Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 1227
TAR
Ordinanza cautelare 27 gennaio 2022
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TAR
Ordinanza collegiale 24 maggio 2024
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TAR
Sentenza 4 luglio 2024
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CS
Parere definitivo 30 dicembre 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa AG

    Il Collegio ritiene infondata l'eccezione di prescrizione sia nel merito che per inammissibilità, in quanto la questione era già stata sollevata in primo grado e respinta. Si ribadisce che i crediti si prescrivono in dieci anni per la sorte e cinque anni per gli interessi, e non opera il termine breve del Regolamento CE 2988/95. Inoltre, la documentazione prodotta dalle Agenzie dimostra l'interruzione della prescrizione tramite atti precedenti alla cartella.

  • Rigettato
    Contrasto con il diritto comunitario

    La doglianza è infondata in quanto la preclusione alla cognizione del merito delle imputazioni di prelievo deriva dalla definitività degli atti impositivi a seguito di provvedimenti giudiziali precedenti. L'intimazione di pagamento è un atto esecutivo impugnabile solo per vizi propri, non per questioni relative all'atto di accertamento. Il contrasto con il diritto europeo genera annullabilità e non nullità dell'atto amministrativo.

  • Rigettato
    Decadenza ai sensi dell'art. 25 D.P.R. 602/73

    La censura è infondata. I termini di decadenza dell'art. 25 D.P.R. 602/73 si applicano solo alle imposte dirette e all'IVA. Il credito per prelievi latte non ha carattere tributario ed è soggetto alla disciplina dei crediti ordinari. Inoltre, quando la riscossione è fondata su un accertamento definitivo, si applica il termine di prescrizione decennale, non di decadenza.

  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti presupposti e genericità della motivazione

    La doglianza è infondata. Come ritenuto dal TAR, tali questioni non possono essere sollevate nei confronti dell'intimazione se non sono state validamente proposte nei confronti della cartella di pagamento. Tutti gli atti presupposti sono stati impugnati tempestivamente. L'intimazione è motivata correttamente, non essendo necessario allegare la cartella di cui è certa la notifica.

  • Rigettato
    Illegittima duplicazione dei ruoli

    Il rilievo è infondato. La duplicazione del ruolo non è stata adeguatamente dimostrata dall'appellante e costituirebbe un vizio della cartella, ormai definitiva. Inoltre, il ricorrente non ha chiarito quale normativa sarebbe stata violata.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha esaminato l'appello proposto da un soggetto privato avverso la sentenza del TAR Veneto che aveva parzialmente accolto il suo ricorso contro un'intimazione di pagamento emessa da AGEA e ADER, relativa a prelievi latte per le annate 1995-1996, 1996-1997, 1999-2000, 2000-2001 e 2001-2002. Il ricorrente, in primo grado, aveva sollevato numerosi motivi di censura, tra cui la nullità della notifica PEC, la prescrizione del credito, l'incertezza e l'illegittimità della pretesa per contrasto con il diritto europeo e assenza di verifiche, la decadenza di AGEA ai sensi dell'art. 25 D.P.R. n. 602/1973, la duplicazione dei ruoli, l'illegittimità dell'an e del quantum, l'omessa notifica degli atti presupposti, l'errata imputazione ad AGEA anziché ADER, la genericità e il difetto di motivazione, e la richiesta di risarcimento danni. Il TAR aveva respinto la maggior parte dei motivi, accogliendo solo parzialmente il ricorso per le annate 1995-1996 e 1996-1997 sulla base di una pregressa pronuncia del Consiglio di Stato relativa al contrasto comunitario. L'appellante ha riproposto in appello le censure relative alla prescrizione, al contrasto con il diritto europeo, alla decadenza, all'omessa notifica e motivazione, e alla duplicazione dei ruoli, lamentando la carenza e l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Le amministrazioni resistenti si sono costituite in giudizio.

Il Consiglio di Stato ha rigettato integralmente l'appello. Quanto al primo motivo, relativo alla prescrizione, il Collegio ha ritenuto infondata la doglianza sia per la preclusione derivante dalla precedente declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso la cartella di pagamento, sia nel merito, precisando che il diritto di credito si prescrive in dieci anni per la sorte capitale e in cinque anni per gli interessi, escludendo l'applicabilità del termine breve ex art. 3 Regolamento CE 2988/95. Ha inoltre ammesso la documentazione prodotta dalle Agenzie relativa a giudicati anteriori, ritenendo che questi dimostrassero la definitività degli atti impositivi e l'interruzione della prescrizione anche prima della notifica della cartella. Riguardo al secondo motivo, concernente il contrasto con il diritto comunitario, il Consiglio ha confermato l'inammissibilità della censura nei confronti dell'intimazione di pagamento, trattandosi di un atto esecutivo impugnabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto di accertamento presupposto, la cui invalidità, peraltro, è configurabile come annullabilità e non nullità. Il terzo motivo, relativo alla decadenza ai sensi dell'art. 25 D.P.R. n. 602/1973, è stato respinto in quanto tale norma si applica solo alle imposte dirette e all'IVA, mentre il credito in questione ha natura ordinaria e, essendo fondato su un accertamento definitivo, è soggetto alla prescrizione decennale. Il quarto motivo, relativo all'omessa notifica e motivazione degli atti presupposti, è stato ritenuto infondato poiché tali questioni erano già state dedotte e superate in relazione alla cartella di pagamento. Infine, il quinto motivo, sulla duplicazione dei ruoli, è stato rigettato per carenza di prova e perché un'eventuale duplicazione costituirebbe un vizio della cartella, ormai consolidata. Le spese sono state poste a carico dell'appellante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 1227
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1227
    Data del deposito : 17 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo