Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00182/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00029/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 29 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla LAV.I.T. S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e nella qualità di mandataria dell’ATI con la mandante Pacifico S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Saverio Sticchi Damiani, PEC sticchidamiani.saverio@ordavvle.legalmail.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Anna Carmen Possidente, PEC anpossid@cert.regione.basilicata.it, con domicilio fisico in Potenza Via Vincenzo Verrastro n. 4 presso l’Ufficio Legale dell’Ente;
nei confronti
Servizi Sanitari Integrati S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Sasso, PEC antonio.sasso@avvocatismcv.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
per l'annullamento
della Determinazione n. 655 del 17.12.2025, con la quale il Dirigente dell’Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore della Regione Basilicata ha escluso l’ATI LAV.I.T. S.p.A.(mandataria)-Pacifico S.r.l.(mandante) dalla procedura aperta, finalizzata alla sottoscrizione di un Accordo Quadro, per l’affidamento del servizio di noleggio, lavaggio di biancheria piana, confezionata e materasseria, occorrente agli Enti del Servizio Sanitario Regionale (IRCCS-CROB di Rionero in Vulture, ASP, ASM, e A.O.R. San Carlo di Potenza), per anomalia dell’offerta;
Visto il ricorso introduttivo ed i relativi allegati;
Visto l’atto di motivi aggiunti, con il quale è stata impugnata la successiva Determinazione n. 32 del 20.1.2026, di aggiudicazione del suddetto Accordo Quadro in favore della Servizi Sanitari Integrati S.r.l, ed è stata proposta la domanda risarcitoria:
-in via principale, in forma specifica, mediante la declaratoria dell’aggiudicazione dell’Accordo Quadro in favore dell’ATI con mandataria la LAV.I.T. S.p.A. ed, in caso di eventuale stipula, di subentro nel contratto, previa declaratoria della sua inefficacia;
-in via subordinata, in forma equivalente, mediante il pagamento del 10% del prezzo offerto, a titolo di mancato utile, e del 5% dell’importo a base di gara, a titolo di danno curriculare;
Visti gli atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata e della Servizi Sanitari Integrati S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il Cons. AS ON e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
Con Determinazioni n. 26 del 20.2.2025 e n. 63 del 20.5.2025 il Dirigente dell’Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore della Regione Basilicata ha indetto la procedura aperta, finalizzata alla sottoscrizione di un Accordo Quadro, per l’affidamento del servizio di noleggio, lavaggio di biancheria piana, confezionata e materasseria, occorrente agli Enti del Servizio Sanitario Regionale (IRCCS-CROB di Rionero in Vulture, ASP, ASM, e A.O.R. San Carlo di Potenza).
All’esito della gara si sono classificate al 1° posto l’ATI LAV.I.T. S.p.A.(mandataria)-Pacifico S.r.l.(mandante) con il punteggio complessivo di 100 punti ed al 2° posto la Servizi Sanitari Integrati S.r.l. con il punteggio complessivo 87,58 punti.
L’ATI prima classificata ha offerto il prezzo di € 14.380.967,20 (cioè € 14.406.397,20, se si aggiungono gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 25.400,00), sull’importo a base di gara di € 23.588.424,70, soggetto a ribasso, indicando € 143.809,00 per i costi di sicurezza aziendali e € 4.000.703,70 per il costo della manodopera, suddividendo il predetto prezzo offerto di € 14.380.967,20 (l’art. 17 del Disciplinare di gara, nel disciplinare l’offerta economica, ha previsto l’obbligo di indicare i prezzi unitari delle seguenti voci di costo), in:
-€ 7.067.964,40 per le 2.195.020 giornate di degenza ordinarie, pari ad un prezzo unitario di € 3,22, con ribasso del 39% (l’art. 17 del Disciplinare di gara ha indicato il prezzo complessivo di € 11.611.655,80 ed il prezzo unitario di € 5,29);
-€ 451.661,60 per le 164.840 giornate di degenza ordinarie day hospital e day surgery, pari ad un prezzo unitario di € 2,74, con ribasso del 26% (l’art. 17 del Disciplinare di gara ha indicato il prezzo complessivo di € 611.556,40 ed il prezzo unitario di € 3,71);
-€ 4.959.474,00 per le 12.716.600 divise del personale, pari ad un prezzo unitario di € 0,39, con ribasso del 40% (l’art. 17 del Disciplinare di gara ha indicato il prezzo complessivo di € 8.265.790,00 ed il prezzo unitario di € 0,65);
-€ 1.894.623,75 per le 1.403.425 divise del 118, pari ad un prezzo unitario di € 1,35, con ribasso del 39% (l’art. 17 del Disciplinare di gara ha indicato il prezzo complessivo di € 3.087.535,00 ed il prezzo unitario di € 2,20);
-e € 7.243,45 per il lavaggio dei 1.585 materassi, pari ad un prezzo unitario di € 4,57, con ribasso del 30% (l’art. 17 del Disciplinare di gara ha indicato il prezzo complessivo di € 11.887,50 ed il prezzo unitario di € 7,50).
Poiché nell’ultima seduta pubblica del 7.10.2025 (nella quale: sono stati resi noti i punteggi attribuiti alle offerte tecniche; sono stati attribuiti i punteggi alle offerte economiche; ed è stata stilata la graduatoria definitiva) la Commissione giudicatrice aveva preso atto che sia il punteggio all’offerta tecnica, sia il punteggio all’offerta economica, della prima classificata erano entrambi superiori ai quattro quinti dei punteggi massimi assegnabili, con nota del 9.10.2025 il Responsabile del procedimento ha chiesto all’ATI LAV.I.T. S.p.A.(mandataria)-Pacifico S.r.l.(mandante), di fornire, entro 10 giorni, le idonee spiegazioni in merito alle voci di costo, che hanno condotto alla formulazione dell’offerta, tenendo conto degli elementi, indicati dall’art. 110, comma 3, D.Lg.vo n. 36/2023, precisando che le predette spiegazioni dovevano comprendere:
1) una Relazione Giustificativa, “da cui si evinca che il concorrente è in grado di adempiere correttamente a tutti gli obblighi contrattuali al prezzo offerto”, specificando “in maniera dettagliata i criteri e le metodologie di calcolo, che hanno portato a definire le singole voci di costo, associate alle prestazioni, in coerenza con quanto indicato nell’offerta tecnica ed economica, compresi i costi legati ad eventuali figure aggiuntive o a prestazioni/servizi migliorativi offerti”, riportando la “corretta ripartizione delle attività per ciascun componente dell’ATI, coerente con le quote di partecipazione e con quanto esposto nell’offerta tecnica”, con la puntualizzazione che “la Relazione Giustificativa dovrà comprendere:
A) quantificazione di tutti i costi, diretti ed indiretti, riconducibili all’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, come definite nei documenti di gara e nell’offerta presentata;
B) descrizione di ogni elemento ritenuto necessario a dimostrare la fattibilità tecnica dell’offerta;
C) descrizione delle eventuali condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone il concorrente per prestare i servizi in appalto, rilevanti al fine della fattibilità tecnica delle condizioni economiche offerte, anche in riferimento a quanto previsto dall’art. 110, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici”;
2) un’Analisi dei Prezzi Offerti, “da predisporre preferibilmente in formato tabellare, nella quale dovrà essere riportata la scomposizione analitica del costo di ciascuna voce nelle singole componenti che concorrono alla formazione del costo finale della voce medesima, tra cui: risorse umane, costi di struttura, materiali, beni strumentali, attrezzature e software, trasporti, costi della sicurezza aziendale, spese generali ed eventuali altre forniture e prestazioni”; con la puntualizzazione che “ogni componente delle voci oggetto di analisi dovrà avere un costo con validità temporale compatibile con le fasi di esecuzione della prestazione contrattuale”;
3) per quanto riguarda la voce del costo delle Risorse Umane:
-“dovrà essere indicato il costo orario e le ore offerte per tutte le risorse umane che si prevede di utilizzare per la commessa”;
-“dovrà essere indicata la metodologia utilizzata, per determinare le suddette quantità, facendo riferimento ai contratti aziendali di lavoro (subordinato, autonomo, atipico, part time-full time, tempo determinato-indeterminato, ecc.), al livello di inquadramento, al profilo professionale, all’esistenza di norme e/o leggi speciali e/o particolari accordi sindacali e/o altre condizioni particolarmente favorevole, che consentano al concorrente di usufruire di un minor costo della manodopera”;
-“le tariffe dei singoli profili professionali messi a disposizione verranno raffrontate con i costi medi orari determinati dalle Tabelle di cui all’art. 41, comma 13, del Codice dei Contratti Pubblici, predisposte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base dei valori economici definiti dalla Contrattazione Collettiva Nazionale tra le Organizzazioni Sindacali e le Organizzazioni dei Datori di Lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali”;
-“il costo orario delle risorse umane deve garantire il rispetto dei minimi salariali inderogabili, stabiliti dal Contratto Collettivo applicato”;
4) con riferimento ai Costi di struttura, materiali, beni strumentali, attrezzature e software, “tale voce di costo è riferita ai costi di struttura ed ai fattori produttivi, quali materiali, beni strumentali, attrezzature, software, ecc., necessari al corretto espletamento delle prestazioni in appalto”;
5) con riferimento ai Trasporti, “devono essere evidenziati i costi dovuti agli spostamenti necessari ad espletare le prestazioni oggetto di appalto, determinati in funzione delle lunghezze dei percorsi che i mezzi devono sostenere e dei relativi prezzi unitari”;
6) con riferimento ai Costi di Sicurezza Aziendali, “devono essere specificate tutte le voci rappresentative che concorrono a formare l’importo indicato, comprensive sia delle misure per la gestione del rischio aziendale imputate allo specifico appalto (quota parte degli oneri gestionali della sicurezza annui sostenuti), in attuazione del disposto di cui all’art. 15 D.Lg.vo n. 81/2008 (spese sostenute dall’operatore economico in attuazione della normativa vigente in materia, a prescindere dai singoli e specifici contratti), sia delle misure di prevenzione per la gestione dei rischi connessi alle lavorazioni (oneri operativi) ed alla loro contestualizzazione nello specifico appalto”;
7) con riferimento alle Spese Generali, “dovranno essere evidenziati gli importi e l’incidenza percentuale, suddivisi per tipologia, delle spese generali (ad es. spese per la partecipazione alla gara, oneri per la stipula del contratto, imposte di bollo, garanzie, ecc.), sostenute dall’operatore economico per l’affidamento e l’esecuzione dell’appalto”;
8) con le puntualizzazioni che:
-“le giustificazioni non possono risolversi in affermazioni generiche e non documentate, ma devono fornire elementi oggettivi e verificabili”;
-poteva essere chiesto l’oscuramento delle parti dei giustificativi prodotti, ritenute riservate, “in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente ad una dichiarazione firmata, contenente le ragioni della richiesta”.
In data 16.10.2025, l’ATI LAV.I.T. S.p.A.(mandataria)-Pacifico S.r.l.(mandante) ha trasmesso:
1) Relazione Giustificativa, indicante quanto segue:
A) l’appalto sarebbe stato eseguito per il 70% dalla mandataria LAV.I.T. S.p.A. e per il 30% dalla mandante Pacifico S.r.l.;
B) con riferimento all’economia del metodo di prestazione del servizio ed all’originalità dei servizi offerti, l’utilizzo:
-“del sistema automatizzato di trasporto e smistamento delle divise Metricon, dotato: della stazione di carico Metrifeed; del sistema di rilevazione dei chip identificativi applicati su ciascun capo; del sistema di accumulo e smistamento finale; del sistema di controllo computerizzato, integrato con le interfacce dei macchinari impiegati nelle fasi di stiratura e finissaggio (tunnel, pressa, stiracamici, stirapantaloni, ecc.); in grado di tracciare e richiamare in qualsiasi momento i capi processati distinti per Ente, Reparto, tipologia, taglia e utilizzatore”;
-del “sistema scanner di linea Jenscan, collocato tra l’uscita del mangano ed il nastro di ingresso della piegatrice, dotato di 2 telecamere ed 1 luce fluorescente, che consente di: rilevare tempestivamente qualsiasi anomalia di prodotto, come fori o macchie, sui capi trattati; il monitoraggio dei parametri qualitativi attraverso il codice di finitura associato a ciascun articolo, individuabile mediante la lettura del chip identificativo applicato; l’esclusione automatica dal ciclo produttivo degli articoli che risultano non conformi, per essere inviati a lavaggio o riparazione”;
-del “dispositivo Antenna RF-Id, collocato sui nastri di carico di tutte le lavacontinue (alla fase di ingresso) e sui nastri delle impacchettatrici (alla fase di uscita), grazie ai microchip inseriti all’interno dei capi di biancheria sporca ed al software integrato, che consenti di effettuare molteplici controlli ed acquisire informazioni dettagliate, come il riconoscimento automatico dei clienti, e di eliminare la necessità di un intervento manuale da parte dell’addetto al guardaroba”, specificando che “il monitoraggio è garantito anche nei guardaroba con apposite antenne di controllo”;
C) con riferimento alle soluzioni tecniche adottate: “approvvigionamento dell’acqua mediante il recupero dell’acqua piovana, stoccata in 5 vasche dedicate”; “depuratore integrato, dal quale circa il 40-50% dell’acqua depurata vene recuperata e reimmessa nella vasca di acqua grezza per il riutilizzo”; il “significativo risparmio energetico”, derivante dall’utilizzo “dell’impianto fotovoltaico, installato presso lo stabilimento LAV.I.T.”;
D) con riferimento alle condizioni eccezionalmente favorevoli per la prestazione del servizio oggetto dell’appalto: “consolidamento, nel corso degli anni, dei rapporti di collaborazione continuativa con i fornitori per l’acquista della biancheria piana e confezionata”, che “ha consentito di beneficiare di vantaggi economici significativi, traducentesi in scontistiche rispetto ai prezzi correnti di mercato”; “l’ottenimento di ulteriori sconti progressivi sul costo unitario per capo”, per “l’elevato volume degli acquisti effettuati, unitamente alla fedeltà con i medesimi fornitori”, cioè economia di scala e continuità contrattuale;
E) con riferimento al costo della manodopera: conformità alla vigente Tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di Giugno 2024 del Settore Lavanderie Industriali, Centrali di Sterilizzazioni e Servizi Medici Affini, “in vigore al momento della presentazione dell’offerta”; non era stato tenuto conto delle “agevolazioni fiscali e contributive a favore delle aziende situate nel Sud Italia”, delle “più contenute ore di assenza”, della “riduzione dell’assenteismo” e della minore tassazione INPS”;
2) la seguente Analisi del Prezzo Offerto di € 14.406.397,20 (compreso gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso):
-€ 4.000.703,70 per il costo della manodopera (precisamente: 34 operatori di guardaroba, di cui 13 di livello A1 per 78.792 ore quinquennali mediamente lavorate, 18 di livello A3 per 85.827 ore quinquennali mediamente lavorate e 3 di livello B1 per 23.517 ore quinquennali mediamente lavorate, 1 autista full time per 7.839 ore quinquennali mediamente lavorate ed 1 autista part time per 4.824 ore quinquennali mediamente lavorate, entrambi di livello B1), di cui € 3.993.447,60, in applicazione della Tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di Giugno 2024 del Settore Lavanderie Industriali, Centrali di Sterilizzazioni e Servizi Medici Affini, e € 7.255,80 per premi, incentivi, ecc. (con lo schema allegato il costo totale della manodopera di € 4.000.703,70 è stato così suddiviso: € 1.913.220,46 per l’A.O.R. San Carlo di Potenza, con impiego di 11 operatori di guardaroba di livello A1 per 87.620 ore, 5 operatori di guardaroba di livello A3 per 30.420 ore, 1 autista di livello B1 per 9.360 ore; € 582.472,15 per l’ASP, con impiego di 1 operatore di guardaroba di livello A1 per 4.680 ore e 5 operatori di guardaroba di livello A3 per 30.160 ore; € 1.219.849,98 per l’ASM, con impiego di 1 operatore di guardaroba di livello A1 per 6.240 ore, 8 operatori di guardaroba di livello A3 per 49.920 ore e 2 autisti di livello B1 per 15.860 ore; e € 285.161,11 per il CROB, con impiego di 2 operatori di guardaroba di livello A3 per 16.640 ore);
-€ 8.361.214,64 per i costi di struttura, materiali, beni strumentali, attrezzature e software;
-€ 870.000,00 per i costi dei trasporti;
-€ 143.809,00 per i costi di sicurezza aziendali;
-€ 220.000,00 per gli ulteriori costi;
-€ 90.350,00 per le Spese Generali, di cui: € 45.000,00 per le spese di partecipazione alla gara; € 15.000,00 a titolo di oneri per la stipula del contratto; € 350,00 per le imposte di bollo; € 30.000,00 per le garanzie;
-con l’utile di € 720.319,86.
Con nota del 30.10.2025 il Responsabile del procedimento ha fatto presente all’ATI prima classificata:
1) con riferimento alla Relazione Giustificativa, “l’assenza dell’indicazione dei criteri e delle metodologie di calcolo, che hanno portato a definire le singole voci di costo associate alle prestazioni in appalto, che vengono esclusivamente quantificate”, anche “per la ripartizione delle attività per ciascun componente dell’ATI, per i quali vengano meramente riprodotte le rispettive quote di partecipazione all’ATI”;
2) il costo della manodopera avrebbe dovuto essere calcolato con la Tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di Aprile 2025 del Settore Lavanderie Industriali, Centrali di Sterilizzazioni e Servizi Medici Affini, già in vigore alla data di presentazione dell’offerta, anche se il calcolo, effettuato dalla lex specialis, si riferiva alla Tabella ministeriale di Giugno 2024, richiamando le Sentenze C.d.S. Sez. V n. 6638/2025, n. 453/2024 e n. 6652/2023, ed includere l’IRAP del 3,9%;
3) i costi di struttura, materiali, beni strumentali, attrezzature e software erano stati quantificati in maniera cumulativa, mentre avrebbero dovuto “essere analiticamente riferiti a ciascuna voce di costo di struttura/fattore produttivo, necessari al corretto espletamento delle prestazioni in appalto, con particolare riferimento anche a quanto contenuto nell’offerta tecnica relativamente ai servizi offerti”;
4) i costi dei trasporti erano stati esplicitati con indicazione complessiva, ma non con riferimento “agli spostamenti necessari ad espletare le prestazioni oggetto dell’appalto, in funzione dei percorsi che i mezzi devono sostenere e dei relativi prezzi unitari, come richiesto”;
5) anche i costi della sicurezza aziendale erano stati quantificati complessivamente, come già indicato nell’offerta economica, e pertanto veniva reiterata la richiesta, di indicare “le voci rappresentative che hanno concorso a formare l’importo indicato, comprensive sia delle misure per la gestione del rischio aziendale, imputate allo specifico appalto (quota parte degli oneri gestionali della sicurezza sostenuti), in attuazione dell’art. 15 D.Lg.vo n. 81/2008 (spese sostenute dall’operatore economico in attuazione della normativa vigente in materia, a prescindere dai singoli e specifici contratti), sia delle misure di prevenzione per la gestione dei rischi connessi alle lavorazioni (oneri operativi) e alla loro contestualizzazione nello specifico appalto”;
6) reiterando l’avvertenza che “le giustificazioni non possono risolversi in affermazioni generiche e non documentate, ma devono fornire elementi oggettivi e verificabili”.
Con Relazione del 7.11.2025 l’ATI prima classificata ha:
1) specificato le parti dell’appalto, che avrebbero eseguito la mandataria e la mandante;
2) confermato il costo della manodopera di € 4.000.703,70, tenendo pure conto della Tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di Aprile 2025 del Settore Lavanderie Industriali, Centrali di Sterilizzazioni e Servizi Medici Affini, perché:
A) in applicazione delle agevolazioni contributive per le aziende insediate nel Mezzogiorno, l’aliquota INPS di € 31,12 è ridotta a: € 24,896 per gli anni 2026, 2027 e 2028; € 26,452 per l’anno 2029; mentre per l’anno 2030 non era prevista alcuna agevolazione contributiva;
B) l’ATI non ha alcun costo per il Fondo di Previdenza complementare, in quanto “la mandataria LAV.I.T. S.p.A. non è iscritta al PREVIMODA e la mandante Pacifico S.r.l., pur essendo iscritta, non sostiene costi per il personale oggetto dell’appalto”;
C) il costo per Fondo sanitario Integrativo (FASIIL) è di € 144,00, anziché 158,40;
D) l’IRAP del 3,9% è esclusa anche dalla Tabella ministeriale nazionale;
E) evidenziando che “il costo orario medio della Tabella nazionale è frutto di una ricostruzione su base statistica e non costituisce un parametro assoluto ed inderogabile”;
3) confermati i costi di struttura, materiali, beni strumentali, attrezzature e software di € 8.361.214,64, suddivisi in:
-€ 1.633.776,00 per la biancheria piana;
-€ 2.843.918,00 per la biancheria confezionata;
-€ 894.190,00 per la materasseria ed i guanciali;
-€ 1.062.757,50 per le attrezzature;
-€ 240.185,02 per il sistema informatico e di automazione;
-€ 167.224,29 per il costo dei materiali di consumo;
-€ 300.000,00 per i costi relativi ad eventuali migliorie;
-e € 1.189.163,83 per il costo di lavorazione dello stabilimento;
-specificando:
A) con riferimento alla biancheria piana, alla biancheria confezionata ed alla materasseria ed i guanciali, rispetto al costo vivo complessivo per l’intera dotazione iniziale, rapportata ai dati di degenza, utenza ed interventi, riferiti alla commessa e richiamati negli atti di gara, a partire dal secondo anno erano stati stimati, a titolo precauzionale, il 30% di capi danneggiati, usurati e/o dispersi ed il 2% di capi smarriti, tenuto conto dell’utilizzo del sistema automatizzato di trasporto e smistamento delle divise Metricon, del sistema scanner di linea Jenscan e del dispositivo Antenna RF-Id;
B) con riferimento alle attrezzature ed al sistema informatico e di automazione, è stato precisato che “il calcolo dell’ammortamento è dato dal costo iniziale di acquisto, comprensivo dei costi di assistenza telematica ed implementazione software, rapportato agli anni di vigenza contrattuale”;
4) confermati i costi dei trasporti di € 870.000,00, esibendo una nota dell’impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi LDR Service del 12.2.2025, che ha offerto alla mandataria LAV.I.T. S.p.A. il prezzo mensile € 14.528,00, scontato in € 14.500,00, pari al prezzo annuo di € 174.000,00 ed al predetto prezzo complessivo quinquennale di € 870.000,00, suddividendolo nei seguenti percorsi:
A) € 1.906,80 al mese per il percorso andata e ritorno di 4.200 km. dallo stabilimento di Foggia della LAV.I.T. S.p.A. all’Ospedale di Matera;
B) € 1.362,00 al mese per il percorso andata e ritorno di 3.000 km. dallo stabilimento di Foggia della LAV.I.T. S.p.A. all’Ospedale di Potenza;
C) € 4.313,00 al mese per il percorso andata e ritorno di 9.500 km. dallo stabilimento di Foggia della LAV.I.T. S.p.A. agli Ospedali di Villa d’Agri, Chiaromonte, Lagonegro, Maratea e Lauria;
D) € 1.271,20 al mese per il percorso andata e ritorno di 2.280 km. dallo stabilimento di Pontecagnano (SA) della Pacifico S.r.l. agli Ospedali di Melfi e Venosa;
E) € 2.360,80 al mese per i percorsi di andata e ritorno di 5.200 km. dall’Ospedale di Potenza e strutture afferenti;
F) € 1.589,00 al mese per i percorsi di andata e ritorno di 3.500 km. dall’Ospedale di Matera e strutture afferenti;
G) e € 1.725,00 al mese per i percorsi di andata e ritorno di 3.800 km. dall’Ospedale di Matera agli Ospedali di Tinchi, Policoro, Stigliano e Tricarico;
5) confermato i costi di sicurezza aziendali di € 143.809,00, suddividendolo in € 36.000,00 per i lavoratori da impiegare direttamente nell’appalto ed in € 107.809,00 per la sicurezza negli stabilimenti industriali, compreso: l’adozione di protocolli rigidi, per evitare la contaminazione crociata tra la biancheria pulita e quella sporca; la dotazione di specifici dispositivi di prevenzione individuali da parte del personale impiegato negli stabilimenti, per proteggersi dai rischi biologici e chimici, con la relativa formazione dedicata; formazione continua per la sicurezza sui luoghi di lavoro;
6) evidenziando che la congruità dell’offerta deve essere verificata con un giudizio complessivo e sintetico e non in un’analisi atomistica delle singole voci di costo, in quanto la verifica mira ad accertare che l’offerta sia affidabile nel suo insieme.
Nella seduta del 19.11.2025 (cfr. verbale n. 13 di pari data 19.11.2025) la Commissione giudicatrice decideva di richiedere all’ATI prima classificata ulteriori spiegazioni, in quanto:
-poiché, con riferimento al criterio di valutazione dell’offerta tecnica “Caratteristiche qualitative della fornitura dei prodotti”, aveva offerto di fornire la biancheria piana e la biancheria confezionata “nuova di fabbrica”, avrebbe dovuto esibire “i preventivi di tutti i prodotti presentati in campionatura ed in particolare di quelli di cui alle proposte migliorative (cardigan/maglia rasata, materasso e guanciale migliorativo, zoccolo da corsia, proposta alternativa al maglione collo alto con zip)”;
-con riferimento al criterio di valutazione dell’offerta tecnica “Gestione e formazione del personale, tipologia e frequenza dei corsi di formazione”, doveva essere quantificato il costo della formazione, proposta con l’offerta tecnica;
-poiché, con riferimento al criterio di valutazione dell’offerta tecnica “Struttura organizzativa di gestione della commessa con indicazione di responsabilità e metodi di interfacciamento con l’Amministrazione”, aveva offerto la reperibilità h24 dei Responsabili Operativi delle Aree Distrettuali, doveva essere quantificato il costo del Referente della Commessa e dei predetti Responsabili Operativi;
-con riferimento al criterio di valutazione dell’offerta tecnica “Organizzazione e gestione del guardaroba”, dovevano essere esibiti i preventivi dei presidi, indicati nell’Allegato B del Progetto tecnico funzionale ed organizzativo dei locali guardaroba, come i carrelli ed i distributori offerti;
-dovevano essere forniti chiarimenti su come era stata valutata “l’incidenza del rispetto dei Criteri Ambientali Minimi sui costi della commessa”, cioè l’aumento dei costi per l’utilizzo di prodotti a basso impatto ambientale, formazione, mantenimento delle certificazioni del ciclo produttivo, ecc., stimato in circa il 20%, quantificando anche “l’incidenza in termini di risparmi delle innovazioni tecnologiche adottate, come il riciclo delle acque piovane e reflue e l’installazione dell’impianto fotovoltaico presso lo stabilimento della LAV.I.T. S.p.A.”;
-poiché lo sgravio contributivo, indicato nella Relazione del 7.11.2025, spetta alle micro, piccole e medie imprese del Mezzogiorno, e le due imprese, facenti parte dell’ATI, avevano dichiarato nei rispettivi DGUE di non essere piccola o media impresa e non si erano avvalse della riduzione ex art. 106, comma 8, D.Lg.vo n. 36/2023 del 50% della garanzia provvisoria, confermando tale circostanza nelle prime giustificazioni del 16.10.2025, era necessario un chiarimento su tale punto.
Pertanto, con nota del 25.11.2025 il Responsabile del procedimento ha chiesto all’ATI prima classificata le predette ulteriori spiegazioni, indicate dalla Commissione giudicatrice nel predetto verbale n. 13 del 19.11.2025.
Con Relazione del 28.11.2025 l’ATI prima classificata ha:
1) presentato:
A) le fatture di tutti i prodotti, presentati in campionatura, specificando che al momento dell’acquisto avrebbe ottenuto un ulteriore sconto;
B) i preventivi del Medico competente, del Responsabile della sicurezza aziendale, della relativa Formazione del personale, compreso gli aggiornamenti, proposta con l’offerta tecnica;
C) i preventivi dei presidi, indicati nell’Allegato B del Progetto tecnico funzionale ed organizzativo dei locali guardaroba, eccetto i carrelli, i quali rientrano nei prodotti, presentati in campionatura;
2) precisato che:
A) il costo del Referente della Commessa, reperibile h24 tramite telefono cellulare, rientra nella voce degli ulteriori costi di € 220.000,00;
B) i Responsabili Operativi non erano dedicati in maniera esclusiva all’appalto in discorso ed i relativi costi rientrano nella subvoce dei costi relativi ad eventuali migliorie di € 300.000,00 nell’ambito dei costi di struttura, materiali, beni strumentali, attrezzature e software di € 8.361.214,64;
C) i costi dei distributori rientrano nell’ambito dei costi di struttura, materiali, beni strumentali, attrezzature e software di € 8.361.214,64, allegando apposita documentazione;
D) era stato tenuto conto del costo, relativo all’incidenza del rispetto dei Criteri Ambientali Minimi, come quantificato dall’Associazione Assosistema;
E) i risparmi delle innovazioni tecnologiche adottate, come il riciclo delle acque piovane e reflue e l’installazione dell’impianto fotovoltaico presso lo stabilimento della LAV.I.T. S.p.A., potevano essere quantificati rispettivamente: nel 30% di consumo di acqua in meno; nell’ulteriore 40% in meno di consumo di acqua; ed in un autoconsumo di energia elettrica di 700.000,00 kw rispetto al fabbisogno complessivo stimato di 1.800.000,00 kw;
F) entrambe le imprese, facenti parte dell’ATI prima classificata, devono essere considerate come piccole o medie imprese, in quanto ai sensi dell’art. 2, paragrafo 1, della Direttiva Europea n. 34/2013 devono intendersi piccole o medie imprese quelle che hanno un numero medio di occupati non superiore a 250 nell’anno precedente o che hanno un fatturato totale annuo non superiore a 50 milioni di euro e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro, specificando che i benefici fiscali, concessi alle piccole o alle medie imprese, non possono essere qualificati come aiuti di Stato.
Nella seduta del 9.12.2025 (cfr. verbale n. 14 di pari data 9.12.2025) la Commissione giudicatrice ha:
1) giudicato l’offerta dell’ATI LAV.I.T. S.p.A.(mandataria)-Pacifico S.r.l.(mandante) “non congrua, seria, sostenibile e realizzabile”, in quanto ha rilevato che:
A) l’ATI non aveva quantificato:
a1) il costo dei prodotti, presentati in campionatura, e conseguentemente anche la stima del 30% di capi danneggiati, usurati e/o dispersi e del 2% di capi smarriti, specificando pure che non poteva ritenersi provato l’ulteriore sconto al momento dell’acquisto;
a2) il costo della Formazione, indicata nell’offerta tecnica, relativa: alle Norme comportamentali ed aspetti normativi; alla Gestione del servizio; alla Gestione dei materiali oggetto del servizio; al Sistema Qualità; all’Antincendio sui luoghi di lavoro; al Primo Soccorso sui luoghi di lavoro; ed alla formazione sull’utilizzo del portale, cioè della piattaforma di terza generazione, per la formazione a distanza al personale; specificando che i preventivi del Medico competente e del Responsabile della sicurezza aziendale “non riguardano, se non marginalmente, la formazione del personale”;
B) nell’offerta tecnica l’ATI aveva offerto un Responsabile operativo per ciascuna delle 5 Aree Distrettuali, che ha la responsabilità di organizzare e gestire le 5 strutture operative, site in Comuni diverse, “presente giornalmente e reperibile h24 tramite telefono cellulare”, il cui costo annuo lordo di € 10.600,00 per ciascun Responsabile operativo “appare largamente insufficiente, per quanto non sia dedicato in maniera esclusiva all’appalto”, e comunque avrebbe dovuto essere precisata l’incidenza percentuale del costo rispetto all’appalto in discorso;
C) i preventivi dei presidi, indicati nell’Allegato B del Progetto tecnico funzionale ed organizzativo dei locali guardaroba, non erano dettagliati e non evidenziavano la data di acquisizione;
D) le spiegazioni del costo, relativo all’incidenza del rispetto dei Criteri Ambientali Minimi, erano prive di documentazione giustificativa;
E) i risparmi dei consumi d’acqua non erano documentati;
F) il risparmio dei contributi INPS, doveva ritenersi “un aiuto di Stato, che rientra nel regime de minimis, come definito dal Regolamento Europeo n. 2831/2023, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato dell’Unione Europea, soggetto ai limiti di cumulabilità, chiariti dall’INPS nella Circolare n. 32 del 30.1.2025”;
2) ha riformulato la graduatoria, con il 1° posto la Servizi Sanitari Integrati S.r.l..
Pertanto, con Determinazione n. 655 del 17.12.2025 il Dirigente dell’Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore della Regione Basilicata, dopo aver richiamato tutti i suddetti atti del procedimento di verifica dell’ anomalia dell’offerta, ha escluso l’ATI LAV.I.T. S.p.A.(mandataria)-Pacifico S.r.l.(mandante) dalla procedura aperta, finalizzata alla sottoscrizione di un Accordo Quadro, per l’affidamento del servizio di noleggio, lavaggio di biancheria piana, confezionata e materasseria, occorrente agli Enti del Servizio Sanitario Regionale (IRCCS-CROB di Rionero in Vulture, ASP, ASM, e A.O.R. San Carlo di Potenza).
La LAV.I.T. S.p.A., nella qualità di mandataria dell’ATI prima classificata, con il ricorso introduttivo, notificato il 16.1.2026 e depositato il 26.1.2026, ha impugnato la predetta Determinazione n. 655 del 17.12.2025, deducendo:
1) la violazione dell’art. 23, ultimo comma, del Disciplinare di gara, nella parte in cui prevede l’esclusione delle offerte che “risultino, nel complesso, inaffidabili”, nonché l’eccesso di potere per difetto di motivazione;
2) la violazione dei principi in materia di contraddittorio procedimentale;
3) l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, con riferimento:
A) all’omessa quantificazione: a1) del costo dei prodotti, presentati in campionatura; a2) dei costi della Formazione;
B) all’insufficienza del costo annuo lordo di € 10.600,00 per ciascun Responsabile operativo;
C) alle circostanze che i preventivi dei presidi, indicati nell’Allegato B del Progetto tecnico funzionale ed organizzativo dei locali guardaroba, non erano dettagliati e non evidenziavano la data di acquisizione;
D) all’omessa presentazione della documentazione giustificativa, relativa al costo del rispetto dei Criteri Ambientali Minimi;
E) all’omessa documentazione dei risparmi dei consumi d’acqua;
4) con riferimento alla spettanza o meno della riduzione dei contributi INPS, prevista per micro, piccole e medie imprese del Mezzogiorno, alle imprese, facenti parte dell’ATI ricorrente, l’eccesso di potere per contraddittorietà di comportamento.
Successivamente, con Determinazione n. 32 del 20.1.2026 il Dirigente dell’Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore della Regione Basilicata ha emanato il provvedimento di aggiudicazione in favore della Servizi Sanitari Integrati S.r.l..
La mandataria dell’ATI prima classificata LAV.I.T. S.p.A. con atto di motivi aggiunti, notificato il 27.1.2026 e depositato il 28.1.2026, ha impugnato la predetta Determinazione n. 32 del 20.1.2026, deducendo le stesse censure, già articolate con il ricorso introduttivo, e proponendo la domanda risarcitoria:
-in via principale, in forma specifica, mediante la declaratoria dell’aggiudicazione dell’Accordo Quadro in favore dell’ATI con mandataria la LAV.I.T. S.p.A. ed, in caso di eventuale stipula, di subentro nel contratto, previa declaratoria della sua inefficacia;
-in via subordinata, in forma equivalente, mediante il pagamento del 10% del prezzo offerto, a titolo di mancato utile, e del 5% dell’importo a base di gara, a titolo di danno curriculare.
Si è costituita in giudizio la Regione Basilicata, sostenendo l’infondatezza del ricorso introduttivo e dell’atto di motivi aggiunti.
Si è pure costituita in giudizio l’aggiudicataria Servizi Sanitari Integrati S.r.l., la quale ha parimenti chiesto la reiezione del ricorso introduttivo e dell’atto di motivi aggiunti.
All’Udienza Pubblica del 15.4.2026 il ricorso introduttivo e l’atto di motivi aggiunti sono passati in decisione.
Il ricorso introduttivo e l’atto di motivi aggiunti sono fondati con riferimento al primo motivo, con il quale sono stati dedotti la violazione dell’art. 23 del Disciplinare di gara, nella parte in cui prevede l’esclusione delle offerte che “risultino, nel complesso, inaffidabili”, nonché l’eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto “manca un’adeguata motivazione di sintesi in ordine alla globale inaffidabilità sul piano economico dell’offerta presentata”, “ma si è concentrata esclusivamente sulla contestazione di specifici elementi e sub-elementi di costo, senza minimamente verificare in che modo o in che misura il prezzo offerto dall’ATI ricorrente risulti nel complesso effettivamente attendibile o meno sul piano economico”, richiamando l’orientamento giurisprudenziale, ai sensi del quale inesattezze su singole voci di prezzo devono ritenersi irrilevanti, se non emerge l’inattendibilità economica nel suo complesso.
Al riguardo, va tenuto conto dei seguenti orientamenti giurisprudenziali, secondo cui:
1) la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente ed in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo, dal momento che l’obiettivo dell’indagine è l’accertamento dell’affidabilità dell’offerta nel suo complesso e non già delle singole voci che la compongono (cfr. C.d.S. Sez. III Sentenze n. 5822 del 4.7.2025, nn. 9318 e 9320 del 30.10.2023, n. 10840 del 12.12.2022, n. 5022 del 20.6.2022, n. 2814 del 13.4.2022, n. 1793 del 15.3.2022, n. 6430 del 14.11.2018 e n. 211 del 22.1.2016; C.d.S. Sez. IV Sentenze n. 10107 del 16.12.2024, n. 520 del 9.2.2016, n. 3137 del 23.6.2015 e n. 963 del 26.2.2015; C.d.S. Sez. V Sentenze nn. 5626 e 5628 del 26.6.2024, n. 8176 del 5.9.2023, n. 3085 del 24.3.2023, n. 1447 del 9.2.2023, n. 9139 del 26.10.2022, n. 9047 del 24.10.2022, n. 3915 del 17.5.2022, n. 854 del 7.2.2022, n. 5795 del 9.8.2021, n. 4868 del 28.6.2021, n. 4623 del 14.6.2021, nn. 3169 e 3174 del 19.4.2021, n. 5215 del 26.8.2020, n. 3508 del 4.6.2020, n. 1172 del 12.3.2020, n. 680 del 27.1.2020, n. 6419 del 24.9.2019, n. 5259 del 25.7.2019, n. 3502 del 28.5.2019, n. 1969 del 25.3.2019, n. 1538 del 5.3.2019, n. 4978 del 30.10.2017 e n. 84 del 16.1.2015; C.d.S. Sez. VII Sent. n. 9249 del 25.10.2023; C.d.S. Sez. VI Sent. n. 2885 del 7.5.2020);
2) nell’ambito del subprocedimento di verifica della congruità dell’offerta presentata l’impresa aggiudicataria può rimodulare i costi inizialmente determinati, senza però modificare l’importo complessivo dell’offerta presentata, in quanto l’unica finalità di tale procedimento è quella di accertare la serietà dell’offerta formulata e l’affidabilità dell’aggiudicataria (sul punto cfr. per es. C.d.S. Sez. V Sent. n. 1071 del 12.2.2020; C.d.S. Sez. VI Sent. n. 2770 del 5.6.2015; TAR Basilicata Sentenze n. 343 del 26.4.2017 e n. 187 del 6.4.2011);
3) non è possibile fissare una quota rigida di utile al di sotto della quale l’offerta debba considerarsi per definizione incongrua, atteso che anche un utile apparentemente modesto può comportare una serie di benefici indiretti, come i vantaggi di arricchimento del curriculum (utile per la partecipazione alle gare successive), di immagine, di aumento del fatturato e di consolidamento sul territorio (cfr. C.d.S. Sez. V Sentenze nn. 5626 e 5628 del 26.6.2024, n. 8640 del 3.10.2023, n. 5665 del 9.6.2023, n. 9139 del 26.10.2022, n. 9047 del 24.10.2022, n. 8330 del 27.9.2022, n. 2437 del 22.3.2021, n. 4527 del 27.9.2017, n. 5290 del 15.12.2016, n. 1090 del 17.3.2016, n. 242 del 25.1.2016 e n. 3785 del 17.7.2014; C.d.S. Sez. III Sentenze n. 65 del 7.1.2022, n. 5283 del 13.7.2021 e n. 211 del 22.1.2016, n. 5665 del 14.12.2025 e n. 5128 del 10.11.2015; C.d.S. Sez. IV Sentenze n. 3137 del 23.6.2015 e n. 963 del 26.2.2015).
Da tali prevalenti e condivisibili orientamenti giurisprudenziali si evince che un’offerta è anomala, se è in perdita, perché l’utile dichiarato è azzerato dai costi dell’appalto.
Nella specie, però, il provvedimento di esclusione impugnato non dimostra che il totale dei costi dell’appalto è maggiore dell’offerta economica dell’ATI ricorrente, non residuando un utile anche modesto.
Al riguardo, va precisato che anche la Sentenza TAR Basilicata n. 656 del 21.12.2024, richiamata dalla controinteressata Servizi Sanitari Integrati S.r.l., ha respinto il ricorso di un’impresa, classificatasi al 2° posto, per l’incongruità dell’offerta economica dell’aggiudicataria, perché non aveva “quantificato l’impatto economico” delle censure dedotte, “che dalle stesse conseguirebbe, ove ritenute fondate, sull’utile dell’impresa dichiarato” e/o “che da tali rilievi conseguirebbe l’insostenibilità dell’offerta”.
L’ATI ricorrente ha specificato analiticamente tutti i costi dell’appalto e dichiarato l’utile di € 720.319,86, descrivendone il contenuto e le ragioni giustificative con i documenti, trasmessi il 16.10.2025, e con le Relazioni del 7.11.2025 e del 28.11.2025, mentre, pur tenendo conto della circostanza che il giudizio di valutazione dell’anomalia dell’offerta costituisce espressione di un potere ampiamente discrezionale, la stazione appaltante non ha provato l’incongruità del prezzo offerto di € 14.380.967,20, dimostrando che il totale dei costi dell’appalto è maggiore dell’offerta economica dell’ATI ricorrente.
Correttamente la società ricorrente ha sottolineato che il provvedimento di esclusione impugnato non si fonda su un giudizio di complessiva incapienza economica del prezzo da essa offerto, rispetto alle prestazioni oggetto dell’appalto e ai relativi costi, ma soltanto sulla motivazione secondo cui le spiegazioni fornite non sarebbero state esaustive, complete e adeguate, essendo state valutate dal RUP e dalla Commissione come insoddisfacenti.
Come già evidenziato, il giudizio di anomalia presuppone, invece, l’affermazione relativa alla insufficienza del prezzo totale offerto a garantire la corretta esecuzione del servizio, che presuppone un’attenta analisi comparativa volta al raffronto tra il prezzo e i costi totali dell’appalto, supportata dalla indicazione delle valutate sottostime dei costi, in contrapposizione al prezzo offerto e all’utile di esercizio: in definitiva, difetta nella declaratoria di anomalia dell’offerta l’accertamento e la concreta quantificazione economica delle ritenute sottostime di taluni costi, tali da comportare una concreta incidenza sull’equilibrio economico dell’appalto, tenuto conto dell’utile di impresa.
Ne consegue l’accoglimento del primo motivo di ricorso.
Sono fondate anche le censure del terzo motivo, con le quali è stato dedotto l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, con riferimento:
A) all’omessa quantificazione del costo dei prodotti, presentati in campionatura, in quanto:
a1) l’ATI ricorrente aveva presentato le fatture, che riportano i prezzi di acquisto;
a2) sia nel verbale della Commissione giudicatrice n. 13 del 19.11.2025, sia nella terza richiesta di giustificazioni del 25.11.2025, non era stata chiesta la quantificazione del costo dei prodotti, presentati in campionatura;
a3) comunque, dalle suddette fatture dei prodotti, presentati in campionatura, può evincersi il costo totale di tali prodotti;
B) alla mancata indicazione dei costi della Formazione, relativa alle Norme comportamentali ed aspetti normativi, alla Gestione del servizio, alla Gestione dei materiali oggetto del servizio ed al Sistema Qualità, in quanto l’ATI ricorrente ha fatto presente che, poiché “i docenti sono i responsabili interni”, “tutti i relativi costi sono assorbiti nel costo del personale”;
C) all’omessa quantificazione dei costi della Formazione, relativa al sistema sicurezza, compreso la sicurezza antincendio e primo soccorso sui luoghi di lavoro, perché l’ATI ricorrente ha precisato che tale tipologia di Formazione viene impartita dal Medico del lavoro e dal Consulente;
D) alla non indicazione del costo di utilizzo del portale, cioè della piattaforma di terza generazione, per la formazione a distanza del personale, in quanto è stato evidenziato che, poiché l’utilizzo di tale portale non richiede una formazione continua, il relativo costo rientra tra i costi di struttura, materiali, beni strumentali, attrezzature e software di € 8.361.214,64, precisamente nella subvoce dei costi relativi ad eventuali migliorie di € 300.000,00;
E) all’insufficienza del costo annuo lordo di € 10.600,00 per ciascun Responsabile operativo, anche se non dedicato in maniera esclusiva all’appalto, ed alla mancata precisazione dell’incidenza percentuale del costo rispetto all’appalto di cui è causa, in quanto va rilevato che l’ATI ricorrente nella Relazione del 28.11.2025 aveva evidenziato che:
e1) nell’offerta tecnica era stato previsto l’utilizzo di 3 Responsabili operativi, precisamente: Area Potenza 1, comprendente gli Ospedali San Carlo di Potenza, CROB di Rionero in Vulture, di Melfi, di Venosa e Pescopagano; Area Potenza 2, comprendente gli Ospedali di Chiaromonte, Maratea, Lagonegro, Villa d’Agri e Lauria; e Area Matera, comprendente gli Ospedali di Matera;
e2) il costo annuo di ciascuno dei 3 Responsabili operativi è di € 6.373,32, pari a complessivi € 95.599,80 per tutti e 3 i Responsabili operativi nel quinquennio, anziché € 10.600,00 annui per ciascun Responsabile operativo, come ipotizzato dalla Commissione giudicatrice con il verbale n. 14 del 9.12.2025, in quanto avrebbero lavorato per 261 ore annue, cioè 5 ore settimanali, per il costo orario della Tabella ministeria di Aprile 2025 di € 22,12, pari a € 5.773,32, a cui dovevano essere aggiunti € 600 annui per la reperibilità telefonica h24;
F) alle circostanze che i preventivi dei presidi, indicati nell’Allegato B del Progetto tecnico funzionale ed organizzativo dei locali guardaroba, non erano dettagliati e non evidenziavano la data di acquisizione, in quanto tali preventivi, depositati in giudizio, sono dettagliati e datati 12.2.2025 e, comunque, la stazione appaltante non ha contestato la falsità della firma olografa, apposta in calce a tali preventivi;
G) all’omessa presentazione della documentazione giustificativa, relativa al costo del rispetto dei Criteri Ambientali Minimi, in quanto nella terza richiesta di spiegazioni del 25.11.2025 erano stati chiesti chiarimenti su come era stata valutata “l’incidenza del rispetto dei Criteri Ambientali Minimi sui costi della commessa” e pertanto l’ATI ricorrente nella Relazione del 28.11.2025 aveva precisato che aveva tenuto conto dell’incidenza del rispetto dei Criteri Ambientali Minimi, quantificata dall’Associazione Assosistema, corrispondente alla stima del 20%, ipotizzata dalla Commissione giudicatrice nel verbale n. 13 del 19.11.2025.
Da quanto rilevato si evince che la società ricorrente aveva giustificato tali costi e che, pertanto, l’omessa e/o adeguata valutazione della documentazione presentata dalla concorrente comporta il vizio di difetto di istruttoria; in ogni caso, anche in questo caso, le eventuali insufficienze dei relativi costi devono essere considerati nell’ambito del giudizio globale sulla inattendibilità economica dell’offerta nel suo complesso (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7 novembre 2024, n. 8922).
L’accoglimento dei predetti motivi consente l’assorbimento delle ulteriori censure proposte con il ricorso introduttivo del giudizio; comporta, inoltre, l’accoglimento dei vizi di illegittimità derivata proposti con i motivi aggiunti che riproducono le medesime doglianze.
A quanto sopra consegue l’accoglimento delle domande impugnatorie nei limiti sopra indicati e per l’effetto l’annullamento delle contestate Determinazioni n. 655 del 17.12.2025 e n. 32 del 20.1.2026.
Ne consegue che, in esecuzione della presente sentenza, dovrà ripetersi la valutazione sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta dell’ATI LAV.I.T. S.p.A.(mandataria)-Pacifico S.r.l.(mandante) alla luce dei principi espressi in motivazione; la riapertura del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta soddisfa in forma specifica l’interesse della parte ricorrente alla riammissione alla gara.
Sussistono eccezionali motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio, eccetto il Contributo Unificato, il quale va posto a carico della Regione Basilicata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie le suddette domande impugnatorie proposte con il ricorso principale ed i motivi aggiunti, e per l’effetto annulla le contestate Determinazioni n. 655 del 17.12.2025 e n. 32 del 20.1.2026, nei termini indicati in motivazione, disponendo la riapertura del procedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta della ricorrente come indicato in motivazione.
Spese compensate, con la condanna della Regione Basilicata al rimborso del Contributo Unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN LE, Presidente
AS ON, Consigliere, Estensore
Paolo Mariano, Consigliere
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| AS ON | AN LE |
IL SEGRETARIO