CASS
Sentenza 20 aprile 2023
Sentenza 20 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/04/2023, n. 16949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16949 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UJ UE nato il [...] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo 2.11 procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa Sabrina Passafiume, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto annullamento con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio. Penale Sent. Sez. 5 Num. 16949 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 21/03/2023 Ritenuto in fatto Con ricorso depositato il 2 luglio 2022 TO AR ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Perugia del 20 maggio 2022, che ha confermato la sentenza di condanna inflittagli dal Tribunale di Perugia il 2 marzo 2021 per il reato di lesioni personali aggravate ai danni di BA LE;
il giudice di primo grado aveva invece prosciolto l'imputato dal reato di rapina in danno della medesima persona offesa. La sentenza di secondo grado ha inoltre revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso all'imputato con sentenza del g.i.p. del tribunale di Perugia del 25 ottobre 2012. 1.Con unico motivo, il ricorrente si duole dell'eccessività della pena irrogata, per violazione dei criteri di commisurazione ex artt. 132 e 133 cod. pen. e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Queste ultime possono essere concesse dal giudice di merito indipendentemente dalla valutazione di gravità del fatto nella sua oggettività, facendo riferimento ai connotati soggettivi dell'azione, come quelli riguardanti i motivi a delinquere o le specifiche modalità della condotta. La pena inflitta - di 9 mesi di reclusione - sarebbe poi contraria alla funzione rieducativa della pena e risulterebbe in conflitto con i principi di proporzionalità e ragionevolezza. Il motivo di ricorso lamenta, infine, la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, perché aspecifico e manifestamente infondato. 3.L'imputato è stato ritenuto responsabile - capo B) dell'imputazione - del delitto di lesioni personali aggravate dall'uso di un'arma impropria, segnatamente "una bottiglia", indicata tra le modalità esecutive della condotta di rapina descritta al capo A), per la quale il giudice di primo grado aveva pronunciato sentenza di assoluzione;
invero, secondo risalente, ma condivisibile orientamento di questa Corte "dal disposto dell'art. 4 comma 2 della legge 18 aprile 1975 n. 110, secondo il quale debbono considerarsi armi, sia pure improprie, tutti quegli strumenti, anche non da punta o da taglio, che, in particolari circostanze di tempo e di luogo, possano essere utilizzati per l'offesa alla persona, deriva che anche una bottiglia, quando sia utilizzata a fine di minaccia e in un contesto aggressivo e quindi senza giustificato motivo, diventa uno strumento atto ad offendere e deve quindi considerarsi arma ai fini dell'applicazione della aggravante, sia in relazione al capoverso dell'art. 612 C.P., sia anche con riguardo al disposto dell'art 585 cp"(Cass. sez. 5, n. 5533 del 22/4/81). 4. La liberatoria parziale ha eliso soltanto l'operatività dell'aggravante teleologica originariamente contestata al prevenuto (art. 576 comma 1 n. 1 cod. pen.) a riguardo del reato di lesioni personali - in quanto finalizzate alla commissione della rapina. Il reato rimane dunque perseguibile d'ufficio e di competenza del giudice superiore anche dopo le modifiche introdotte dal Decreto legislativo n.150 del 2022. 5.11 motivo che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche è del tutto generico e manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, NE e altri, Rv. 248244). 6.Analogamente, il motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è nella specie manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nel caso in esame, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. La pena inflitta, del resto, è prossima ai minimi di legge e il dovere motivazionale del giudice si attenua, potendo fare riferimento ai generali criteri di adeguatezza di cui all'art. 133 cod. pen. (Cass. sez.2, n.28852 del 8/5/13, Taurasi e altro). La Corte d'appello ha invero valorizzato, adeguatamente e con motivazione logica, la gravità del fatto - sintomo di violenza gratuita - e l'esistenza di precedenti penali, anche di una discreta gravità, indice di concreta pericolosità sociale ed impermeabilità rispetto alle pregresse esperienze giudiziarie. 7.11 beneficio della sospensione condizionale non è concedibile, tenuto conto, tra l'altro, dell'intervenuta revoca, ai sensi dell'art. 168 cod. pen., di quello già precedentemente riconosciuto. 2 8.