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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 12/11/2025, n. 2238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2238 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3394/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di I grado iscritto al n. r.g. 3394/2024 tra:
, nato Napoli (NA) il 29.7.1975 (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Fiammetta Fagioli (c.f. - PEC C.F._2
, Email_1
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...] (c.f. , Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Fede (C.F. – PEC C.F._4
Email_2
RESISTENTE
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale: visto del 13.11.2024
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note congiunte in sostituzione dell'udienza del 3.11.2025
FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 2.7.2024, il signor ha chiesto, dinanzi a questo Tribunale, lo Pt_1 scioglimento del matrimonio contratto a MO (PA) con la signora il 5.10.1998, Controparte_1 con atto iscritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto comune, al n. 17, parte I, anno 1998,
pagina 1 di 5 rappresentando, che dall'unione coniugale era nata una figlia oggi maggiorenne: (n. a Persona_1
Palermo il 2.9.1998) ancora convivente con la madre. Esponeva, essendo già venuta meno ogni comunione materiale e spirituale, sulla continuità della separazione tra i coniugi dalla omologa della stessa, pronunciata da questo Tribunale in data 5.11.2018.
Chiedeva, in definitiva, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di Velletri, contrariis rejectis:
1. dichiarare lo scioglimento del Matrimonio contratto in MO (PA) il
04.04.1998 tra i Sigg.ri nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...], trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CP_1
MO in data 05.10.1998 nella Parte I anno 1998, con ordine al competente Ufficiale di Stato Civile di MO di annotamento della emananda Sentenza;
2. Dare atto che la figlia maggiorenne è economicamente autosufficiente per cui non vi è previsione di assegno di mantenimento;
3. Dare atto che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e che pertanto non vi è previsione di assegno divorzile;
4. Dare atto del venir meno delle condizioni previste in separazione consensuale per l'obbligo a carico del sig. in ordine al pagamento delle rate del mutuo gravante sulla ex casa Parte_1 coniugale, condannando la sig.ra ai dovuti rimborsi a far tempo dalla data in cui Controparte_1
l'obbligo contributivo è venuto meno o in subordine dalla data di deposito del presente Ricorso.
5. Con vittoria di spese e di compensi processuali ove in esito alla disamina della Difesa che Parte Resistente intenderà assumere ne dovessero essere ravvisati i presupposti”.
2. Si costituiva in giudizio la signora , non opponendosi allo scioglimento del matrimonio ma CP_1 rassegnava, nel resto, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, valutate anche d'ufficio le condizioni di procedibilità delle domande proposte, accertare e dichiarare l'infondatezza delle richieste avanzate dal ricorrente, con il loro conseguente rigetto poiché infondate in fatto ed in diritto, e, in conseguenza della domanda riconvenzionale spiegata: - Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a MO (PA) il 4.4.1998, e per Controparte_1 Parte_1
l'effetto ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di detto Comune di procedere con le annotazioni previste per legge;
- Obbligare al versamento in favore di di Parte_1 Controparte_1 un assegno mensile a titolo di contributo divorzile pari ad euro 600,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione Istat;
- Obbligare a versare in favore di Parte_1 [...]
, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , di euro 600,00 da versarsi CP_1 Per_1 entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione Istat, oltre il pagamento le spese straordinarie nella misura del 70% secondo il Protocollo vigente;
- Condanna alle spese, anche ex art. 96 c.p.c per responsabilità aggravata per tutti i motivi esposti”.
pagina 2 di 5 3. Nelle more del giudizio le parti davano atto della pendenza di trattative e, con istanza congiunta, dichiaravano di aver raggiunto accordo sicché hanno chiesto l'anticipazione dell'udienza di comparizione.
4. All'udienza del 3.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, di aver raggiunto un accordo, rassegnando congiuntamente le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Onorevole Tribunale di Velletri,
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del Matrimonio concordatario contratto in MO
(PA) il 04.04.1998 tra i Sigg.ri nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...], trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune CP_1 di MO in data 05.10.1998 nella Parte I anno 1998, con ordine al competente Ufficiale di Stato
Civile di MO di annotamento della emananda Sentenza;
2. Dare atto che , la figlia maggiorenne delle parti, seppur economicamente non Persona_1 ancora pienamente autosufficiente, rinuncia all'assegno di mantenimento in ragione dell'accordo concluso tra i suoi genitori con il quale la madre, - con cui costei risiede e Controparte_1 dalla quale è economicamente sostenuta - non è più obbligata al pagamento del 50% della rata mensile del mutuo acceso nell'anno 2016 secondo quanto dichiarato al successivo punto 4).
