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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/11/2025, n. 2180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2180 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate da parte ricorrente;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 13/11/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia iscritta al 5011/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:retribuzione ;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. DI Parte_1
EV TO AR e LL NA
RICORRENTE
C O N T R O
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso in riassunzione del 18.9.2023, il ricorrente premetteva che con ricorso depositato innanzi a questo Tribunale in data 3 agosto 2011 lo stesso rappresentava:
di prestare servizio presso il Comune di a tempo indeterminato con la qualifica di Istruttore CP_1 Tecnico Geometra cat. C/2;
che con delibera di giunta comunale numero 66 del 9 giugno 2010 il approvava Controparte_1 l'accordo stilato nella seduta di delegazione trattante del 27 maggio 2010, che prevedeva la destinazione di un importo pari ad euro 47.000,00 alla effettuazione di un procedimento di progressione economica del personale ex articoli 5 e 13 del CCNL del 31/3/1999;
che l'amministrazione avviava una apposita selezione rivolta a tale progressione economica del personale e istituiva una conferenza di servizi per la relativa valutazione;
che con verbale n. 1 del 28/10/2010 la conferenza stabiliva di svolgere la selezione con i criteri di valutazione concordati nell'anno 2005 con le organizzazioni sindacali;
che nella stessa seduta venivano concordate le modalità di attribuzione del punteggio e indicati i criteri a tal fine;
che in applicazione di tali criteri l'amministrazione procedeva alla selezione, approvando la graduatoria finale con determina del responsabile del servizio personale numero 128 del 10/12/2010 recante in “allegato B” l'elenco del personale non ammesso a fruire della progressione “…Per superamento del budget convenuto o per punteggio inferiore a 6…”;
che con lo stesso provvedimento n. 128 del 2010, pur a fronte dell'iniziale previsione di spesa di euro 47.000,00, l'ente approvava un diverso impegno limitato ad euro 25.561,66 per l'anno 2010, imputando la rimanente somma all'anno 2011;
che il ricorrente risultava escluso dal beneficio con il punteggio di 7,5 anzitutto per l'incongrua riduzione della spesa, avvenuta senza alcuna motivazione, ma anche per l'adozione di nuovi e diversi criteri di valutazione non preventivamente concordati in sede di delegazione trattante;
che la riduzione del budget dagli iniziali € 47.000,00 ai successivi € 25.561,66 era del tutto illegittima;
che la modifica dei criteri di valutazione era, altresì, illegittima, in quanto non preventivamente concordata né pubblicata;
che non erano stati adeguatamente valutati alcuni titoli in suo possesso. Tanto premesso, e sulla base di articolate argomentazioni giuridiche, il ricorrente conveniva in giudizio il resistente al fine di sentir dichiarare, previo accertamento dell'illegittimità della CP_1 procedura selettiva, l'annullamento e/o la disapplicazione della determina n. 128 del 10.12.2010, parzialmente modificata con determinazione n. 3 del 14.01.2011, e di ogni atto preordinato, connesso e/o consequenziale tra cui il verbale della Conferenza di Servizi del resistente n. CP_1 2 del 02.11.2010, con vittoria di spese;
con conseguente accertamento del diritto del ricorrente alla rideterminazione del punteggio secondo i parametri indicati in ricorso. Con sentenza n. 1899 del 2018, il GL dichiarava il difetto di giurisdizione, appartenendo la stessa al giudice amministrativo, in ordine alla domanda avente ad oggetto l'annullamento della determinazione n. 128 del 10/12/2010 nella parte in cui prevedeva uno stanziamento per la procedura di selezione di progressione economica dei dipendenti del nella misura Controparte_1 di euro 25.561,66 per l'anno 2010; con riferimento alla seconda domanda, di annullamento della determinazione n. 128 del 10/12/2010 a firma del Responsabile del Personale del Comune di CP_1 (come parzialmente modificata dalla determinazione del medesimo funzionario responsabile n. 3 del 14.01.2011), recante l'approvazione della graduatoria di selezione per l'attribuzione della progressione economica dei dipendenti del nella parte relativa ai nuovi criteri di Controparte_1 valutazione adottati, il GL rigettava nel merito il ricorso per difetto di (allegazione e) prova da parte del ricorrente in ordine all'effettiva attribuibilità in suo favore- ove fossero stati applicati i diversi criteri auspicati - della progressione retributiva alla quale era finalizzata la procedura in esame. Evidenziava ancora l'odierno ricorrente di avere impugnato la sentenza del Tribunale di Nola dinanzi alla Corte d'Appello e che tale giudizio si era concluso con sentenza n. 2501/2023 con cui era stata affermata la giurisdizione ordinaria sulla domanda avente ad oggetto l'annullamento della determinazione n. 128 del 10/12/2010 nella parte in cui prevedeva uno stanziamento per la procedura di selezione di progressione economica dei dipendenti del nella misura Controparte_1 di euro 25.561,66 per l'anno 2010, con termine per la riassunzione della causa, rimettendo le parti al giudice di primo grado con riferimento all'intera controversia, anche con riguardo, quindi, alla seconda domanda di annullamento della determinazione n. 128 del 10/12/2010 nella parte relativa ai nuovi criteri di valutazione adottati dall'amministrazione comunale “onde consentirne una cognizione unitaria”. Tanto premesso il ricorrente riassumeva la causa dinanzi al Tribunale di Nola, reiterando le doglianze relative all'illegittima riduzione del budget e all'adozione di criteri di valutazione non concordati con la parte sindacale e non resi oggetto di pubblicazione e concludeva:
“b) dichiararsi, previo accertamento dell'illegittimità della procedura selettiva, l'annullamento e/o la disapplicazione a) della determina n. 128 del 10.12.2010, cronologico generale n. 796, come parzialmente modificata con Determinazione n. 03 del 14.01.2011, a firma del Responsabile del Personale recante l'approvazione della graduatoria di selezione per l'attribuzione della progressione economica dei dipendenti del;
nonché di ogni atto preordinato Controparte_1 connesso e/o consequenziale tra cui il verbale della Conferenza di Servizi del Comune di n. 2 CP_1 del 02.11.2010; c) in ogni caso dichiararsi, previo accertamento dell'illegittimità della procedura selettiva, l'annullamento e/o la disapplicazione a) della determina n. 128 del 10.12.2010 di cui al punto b) che precede, nella parte in cui approva il punteggio del ricorrente con conseguente accertamento del diritto e relativa condanna dell'Amministrazione convenuta alla rideterminazione del punteggio secondo i parametri indicati nel ricorso. Con ogni conseguenza di legge”. Rinviata la causa per la rinotifica del decreto di fissazione dell'udienza, stante la contumacia del convenuto all'udienza del 28-10-2025, la causa era decisa all'esito della Controparte_1 trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., nei termini di cui al terzo comma della predetta norma. La domanda è nel merito infondata. Va rilevato che dalla lettura della sentenza della Corte di Appello n. 2501/2023 pubbl. il 20/06/2023 si evince che l'odierno ricorrente proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1899 del 4.10.2018, censurandola nella parte in cui aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di annullamento della determinazione n. 128/2010 (cfr. pag. 2 dello svolgimento del processo) e rigettava quella relativa alla condanna dell'Amministrazione alla rideterminazione del punteggio del ricorrente. Ebbene, oggetto del presente giudizio, stante la rimessione, ad opera della Corte d'Appello di Napoli, al giudice di primo grado dell'intera controversia, è prioritariamente l'accertamento dell'illegittimità della procedura selettiva, sia nella parte in cui con la determina numero 128 del 2010 viene operata la riduzione del budget destinato al procedimento di progressione economica per l'anno 2010 da € 47.000 ad € 25.561,6 (riduzione operata a cura del funzionario responsabile a dire del ricorrente, in violazione sia della delibera di giunta comunale n. 66 del 9/6/2010, che aveva approvato l'accordo raggiunto nella seduta di delegazione trattante del 27/5/2010 per l'importo di euro 47.000, sia della delibera di consiglio comunale n. 46 del 20 luglio 2010, recante l'approvazione del bilancio di previsione), sia nella parte in cui vengono introdotti nuovi criteri di valutazione adottati dall'amministrazione comunale. In secondo luogo, previo accertamento della illegittimità della procedura selettiva e annullamento/disapplicazione della predetta delibera di giunta n. 128 del 2010 nella parte in cui approva il punteggio del ricorrente, la richiesta condanna dell'Amministrazione alla rideterminazione del punteggio del ricorrente stesso. Così delimitato il tema del decidere, va tuttavia rilevato che l'odierno ricorrente ha dedotto in ricorso che le ragioni della sua esclusione dal beneficio della progressione economica risiedevano tanto nella riduzione del budget quanto nell'introduzione dei nuovi criteri valutativi. Quanto al primo profilo, va rilevato che anche a voler ritenere che nel caso del , titolare di Parte_1 un punteggio pari a 7,5, la ragione dell'esclusione dello stesso fosse unicamente la riduzione del budget, atteso che dalla lettura dell'elenco dei candidati resisi aggiudicatari della progressione si evince che gli ultimi in graduatoria erano proprio titolari di un punteggio pari a 7,5 lo stesso avrebbe dovuto quanto meno allegare la capienza del budget originario a dare copertura a tutti gli esclusi con pari punteggio. Quanto al secondo profilo, l'analisi è preclusa a questo giudicante per il totale deficit di allegazioni in ordine a tale circostanza, non essendo neppure specificato a quale punteggio il avrebbe Parte_1 avuto diritto in base ai criteri inizialmente adottati e poi –a suo dire- arbitrariamente modificati dal
CP_1 Invero, il ricorrente si duole di tali modifiche che avrebbero a suo dire penalizzato la propria posizione. Tuttavia, le censure formulate dal in merito alla mancata valutazione di alcuni Parte_1 titoli , segnatamente lo svolgimento di mansioni che attesterebbero a suo dire un arricchimento professionale, appaiono comunque generiche in quanto non poste in correlazione con i criteri di valutazione applicabili allo specifico requisito “arricchimento professionale” (basti pensare che la parte ricorrente non ha nemmeno indicato quale punteggio finale doveva essergli attribuito accogliendo le censure proposte) e soprattutto la parte ricorrente non ha neanche dedotto che, operando una diversa valutazione dei propri titoli, egli sarebbe rientrato tra i vincitori. La parte ricorrente avrebbe dovuto provare (o comunque quantomeno fornire un principio di prova) che, in caso di accoglimento delle censure dedotte, avrebbe ottenuto una utile posizione in graduatoria, mentre si è limitata genericamente a dedurre l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione rilevando la mancata valutazione di alcune mansioni e incarichi svolti in epoca antecedente. Secondo la Giurisprudenza di legittimità (Cass. lav. 23 gennaio 2009 n. 1715) infatti, “l'interessato ha l'onere di provare, seppure in via presuntiva e probabilistica, la concreta possibilità di essere selezionato ed il nesso causale tra inadempimento ed evento dannoso, tramite l'allegazione e la prova di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere che il regolare svolgimento della procedura selettiva avrebbe comportato una concreta, effettiva e non ipotetica probabilità di conseguire la promozione, in forza della quale probabilità si giustifica l'interesse stesso del lavoratore alla pronuncia di illegittimità della procedura selettiva, altrimenti insussistente”. E, nel caso di specie, sotto questo aspetto l'atto introduttivo del giudizio risulta del tutto carente. In difetto di qualsivoglia allegazione in tal senso, ne discende che quand'anche venisse accertata l'illegittimità della determina n. 128/2010 per avere ridotto il budget, il Tribunale sarebbe comunque nell'impossibilità di accertare la sussistenza del diritto vantato dall'odierno ricorrente, in mancanza di prova di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere che il regolare svolgimento della procedura selettiva avrebbe comportato una concreta, effettiva e non ipotetica probabilità di conseguire una posizione utile in graduatoria, per cui il ricorso andrebbe anche sotto tale aspetto respinto. In altre parole, pur a voler ipotizzare l'illegittimità dei criteri adottati per la procedura selettiva de qua, vi sarebbe, comunque, un difetto di (allegazione e) prova da parte del ricorrente in ordine all'effettiva attribuibilità in suo favore- ove dovessero essere applicati i diversi criteri auspicati - della progressione retributiva alla quale era finalizzata la procedura in esame. La complessità delle questioni trattate e la natura interpretativa delle stesse inducono a compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 13/11/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Lorenza Recano
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate da parte ricorrente;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 13/11/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia iscritta al 5011/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:retribuzione ;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. DI Parte_1
EV TO AR e LL NA
RICORRENTE
C O N T R O
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso in riassunzione del 18.9.2023, il ricorrente premetteva che con ricorso depositato innanzi a questo Tribunale in data 3 agosto 2011 lo stesso rappresentava:
di prestare servizio presso il Comune di a tempo indeterminato con la qualifica di Istruttore CP_1 Tecnico Geometra cat. C/2;
che con delibera di giunta comunale numero 66 del 9 giugno 2010 il approvava Controparte_1 l'accordo stilato nella seduta di delegazione trattante del 27 maggio 2010, che prevedeva la destinazione di un importo pari ad euro 47.000,00 alla effettuazione di un procedimento di progressione economica del personale ex articoli 5 e 13 del CCNL del 31/3/1999;
che l'amministrazione avviava una apposita selezione rivolta a tale progressione economica del personale e istituiva una conferenza di servizi per la relativa valutazione;
che con verbale n. 1 del 28/10/2010 la conferenza stabiliva di svolgere la selezione con i criteri di valutazione concordati nell'anno 2005 con le organizzazioni sindacali;
che nella stessa seduta venivano concordate le modalità di attribuzione del punteggio e indicati i criteri a tal fine;
che in applicazione di tali criteri l'amministrazione procedeva alla selezione, approvando la graduatoria finale con determina del responsabile del servizio personale numero 128 del 10/12/2010 recante in “allegato B” l'elenco del personale non ammesso a fruire della progressione “…Per superamento del budget convenuto o per punteggio inferiore a 6…”;
che con lo stesso provvedimento n. 128 del 2010, pur a fronte dell'iniziale previsione di spesa di euro 47.000,00, l'ente approvava un diverso impegno limitato ad euro 25.561,66 per l'anno 2010, imputando la rimanente somma all'anno 2011;
che il ricorrente risultava escluso dal beneficio con il punteggio di 7,5 anzitutto per l'incongrua riduzione della spesa, avvenuta senza alcuna motivazione, ma anche per l'adozione di nuovi e diversi criteri di valutazione non preventivamente concordati in sede di delegazione trattante;
che la riduzione del budget dagli iniziali € 47.000,00 ai successivi € 25.561,66 era del tutto illegittima;
che la modifica dei criteri di valutazione era, altresì, illegittima, in quanto non preventivamente concordata né pubblicata;
che non erano stati adeguatamente valutati alcuni titoli in suo possesso. Tanto premesso, e sulla base di articolate argomentazioni giuridiche, il ricorrente conveniva in giudizio il resistente al fine di sentir dichiarare, previo accertamento dell'illegittimità della CP_1 procedura selettiva, l'annullamento e/o la disapplicazione della determina n. 128 del 10.12.2010, parzialmente modificata con determinazione n. 3 del 14.01.2011, e di ogni atto preordinato, connesso e/o consequenziale tra cui il verbale della Conferenza di Servizi del resistente n. CP_1 2 del 02.11.2010, con vittoria di spese;
con conseguente accertamento del diritto del ricorrente alla rideterminazione del punteggio secondo i parametri indicati in ricorso. Con sentenza n. 1899 del 2018, il GL dichiarava il difetto di giurisdizione, appartenendo la stessa al giudice amministrativo, in ordine alla domanda avente ad oggetto l'annullamento della determinazione n. 128 del 10/12/2010 nella parte in cui prevedeva uno stanziamento per la procedura di selezione di progressione economica dei dipendenti del nella misura Controparte_1 di euro 25.561,66 per l'anno 2010; con riferimento alla seconda domanda, di annullamento della determinazione n. 128 del 10/12/2010 a firma del Responsabile del Personale del Comune di CP_1 (come parzialmente modificata dalla determinazione del medesimo funzionario responsabile n. 3 del 14.01.2011), recante l'approvazione della graduatoria di selezione per l'attribuzione della progressione economica dei dipendenti del nella parte relativa ai nuovi criteri di Controparte_1 valutazione adottati, il GL rigettava nel merito il ricorso per difetto di (allegazione e) prova da parte del ricorrente in ordine all'effettiva attribuibilità in suo favore- ove fossero stati applicati i diversi criteri auspicati - della progressione retributiva alla quale era finalizzata la procedura in esame. Evidenziava ancora l'odierno ricorrente di avere impugnato la sentenza del Tribunale di Nola dinanzi alla Corte d'Appello e che tale giudizio si era concluso con sentenza n. 2501/2023 con cui era stata affermata la giurisdizione ordinaria sulla domanda avente ad oggetto l'annullamento della determinazione n. 128 del 10/12/2010 nella parte in cui prevedeva uno stanziamento per la procedura di selezione di progressione economica dei dipendenti del nella misura Controparte_1 di euro 25.561,66 per l'anno 2010, con termine per la riassunzione della causa, rimettendo le parti al giudice di primo grado con riferimento all'intera controversia, anche con riguardo, quindi, alla seconda domanda di annullamento della determinazione n. 128 del 10/12/2010 nella parte relativa ai nuovi criteri di valutazione adottati dall'amministrazione comunale “onde consentirne una cognizione unitaria”. Tanto premesso il ricorrente riassumeva la causa dinanzi al Tribunale di Nola, reiterando le doglianze relative all'illegittima riduzione del budget e all'adozione di criteri di valutazione non concordati con la parte sindacale e non resi oggetto di pubblicazione e concludeva:
“b) dichiararsi, previo accertamento dell'illegittimità della procedura selettiva, l'annullamento e/o la disapplicazione a) della determina n. 128 del 10.12.2010, cronologico generale n. 796, come parzialmente modificata con Determinazione n. 03 del 14.01.2011, a firma del Responsabile del Personale recante l'approvazione della graduatoria di selezione per l'attribuzione della progressione economica dei dipendenti del;
nonché di ogni atto preordinato Controparte_1 connesso e/o consequenziale tra cui il verbale della Conferenza di Servizi del Comune di n. 2 CP_1 del 02.11.2010; c) in ogni caso dichiararsi, previo accertamento dell'illegittimità della procedura selettiva, l'annullamento e/o la disapplicazione a) della determina n. 128 del 10.12.2010 di cui al punto b) che precede, nella parte in cui approva il punteggio del ricorrente con conseguente accertamento del diritto e relativa condanna dell'Amministrazione convenuta alla rideterminazione del punteggio secondo i parametri indicati nel ricorso. Con ogni conseguenza di legge”. Rinviata la causa per la rinotifica del decreto di fissazione dell'udienza, stante la contumacia del convenuto all'udienza del 28-10-2025, la causa era decisa all'esito della Controparte_1 trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., nei termini di cui al terzo comma della predetta norma. La domanda è nel merito infondata. Va rilevato che dalla lettura della sentenza della Corte di Appello n. 2501/2023 pubbl. il 20/06/2023 si evince che l'odierno ricorrente proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1899 del 4.10.2018, censurandola nella parte in cui aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di annullamento della determinazione n. 128/2010 (cfr. pag. 2 dello svolgimento del processo) e rigettava quella relativa alla condanna dell'Amministrazione alla rideterminazione del punteggio del ricorrente. Ebbene, oggetto del presente giudizio, stante la rimessione, ad opera della Corte d'Appello di Napoli, al giudice di primo grado dell'intera controversia, è prioritariamente l'accertamento dell'illegittimità della procedura selettiva, sia nella parte in cui con la determina numero 128 del 2010 viene operata la riduzione del budget destinato al procedimento di progressione economica per l'anno 2010 da € 47.000 ad € 25.561,6 (riduzione operata a cura del funzionario responsabile a dire del ricorrente, in violazione sia della delibera di giunta comunale n. 66 del 9/6/2010, che aveva approvato l'accordo raggiunto nella seduta di delegazione trattante del 27/5/2010 per l'importo di euro 47.000, sia della delibera di consiglio comunale n. 46 del 20 luglio 2010, recante l'approvazione del bilancio di previsione), sia nella parte in cui vengono introdotti nuovi criteri di valutazione adottati dall'amministrazione comunale. In secondo luogo, previo accertamento della illegittimità della procedura selettiva e annullamento/disapplicazione della predetta delibera di giunta n. 128 del 2010 nella parte in cui approva il punteggio del ricorrente, la richiesta condanna dell'Amministrazione alla rideterminazione del punteggio del ricorrente stesso. Così delimitato il tema del decidere, va tuttavia rilevato che l'odierno ricorrente ha dedotto in ricorso che le ragioni della sua esclusione dal beneficio della progressione economica risiedevano tanto nella riduzione del budget quanto nell'introduzione dei nuovi criteri valutativi. Quanto al primo profilo, va rilevato che anche a voler ritenere che nel caso del , titolare di Parte_1 un punteggio pari a 7,5, la ragione dell'esclusione dello stesso fosse unicamente la riduzione del budget, atteso che dalla lettura dell'elenco dei candidati resisi aggiudicatari della progressione si evince che gli ultimi in graduatoria erano proprio titolari di un punteggio pari a 7,5 lo stesso avrebbe dovuto quanto meno allegare la capienza del budget originario a dare copertura a tutti gli esclusi con pari punteggio. Quanto al secondo profilo, l'analisi è preclusa a questo giudicante per il totale deficit di allegazioni in ordine a tale circostanza, non essendo neppure specificato a quale punteggio il avrebbe Parte_1 avuto diritto in base ai criteri inizialmente adottati e poi –a suo dire- arbitrariamente modificati dal
CP_1 Invero, il ricorrente si duole di tali modifiche che avrebbero a suo dire penalizzato la propria posizione. Tuttavia, le censure formulate dal in merito alla mancata valutazione di alcuni Parte_1 titoli , segnatamente lo svolgimento di mansioni che attesterebbero a suo dire un arricchimento professionale, appaiono comunque generiche in quanto non poste in correlazione con i criteri di valutazione applicabili allo specifico requisito “arricchimento professionale” (basti pensare che la parte ricorrente non ha nemmeno indicato quale punteggio finale doveva essergli attribuito accogliendo le censure proposte) e soprattutto la parte ricorrente non ha neanche dedotto che, operando una diversa valutazione dei propri titoli, egli sarebbe rientrato tra i vincitori. La parte ricorrente avrebbe dovuto provare (o comunque quantomeno fornire un principio di prova) che, in caso di accoglimento delle censure dedotte, avrebbe ottenuto una utile posizione in graduatoria, mentre si è limitata genericamente a dedurre l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione rilevando la mancata valutazione di alcune mansioni e incarichi svolti in epoca antecedente. Secondo la Giurisprudenza di legittimità (Cass. lav. 23 gennaio 2009 n. 1715) infatti, “l'interessato ha l'onere di provare, seppure in via presuntiva e probabilistica, la concreta possibilità di essere selezionato ed il nesso causale tra inadempimento ed evento dannoso, tramite l'allegazione e la prova di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere che il regolare svolgimento della procedura selettiva avrebbe comportato una concreta, effettiva e non ipotetica probabilità di conseguire la promozione, in forza della quale probabilità si giustifica l'interesse stesso del lavoratore alla pronuncia di illegittimità della procedura selettiva, altrimenti insussistente”. E, nel caso di specie, sotto questo aspetto l'atto introduttivo del giudizio risulta del tutto carente. In difetto di qualsivoglia allegazione in tal senso, ne discende che quand'anche venisse accertata l'illegittimità della determina n. 128/2010 per avere ridotto il budget, il Tribunale sarebbe comunque nell'impossibilità di accertare la sussistenza del diritto vantato dall'odierno ricorrente, in mancanza di prova di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere che il regolare svolgimento della procedura selettiva avrebbe comportato una concreta, effettiva e non ipotetica probabilità di conseguire una posizione utile in graduatoria, per cui il ricorso andrebbe anche sotto tale aspetto respinto. In altre parole, pur a voler ipotizzare l'illegittimità dei criteri adottati per la procedura selettiva de qua, vi sarebbe, comunque, un difetto di (allegazione e) prova da parte del ricorrente in ordine all'effettiva attribuibilità in suo favore- ove dovessero essere applicati i diversi criteri auspicati - della progressione retributiva alla quale era finalizzata la procedura in esame. La complessità delle questioni trattate e la natura interpretativa delle stesse inducono a compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 13/11/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Lorenza Recano