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., stanti le cause dell'inammissibilità, che non consentono di escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/3/2023 Il con gliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo 2.11 procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa Sabrina Passafiume, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto annullamento con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio. Penale Sent. Sez. 5 Num. 16949 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 21/03/2023 Ritenuto in fatto Con ricorso depositato il 2 luglio 2022 TO AR ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Perugia del 20 maggio 2022, che ha confermato la sentenza di condanna inflittagli dal Tribunale di Perugia il 2 marzo 2021 per il reato di lesioni personali aggravate ai danni di BA LE;
il giudice di primo grado aveva invece prosciolto l'imputato dal reato di rapina in danno della medesima persona offesa. La sentenza di secondo grado ha inoltre revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso all'imputato con sentenza del g.i.p. del tribunale di Perugia del 25 ottobre 2012. 1.Con unico motivo, il ricorrente si duole dell'eccessività della pena irrogata, per violazione dei criteri di commisurazione ex artt. 132 e 133 cod. pen. e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Queste ultime possono essere concesse dal giudice di merito indipendentemente dalla valutazione di gravità del fatto nella sua oggettività, facendo riferimento ai connotati soggettivi dell'azione, come quelli riguardanti i motivi a delinquere o le specifiche modalità della condotta. La pena inflitta - di 9 mesi di reclusione - sarebbe poi contraria alla funzione rieducativa della pena e risulterebbe in conflitto con i principi di proporzionalità e ragionevolezza. Il motivo di ricorso lamenta, infine, la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, perché aspecifico e manifestamente infondato. 3.L'imputato è stato ritenuto responsabile - capo B) dell'imputazione - del delitto di lesioni personali aggravate dall'uso di un'arma impropria, segnatamente "una bottiglia", indicata tra le modalità esecutive della condotta di rapina descritta al capo A), per la quale il giudice di primo grado aveva pronunciato sentenza di assoluzione;
invero, secondo risalente, ma condivisibile orientamento di questa Corte "dal disposto dell'art. 4 comma 2 della legge 18 aprile 1975 n. 110, secondo il quale debbono considerarsi armi, sia pure improprie, tutti quegli strumenti, anche non da punta o da taglio, che, in particolari circostanze di tempo e di luogo, possano essere utilizzati per l'offesa alla persona, deriva che anche una bottiglia, quando sia utilizzata a fine di minaccia e in un contesto aggressivo e quindi senza giustificato motivo, diventa uno strumento atto ad offendere e deve quindi considerarsi arma ai fini dell'applicazione della aggravante, sia in relazione al capoverso dell'art. 612 C.P., sia anche con riguardo al disposto dell'art 585 cp"(Cass. sez. 5, n. 5533 del 22/4/81). 4. La liberatoria parziale ha eliso soltanto l'operatività dell'aggravante teleologica originariamente contestata al prevenuto (art. 576 comma 1 n. 1 cod. pen.) a riguardo del reato di lesioni personali - in quanto finalizzate alla commissione della rapina. Il reato rimane dunque perseguibile d'ufficio e di competenza del giudice superiore anche dopo le modifiche introdotte dal Decreto legislativo n.150 del 2022. 5.11 motivo che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche è del tutto generico e manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, NE e altri, Rv. 248244). 6.Analogamente, il motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è nella specie manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nel caso in esame, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. La pena inflitta, del resto, è prossima ai minimi di legge e il dovere motivazionale del giudice si attenua, potendo fare riferimento ai generali criteri di adeguatezza di cui all'art. 133 cod. pen. (Cass. sez.2, n.28852 del 8/5/13, Taurasi e altro). La Corte d'appello ha invero valorizzato, adeguatamente e con motivazione logica, la gravità del fatto - sintomo di violenza gratuita - e l'esistenza di precedenti penali, anche di una discreta gravità, indice di concreta pericolosità sociale ed impermeabilità rispetto alle pregresse esperienze giudiziarie. 7.11 beneficio della sospensione condizionale non è concedibile, tenuto conto, tra l'altro, dell'intervenuta revoca, ai sensi dell'art. 168 cod. pen., di quello già precedentemente riconosciuto. 2 8.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., stanti le cause dell'inammissibilità, che non consentono di escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/3/2023 Il con gliere estensore Il Presidente