3. Dare atto che per effetto degli impegni assunti dal Sig. cui al successivo punto Parte_1
4), la Sig.a , rinuncia, per quanto di propria ragione e titolo, ad eventuali contribuzioni e CP_1 rimborsi maturati e maturandi per il mantenimento della figlia . Persona_1
4. Dare atto che il sig. ha estinto anticipatamente il rimborso del residuo della somma Pt_1 erogata a titolo di mutuo ipotecario dall'Istituto Banca Popolare di Vicenza ai signori Parte_1
ed l'11/10/2016 (iscrizione del 12.10.2016 – Reg. gen. 4732 – Reg.
[...] Controparte_1 part. 685), per il pagamento del quale il medesimo, giusta condizione di separazione omologata dall'intestato tribunale nel 2019, si era obbligato al pagamento di euro 250 mensili sino all'indipendenza economica della signora e/o della figlia . CP_1 Per_1
Il sig. dichiara che ha operato detta estinzione anticipata del mutuo gravante sull'ex casa Pt_1 coniugale, sita a Lariano via G. Mechelli 12,in data 5.9.2025(All. 1) e che, pertanto, l'immobile è divenuto libero dall'iscrizione del mutuo fondiario cointestato con la moglie gravante sul medesimo.
5. Dare atto che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e che pertanto non vi è previsione di assegno divorzile.
6. Dare atto che il Sig. si obbliga a presenziare, ove ritenuto necessario, alla Parte_1 fissanda data davanti al Notaio prescelto dalla Sig.ra per il trasferimento in favore della CP_1
pagina 3 di 5 stessa del locale box di pertinenza dell'immobile già casa coniugale,ubicata a Lariano, Via G.
Mechelli, 12, censito in catasto foglio 9, part. 1460 sub 41 cat A/6, cl 4 mq 31 RC 83,25.
La Sig.ra si obbliga al pagamento delle spese notarili necessarie Controparte_1 all'intestazione del bene sopra descritto, con previsione espressa che il trasferimento sopra menzionato risulta essere elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e costituisce elemento perequativo nella definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi all'atto della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
7. Dare atto che i coniugi hanno regolato ogni situazione patrimoniale tra di loro per cui dichiarano per il pregresso di nulla avere a pretendere l'uno verso l'altro.
Spese compensate”. Il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
5. Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso del termine di legge rispetto alla data della comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale di separazione (25.10.2018) che è stata omologata il 5.11.2018 da questo Tribunale con decreto 9367/2018.
Si presume, altresì, la continuità dello stato di separazione, non essendovi sul punto contestazione da parte della resistente che ha aderito alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Per quanto riguarda i rapporti economici tra i coniugi nulla si dispone, essendovi rinuncia alla richiesta di assegno divorzile da parte della signora . CP_1
6. Con riferimento ai provvedimenti di mantenimento nei confronti della prole occorre premettere che dall'unione coniugale de qua è nata una figlia oggi maggiorenne ma non economicamente indipendente.
E' noto che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessi automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi e, ai sensi dell'art. 337septies c.c. “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. […]”.
Secondo orientamento costante della Suprema Corte: “ […] la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o meno ch'essi siano con i genitori o con uno di essi, va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, "caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari", in guisa da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe, com'è stato evidenziato in dottrina, in "forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani " (ex multis, Cass. civ., Sez. I, Sent., 20/08/2014, n. 18076).
pagina 4 di 5 Entrambi i genitori hanno rilevato agli atti che oggi ventisettenne, vive ancora con la madre Per_1 nella casa familiare e ancora non ha un'occupazione stabile nonostante sia impegnata in diversi ambiti da cui ricava alcuni introiti.
Le parti, tuttavia, sul punto, hanno raggiunto un'intesa, in considerazione della circostanza che il signor
, da un lato, si è obbligato a saldare interamente il mutuo residuo acceso per l'acquisto della Pt_2 casa familiare e la madre, dall'altro, potrà continuare a contribuire al mantenimento della figlia facendo affidamento su maggiori risorse.
Ritiene il tribunale che siffatto patto condiviso realizzi il principio di proporzionalità alla luce dell'attuale convivenza della figlia con la madre e delle risorse economiche delle parti e della figlia dedotte dai genitori.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
In considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti, appare equa l'integrale compensazione delle spese processuali tra le medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra , nato Napoli (NA) Parte_1 il 29.7.1975 (c.f. ) e , nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
6.5.1971 (c.f. , contratto a MO (PA) il 5.10.1998, con atto iscritto presso C.F._3
l'Ufficio dello Stato Civile del predetto comune, al n. 17, parte I, anno 1998,
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MO (PA) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del
D.P.R. n. 396/2000;
3) omologa e prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone in conformità alle condizioni concordate in motivazione;
4) compensa, infine, integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il Presidente Il Giudice Rel. ed Est. Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di I grado iscritto al n. r.g. 3394/2024 tra:
, nato Napoli (NA) il 29.7.1975 (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Fiammetta Fagioli (c.f. - PEC C.F._2
, Email_1
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...] (c.f. , Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Fede (C.F. – PEC C.F._4
Email_2
RESISTENTE
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale: visto del 13.11.2024
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note congiunte in sostituzione dell'udienza del 3.11.2025
FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 2.7.2024, il signor ha chiesto, dinanzi a questo Tribunale, lo Pt_1 scioglimento del matrimonio contratto a MO (PA) con la signora il 5.10.1998, Controparte_1 con atto iscritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto comune, al n. 17, parte I, anno 1998,
pagina 1 di 5 rappresentando, che dall'unione coniugale era nata una figlia oggi maggiorenne: (n. a Persona_1
Palermo il 2.9.1998) ancora convivente con la madre. Esponeva, essendo già venuta meno ogni comunione materiale e spirituale, sulla continuità della separazione tra i coniugi dalla omologa della stessa, pronunciata da questo Tribunale in data 5.11.2018.
Chiedeva, in definitiva, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di Velletri, contrariis rejectis:
1. dichiarare lo scioglimento del Matrimonio contratto in MO (PA) il
04.04.1998 tra i Sigg.ri nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...], trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CP_1
MO in data 05.10.1998 nella Parte I anno 1998, con ordine al competente Ufficiale di Stato Civile di MO di annotamento della emananda Sentenza;
2. Dare atto che la figlia maggiorenne è economicamente autosufficiente per cui non vi è previsione di assegno di mantenimento;
3. Dare atto che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e che pertanto non vi è previsione di assegno divorzile;
4. Dare atto del venir meno delle condizioni previste in separazione consensuale per l'obbligo a carico del sig. in ordine al pagamento delle rate del mutuo gravante sulla ex casa Parte_1 coniugale, condannando la sig.ra ai dovuti rimborsi a far tempo dalla data in cui Controparte_1
l'obbligo contributivo è venuto meno o in subordine dalla data di deposito del presente Ricorso.
5. Con vittoria di spese e di compensi processuali ove in esito alla disamina della Difesa che Parte Resistente intenderà assumere ne dovessero essere ravvisati i presupposti”.
2. Si costituiva in giudizio la signora , non opponendosi allo scioglimento del matrimonio ma CP_1 rassegnava, nel resto, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, valutate anche d'ufficio le condizioni di procedibilità delle domande proposte, accertare e dichiarare l'infondatezza delle richieste avanzate dal ricorrente, con il loro conseguente rigetto poiché infondate in fatto ed in diritto, e, in conseguenza della domanda riconvenzionale spiegata: - Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a MO (PA) il 4.4.1998, e per Controparte_1 Parte_1
l'effetto ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di detto Comune di procedere con le annotazioni previste per legge;
- Obbligare al versamento in favore di di Parte_1 Controparte_1 un assegno mensile a titolo di contributo divorzile pari ad euro 600,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione Istat;
- Obbligare a versare in favore di Parte_1 [...]
, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , di euro 600,00 da versarsi CP_1 Per_1 entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione Istat, oltre il pagamento le spese straordinarie nella misura del 70% secondo il Protocollo vigente;
- Condanna alle spese, anche ex art. 96 c.p.c per responsabilità aggravata per tutti i motivi esposti”.
pagina 2 di 5 3. Nelle more del giudizio le parti davano atto della pendenza di trattative e, con istanza congiunta, dichiaravano di aver raggiunto accordo sicché hanno chiesto l'anticipazione dell'udienza di comparizione.
4. All'udienza del 3.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, di aver raggiunto un accordo, rassegnando congiuntamente le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Onorevole Tribunale di Velletri,
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del Matrimonio concordatario contratto in MO
(PA) il 04.04.1998 tra i Sigg.ri nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...], trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune CP_1 di MO in data 05.10.1998 nella Parte I anno 1998, con ordine al competente Ufficiale di Stato
Civile di MO di annotamento della emananda Sentenza;
2. Dare atto che , la figlia maggiorenne delle parti, seppur economicamente non Persona_1 ancora pienamente autosufficiente, rinuncia all'assegno di mantenimento in ragione dell'accordo concluso tra i suoi genitori con il quale la madre, - con cui costei risiede e Controparte_1 dalla quale è economicamente sostenuta - non è più obbligata al pagamento del 50% della rata mensile del mutuo acceso nell'anno 2016 secondo quanto dichiarato al successivo punto 4).
