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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/11/2025, n. 2096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2096 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 19 novembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 344/25 Reg.Gen.Sez.Lavoro, e vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Salerno alla Via Parte_1
IO LA FE n. 7, Partita IVA rapp.ta e difesa dall'avv. Giulio di Gioia, P.IVA_1 giusta procura ad litem per atto Notar del 16.05.2016, rep. n. 75578 in calce Persona_1 al ricorso introduttivo, con domicilio eletto digitalmente presso l'indirizzo pec:
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Opponente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]
16 (C.F. ), rappresentato e difeso dall' avv. Ferrara Davide ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso il suo studio sito in Battipaglia alla via Paolo Baratta, 69 come da procura in calce alla memoria difensiva
Opposto
Avente ad oggetto: opposizione a precetto Conclusioni rassegnate all'odierna udienza: i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 18 gennaio 2025 la società proponeva Parte_1 opposizione ex art. 615, primo comma, e art. 617 c.p.c. avverso l'atto di precetto con il quale
[...]
, suo ex dipendente, chiedeva il pagamento della somma di € 37.744,70 , oltre CP_1 accessori e spese, a titolo di mensilità non corrisposte successivamente al 31.12.2022 , in virtù delle statuizioni rese con la sentenza n. 1590 dell'1.10.2020 del Giudice del Lavoro del Tribunale di
Salerno.
La società opponente contestava la sussistenza del diritto di parte opposta ad agire in executivis deducendo che il rapporto di lavoro subordinato de quo si sarebbe risolto per mutuo consenso ex art. 1372 c.c. per facta concludentia, non avendo il mai messo a disposizione della società le CP_1 sue energie lavorative;
che la sentenza azionata, contenente la statuizione di conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, aveva natura meramente dichiarativa e non costitutiva e che il lavoratore non aveva mai invocato o esercitato i diritti nascenti dalla suddetta conversione, nè aveva mai ripreso a svolgere la propria prestazione in favore del datore o messo a disposizione della società le proprie energie lavorative;
che la società aveva già adempiuto al comando contenuto nella sentenza n. 1590/2020 corrispondendo all'opposto tutte le mensilità retributive a far data dal
15.2.2013 alla data di pubblicazione della sentenza ( 1.10.2020) . Il sig. si chiariva - in CP_1 seguito a ricorso proposto innanzi al Tribunale di Salerno, sez. Lavoro, aveva visto trasformato, con la sentenza n. 1590/2020, il rapporto di lavoro che lo legava all'opponente in rapporto a tempo indeterminato, ottenendo altresì una pronuncia di condanna al pagamento di tutte le retribuzioni maturate a far data dalla cessazione del contratto di apprendistato. Parte opponente lamentava che il precetto notificatogli aveva ad oggetto fatti successivi ( 24 mensilità retributive a far data dal
31.12.2022) alla formazione del titolo esecutivo (sentenza n. 1590/2020), non contemplati da detta sentenza;
che l'opposto aveva già azionato , con un precedente precetto , l'asserito diritto a percepire anche le mensilità successive alla pubblicazione della sentenza 1590/2020 ; che avverso detto precetto veniva proposta opposizione e che , nonostante l'interpretazione fornita dal Collegio in sede di reclamo fosse conforme alle difese spiegate dall'opponente , il Tribunale , con sentenza n.
1299/2024 rigettava l'opposizione ; che avverso detta pronuncia veniva proposto gravame , circostanza questa che, tuttavia, non distoglieva il dal richiedere , con un nuovo precetto CP_1
, anche le mensilità successive;
che l'azione posta in essere dall'opposto avrebbe avuto carattere meramente speculativo e temerario , tale da integrare una responsabilità ex art. 96 c.p.c. ; che , per le ragioni esposte, sussistevano i presupposti per la concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1590/2020 del Tribunale di Salerno anche considerando l'esecuzione di un accordo di ristrutturazione del debito in base al piano omologato dal Tribunale di Salerno ex art. 182 bis, co.6, L.F. con Decreto del 29.5.2020. Tanto esposto , la società chiedeva Parte_1 al Giudice del Lavoro di “1) In via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1590/2020 emessa dal Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice Unico del Lavoro,
Dott.ssa Ippolita Laudati, in data 01.10.2020, sussistendo, all'uopo, i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
2) In via principale, e nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto del a procedere esecutivamente nei confronti della Controparte_1 Parte_1
e conseguentemente, dichiarare privo di qualsiasi effetto l'atto di precetto notificato in
[...] data 17.01.2025; 3) condannare il sig. al risarcimento del danno ex art. 96, co. Controparte_1
3 c.p.c., attesa l'evidente mala fede processuale in ordine al pagamento delle retribuzioni richieste a far data dal 30.12.2021 in assenza di qualsivoglia attività lavorativa ovvero di sola messa a disposizione della propria attività lavorativa. 4) Con vittoria di spese e compenso come per legge in favore del sottoscritto avvocato anticipatario.”.
Sospesa con decreto la esecutorietà del titolo , il Giudice fissava la discussione della causa per l'udienza del 14 maggio 2025 .
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il deducendo Controparte_1 la legittimità del suo agire nei confronti della società opponente perché risultante per tabulas dalla sentenza a supporto dell'atto di precetto, sentenza oramai passata in giudicato e titolo esecutivo di natura giudiziale.
Eccepiva che la presente opposizione si basava sugli stessi motivi già esaminati in un altro precedente giudizio definito con sentenza del Tribunale di Salerno e recante n. 2112/2022 laddove veniva evidenziato che i motivi di opposizione avrebbero dovuto formare oggetto di motivi di appello avverso la sentenza azionata in executivis la quale, avendo natura accertativa ed anche di condanna, era un idoneo titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., sicché da essa derivava il diritto ad agire in esecuzione da parte del creditore per ottenere la retribuzione relativa alle mensilità successive.
OL , inoltre , che con la predetta pronuncia il Tribunale aveva già statuito circa il diritto dell'opposto a percepire le retribuzioni anche per il periodo successivo alla pubblicazione della sentenza in assenza di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro e ciò nonostante la mancata messa a disposizione delle energie lavorative da parte del lavoratore;
che , richiamando l'avvenuto passaggio in giudicato della suddetta pronuncia, anche il giudice successivamente adito in sede di opposizione a precetto , il dott. , chiamato a decidere sulla legittimità della pretesa Pt_2 vantata dal lavoratore al pagamento delle retribuzioni per il periodo successivo al dicembre 2021 , ribadiva la legittimità dell'azione intrapresa dal lavoratore per il recupero delle mensilità non pagate
. L'opposto rassegnava pertanto le seguenti conclusioni :” In via preliminare revocare la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo disposto inaudita altera parte e confermare l'atto di precetto notificato;
nel merito , in via principale , rigettare l'opposizione in ogni sua parte in quanto improponibile, inammissibile ed infondata in fatto e diritto e, per l'effetto confermare e dichiarare definitivamente il diritto dell'istante a procedere ad esecuzione forzata in danno alla società opponente;
in via subordinata, fermo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto accertare
e dichiarare il diritto di credito del sig. e, per l'effetto condannare la società opponente CP_1 in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore di quest'ultimo della somma così come richiesta nell'atto di precetto notificato
confermare e dichiarare definitivamente il diritto dell'istante a procedere ad esecuzione forzata in danno alla società opponente condannare parte opponente per lite temeraria al pagamento di quella somma liquidata anche equitativamente dal Giudice Adito;
In ogni caso con condanna della società opponente in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese e delle competenze professionali da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipante.
All'udienza del 19 novembre 2025 , sostituita dal deposito di note di trattazione scritta , sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti , il Giudice ha deciso la causa come da sentenza con motivazione contestuale .
********
L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento .
Abbiamo anticipato , nella parte narrativa della presente decisione , che la società Parte_1 contesta il diritto del sig. a procedere esecutivamente per il pagamento
[...] Controparte_1 delle mensilità non percepite a far data dal 31.12.2022 , oggetto del precetto oggi opposto. A sostegno della propria opposizione la società richiama la statuizione contenuta nell'ordinanza di accoglimento della istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, emessa dal Tribunale in sede collegiale in altro giudizio instaurato tra le stesse parti. Ed invero, come pedissequamente riportato nell'attuale ricorso , con ordinanza del 13.6.2023 n. 2168/2023 il Collegio ha effettivamente affermato : “ Tuttavia – ed è questo il punto risolutivo della questione facendo leva solo sulla portata del titolo fatto valere senza necessità di impelagarsi nella più complessa questione pure sollevata della sopravvenuta risoluzione tacita del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per facta concludentia anche in forza del principio della ragione più liquida che a maggior ragione si impone in un giudizio come il presente di mero opposizione al rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato – la statuizione di condanna al pagamento delle mensilità non percette copre soltanto il periodo intermedio , quello cioè che corre dalla scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullità di esso e dichiara la conversione del rapporto . La statuizione di condanna al pagamento delle mensilità non percette ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore relativamente al periodo compreso fra la scadenza del termine apposto al contratto e la pronuncia del provvedimento contenente l'ordine giudiziale di ricostituzione del rapporto. Il successivo risarcimento del danno, secondo gli ordinari criteri che presuppongono il persistente inadempimento del datore all'obbligo di ripristino del rapporto a seguito dell'ordine in questione, spetta al lavoratore solo dal momento di emanazione di detta pronuncia la quale elimina ogni incertezza circa la sussistenza dell'obbligo datoriale di riammissione del lavoratore medesimo in servizio e solo a seguito di altra autonoma e successiva sentenza nel caso de quo assente .
