Ordinanza cautelare 27 gennaio 2022
Ordinanza collegiale 24 maggio 2024
Sentenza 4 luglio 2024
Parere definitivo 30 dicembre 2025
Rigetto
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01227/2026REG.PROV.COLL.
N. 01165/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1165 del 2025, proposto da
AC IO, rappresentato e difeso dall'avvocato Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AG - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, AD - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 1703/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AG e AD;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione delle parti;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 la Cons. UD IN e uditi per le parti gli avvocati.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. E’ impugnata la sentenza del T.A.R. per il Veneto, Sezione Quarta, n. 1703/2024, nella parte in cui ha respinto il ricorso proposto da IO AC per l’impugnazione dell’intimazione di pagamento n. 122 2021 9002257 243000 con cui si sollecita il pagamento di euro 409.893,88.- riferito alla cartella di pagamento n. AGEA n. 300 2015 000000 7640000 (nuovo numero 122 2020 715003 4080501) asseritamente notificata il 26.03.2015, a titolo di prelievi latte e relativi interessi per le annate 1995-1996, 1996-1997, 1999-2000, 2000-2001 e 2001-2002.
2. In prime cure il ricorrente aveva dedotto i seguenti motivi di censura:
I. Nullità della notifica proveniente indirizzo pec non compreso in nessuno degli elenchi delle pp.aa.;
II. Prescrizione della pretesa AG intimata avuto riguardo al tempo trascorso tra la comunicazione di imputazione del prelievo effettuata ai soli acquirenti;
III. La pretesa non è certa, né liquida, né esigibile frutto di operazioni di compensazione effettuate sulla base della normativa nazionale in contrasto con il diritto europeo rilevato dalla Corte di Giustizia UE e per assenza di effettive verifiche delle produzioni dichiarate dagli acquirenti;
IV. Decadenza di AG ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 602/1973;
V. Violazione artt. 8- ter , quater , quinquies L. 33/09 - illegittima duplicazione ruoli;
VI. Illegittimità dell’ an e del quantum , perché l’intimazione espone somme non dovute e comunque illegittimamente recuperate tramite la compensazione con i contributi della PAC;
VII. Illegittimità per omessa valida notifica delle intimazioni di versamento di cui al D.L. n. 49 del 2003 e della cartella di pagamento ma anche per inopponibilità delle imputazioni del prelievo inviate ai soli acquirenti; mancata indicazione degli atti presupposti e impossibilità di verificare gli importi;
VIII. Illegittimità per essere riferibile ad una cartella AG e non invece ad una cartella AD;
IX. Nullità per genericità, difetto di motivazione, mancata allegazione della cartella presupposta, per essere stati richiesti interessi non dovuti, illegittimità degli interessi di mora e del metodo di calcolo;
X. Richiesta di risarcimento danni.
3. All’esito del giudizio di prime cure il Tar Veneto, previo ordine istruttorio rivolto alle amministrazioni intimate, ha così disposto: (i) ha escluso per tutte le annate l’intervenuta prescrizione in considerazione dell’intervenuta notifica, nel 2015, della presupposta cartella di pagamento evincibile dalla sentenza del Tar n. 302/2020 (e sentenza del Consiglio di Stato n. 5980/2022), passata in giudicato, di declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso la stessa proposto dal produttore; (ii) ha dichiarato inammissibili i motivi derivati riferiti alla cartella ormai consolidata; (iii) ha respinto, per il resto, i motivi propri riguardo alle annate lattiere 1999-2000, 2000-2001 e 2001-2002; (iv) ha respinto la richiesta risarcitoria; (v) ha accolto il ricorso (il III motivo – relativo alla invalidità comunitaria derivata) relativo alle annate 1995-1996 e 1996-1997 sulla base degli effetti della sentenza di questo Consiglio n. 7718/2019 di annullamento degli atti del prelievo supplementare per contrasto comunitario, disponendo l’annullamento (parziale) dell’intimazione.
4. Nel ricorso in appello l’azienda ricorrente ha formulato le seguenti censure:
I. “ Difetto e carenza di motivazione; illegittimità, contraddittorietà, genericità ed infondatezza della sentenza impugnata nella parte in cui non accoglie il II motivo del ricorso di primo grado relativamente alla prescrizione della pretesa AG ”;
II. “ Carenza, genericità, contraddittorietà, illogicità, illegittimità, anche contraddittorietà comunitaria, e comunque infondatezza della motivazione con cui il Tar del Veneto ha ritenuto inammissibile il motivo svolto sub III del ricorso introduttivo” - riproposizione del motivo;
III. “ Carenza, genericità, contraddittorietà, illogicità, illegittimità, anche contraddittorietà comunitaria, e comunque infondatezza della motivazione con cui il Tar del Veneto ha ritenuto inammissibile e poi rigettato il motivo svolto sub IV del ricorso introduttivo” - riproposizione del motivo;
IV. “ Carenza, genericità, contraddittorietà, illogicità, illegittimità, anche contraddittorietà comunitaria, e comunque infondatezza della motivazione con cui il Tar del Veneto ha ritenuto inammissibile il motivo svolto sub VII e IX del ricorso” – riproposizione del motivo;
V. “ Carenza, genericità, contraddittorietà, illogicità, illegittimità, anche contraddittorietà comunitaria, e comunque infondatezza della motivazione con cui il Tar del Veneto ha rigettato i motivi svolti sub V e VI del ricorso introduttivo e l’eccepito difetto di motivazione – Violazione dell’art. 64 c.p.a.” - riproposizione del corrispondente motivo;
5. Si sono costituite in giudizio con atto di stile in data 20 febbraio 2025 le Agenzie.
6. Nei termini di rito entrambe le parti hanno depositato memorie difensive. L’appellante ha depositato anche una memoria di replica ex art. 73 c.p.a.. In particolare, la parte appellante si oppone alla ammissione della nuova documentazione prodotta da AG solamente in grado di appello e all’unico fine di sopperire ad una omissione alla stessa ascrivibile nel non aver ottemperato ad un preciso ordine giudiziale contestando inoltre la specifica rilevanza degli stessi.
7. All’odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo motivo di appello si deduce l’erroneità della pronuncia sul II motivo originario con il quale il ricorrente aveva eccepito la prescrizione del credito sollecitato nell’intimazione. A riguardo si deduce che la maturazione della prescrizione quadriennale, ma anche di quella quinquennale e perfino di quella decennale, fermo comunque per gli interessi quella quinquennale, si è perfezionata anteriormente alla notifica della cartella quanto meno per i prelievi oggetto di appello.
L’appellante considera pertanto errata la declaratoria di inammissibilità dell’eccezione di prescrizione riferita alla cartella, poiché la prescrizione può essere fatta valere dal debitore in qualunque tempo anche indipendentemente dall’impugnazione o consolidamento della cartella, posto che l’eventuale consolidamento della cartella di pagamento non rappresenta una rinuncia tacita a far valere la prescrizione già maturata.
1.1. Il motivo, per quanto si dirà, è infondato.
1.1.1. Anzitutto il Collegio rileva che dalla sentenza del Tar Veneto n. 302/2020 si evince che l’eccezione sulla prescrizione del credito riferita al periodo che precede la cartella di pagamento è già stata sollevata nel ricorso avverso la stessa proposto che è stato dichiarato inammissibile, per essere stato proposto nella forma collettiva e cumulativa. La medesima eccezione non può essere riproposta nuovamente quale vizio di invalidità derivata avverso l’intimazione, essendo ormai decaduta dalla facoltà di eccepirla per il periodo che precede la cartella. Si ritiene sul punto corretta la decisione.
1.1.2. L’eccezione è tuttavia infondata anche nel merito.
1.2. In via preliminare, il Collegio osserva come, secondo la consolidata giurisprudenza della Sezione, dalla quale non vi sono ragioni di discostarsi, il diritto di credito in questione si prescrive – quanto alla sorte capitale – in dieci anni, operando la disposizione di cui all’art. 2946 c.c. (cfr.: Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2025, n. 385; Id., Sez. III, 7 novembre 2022 n. 9706; v., anche, Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 64), e – quanto agli interessi - in cinque anni, operando la disposizione di cui all’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 settembre 2024, n. 7505, punto 6.1.3.2; v., anche, Cassazione civile, sez. V, 18 maggio 2023, n. 13781; Cassazione, Sezioni unite civili, 14 luglio 2022, n. 22281 del 14 luglio 2022, punto 9.4.1).
Non opera, invece, il termine prescrizionale breve ex art. 3, comma 1, Regolamento CE 2988/95, venendo in rilievo nella fattispecie in esame crediti derivanti da norme euro-unionali regolatrici del mercato, o meglio, misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali (Con. Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2025, n. 385). A riguardo va considerato che la previsione di cui all’art. 3 del Regolamento in esame prevede un termine di prescrizione delle “azioni giudiziarie” e non dei crediti e, pertanto, il richiamo a tale disciplina non è conferente nel caso di specie (cfr., in termini, Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 dicembre 2023, n. 10778, § 12.1).
In ogni caso, il citato Regolamento detta una disciplina omogena delle attività di controllo e delle misure previste a tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (oggi Unione Europea) e, all’art. 3, disciplina i termini di prescrizione delle azioni giudiziarie conseguenti alle “irregolarità”, definite all’art. 1, par. 2, del Regolamento come “qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita”. Come già anticipato, nel caso dei prelievi supplementari non si è in presenza di una “irregolarità”, ai sensi del Reg. CE n. 2988/1995, dal momento che, a decorrere dalla campagna 2003/2004, l’ordinamento comunitario ha previsto una responsabilità diretta degli Stati nei confronti dell'Unione Europea, essendo i medesimi Stati direttamente debitori del prelievo dovuto dalle aziende; in base a quanto previsto dall’allora vigente art. 3 del Regolamento (CE) 1788/2003 [abrogato dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 che, all'art. 78, paragrafo 3, ha dettato le nuove regole sul prelievo], nel caso in cui gli Stati non avessero versato al Fondo europeo agricolo di garanzia l'importo dovuto nei termini previsti, le somme sarebbero state trattenute dalla Comunità a mezzo di una decurtazione dagli aiuti destinati alla P.A.C. Pertanto, la tutela del bilancio dell'Unione era assicurata direttamente dagli Stati, mentre era compito delle Autorità statali recuperare il prelievo supplementare dai produttori che hanno contribuito allo sforamento della quota nazionale (la distinzione tra i due profili è evidenziata da Corte di Giustizia, sez. IV, 24 gennaio 2018, causa C-433/15, §§ 60 e 61) (v., anche, Cons. St., Sez. VI, n. 1316/2025, che, alla luce di questa ricostruzione, esclude la sussistenza di dubbi di compatibilità del diritto interno con il diritto unionale).
1.3. Tornando sul rilievo dell’appellante, si dà atto che le Agenzie appellate nella memoria difensiva hanno specificato che il produttore non ha soltanto proposto impugnativa avverso la cartella di pagamento a lui notifica nel 2015, circostanza che è stata considerata nella sentenza, ma ha puntualmente impugnato le rituali comunicazioni di fine campagna per ogni annata, evidenziando in particolare che per i prelievi supplementari qui in contestazione l’Autorità Giudiziaria ha emesso i seguenti provvedimenti: (i) il decreto di perenzione n. 7376/2011 del Tar Lazio, depositato in data 22 ottobre 2011, con il quale è stato dichiarato perento il ricorso proposto dall’acquirente “Soc. Latte 2001 Scrl” avverso il prelievo supplementare per la campagna 1999/2000 che non è stato opposto; (ii) la sentenza del Tar Lazio n. 3636/14, depositata il 2 aprile 2014, con la quale è stato respinto il ricorso del produttore avverso il prelievo supplementare per la campagna lattiera 2000/2001, passato in giudicato per mancata impugnazione e (iii) il decreto di perenzione del Tar Lazio n. 9221/2011 sul ricorso proposto dal produttore avverso il prelievo supplementare per la campagna 2001/2002, non opposto;
AG specifica, inoltre, che anche altri provvedimenti sono stati notificati, tra cui menziona le intimazioni AG notificate nel 2009 e nel 2013, fornendo la relativa documentazione probatoria e ritiene che per questa ragione, in considerazione dei plurimi atti interruttivi intervenuti, non si può ritenere maturata la prescrizione neppure nel periodo che precede la notifica della cartella.
1.4. In ordine alla produzione documentale, alla cui ammissione la ricorrente si oppone, il Collegio ritiene che, pur dovendo in via di principio escludersi l’ammissibilità di nuovi documenti depositati in appello dalla parte che ha omesso di produrli in primo grado nonostante uno specifico ordine istruttorio impartito dal primo giudice, devono invece essere sempre ammessi i documenti attestanti la formazione di un giudicato (Cons. Stato, sez. VI, n. 742/2025, Id. Cons. Stato sez. VI, del 26.9.2025 n. 7547; Id. sez. VI 7097/2025).
Difatti, in tale ipotesi sussiste l’inderogabile esigenza di evitare che si formi un contrasto tra giudicati esponendo la pronuncia a revocazione ex artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 5), c.p.c..
Inoltre, l’eccezione di giudicato esterno rientra, anche secondo la giurisprudenza di legittimità (si veda Cass. civ., sez. III, 28 luglio 2014, n. 17069, con ampi richiami a pronunce precedenti rese anche a Sezioni Unite; Cass., Sez. Un., civ., 25 maggio 2001, n. 226), nel novero delle eccezioni in senso lato, rilevabili anche ex officio in grado di appello e rispetto al cui accertamento non operano i limiti che l’art. 104 c.p.a. pone alla produzione di nuovi documenti in appello.
1.5. Nel caso in esame, il Collegio ai sensi dell’art. 104 c.p.a. considera indispensabile ai fini della decisione la produzione documentale relativa ai giudicati (il decreto di perenzione del Tar Lazio n. 7376/2011 e n. 9221/11 e la sentenza del Tar Lazio n. 3636/14), emessi in giudizi relativi ai prelievi supplementari degli anni 1999/00, 2000/2001 e 2001/2002, per il fatto che i suddetti giudicati chiariscono senza margine di dubbio che gli atti di accertamento relativi ai crediti intimati si sono definitivamente consolidati, per non essere stati accolti i ricorsi proposti dal produttore e, in un caso, dall’acquirente.
Quanto al decreto n. 7376/11, si evidenzia che il c.d. “ primo acquirente ” è legato al produttore da un vincolo di solidarietà per l’adempimento dell’obbligazione di versamento del prelievo supplementare, come acclarato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2635/24: “ In ordine alla circostanza in cui AGEA avrebbe formato il ruolo portato dalla cartella impugnata su atti non notificati al ricorrente, ma all’acquirente del medesimo, occorre evidenziare che sussiste un vincolo di solidarietà che lega il produttore ed il primo acquirente, per cui entrambi sono egualmente obbligati alle restituzioni di prelievi di quote latte dovute in esito alle compensazioni a livello nazionale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15 novembre 2023, n. 9772; id., sez. III, n. 1173/2020).
Si ritiene inoltre ammissibile, in quanto di facile e immediata lettura, in aggiunta ai giudicati sopra elencati, posto che nei giudizi perenti l’Amministrazione non risultava costituita, la prova sull’avvenuta notifica delle intimazioni ex L. 33/2009 che chiariscono senza margine di dubbio il tema di indagine di prime cure e, nello specifico, che il periodo prescrizionale è stato interrotto anche prima della notifica della cartella di pagamento.
2. Con il secondo mezzo di gravame si censura la dichiarazione di inammissibilità del III motivo originario relativo al contrasto dell’intimazione con il diritto comunitario.
Anche questo motivo sarebbe ammissibile in considerazione della mancata notifica degli atti presupposti a monte. A riguardo l’appellante deduce che in ogni caso competerebbe al giudice di non portare ad esecuzione atti formati sulla base di norme interne contrarie al diritto comunitario soprattutto in presenza di atti “a monte” mai impugnati che sono da ritenersi nulli con conseguente obbligo di disapplicazione degli stessi. Comunque anche nel caso in cui tali atti fossero soltanto annullabili è espressamente previsto il potere per l’amministrazione di procedere alla revoca o all’annullamento d’ufficio dei medesimi e un tanto spetta a maggiore ragione anche al giudice.
2.1. La doglianza è infondata, dovendosi considerare come la preclusione alla cognizione del merito delle imputazioni di prelievo discenda, più che dalla cartella, dalla definitività degli atti impositivi per le annualità in questione conseguenti ai provvedimenti Giudiziali del Tar Lazio sopra analizzati.
In sostanza, la deduzione è stata correttamente considerata dal Tar inammissibile, in quanto oggetto del presente giudizio non sono gli atti di accertamento del prelievo supplementare – provvedimento tipicamente amministrativo – ma una intimazione di pagamento volta a sollecitare la parte all’adempimento coattivo e ad avvisarla che, in caso di mancato pagamento, si provvederà all’esazione coattiva del credito.
Atti come quello oggetto del presente giudizio, pur se devoluti alla giurisdizione esclusiva amministrativa ai sensi dell’art. 133 c.p.a., sono soggetti alle disposizioni, alle preclusioni ed ai principi regolanti la procedura esecutiva della riscossione mediante ruolo.
L’art. 8-quinquies del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 – convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33 – ha, infatti, stabilito che, “ a decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione di cui al presente articolo, è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 ”.
Nel caso di specie, l’intimazione è relativa a pregresse debenze già accertate, e non costituisce, quindi, un autonomo atto impositivo ma semplice invito al pagamento prodromico all’eventuale esecuzione forzata, impugnabile unicamente per vizi propri e non anche per questioni attinenti all’atto di accertamento da cui è sorto il debito.
Di contro, i profili asseritamente vizianti l’atto di intimazione sono stati dedotti in primo grado, invocando le sentenze della Corte di Giustizia UE del 27.6.2019, in causa C-348/18, e dell’11.9.2019, in causa C-46/18, e gli accertamenti in sede penale, come l’effetto derivato di improprie modalità applicative della quota supplementare e di un errato calcolo delle quote di prelievo e, comunque, come frutto di aspetti relativi a tematiche concernenti la determinazione sostanziale del debito, non già ad irregolarità proprie della fase esecutiva di competenza del soggetto esattore (cfr., ex plurimis, Con. Stato, VI, 7 agosto 2023, n. 7609; Id., Sez. III, 14 dic. 2022; Id., 17 maggio 2022, n. 3910).
In ordine al regime dei provvedimenti amministrativi nazionali assunti in violazione del diritto europeo, la giurisprudenza ampiamente prevalente ha evidenziato che il contrasto di un atto amministrativo con il diritto europeo costituisce sempre e solo motivo di annullabilità e non di nullità (cfr., ex plurimis , da ultimo, Con. Stato, Sez. VI, 29 dicembre 2023, n. 11301; Id., 29 novembre 2023, n. 10303; Id., 7 agosto 2023, n. 7609). In altri termini, fermo restando che il contrasto tra un provvedimento amministrativo nazionale e il diritto dell’Unione europea debba generare qualche forma d’invalidità dell’atto in questione, il Consiglio di Stato, almeno a far tempo dalla sentenza di questa Sezione 31 marzo 2011, n. 1983, ha affermato che l’atto amministrativo che viola il diritto dell’Unione europea è affetto da annullabilità per vizio di illegittimità sotto forma di violazione di legge e non da nullità, atteso che l’art. 21- septies della l. 7.8.1990, n. 241, ha codificato in numero chiuso le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo e tra queste ipotesi non rientra il contrasto con il diritto dell’Unione europea.
Le considerazioni che precedono rendono quindi superfluo il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, richiesto dalla parte appellante, per il fatto che mancano nel caso di specie i presupposti della “rilevanza” e della “pertinenza” della questione sollevata.
3. Nel terzo motivo di impugnazione l’appellante lamenta l’erroneità della sentenza nella parte in cui illegittimamente, a dire della appellante, non ha accolto il motivo di ricorso con cui aveva eccepito la decadenza di AG ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 602/73 che impone il termine biennale dall’atto di accertamento per procedere al recupero degli atti di accertamento sui prelievi (nella specie delle annate 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002) divenuti definitivi, che nel caso che ci occupa all’atto della notifica della cartella era ampiamente trascorso.
Sottolinea l’appellante come in base alla formulazione dell’art. 8-quinquies, comma 10 L. 33/09 anche per il recupero dei prelievi latte, trovano applicazione i termini di decadenza di cui all’art. 25, D.P.R. n. 602/73, poiché tale articolo è inserito nel Titolo I, capo II del medesimo D.P.R. n. 602/73, ossia fa parte delle norme del D.P.R. n. 602/73 che si applicano ai recuperi in materia di prelievo latte per espressa statuizione del legislatore.
3.1. Anche questa censura è infondata. A decorrere dal 1° aprile 2019, ai sensi dell’art. 8- quinquies , comma 10, d.l. n. 5 del 2009, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ovvero mediante ruolo, secondo la disciplina del capo II, titolo I e II del DPR 602/1973, che, peraltro, limita solo al recupero delle imposte dirette sul reddito e all’IVA l’applicazione di talune norme (art. 25 sui termini di decadenza), mentre è estesa a tutti i crediti erariali l’applicazione della disciplina dell’art. 30 sugli interessi moratori e le sanzioni (Cons. Stato, Sez. I, parere 10 maggio 2023, n. 698).
Con specifico riferimento, alla denunciata violazione dell’art. 25 del D.P.R. 602/1973, si osserva che i termini di decadenza previsti dalla norma si applicano solo alle imposte dirette e all’IVA (imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo la sentenza della Corte Cost. del 7-15 luglio 2005, n. 280, che ha dichiarato l’illegittimità cost. dell’art. 25 in parte qua ).
Il credito per cui si procede non ha carattere tributario, anche se utilizza gli stessi strumenti di riscossione coattiva delle obbligazioni tributarie, per cui è sottoposto alla disciplina sostanziale dei crediti ordinari (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 7505/2024; Id. Sez. VI, n. 9772/2023).
Il rinvio all’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, contenuto nel previgente art. 8- quinquies comma 10-bis del d.l. 5/2009, non implica l’introduzione di decadenze sostanziali, o la rinuncia dello Stato a recuperare il prelievo supplementare dopo il termine indicato dall’art. 25 comma 1, del d.P.R. n. 602/1973.
In ogni caso, quando la riscossione è fondata su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, essa non è assoggettata ai termini di decadenza di cui all'art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973, bensì al termine di prescrizione decennale (Cons. Stato, sez. VI, n. 3796 del 2024 e giurisprudenza ivi citata), qui non maturato.
4. E’ infondato anche il quarto motivo di gravame nel quale si lamenta l’erroneità del pronunciamento di inammissibilità dei motivi originari VII e IX con cui il ricorrente aveva dedotto l’omessa notifica degli atti di accertamento e l’omessa motivazione e allegazione della cartella.
Si tratta, come correttamente sancito dal Tar, di una doglianza che non può più essere formulata nei confronti dell’intimazione se tale motivo non è stato proposto validamente nei confronti della cartella di pagamento. Come visto sopra, tutti gli atti presupposti sono stati impugnati tempestivamente dal produttore, per cui è infondato anche il rilievo sulla omessa notifica degli atti di accertamento.
L’intimazione è corretta anche sotto il profilo della motivazione in quanto, in base a consolidata giurisprudenza, non è necessario allegare contestualmente la cartella di cui si ha certezza dell’avvenuta notifica nel 2015 dato che tale circostanza emerge chiaramente dal ricorso dal medesimo proposto avanti al Tar Veneto, poi dichiarato inammissibile. Anche in relazione ai presunti recuperi PAC l’appellante non ha dimostrato che le somme ora ingiunte sarebbero già state recuperate. Tale prova spetta senza dubbio al ricorrente che ha sollevato la questione.
5. Con la quinta e ultima censura si ritiene errata la decisione di inammissibilità sul motivo relativo con cui in prime cure aveva dedotto l’illegittimità della intimazione per illegittima duplicazione dei ruoli.
5.1. Il rilievo è parimenti infondato.
Anzitutto la circostanza della duplicazione del ruolo non risulta adeguatamente dimostrata dall’appellante riguardo all’annualità per cui è causa, ciò soprattutto se si pone mente alla circostanza che l’intimazione di pagamento gravata in prime cure fa riferimento soltanto ad un solo ruolo. Una eventuale duplicazione del ruolo costituirebbe semmai un vizio della cartella che una volta divenuta definitiva rende immune gli atti a valle avverso i quali non è più possibile sollevare una censura dalla quale si è decaduti.
Comunque tale motivo è stato correttamente considerato infondato dal Tar anche per il fatto che il ricorrente non chiarisce quale normativa sarebbe stata violata.
6. Per le ragioni che precedono l’appello deve essere respinto.
7. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
8. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte appellante AC IO a rifondere alle Agenzie appellate le spese che si liquidano complessivamente in € 2.000,00 (duemila/00), più accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI De LI, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
UD IN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UD IN | GI De LI |
IL SEGRETARIO