3. Dare atto che per effetto degli impegni assunti dal Sig. cui al successivo punto Parte_1
4), la Sig.a , rinuncia, per quanto di propria ragione e titolo, ad eventuali contribuzioni e CP_1 rimborsi maturati e maturandi per il mantenimento della figlia . Persona_1
4. Dare atto che il sig. ha estinto anticipatamente il rimborso del residuo della somma Pt_1 erogata a titolo di mutuo ipotecario dall'Istituto Banca Popolare di Vicenza ai signori Parte_1
ed l'11/10/2016 (iscrizione del 12.10.2016 – Reg. gen. 4732 – Reg.
[...] Controparte_1 part. 685), per il pagamento del quale il medesimo, giusta condizione di separazione omologata dall'intestato tribunale nel 2019, si era obbligato al pagamento di euro 250 mensili sino all'indipendenza economica della signora e/o della figlia . CP_1 Per_1
Il sig. dichiara che ha operato detta estinzione anticipata del mutuo gravante sull'ex casa Pt_1 coniugale, sita a Lariano via G. Mechelli 12,in data 5.9.2025(All. 1) e che, pertanto, l'immobile è divenuto libero dall'iscrizione del mutuo fondiario cointestato con la moglie gravante sul medesimo.
5. Dare atto che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e che pertanto non vi è previsione di assegno divorzile.
6. Dare atto che il Sig. si obbliga a presenziare, ove ritenuto necessario, alla Parte_1 fissanda data davanti al Notaio prescelto dalla Sig.ra per il trasferimento in favore della CP_1
pagina 3 di 5 stessa del locale box di pertinenza dell'immobile già casa coniugale,ubicata a Lariano, Via G.
Mechelli, 12, censito in catasto foglio 9, part. 1460 sub 41 cat A/6, cl 4 mq 31 RC 83,25.
La Sig.ra si obbliga al pagamento delle spese notarili necessarie Controparte_1 all'intestazione del bene sopra descritto, con previsione espressa che il trasferimento sopra menzionato risulta essere elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e costituisce elemento perequativo nella definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi all'atto della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
7. Dare atto che i coniugi hanno regolato ogni situazione patrimoniale tra di loro per cui dichiarano per il pregresso di nulla avere a pretendere l'uno verso l'altro.
Spese compensate”. Il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
5. Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso del termine di legge rispetto alla data della comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale di separazione (25.10.2018) che è stata omologata il 5.11.2018 da questo Tribunale con decreto 9367/2018.
Si presume, altresì, la continuità dello stato di separazione, non essendovi sul punto contestazione da parte della resistente che ha aderito alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Per quanto riguarda i rapporti economici tra i coniugi nulla si dispone, essendovi rinuncia alla richiesta di assegno divorzile da parte della signora . CP_1
6. Con riferimento ai provvedimenti di mantenimento nei confronti della prole occorre premettere che dall'unione coniugale de qua è nata una figlia oggi maggiorenne ma non economicamente indipendente.
E' noto che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessi automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi e, ai sensi dell'art. 337septies c.c. “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. […]”.
Secondo orientamento costante della Suprema Corte: “ […] la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o meno ch'essi siano con i genitori o con uno di essi, va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, "caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari", in guisa da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe, com'è stato evidenziato in dottrina, in "forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani " (ex multis, Cass. civ., Sez. I, Sent., 20/08/2014, n. 18076).
pagina 4 di 5 Entrambi i genitori hanno rilevato agli atti che oggi ventisettenne, vive ancora con la madre Per_1 nella casa familiare e ancora non ha un'occupazione stabile nonostante sia impegnata in diversi ambiti da cui ricava alcuni introiti.
Le parti, tuttavia, sul punto, hanno raggiunto un'intesa, in considerazione della circostanza che il signor
, da un lato, si è obbligato a saldare interamente il mutuo residuo acceso per l'acquisto della Pt_2 casa familiare e la madre, dall'altro, potrà continuare a contribuire al mantenimento della figlia facendo affidamento su maggiori risorse.
Ritiene il tribunale che siffatto patto condiviso realizzi il principio di proporzionalità alla luce dell'attuale convivenza della figlia con la madre e delle risorse economiche delle parti e della figlia dedotte dai genitori.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
In considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti, appare equa l'integrale compensazione delle spese processuali tra le medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra , nato Napoli (NA) Parte_1 il 29.7.1975 (c.f. ) e , nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
6.5.1971 (c.f. , contratto a MO (PA) il 5.10.1998, con atto iscritto presso C.F._3
l'Ufficio dello Stato Civile del predetto comune, al n. 17, parte I, anno 1998,
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MO (PA) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del
D.P.R. n. 396/2000;
3) omologa e prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone in conformità alle condizioni concordate in motivazione;
4) compensa, infine, integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il Presidente Il Giudice Rel. ed Est. Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
pagina 5 di 5