riguardo si osserva che, come è stato affermato in un recente e condivisibile arresto della Suprema Corte nella sua espressione più autorevole, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto anche quando l'impossibilità del reperimento dei beni, costituenti il profitto del reato, sia transitoria e reversibile, purché sussistente al momento della richiesta e dell'adozione della misura, non essendo necessaria la loro preventiva ricerca generalizzata (cfr. Cass., sez. U., 30.1.2014, n. 10561, rv. 258648).
Tale profilo, come correttamente ritenuto dal tribunale del riesame (cfr. p. 20 dell'impugnata ordinanza), è stato espressamente preso in considerazione dal giudice per le indagini preliminari, che ha evidenziato come, al momento della richiesta di applicazione della misura cautelare reale, non era possibile procedere alla precisa e definitiva individuazione del profitto derivante dai reati commessi in capo a ciascuno degli indagati, proprio in ragione della complessità, del numero, dell'articolazione e della reiterazione delle condotte illecite poste in essere secondo l'assunto accusatorio (cfr. p. 10 del decreto si sequestro), per cui, non potendosi procedere per tale ragione al sequestro preventivo dei beni costituenti tale profitto, del tutto legittimamente è stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per valore equivalente.
Il tribunale del riesame, nel fare proprie le motivazioni del giudice per le indagini preliminari, ha sottolineato, in particolare, come la complessità delle operazioni finanziarie sia da mettere in stretta connessione con i numerosi Stati, oltre l'Italia, in cui sono state eseguite, nonché con il numero e l'articolazione delle condotte di mascheramento, a conclusione delle quali di una parte del denaro sottratto si perdeva addirittura la traccia.
Sul punto, pertanto, il provvedimento impugnato non può dirsi ne' adottato in violazione della L. n. 146 del 2006, art. 11, ne' dotato di motivazione apparente, appalesandosi i rilievi del ricorrente sul punto estremamente generici, risolvendosi in una mera affermazione tautologica secondo la quale il giudice per le indagini preliminari, senza per questo incorrere nella censura del tribunale del riesame, avrebbe adottato il provvedimento di sequestro oggetto di ricorso senza verificare la concreta possibilità di procedere al sequestro diretto del profitto del reato, che, peraltro, e significativamente, nemmeno il ricorrente è in grado di individuare.
7. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell'interesse del ET va, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2015