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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 26/02/2026, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1692/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
09/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
NE SALVATORE, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3143/2021 depositato il 25/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicattini Bagni - Via Xx Settembre N. 42 96010 Canicattini Bagni SR
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3175/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 14/12/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23968 I.C.I. 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18/12/2014 UI di ET RA s.a.s. impugnava, nei confronti del Comune di Canicattini Bagni, l'avviso di accertamento ICI anno 2010, dell'importo di euro 2.073,00, eccependo inesistenza delle notifica, difetto di motivazione, difetto di valida sottoscrizione, di avere pagato l'imposta, illegittimità delle sanzioni.
Si costituiva l'ente impositore prendendo posizione su tutti i motivi di ricorso.
All'odierna udienza la Commissione ha deciso come da dispositivo,
Affermava la Corte adita:
“Il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.
in via preliminare va detto che la costituzione in giudizio del ricorrente, anche se al solo fine di censurare asseriti vizi di notifica, vale a sanare gli stessi ai sensi degli artt. 160 e 156 c.p.c. (fra tutte Cass, n. 18480 del 21/09/2016) per il raggiungimento dello scopo, in ragione della tempestiva impugnazione da parte del contribuente che ha fatto compiutamente valere le proprie difese anche nel merito. Con riguardo all'eccezione di difetto di motivazione, osserva questa Commissione che l'avviso di accertamento impugnato contiene tutte le indicazioni relative ai presupposti dell'imposta, consentendo quindi al contribuente l'esercizio del diritto di difesa.
Va anche detto che l'avviso impugnato costituisce un mero recupero di un acconto già versato e quindi pienamente a conoscenza del contribuente.
Sono da rigettare infine le questioni sulla sottoscrizione dell'atto, apposta invero da funzionario competente,
e sulle sanzioni pienamente legittime atteso l'insufficiente versamento dell'imposta.
Le spese seguono la soccombenza.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società Ricorrente_1 S.a.s., in persona del suo legale rappresentante Rappresentante_1 con atto del 25 Maggio 2021 deducendo i seguenti motivi.
1) Inesistenza giuridica della notificazione tramite poste private
L'appellante sostiene che la notifica dell'avviso di accertamento tramite poste private prive di licenza ministeriale sia giuridicamente inesistente e non sanabile. Viene richiamata la normativa (art. 1, co. 57, lett.
B, legge 124/2017 e art. 4 D.lgs. 261/1999) che riservava a Poste Italiane S.p.A. la notifica degli atti tributari,
e la giurisprudenza (Cass. 23887/2017, Cass. 21884/2018) secondo cui la notifica tramite operatore privo di licenza è inesistente. L'appellante distingue inoltre tra atti processuali e atti sostanziali, sostenendo che la notifica dell'atto sostanziale (come l'avviso di accertamento) tramite operatore non abilitato non è sanabile, come confermato da diverse sentenze di merito e di legittimità. 2) Illegittimità dell'atto per difetto di motivazione
Si contesta che l'avviso di accertamento non indichi come sia stato determinato il valore dell'area edificabile, né sia stata notificata una rendita catastale o allegata una relazione estimativa. Si richiama la giurisprudenza
(Cass. 20535/2010, Cass. 2896/2008) secondo cui la motivazione degli avvisi ICI deve essere specifica e consentire al contribuente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dall'ente. Inoltre, si evidenzia che la determinazione del valore delle aree edificabili spetta al Consiglio Comunale e non alla Giunta, come invece avvenuto nel caso di specie, con conseguente illegittimità dell'atto.
3) Illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per difetto di sottoscrizione
L'appellante deduce che l'avviso è stato sottoscritto da soggetto non legittimato, in quanto manca la prova della delega o della qualifica dirigenziale richiesta dalla normativa (art. 11, IV comma, D.lgs. 546/1992). La mancanza di tale prova comporta la nullità dell'atto, come affermato dalla Cassazione (Cass. 6698/2020).
L'onere di dimostrare la legittimazione del sottoscrittore grava sull'ente impositore.
4) Infondatezza della pretesa tributaria
Si contesta l'arbitrarietà del valore attribuito all'area (pari a € 350.490,00, ovvero € 101,13/mq), ritenuto eccessivo rispetto ai valori venali di riferimento per aree analoghe nel Comune di Canicattini Bagni (ad esempio, € 8,48/mq per l'area di riferimento secondo la delibera comunale 2019). Si ribadisce che, trattandosi di fabbricati non ultimati, la base imponibile deve essere costituita solo dal valore dell'area, non dei fabbricati in corso d'opera (art. 5, c. 6, D.Lgs. 504/92). Si evidenzia inoltre che il Comune non ha fornito prova della fondatezza della pretesa, non avendo prodotto documentazione probatoria.
5) Irregolarità delle sanzioni irrogate
Si sostiene che le sanzioni sono illegittime sia per la carenza di motivazione (art. 16, co. 2, D.lgs. 472/1997) sia per l'infondatezza della pretesa tributaria. L'appellante ritiene che la motivazione delle sanzioni sia assente e che, in ogni caso, la pretesa impositiva sia infondata.
6) Illegittimità della condanna alle spese
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 3175/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa sez. 2 e depositata il 14 Dicembre
2020, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
Si costituisce nel giudizio di appello il Comune di Canicattini Bagni che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
In merito alla notifica tramite poste private, il Comune sostiene che, anche qualora la notifica sia avvenuta tramite operatore postale privato, non si configura inesistenza giuridica ma, al massimo, nullità sanabile per raggiungimento dello scopo, come confermato dalla giurisprudenza. La costituzione in giudizio della parte appellante avrebbe sanato ogni eventuale vizio.
Relativamente al difetto di motivazione, il Comune afferma che l'avviso di accertamento è adeguatamente motivato, consentendo al contribuente di conoscere la pretesa tributaria e di esercitare il diritto di difesa. La mancata allegazione della delibera comunale sui valori delle aree edificabili non determina l'illegittimità dell'atto, trattandosi di atto a contenuto normativo e giuridicamente noto per pubblicità legale.
Sulla questione della sottoscrizione, il Comune ritiene infondata la doglianza, precisando che l'avviso reca la firma autografa del Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi e che non era necessario allegare ulteriore provvedimento dirigenziale.
In merito alla pretesa tributaria, il Comune ribadisce che la società appellante non ha versato l'intero importo dovuto per ICI 2010, ma solo acconti. Contesta inoltre la rilevanza dei valori venali riferiti all'anno 2019, ritenendoli inapplicabili all'anno d'imposta 2010.
Per quanto riguarda le sanzioni, il Comune sostiene che sono legittime e motivate, essendo state applicate in presenza di versamenti insufficienti e con richiamo alle norme di riferimento. L'avviso contiene tutti gli elementi necessari per la comprensione della pretesa e delle sanzioni.
Infine, sulla condanna alle spese, il Comune ritiene corretta la decisione di primo grado, non sussistendo soccombenza reciproca né gravi motivi per la compensazione.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 23 Dicembre 2025 parte ricorrente deposita memoria difensiva.
All'udienza del 09 Gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Sulla dedotta “inesistenza” della notifica a mezzo operatore postale privato, l'appello è infondato. Dal complesso degli atti risulta che la contribuente ha comunque tempestivamente impugnato l'avviso, articolando compiutamente difese anche di merito. Ne consegue che eventuali vizi del procedimento notificatorio – quand'anche sussistenti – risultano sanati per raggiungimento dello scopo ai sensi degli artt.156 e 160 c. p. c. , per effetto della piena conoscenza dell'atto e dell'esercizio del diritto di difesa. In particolare, nella fattispecie: non ricorre un'ipotesi “residuale” di inesistenza della notifica, atteso che la notificazione è riconducibile a un modello legale comunque idoneo a realizzare la conoscenza dell'atto; deve quindi escludersi l'invocata radicale inesistenza e, al più, configurarsi una nullità sanabile, già sanata nel caso concreto.
Sul dedotto difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, il motivo non è fondato. L'avviso di accertamento risulta idoneo a porre il contribuente in condizione di comprendere: l'anno d'imposta (2010), gli immobili/cespiti oggetto di imposizione, i presupposti fattuali e giuridici della ripresa, l'imposta, gli interessi e le sanzioni richieste. In materia di tributi locali, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto quando l'atto consente al destinatario di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di contestare efficacemente an e quantum. Quanto alla censura relativa alla mancata allegazione della delibera comunale di determinazione dei valori delle aree edificabili, la doglianza non coglie nel segno poiché si tratta di atto generale soggetto a pubblicità legale e, come tale, presumibilmente conoscibile;
in ogni caso, l'assenza di allegazione non comporta di per sé l'illegittimità dell'avviso quando l'atto impositivo risulti, nel suo complesso, sufficientemente intellegibile.