TA , pertanto , il necessario titolo sulla cui base rivendicare le mensilità per il periodo successivo alla declaratoria di nullità .
La pronuncia che precede , tuttavia , in quanto resa in sede cautelare , è insuscettibile di passare in cosa giudicata e , peraltro , essa è stata già disattesa dal giudice del merito , che , nella sentenza n.
1299/2024 , ha ritenuto “ non condivisili le considerazioni svolte in seno all'ordinanza di sospensione resa dal Tribunale in sede di reclamo , posto che risulta coperta dal giudicato anche la questione della idoneità del titolo esecutivo azionato , cioè della sentenza n. 1590/2020 , a fondare l'esecuzione forzata per la percezione delle mensilità retributive a far data dal 2.3.2013 non soltanto fino all'epoca di emanazione della sentenza n. 1590/2020 , ma anche successivamente ad essa , essendosi sul punto già pronunciata , con efficacia di giudicato tra le odierne parti , la sentenza n. 2112/2022 del 14.12.2022 , che , appunto ha reputato legittimamente azionabile , e vincolante , il titolo giudiziale di cui si discute anche con riferimento al diritto del lavoratore alla percezione delle retribuzioni maturate successivamente all'1.10.2020 ( data di deposito della sentenza n. 1590/2020 ) .
E' vero che detta pronuncia è stata fatta oggetto di gravame e la questione non è stata ancora risolta dalla locale Corte d'Appello , sicchè rimarrebbe la possibilità di effettuare una diversa valutazione della sentenza n. 2112/2022 , pervenendo , in ipotesi , alla conclusione che detta sentenza , come detto passata in cosa giudicata , non contenga alcuna specifica statuizione circa il diritto del lavoratore alla percezione delle retribuzioni anche per il periodo successivo sulla conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato , ma questo giudice non ritiene di poter pervenire , nella specie , ad una conclusione diversa da quella cui è pervenuto il dottore con la sentenza n. Pt_2
1299/2024 .
Il Tribunale , infatti , ha espressamente affermato , con la sentenza n. 2112/2022 che : “ parte opponente , una volta spirati i termini per proporre gravame , ha “ consumato” la sua possibilità di censura in ordine alla fondatezza del credito relativo alle mensilità successive al 2.3.2013 . Tale diritto di credito è stato infatti accertato , con forza di giudicato , dalla sentenza n. 1590/220 emessa
l'1.10.2020 nel cui dispositivo è espressamente prevista la condanna della resistente ( Parte_1
n.d.r.) al pagamento delle mensilità non percette successivamente al 2.3.2013 oltre
[...] accessori ex art. 429 c.p.c. . Ne deriva il diritto di ad agire in esecuzione , Controparte_1 sulla scorta del titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato , per il diritto di credito alla retribuzione relativa alle mensilità successive al 2.3.2013 ( fino alla data in cui , successivamente alla pubblicazione della sentenza , consti una formale cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato accertato con detta sentenza , evento che la società ricorrente neppure in questa sede ha dedotto e provato essere intervenuto ) .
E dunque , proprio in virtù del principio espresso nella sentenza n. 2112/2022 , come detto passata in cosa giudicata , il lavoratore era legittimato a chiedere il pagamento delle retribuzioni anche per il periodo successivo alla pubblicazione della sentenza n.1590/2020 . E ciò appare tanto più vero se consideriamo che con la sentenza in questione il Tribunale si pronunciava sulla legittimità della richiesta del lavoratore di pagamento delle retribuzioni dal 2.3.2013 al 30.11.2021 , vale a dire per un periodo che andava già oltre la pubblicazione della sentenza n. 1590/2020 .
Pertanto , la società odierna opponente , dopo aver prestato acquiescenza ai pronunciati giudiziali sopra menzionati e , particolarmente , per quel che interessa , alla sentenza che ha deciso la prima opposizione a precetto , non può oggi negare la valenza della decisione sulla scorta degli stessi argomenti già esaminati in precedenza .
