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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 07/05/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2025, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
, elettivamente domiciliata in Benevento, via Cosentini, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Carmine Ciampa, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 2/01/2025 l'istante indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 1380/2024) e chiedendo al Tribunale di:
“dichiarare la Sig.ra invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% con Parte_1 necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, a far tempo dal primo giorno successivo alla data della domanda o dalla data che sarà accertata in corso di causa ed eventualmente indicata nell'espletanda CTU;
dichiarare in via subordinata la Sig.ra Parte_1 invalida con totale e permanente inabilità lavorativa pari al 100 % far tempo dalla data della domanda amministrativa e/o dalla data che sarà accertata in corso di causa ed eventualmente indicata nell'espletanda CTU;
condannare l'Amministrazione competente, in persona del legale rappresentante p.t. alla corresponsione in suo favore delle prestazioni eventualmente correlate (in via principale pensione di inabilità - esenzione ticket per le prestazioni mediche specialistiche diagnostiche e sui medicinali, in via subordinata oltre le predette prestazioni anche il beneficio dell'indennità di accompagnamento) con decorrenza come per legge o dalla data che sarà accertata in corso di causa ed eventualmente indicata nell'espletanda CTU, maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi sin dalla proposizione della domanda amministrativa sino al saldo effettivo
1 o dalla data che sarà accertata in corso di causa ed eventualmente indicata nell'espletanda CTU”; il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Ai sensi dell'art. 12 della l. 118/1971, la pensione di inabilità è riconosciuta in favore dei mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa.
I requisiti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento sono invece individuati dall'art. 1 della l. 18/1980 nella condizione che l'interessato non sia in grado di compiere gli atti della vita quotidiana senza assistenza continua, o che si trovi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità precisa che, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980 richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità) (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 15882 del 28/07/2015). Si tratta chiaramente di situazioni che prescindono da episodici contesti, dovendo essere verificate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, quale, ad esempio, il portarsi fuori della propria abitazione, ovvero la necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, pur dovendosi intendere in senso relativo la nozione di “continuità” della necessità dell'assistenza (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 7273 del 30/03/2011).
L'istante è stata riconosciuta dalla competente commissione medica invalida civile in misura pari all'80%, con diagnosi di “disturbo psicotico dissociativo con depressione. Artrosi polidistrettuale”.
Il CTU nominato nella fase di ATP ha concluso per la conferma del giudizio espresso dalla commissione , ritenendo l'istante affetta da “disturbo psicotico cronico”, inquadrabile nel CP_1 codice tabellare 1204, con attribuzione della massima percentuale di invalidità prevista dal predetto codice (80%).
La ricorrente contesta la perizia, lamentando per un verso che il CTU non abbia tenuto conto della depressione grave, sebbene documentata, e per altro verso che vi sia un contrasto con quanto accertato nell'ambito di altro giudizio per ATP, pressoché coevo, avente ad oggetto il riconoscimento dell'handicap ai sensi dell'art. 3, co. 3, l. 104/92.
Le conclusioni rassegnate dal CTU sono sorrette da un'adeguata motivazione di carattere medico- legale, coerente con quanto emerge dalla (peraltro scarsa) documentazione medica agli atti, e meritano pertanto condivisione.
La documentazione che attesta la presenza di una sindrome depressiva grave risale all'anno 2016, mentre il certificato medico più recente (ottobre 2023) attesta “disturbo psicotico cronico dissociativo con depressione del tono dell'umore” e non contiene specifica prescrizione di terapia farmacologica per la depressione. 2 Nella perizia, il CTU ha dato atto di avere riscontrato, all'esame obiettivo, “sistema nervoso e psichico: Riflessi fisiologici presenti e validi, patologici non evocabili. Lucida e orientata nel tempo e nello spazio, collaborante, risponde in modo adeguato alle domande. Disturbo psicotico cronico”. Peraltro, la ricorrente si è lamentata a contestare l'omessa valutazione della sindrome depressiva, senza nemmeno indicare un codice tabellare di riferimento.
Giova a questo punto rammentare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del CTU hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, neppure nel caso in cui egli possegga determinate cognizioni in materia, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal cd. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità,
e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. Sez. 6,
Ordinanza n. 22707 del 08/11/2010; Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Non vi è poi contraddizione fra il rigetto della richiesta relativa all'accompagnamento e il riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità, avvenuto all'esito del procedimento per
ATPO n. R.G. 5238/2023.
Le finalità e i presupposti dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, l. 18/1980 e dello stato di handicap di cui all'art. 3, l. 104/92 sono, infatti, differenti. Nel riconoscimento dello stato di handicap viene in rilievo una complessiva difficoltà d'inserimento sociale conseguente alla patologia o menomazione riscontrata. Pertanto, la riduzione dell'autonomia personale considerata dal comma 3 dell'art. 3 può riguardare, in una valutazione globale, tanto la sfera strettamente individuale quanto quella sociale. I requisiti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento sono invece, come dianzi evidenziato, molto più restrittivi, richiedendosi una permanente incapacità di deambulare o di attendere agli atti quotidiani della vita che, nel caso in esame, il
CTU non ha ravvisato.
Ne discende, stante l'acclarata insussistenza dei requisiti sanitari e in difetto di elementi che giustifichino la rinnovazione delle operazioni peritali, il rigetto del ricorso.
In presenza di una valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. deve disporsi la compensazione integrale delle spese di lite;
le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1 3
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Benevento, 7 maggio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2025, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
, elettivamente domiciliata in Benevento, via Cosentini, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Carmine Ciampa, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 2/01/2025 l'istante indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 1380/2024) e chiedendo al Tribunale di:
“dichiarare la Sig.ra invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% con Parte_1 necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, a far tempo dal primo giorno successivo alla data della domanda o dalla data che sarà accertata in corso di causa ed eventualmente indicata nell'espletanda CTU;
dichiarare in via subordinata la Sig.ra Parte_1 invalida con totale e permanente inabilità lavorativa pari al 100 % far tempo dalla data della domanda amministrativa e/o dalla data che sarà accertata in corso di causa ed eventualmente indicata nell'espletanda CTU;
condannare l'Amministrazione competente, in persona del legale rappresentante p.t. alla corresponsione in suo favore delle prestazioni eventualmente correlate (in via principale pensione di inabilità - esenzione ticket per le prestazioni mediche specialistiche diagnostiche e sui medicinali, in via subordinata oltre le predette prestazioni anche il beneficio dell'indennità di accompagnamento) con decorrenza come per legge o dalla data che sarà accertata in corso di causa ed eventualmente indicata nell'espletanda CTU, maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi sin dalla proposizione della domanda amministrativa sino al saldo effettivo
1 o dalla data che sarà accertata in corso di causa ed eventualmente indicata nell'espletanda CTU”; il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Ai sensi dell'art. 12 della l. 118/1971, la pensione di inabilità è riconosciuta in favore dei mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa.
I requisiti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento sono invece individuati dall'art. 1 della l. 18/1980 nella condizione che l'interessato non sia in grado di compiere gli atti della vita quotidiana senza assistenza continua, o che si trovi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità precisa che, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980 richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità) (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 15882 del 28/07/2015). Si tratta chiaramente di situazioni che prescindono da episodici contesti, dovendo essere verificate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, quale, ad esempio, il portarsi fuori della propria abitazione, ovvero la necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, pur dovendosi intendere in senso relativo la nozione di “continuità” della necessità dell'assistenza (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 7273 del 30/03/2011).
L'istante è stata riconosciuta dalla competente commissione medica invalida civile in misura pari all'80%, con diagnosi di “disturbo psicotico dissociativo con depressione. Artrosi polidistrettuale”.
Il CTU nominato nella fase di ATP ha concluso per la conferma del giudizio espresso dalla commissione , ritenendo l'istante affetta da “disturbo psicotico cronico”, inquadrabile nel CP_1 codice tabellare 1204, con attribuzione della massima percentuale di invalidità prevista dal predetto codice (80%).
La ricorrente contesta la perizia, lamentando per un verso che il CTU non abbia tenuto conto della depressione grave, sebbene documentata, e per altro verso che vi sia un contrasto con quanto accertato nell'ambito di altro giudizio per ATP, pressoché coevo, avente ad oggetto il riconoscimento dell'handicap ai sensi dell'art. 3, co. 3, l. 104/92.
Le conclusioni rassegnate dal CTU sono sorrette da un'adeguata motivazione di carattere medico- legale, coerente con quanto emerge dalla (peraltro scarsa) documentazione medica agli atti, e meritano pertanto condivisione.
La documentazione che attesta la presenza di una sindrome depressiva grave risale all'anno 2016, mentre il certificato medico più recente (ottobre 2023) attesta “disturbo psicotico cronico dissociativo con depressione del tono dell'umore” e non contiene specifica prescrizione di terapia farmacologica per la depressione. 2 Nella perizia, il CTU ha dato atto di avere riscontrato, all'esame obiettivo, “sistema nervoso e psichico: Riflessi fisiologici presenti e validi, patologici non evocabili. Lucida e orientata nel tempo e nello spazio, collaborante, risponde in modo adeguato alle domande. Disturbo psicotico cronico”. Peraltro, la ricorrente si è lamentata a contestare l'omessa valutazione della sindrome depressiva, senza nemmeno indicare un codice tabellare di riferimento.
Giova a questo punto rammentare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del CTU hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, neppure nel caso in cui egli possegga determinate cognizioni in materia, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal cd. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità,
e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. Sez. 6,
Ordinanza n. 22707 del 08/11/2010; Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Non vi è poi contraddizione fra il rigetto della richiesta relativa all'accompagnamento e il riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità, avvenuto all'esito del procedimento per
ATPO n. R.G. 5238/2023.
Le finalità e i presupposti dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, l. 18/1980 e dello stato di handicap di cui all'art. 3, l. 104/92 sono, infatti, differenti. Nel riconoscimento dello stato di handicap viene in rilievo una complessiva difficoltà d'inserimento sociale conseguente alla patologia o menomazione riscontrata. Pertanto, la riduzione dell'autonomia personale considerata dal comma 3 dell'art. 3 può riguardare, in una valutazione globale, tanto la sfera strettamente individuale quanto quella sociale. I requisiti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento sono invece, come dianzi evidenziato, molto più restrittivi, richiedendosi una permanente incapacità di deambulare o di attendere agli atti quotidiani della vita che, nel caso in esame, il
CTU non ha ravvisato.
Ne discende, stante l'acclarata insussistenza dei requisiti sanitari e in difetto di elementi che giustifichino la rinnovazione delle operazioni peritali, il rigetto del ricorso.
In presenza di una valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. deve disporsi la compensazione integrale delle spese di lite;
le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1 3
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Benevento, 7 maggio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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