Sul dedotto difetto di sottoscrizione / carenza di potere del firmatario, il motivo è infondato. L'avviso impugnato reca la sottoscrizione autografa del funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi. La censura dell'appellante si incentra sulla pretesa necessità di allegazione in atti del provvedimento di designazione/delega. Tuttavia:
l'atto risulta sottoscritto dal funzionario preposto, e ciò è sufficiente a integrare il requisito formale della sottoscrizione;
l'eventuale questione della titolarità del potere non è qui dimostrata in modo da inficiare la validità dell'atto, né può essere valorizzata in termini meramente assertivi in assenza di elementi idonei a superare la presunzione di legittimità dell'azione amministrativa. Sulla dedotta infondatezza della pretesa (acconti, base imponibile, valore venale), anche nel merito l'appello non merita accoglimento. Dagli atti difensivi del Comune si evince che la ripresa concerne la differenza tra quanto versato dalla contribuente a titolo di acconto e quanto dovuto in applicazione dei criteri impositivi adottati dall'ente per l'annualità d'imposta 2010. La contribuente fonda parte delle proprie contestazioni su valori ricavati da determinazioni comunali riferite all'IMU 2019,che non risultano, di per sé, decisive per l'ICI
2010, dovendosi avere riguardo ai parametri e ai valori pertinenti all'annualità d'imposta oggetto di accertamento. Ne consegue che non risultano adeguatamente dimostrate, in questa sede, le ragioni per le quali il valore accertato dall'ente sarebbe illogico o giuridicamente errato al punto da determinare l'annullamento dell'atto.
Sulle sanzioni, il motivo è infondato. Le sanzioni sono conseguenza dell'insufficiente/omesso versamento e risultano ricomprese nell'avviso con il richiamo al quadro normativo applicabile. L'atto contiene gli elementi essenziali per comprendere la ragione dell'irrogazione (omesso/parziale pagamento), oltre al calcolo della pretesa complessiva. Venendo meno i presupposti per l'annullamento dell'avviso, viene meno anche la pretesa illegittimità “derivata” delle sanzioni.
Sulle spese del primo grado, la censura non è accoglibile. La regolazione delle spese segue il principio della soccombenza. Nel caso di specie, non ricorrono i presupposti per una compensazione, non emergendo né soccombenza reciproca né specifiche ragioni eccezionali tali da giustificarla.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 S.a. s. va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo n. 19 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore del Comune di Canicattini Bagni, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 300,00 (trecento/00), oltre accessori di Legge se dovuti, da distrarsi in favore del Professionista Dott. Difensore_2, Procuratore Antistatario di parte appellata.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 9 Gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Baldassare Quartararo)
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
09/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
NE SALVATORE, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3143/2021 depositato il 25/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicattini Bagni - Via Xx Settembre N. 42 96010 Canicattini Bagni SR
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3175/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 14/12/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23968 I.C.I. 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18/12/2014 UI di ET RA s.a.s. impugnava, nei confronti del Comune di Canicattini Bagni, l'avviso di accertamento ICI anno 2010, dell'importo di euro 2.073,00, eccependo inesistenza delle notifica, difetto di motivazione, difetto di valida sottoscrizione, di avere pagato l'imposta, illegittimità delle sanzioni.
Si costituiva l'ente impositore prendendo posizione su tutti i motivi di ricorso.
All'odierna udienza la Commissione ha deciso come da dispositivo,
Affermava la Corte adita:
“Il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.
in via preliminare va detto che la costituzione in giudizio del ricorrente, anche se al solo fine di censurare asseriti vizi di notifica, vale a sanare gli stessi ai sensi degli artt. 160 e 156 c.p.c. (fra tutte Cass, n. 18480 del 21/09/2016) per il raggiungimento dello scopo, in ragione della tempestiva impugnazione da parte del contribuente che ha fatto compiutamente valere le proprie difese anche nel merito. Con riguardo all'eccezione di difetto di motivazione, osserva questa Commissione che l'avviso di accertamento impugnato contiene tutte le indicazioni relative ai presupposti dell'imposta, consentendo quindi al contribuente l'esercizio del diritto di difesa.
Va anche detto che l'avviso impugnato costituisce un mero recupero di un acconto già versato e quindi pienamente a conoscenza del contribuente.
Sono da rigettare infine le questioni sulla sottoscrizione dell'atto, apposta invero da funzionario competente,
e sulle sanzioni pienamente legittime atteso l'insufficiente versamento dell'imposta.
Le spese seguono la soccombenza.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società Ricorrente_1 S.a.s., in persona del suo legale rappresentante Rappresentante_1 con atto del 25 Maggio 2021 deducendo i seguenti motivi.
1) Inesistenza giuridica della notificazione tramite poste private
L'appellante sostiene che la notifica dell'avviso di accertamento tramite poste private prive di licenza ministeriale sia giuridicamente inesistente e non sanabile. Viene richiamata la normativa (art. 1, co. 57, lett.
B, legge 124/2017 e art. 4 D.lgs. 261/1999) che riservava a Poste Italiane S.p.A. la notifica degli atti tributari,
e la giurisprudenza (Cass. 23887/2017, Cass. 21884/2018) secondo cui la notifica tramite operatore privo di licenza è inesistente. L'appellante distingue inoltre tra atti processuali e atti sostanziali, sostenendo che la notifica dell'atto sostanziale (come l'avviso di accertamento) tramite operatore non abilitato non è sanabile, come confermato da diverse sentenze di merito e di legittimità. 2) Illegittimità dell'atto per difetto di motivazione
Si contesta che l'avviso di accertamento non indichi come sia stato determinato il valore dell'area edificabile, né sia stata notificata una rendita catastale o allegata una relazione estimativa. Si richiama la giurisprudenza
(Cass. 20535/2010, Cass. 2896/2008) secondo cui la motivazione degli avvisi ICI deve essere specifica e consentire al contribuente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dall'ente. Inoltre, si evidenzia che la determinazione del valore delle aree edificabili spetta al Consiglio Comunale e non alla Giunta, come invece avvenuto nel caso di specie, con conseguente illegittimità dell'atto.
3) Illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per difetto di sottoscrizione
L'appellante deduce che l'avviso è stato sottoscritto da soggetto non legittimato, in quanto manca la prova della delega o della qualifica dirigenziale richiesta dalla normativa (art. 11, IV comma, D.lgs. 546/1992). La mancanza di tale prova comporta la nullità dell'atto, come affermato dalla Cassazione (Cass. 6698/2020).
L'onere di dimostrare la legittimazione del sottoscrittore grava sull'ente impositore.
4) Infondatezza della pretesa tributaria
Si contesta l'arbitrarietà del valore attribuito all'area (pari a € 350.490,00, ovvero € 101,13/mq), ritenuto eccessivo rispetto ai valori venali di riferimento per aree analoghe nel Comune di Canicattini Bagni (ad esempio, € 8,48/mq per l'area di riferimento secondo la delibera comunale 2019). Si ribadisce che, trattandosi di fabbricati non ultimati, la base imponibile deve essere costituita solo dal valore dell'area, non dei fabbricati in corso d'opera (art. 5, c. 6, D.Lgs. 504/92). Si evidenzia inoltre che il Comune non ha fornito prova della fondatezza della pretesa, non avendo prodotto documentazione probatoria.
5) Irregolarità delle sanzioni irrogate
Si sostiene che le sanzioni sono illegittime sia per la carenza di motivazione (art. 16, co. 2, D.lgs. 472/1997) sia per l'infondatezza della pretesa tributaria. L'appellante ritiene che la motivazione delle sanzioni sia assente e che, in ogni caso, la pretesa impositiva sia infondata.
6) Illegittimità della condanna alle spese
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 3175/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa sez. 2 e depositata il 14 Dicembre
2020, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
Si costituisce nel giudizio di appello il Comune di Canicattini Bagni che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
In merito alla notifica tramite poste private, il Comune sostiene che, anche qualora la notifica sia avvenuta tramite operatore postale privato, non si configura inesistenza giuridica ma, al massimo, nullità sanabile per raggiungimento dello scopo, come confermato dalla giurisprudenza. La costituzione in giudizio della parte appellante avrebbe sanato ogni eventuale vizio.
Relativamente al difetto di motivazione, il Comune afferma che l'avviso di accertamento è adeguatamente motivato, consentendo al contribuente di conoscere la pretesa tributaria e di esercitare il diritto di difesa. La mancata allegazione della delibera comunale sui valori delle aree edificabili non determina l'illegittimità dell'atto, trattandosi di atto a contenuto normativo e giuridicamente noto per pubblicità legale.
Sulla questione della sottoscrizione, il Comune ritiene infondata la doglianza, precisando che l'avviso reca la firma autografa del Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi e che non era necessario allegare ulteriore provvedimento dirigenziale.
In merito alla pretesa tributaria, il Comune ribadisce che la società appellante non ha versato l'intero importo dovuto per ICI 2010, ma solo acconti. Contesta inoltre la rilevanza dei valori venali riferiti all'anno 2019, ritenendoli inapplicabili all'anno d'imposta 2010.
Per quanto riguarda le sanzioni, il Comune sostiene che sono legittime e motivate, essendo state applicate in presenza di versamenti insufficienti e con richiamo alle norme di riferimento. L'avviso contiene tutti gli elementi necessari per la comprensione della pretesa e delle sanzioni.
Infine, sulla condanna alle spese, il Comune ritiene corretta la decisione di primo grado, non sussistendo soccombenza reciproca né gravi motivi per la compensazione.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 23 Dicembre 2025 parte ricorrente deposita memoria difensiva.
All'udienza del 09 Gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Sulla dedotta “inesistenza” della notifica a mezzo operatore postale privato, l'appello è infondato. Dal complesso degli atti risulta che la contribuente ha comunque tempestivamente impugnato l'avviso, articolando compiutamente difese anche di merito. Ne consegue che eventuali vizi del procedimento notificatorio – quand'anche sussistenti – risultano sanati per raggiungimento dello scopo ai sensi degli artt.156 e 160 c. p. c. , per effetto della piena conoscenza dell'atto e dell'esercizio del diritto di difesa. In particolare, nella fattispecie: non ricorre un'ipotesi “residuale” di inesistenza della notifica, atteso che la notificazione è riconducibile a un modello legale comunque idoneo a realizzare la conoscenza dell'atto; deve quindi escludersi l'invocata radicale inesistenza e, al più, configurarsi una nullità sanabile, già sanata nel caso concreto.
Sul dedotto difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, il motivo non è fondato. L'avviso di accertamento risulta idoneo a porre il contribuente in condizione di comprendere: l'anno d'imposta (2010), gli immobili/cespiti oggetto di imposizione, i presupposti fattuali e giuridici della ripresa, l'imposta, gli interessi e le sanzioni richieste. In materia di tributi locali, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto quando l'atto consente al destinatario di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di contestare efficacemente an e quantum. Quanto alla censura relativa alla mancata allegazione della delibera comunale di determinazione dei valori delle aree edificabili, la doglianza non coglie nel segno poiché si tratta di atto generale soggetto a pubblicità legale e, come tale, presumibilmente conoscibile;
in ogni caso, l'assenza di allegazione non comporta di per sé l'illegittimità dell'avviso quando l'atto impositivo risulti, nel suo complesso, sufficientemente intellegibile.
Sul dedotto difetto di sottoscrizione / carenza di potere del firmatario, il motivo è infondato. L'avviso impugnato reca la sottoscrizione autografa del funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi. La censura dell'appellante si incentra sulla pretesa necessità di allegazione in atti del provvedimento di designazione/delega. Tuttavia:
l'atto risulta sottoscritto dal funzionario preposto, e ciò è sufficiente a integrare il requisito formale della sottoscrizione;
l'eventuale questione della titolarità del potere non è qui dimostrata in modo da inficiare la validità dell'atto, né può essere valorizzata in termini meramente assertivi in assenza di elementi idonei a superare la presunzione di legittimità dell'azione amministrativa. Sulla dedotta infondatezza della pretesa (acconti, base imponibile, valore venale), anche nel merito l'appello non merita accoglimento. Dagli atti difensivi del Comune si evince che la ripresa concerne la differenza tra quanto versato dalla contribuente a titolo di acconto e quanto dovuto in applicazione dei criteri impositivi adottati dall'ente per l'annualità d'imposta 2010. La contribuente fonda parte delle proprie contestazioni su valori ricavati da determinazioni comunali riferite all'IMU 2019,che non risultano, di per sé, decisive per l'ICI
2010, dovendosi avere riguardo ai parametri e ai valori pertinenti all'annualità d'imposta oggetto di accertamento. Ne consegue che non risultano adeguatamente dimostrate, in questa sede, le ragioni per le quali il valore accertato dall'ente sarebbe illogico o giuridicamente errato al punto da determinare l'annullamento dell'atto.
Sulle sanzioni, il motivo è infondato. Le sanzioni sono conseguenza dell'insufficiente/omesso versamento e risultano ricomprese nell'avviso con il richiamo al quadro normativo applicabile. L'atto contiene gli elementi essenziali per comprendere la ragione dell'irrogazione (omesso/parziale pagamento), oltre al calcolo della pretesa complessiva. Venendo meno i presupposti per l'annullamento dell'avviso, viene meno anche la pretesa illegittimità “derivata” delle sanzioni.
Sulle spese del primo grado, la censura non è accoglibile. La regolazione delle spese segue il principio della soccombenza. Nel caso di specie, non ricorrono i presupposti per una compensazione, non emergendo né soccombenza reciproca né specifiche ragioni eccezionali tali da giustificarla.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 S.a. s. va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo n. 19 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore del Comune di Canicattini Bagni, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 300,00 (trecento/00), oltre accessori di Legge se dovuti, da distrarsi in favore del Professionista Dott. Difensore_2, Procuratore Antistatario di parte appellata.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 9 Gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Baldassare Quartararo)