Alla luce di quanto affermato irrevocabilmente nella sentenza n. 2112/2020 il lavoratore avrà dunque diritto a percepire tutte le retribuzioni anche per il periodo successivo alla pubblicazione , almeno fino a quando non consti una formale cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato accertato con la sentenza n. 1590/2020 .
Il tribunale , in definitiva , ha espresso un principio affermato anche dalla Suprema Corte con la sentenza n. 19967 del 13.7.2021 , secondo cui la sentenza che accerta la nullità della clausola appositiva del termine e ordina la ricostituzione del rapporto illegittimamente interrotto, cui è connesso l'obbligo del datore di riammettere in servizio il lavoratore, ha natura dichiarativa e non costitutiva;
ne consegue che la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato opera con effetto "ex tunc" dalla illegittima stipulazione del contratto a termine. La Corte muove dalla considerazione ( già più volte espressa v. tra le altre, Cass. n. 14461 del 2015, Cass. n. 14996 del
2012) che la sentenza della Corte Costituzionale n. 303/2011, interpretando la norma della L. n. 183 del 2010, art. 32, ha chiarito che essa "non si limita a forfetizzare il risarcimento del danno dovuto al lavoratore illegittimamente assunto a termine, ma, innanzitutto, assicura a quest'ultimo l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato" . La Corte , dunque , ha espresso il principio che il danno forfetizzato dall'indennità prevista dalla norma "copre soltanto il periodo cosiddetto intermedio, quello, cioè, che corre dalla scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullità di esso e dichiara la conversione del rapporto", con la conseguenza che a partire da tale sentenza "e' da ritenere che il datore di lavoro sia indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva", altrimenti risultando "completamente svuotata la tutela fondamentale della conversione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato" (così ancora Corte Cost. n. 303 del 2011, successivamente richiamata da C. Cost. 8/7/2014 n. 226).
Proprio alla luce di tali principi , la decisione del Tribunale ( n. 2112/2022) , nel compiere l'esegesi del titolo giudiziale azionale , ha affrontato la questione della perdurante sussistenza del rapporto di lavoro , nonostante la mancata formulazione da parte del lavoratore di una offerta della propria prestazione , e del suo diritto ad ottenere l'erogazione delle retribuzioni mensili anche in carenza di qualsiasi suo comportamento attivo nei riguardi dell'azienda ed ha ritenuto che in forza delle statuizioni rese con la sentenza n. 1590/2020 fosse stata accertata , non soltanto la perdurante sussistenza del rapporto di lavoro , ma anche il diritto del lavoratore a percepire tutte le retribuzioni a decorrere dal 2.3.2013 “ fino alla data in cui , successivamente alla pubblicazione della sentenza , consti una formale cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato accertato con la detta sentenza “ .
E tale statuizione , come abbiamo già sopra detto , è ormai coperta dal giudicato ed è pertanto vincolante ai fini della decisione anche della presente controversia.
Con sentenza del 25 maggio 2001 n.226 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno infatti assimilato la sentenza pronunciata in altro processo , e divenuta definitiva , ad una norma di diritto , traendone la conseguenza della rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e della diretta interpretazione nel giudizio di legittimità , con eventuale esame ed interpretazione di altri atti processuali utili a verificarne la portata . Il giudicato , dunque ,partecipa della natura dei comandi giuridici , la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto , ed il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti , ma mira ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem , perciò corrisponde ad un preciso interesse pubblico , sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche attraverso la stabilità delle decisioni . Garanzia di stabilità che , essendo anche collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata dei giudizi , impedisce di accedere a soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive e, perciò , non trova ostacolo neppure nei divieto di produzione di nuovi documenti
, posto dall'art. 372 c.p.s. , il quale , riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito , non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato ( si veda sez. un. 16 giugno 2006 n.13916, che ha confermato l'orientamento già manifestato da Cass. 11 gennaio 2006 n.360 , superando invece quello precedentemente espresso , tra le altre , da
Cass. 27 gennaio 2006 , n. 1760 , da Cass. 23 luglio 2004 n.13854 , e da Cass. 8 gennaio n. 2003
n.11731).
Non vi è dubbio, pertanto, che nella specie siamo in presenza di una regula iuris alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi in relazione al caso concreto .
L'oggetto del presente giudizio , infatti , pur differendo nel petitum dalla causa decisa dal Tribunale con la sentenza n. 2112/2022 , nel senso che si riferisce a mensilità diverse, si fonda sulla medesima causa petendi , vale a dire la sentenza che ha accertato la nullità del contratto a termine e la conversione dello stesso in contratto a tempo indeterminato, con condanna della datrice di lavoro al pagamento delle retribuzioni a decorrere dal 2.3.2013, sicchè , in assenza di fatti sopravvenuti che modifichino lo stato di fatto o di diritto , il giudicato formatosi sulla sentenza sopra richiamata fa stato nel presente giudizio .
In punto di diritto, infatti è consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui “ in ordine ai rapporti giuridici di durata ed alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscono il contenuto , com'è nel caso del rapporto di lavoro subordinato e delle conseguenti obbligazioni retributive , il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale , ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro . Pertanto , l'autorità del giudicato impedisce il riesame di questioni già risolte con il provvedimento definitivo , che esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione , venendo meno soltanto a fronte di sopravvenienze , di fatto o di diritto , che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento ( Cass S.U. n. 13916/2006 ; Cass. n. 15493/2015 ; Cass n. 20765/2018 ; Cass. Ord. n. 37269/2021 ; Cass. ord.
n. 15051/2025) .
In definitiva , la società che ha prestato acquiescenza ai pronunciati giudiziali sopra citati, non può oggi negare la valenza di quelle decisioni, a meno che non deduca e dimostri che successivamente a quelle pronunce si siano verificati dei mutamenti dello stato di fatto o di diritto , mutamenti che , nel caso di specie , non stati dedotti né provati.
L'opponente , infatti , non ha neppure dedotto che successivamente alla sentenza n. 2112/2022 sia stato adottato un atto di “ formale cessazione del rapporto di lavoro “; né si può ritenere , sulla base della documentazione in atti , che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato tra le parti sia cessato , successivamente alla pronuncia del Tribunale , per mutuo consenso .
La Suprema Corte , infatti , ha ripetutamente affermato (v, ex plurimis, Cassazione sentenza n. 6161 del 2010, n. 8292 del 2012; cfr. pure Cassazione ordinanza n. 24236, n. 8669 del 2013, nonché
Cassazione sentenza nn. 7455, 7456 e 7817 del 2014) che, affinché possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata - sulla base del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative -la chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo (v. da ultimo Cassazione n.
1780/2014, n. 5887 del 2011, 16932 del 2011, nonché Cassazione n. 26935 del 2008, Cassazione n.
20390 del 2007, Cassazione n. 23554 del 2004). È dunque richiesta la presenza di comportamenti e di circostanze di fatto idonei ad integrare una chiara manifestazione consensuale tacita di volontà in ordine alla risoluzione del rapporto, volontà che non emerge dagli atti di causa .
Il lavoratore , infatti , continua ad agire nei confronti della datrice di lavoro per il pagamento delle retribuzioni con ciò dimostrando di voler mantenere vivo il rapporto di lavoro .
Allo stato , dunque , il decisum della sentenza n. 2112/2022 continua a spiegare i propri effetti obbligando la società opponente al pagamento delle retribuzioni spettanti al lavoratore anche delle
24 mensilità retributive non percepite per il periodo successivo al dicembre 2022 e oggetto del precetto oggi opposto e l'opposizione , pertanto , va rigettata .
Per quanto riguarda le spese di lite , tuttavia , appaiono condivisili le argomentazioni offerte dal
Tribunale , con la sentenza n. 1299/2024 per disporne la integrale compensazione tra le parti .
Ed invero – come affermato dal Tribunale – alla chiara soccombenza di parte opponente – la quale
, dopo aver prestato acquiescenza alla sentenza n. 2112/2022 del 14.12.2022 , si è limitata in questa sede a reiterare gli stessi argomenti già proposti in seno al precedente giudizio ex art. 6154 c.p.c. , senza , però , contestualmente assumere , in concreto , i conseguenziali comportamenti adempitivi volto a dare integrale e definitiva attuazione alle statuizione di cui alla sentenza n. 1590/2020 , per come irrevocabilmente interpretata – si contrappone , d'altro canto , una certa strumentalità e tendenziosità della condotta di parte opposta , la quale , pur non trasmodando in un abuso del diritto
( essendo stati richiesti crediti maturati successivamente al precedente precetto ) , appare francamente in ispirata ad un sufficiente tasso di collaborazione in buona fede per l'attuazione delle prescrizioni giudiziali , tanto da aver reso quanto meno spiegabile l'opposizione”.
P.Q.M.
previa revoca del provvedimento che ha disposto la sospensione della esecutività del titolo , rigetta l'opposizione ;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio .
Salerno 19 novembre 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio