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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 6106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6106 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. UL MO Presidente;
2) Dr. ES UÈ ZZ LM Consigliere relatore;
3) Dr. Pietro Ernesto De Felice Giudice Tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° R.G. 4822/2020, avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 05.11.2025, tra:
- (C.F.: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1
procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avvocato ANNUNZIATA PIGNATELLI (C.F.:
), con la quale elettivamente domicilia in Nola (Na) alla via P. C.F._2
Vivenzio n. 7
- ricorrente -
e
- (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti, dall'avvocato MICHELE
1 OF (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa C.F._3
Lucia n° 81 presso l'Avvocatura Regionale
- resistente -
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 151 del R.D. n° 1775/33 contro la CP_1
con il quale ha premesso:
[...]
- di essere proprietaria e coltivatrice di un fondo agricolo sito nel Comune di Nola (Na), località Lenze, riportato in catasto al foglio 9, p.lla 733 (di are 52,21) e p.lla 734 (di are 1,62);
- che tale fondo è coltivato a finocchi;
- che in data 19.12.2019 si è verificato un evento alluvionale, a seguito del quale l'argine sinistro idrografico dell'alveo Avella ha tracimato ed ha riversato tutto il suo carico idraulico sui fondi limitrofi, tra i quali quello di essa ricorrente, che è stato invaso, per uno strato di circa 10 centimetri, da acque putride e maleodoranti, materiale melmoso e liquami (causati dagli scarichi immessi nel predetto alveo);
- che è stato, pertanto, necessario rimuovere il fango ed i detriti con utilizzo di mezzi meccanici e successivo trasporto a rifiuto, per poi effettuare opportuna disinfezione, disinfestazione e riammonizzazione del terreno con idonei prodotti chimici;
- che la detta esondazione è dovuta allo stato di degrado assoluto in cui versa l'alveo Avella, con la sezione quasi completamente occlusa da vegetazione spontanea, rifiuti di ogni genere e detriti, che hanno provocato l'innalzamento complessivo del letto del corso d'acqua, portandolo ad un livello superiore (circa 2 metri) rispetto alla sua originaria profondità, tanto da non riuscire a contenere l'ingente massa d'acqua generatasi a seguito delle piogge di stagione.
Ha quindi avanzato richiesta di condanna della convenuta al risarcimento dei danni CP_1
patrimoniali subiti per la perdita delle colture in atto e per le spese per il ripristino dello status quo ante, ed in particolare per l'asportazione ed il trasporto a rifiuto del manto fangoso e dei detriti, nonché per disinfezione, disinfestazione e riammonizzazione del terreno.
…
In data 08.03.2023 si è costituita in giudizio, seppur tardivamente, la , la Controparte_1 quale ha eccepito l'eccezionalità dell'evento e, nel merito, ha contestato la propria
“legittimazione passiva”, sostenendo che la manutenzione del corso d'acqua in oggetto fosse di competenza esclusiva del Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno
2 e/o del Comune competente per lo smaltimento dei rifiuti solidi;
ha dedotto, inoltre, la carenza di prova rispetto al nesso di causalità tra la presunta difettosa manutenzione dell'alveo e il danno prospettato ed infine ha contestato il “quantum” richiesto dalla ricorrente perché eccessivo e non sostenuto da documentazioni probanti inequivocabili.
…
Ammessa la prova per testi ed espletata la stessa dinanzi al Tribunale di Nola ai sensi dell'art. 203 c.p.c., le conclusioni sono state precisate dinanzi al giudice delegato in data
12.09.2023 (la ricorrente si è riportata al ricorso introduttivo;
la resistente non ha presentato conclusioni) e, successivamente, la causa è stata assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
05.11.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata, seppure con le precisazioni che si diranno quanto al quantum.
La circostanza che la ricorrente sia proprietaria del fondo agricolo per cui è causa risulta provata dall'atto di compravendita per Notar del 20.12.1988 e dalle visure Persona_1
catastali storiche dell'immobile.
Peraltro, che la ricorrente coltivasse il terreno in questione è stato confermato anche dai testi e . Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
La circostanza che nel dicembre dell'anno 2019 l'alveo abbia tracimato, allagando il Per_2
fondo della ricorrente, che veniva così ricoperto di melma, è dimostrata dalle dichiarazioni testimoniali dei succitati testi (il quale ha redatto anche la consulenza tecnica di Tes_2
parte), (genero della ricorrente) e (amico di famiglia). Tes_1 Tes_3
I testi hanno anche precisato che il terreno de quo era adibito, al momento del fatto, a coltivazione di finocchi e che, a seguito dell'inondazione, dette colture sono andate distrutte.
In particolare, il teste ha affermato: “il marito della ricorrente mi ha portato in auto Tes_2
presso il fondo e ho visto che era tutto allagato per l'acqua che proveniva dall'alveo Avella, la cui sponda sinistra presentava una grossa falla…sul fondo erano stati trapiantati da poco
i finocchi ed il raccolto è andato tutto perso”.
Il teste ha, poi, soggiunto: “Dopo circa tre giorni il fondo fu ripulito dal fango alto circa Tes_3
15 cm ed io stesso aiutai a ripulire con il mio bobcat. Il fondo fu ripulito con l'aiuto dei familiari.
Con il bobcat ho impiegato un paio di giorni per ripulire il fondo”.
3 Il teste ha, dal canto suo, dichiarato: “il fondo era tutto allagato compresa la strada Tes_1
tanto che non potevamo scendere dall'auto…dopo un paio di giorni l'acqua era andata via ma erano rimasti circa 10 cm di fango che hanno distrutto i prodotti del fondo, ossia finocchi.
Tutto il raccolto è andato perso. Abbiamo dovuto ripulire il fondo dando una mano tutti noi della famiglia e con l'ausilio di un bobcat fornito da mio cognato”.
Allegate alla consulenza di parte vi sono inoltre delle foto, che immortalano la presenza abbondante di acqua e di un cospicuo strato di fango, oramai essiccato, sul terreno della ricorrente.
I detti testi, inoltre, hanno riferito che il letto del canale si presentava ricoperto di vegetazione spontanea, rifiuti e detriti.
Sulla scorta della citata documentazione e delle dette dichiarazioni testimoniali (della cui attendibilità non sono emersi elementi per dubitare) si può, quindi, ritenere provato che nel dicembre dell'anno 2019 si è verificata l'esondazione dell'alveo a seguito della quale Per_2
il fondo della ricorrente è stato invaso da fango, subendo danni alle coltivazioni in quel momento esistenti in loco ed al terreno.
…
La è indiscutibilmente tenuta alla manutenzione ed alla custodia del Controparte_1
corso d'acqua per cui è processo.
Ed invero, l'art. 86 del d.lgs. 112/98 ha conferito alle Regioni la gestione del demanio idrico e l'art. 89 ha conferito loro anche le funzioni di progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura.
La sussistenza della qualità di custode in capo alle Regioni in materia di demanio idrico e, in generale, di opere idrauliche di qualsiasi natura è stata ribadita di recente dal Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche nella sentenza n° 84/2022, depositata in data 29.04.2022, dove è stato affermato che: “è principio già più volte affermato dalla giurisprudenza tanto di legittimità (Cass. Sez. Un., sent. n. 8588/1997; Cass., Sez. Un. sent. n. 9502/1997; Cass.
Sez. Un., sent. n. 25928/2011) che di questo stesso Tribunale (tra le ultime: sentenze nn.
198 e 199 del 15/06/2016; n.219 del 04/07/2016; n.60 del 23/02/2016; n.21 del 08/02/2017;
n.34 del 14/02/2018; n.47 del 15/03/2018; n. 83 del 18/05/2018; n.107 del 22/06/2018) che, in via istituzionale, la è custode del demanio fluviale poiché le competono, per CP_1
4 trasferimento da parte dello Stato, le funzioni di conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale.
Segnatamente, vanno qui richiamate le seguenti diposizioni:
- L'articolo 89 del D.P.R. n.616/77, che, nel primo comma, stabilisce: «Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo, sentite le regioni, delimita i bacini idrografici a carattere interregionale. Tale delimitazione può essere modificata con lo stesso procedimento. Tutte le opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali sono trasferite alle regioni>>.
- L'articolo 90 del medesimo D.P.R. n. 616/77, che, a sua volta, prevede, nel primo comma, che <<tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione riservate allo stato dal successivo articolo, sono delegate alle regioni, che eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale destinazione idriche in conformità direttive statali sia generali di settore per la dell'economia idrica» e, nel secondo comma, <
- L'articolo 89 del d.lgs. n. 112/98, che, nel primo comma, conferisce alla Regioni, nella lett.
a), le funzioni relative «alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura»; nella lett. c), le funzioni relative «ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937,
n.2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua>>; nella lett. i), le funzioni relative << alla gestione del demanio idrico>>.
- L'articolo 61 del d.lgs. n. 152/06, che, nel primo comma, lett. e), prevede che le Regioni provvedano, per la parte di propria competenza, <<all'organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica ed a quelli per la gestione manutenzione delle opere degli impianti ia conservazione dei beni>>.
Orbene, l'alveo (denominato anche alveo Avella) fa parte del sistema dei “Regi Per_2
Lagni” (sistema idraulico di bonifica realizzato tra il XVI ed il XVIII secolo), come è stato già più volte affermato da questo Tribunale Regionale delle Acque: tale circostanza fa sì che certamente sussistono funzioni di custodia e di manutenzione anche in capo all'ente
5 consortile (peraltro nel caso di specie non evocato in giudizio, né da parte ricorrente né dalla convenuta), ma esse non escludono (come invece sostiene la nella sua CP_1 CP_1
comparsa di costituzione), bensì si aggiungono a quelle della , atteso Controparte_1
che, come già si è detto, il d.lgs. 112/98 non solo ha conferito alle Regioni, all'art. 86, la gestione del demanio idrico, ma, all'art. 89, ha conferito loro anche la progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura, nel cui ambito sono certamente ricompresi anche i canali di bonifica, in quanto opere idrauliche (cfr., ad esempio, Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza n° 353/16: “Se un corso
d'acqua – nella specie torrente NA (Regione Campania), il cui bacino è caratterizzato in larga misura dalla presenza mista di corsi d'acqua naturali e artificiali -, oltre ad essere inserito negli elenchi delle acque pubbliche, è annoverato anche nel comprensorio di bonifica integrale di cui al T.U. n. 215/1933, e costituisce, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica, il
Consorzio, che lo utilizza come elemento integrativo irriguo dei canali artificiali e naturali e con funzione scolante per raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, è tenuto alla manutenzione di tale corpo idrico e quindi risponde, in caso di danni provocati dalla sua esondazione in considerazione della funzionalità dell'opera, in concorso con la
quale titolare della proprietà demaniale – rectius, quale titolare della gestione - dei CP_1
torrenti regimentati per la bonifica, obbligata alla manutenzione degli argini di essi”).
D'altronde costituisce principio pacifico, affermato anche dalla Suprema Corte, che, essendo state le funzioni di gestione e di manutenzione delle opere idrauliche trasferite alle
Regioni, queste ultime ne rimangono custodi a prescindere dalla eventuale delega che esse abbiano operato ai Consorzi di bonifica, atteso che la delega non le esime da un obbligo di controllo e dalla conseguente responsabilità per i danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (cfr. Cass., Sezioni Unite, n° 25928 del 05/12/2011).
Per le stesse ragioni una eventuale responsabilità dell'ente comunale – eccepita dalla nella propria comparsa di costituzione - ai sensi del R.D. n° 523/04 (che riserva ai CP_1
Comuni le cosiddette opere di quinta categoria, quelle cioè che provvedono alla difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane) oppure ai sensi della normativa sulla raccolta dei rifiuti, non esclude, ma al più
6 concorre, con la responsabilità che per la manutenzione generale dell'alveo e degli argini incombe in capo alla , quale gestore del demanio idrico. CP_1
…
In quanto custode dell'alveo la è responsabile, ai sensi degli artt. 2051 c.c., per i CP_1
danni subiti dal fondo agricolo della ricorrente in ragione della omessa manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., infatti, una volta che l'attore abbia provato l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, spetta al convenuto provare, per liberarsi della responsabilità che gli deriva dai suoi obblighi di vigilanza e di controllo della cosa, l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cass., sez. 3, n° 11227 del 08/05/2008; Cass., sez. 3, n° 8811 del
12/05/2020).
Il che, nel caso di specie, non è avvenuto (la presunta eccezionalità dell'evento è stata dedotta dalla in maniera del tutto generica), ma è anzi emersa dalle dichiarazioni CP_1
testimoniali una specifica responsabilità omissiva nella manutenzione del canale, che è stata causa degli eventi.
…
Accertati, quindi:
- il verificarsi, a carico del fondo della ricorrente, dell'evento dannoso oggetto di ricorso
(esondazione, in data 19.12.2019, dell'alveo Avella, con conseguente allagamento del fondo agricolo de quo, che veniva invaso da melma e rifiuti, subendo danni al terreno ed alle coltivazioni ivi esistenti);
- l'imputabilità di tale evento dannoso alla convenuta , in quanto custode del corso CP_1
d'acqua de quo, dovendosi presumere, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed in mancanza di prova del caso fortuito, che esso sia ascrivibile ad un difetto di manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini, resta da quantificare il cosiddetto danno conseguenza, e cioè i danni patrimoniali subiti dalla ricorrente in ragione dell'evento di cui si discute.
7 Sul punto va evidenziato che, in considerazione del tempo trascorso dall'evento dannoso,
è apparso inutile disporre una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dei danni;
per cui per l'individuazione e per la quantificazione di essi non ci si potrà che rifare, nei limiti del consentito, a quanto emerso dalla prova testimoniale, dalla documentazione in atti e dalla consulenza di parte.
Rispetto a tale ultimo aspetto va infatti sottolineato che vi è agli atti, prodotta da parte ricorrente, una consulenza a firma dell'agronomo consulente tecnico Testimone_2
agrario.
Tuttavia, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass., sez. 2, n° 4437 del 19/05/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche
Cass., sez. 6, n° 9483 del 09/04/2021).
Nel caso di specie il consulente, che è stato per l'appunto sentito anche come teste sulle circostanze di fatto da lui verificate (sul punto ci si riporta a quanto più sopra esposto nella parte in cui si è fatto riferimento al contenuto delle dichiarazioni testimoniali), dopo aver illustrato lo stato dei luoghi e l'evento, ha effettuato una stima delle spese necessarie per il ripristino dello status quo ante del terreno (sterri e riporti, lavori complementari atti a creare l'ambiente ottimale per la semina, trattamenti del terreno con insetticidi e fungicidi, riammonizzazione ed umificazione), nonché per perdita di piante e del capitale di anticipazione.
8 Andando nello specifico, il consulente ha calcolato un danno complessivo pari ad €
22.000,00 derivante dalla somma delle seguenti voci:
- danni al terreno (erpicatura, ripuntatura, spianamento, sterri € 5.000,00; trattamento insetticida € 650,00; trattamento con fungicidi € 750,00; riammonizzazione e umidificazione
€ 9.000,00);
- danni alle coltivazioni (piantine di finocchi € 4.800,00; concimi € 1.200,00; noleggio trapiantatrice € 600,00).
Ebbene, tale consulenza appare gravemente carente in quanto:
- si sono quantificati i costi per gli interventi di pulizia e di trasporto dei rifiuti a discarica ed in generale per il ripristino dello status quo ante della coltivabilità e della fertilità del terreno, ma non sono stati allegati i prezziari ufficiali sulla base dei quali tali costi sono stati calcolati: vi è solo una cifra finale, senza alcuna esplicitazione dei parametri (prezzi ufficiali, metratura del terreno) attraverso i quali a tale cifra finale si è arrivati;
né tanto meno sono state prodotte prove documentali circa gli effettivi costi sostenuti per gli interventi di pulizia ed in generale per il ripristino dello status quo ante della coltivabilità e della fertilità del terreno, né per l'acquisto di specifici prodotti, nonostante che, alla luce del tempo trascorso dai fatti, sia verosimile che le attività necessarie per la bonifica siano già state espletate;
- si sono quantificati i costi per l'acquisto di 48.000 piantine di finocchio, ma non si è specificato come si è arrivati a questo numero (lo ha conteggiato personalmente il consulente ? Glielo ha indicato la stessa ricorrente ? Si è calcolata la quantità media di piantine che possono essere contenute in una estensione di terreno pari a quella della ricorrente ? E se è così, perché i parametri per tale calcolo non sono stati indicati ?); nemmeno sono stati prodotti documenti comprovanti l'effettivo acquisto delle piantine asseritamente andate distrutte.
Tutto quanto detto non toglie che, sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi e sulla base delle foto in atti, si possa ritenere provato che il fondo della ricorrente abbia subito una cospicua invasione di acqua, melma e detriti, che ha cagionato la perdita/distruzione di almeno parte delle piantine di finocchio ivi esistenti e che ha inoltre comportato la necessità di esborsi per l'asportazione ed il trasporto in discarica (per quanto verosimilmente effettuate in economia) dei rifiuti nonché la necessità di bonificare e concimare il terreno.
9 Ne consegue che i detti danni possono da questo Tribunale essere valutati equitativamente, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., anche grazie al supporto della propria componente tecnica, ed essere così liquidati in una misura che però, nell'assoluta mancanza di dati plausibili, deve essere mantenuta nei limiti di circa il 20% delle somme indicate in consulenza, ed in particolare nella somma di euro 4.400,00.
Trattandosi di debito di valore, la detta somma deve essere sottoposta a rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito (19.12.2019) fino alla data della presente sentenza, ed inoltre su di essa vanno riconosciuti, quale lucro cessante, gli interessi compensativi (che nel caso di specie si ritiene equo determinare nella misura legale), anch'essi decorrenti dalla data del fatto illecito fino alla data della presente sentenza (cfr., tra le tante, Cass., sez. 1,
n° 12961 del 24/05/2018).
E', infatti, pacifico che ai debiti di valore si applichi il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione, al momento della liquidazione finale, in cui si sarebbe trovato se l'evento pregiudizievole non si fosse verificato (danno emergente), mentre i secondi hanno natura compensativa e servono a ristorare il lucro cessante (rispondendo alla finalità di compensare il danneggiato dal pregiudizio derivantegli dal mancato conseguimento dell'equivalente monetario del danno sin dal momento del fatto illecito;
si tratta di un danno che, benché debba essere provato dal creditore, può essere riconosciuto dal giudice anche mediante criteri presuntivi ed equitativi), con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente (in altri termini, dal momento dell'illecito gli interessi verranno corrisposti prima sulla somma capitale e poi sulla stessa somma capitale così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data della sentenza).
Solo a seguito della sentenza che provvede alla liquidazione del danno il debito risarcitorio di valore si trasforma in debito di valuta: per cui da tale momento, da un lato, a norma dell'art. 1282 c.c., andranno applicati gli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, mentre, dall'altro lato, nulla più dovrà essere corrisposto a titolo di rivalutazione monetaria.
10 …
Non vi sono, infine, ragioni ostative a che venga accolta la richiesta della ricorrente di ordinare, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza, anche alla luce dell'importo non elevato per cui vi è condanna.
…
Quanto alle spese processuali, ritiene questa Corte che vi siano i presupposti per una compensazione di esse nella misura del 50%, tenuto conto che la richiesta risarcitoria è stata riconosciuta in misura di gran lunga ridotta rispetto a quanto richiesto (come evidenziato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n° 32061/22,
l'accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo, pur non dando luogo a reciproca soccombenza - configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi – e pur non consentendo, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, può però giustificare la compensazione totale o parziale di esse).
Per il residuo 50% spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, la resistente va condannata al pagamento in favore della ricorrente, e con Controparte_1
distrazione al difensore ZI AT dichiaratasi antistataria, della somma di euro
132,00 per spese vive (euro 264,00 : 2) e di euro 900,00 per onorari (fase di studio: euro
350,00; fase introduttiva: euro 350,00; fase istruttoria: euro 600,00; fase decisionale: euro
500,00; totale euro 1.800,00 : 2 = euro 900,00), così determinata attenendosi a valori tra i minimi ed i medi di quelli previsti dalla tabella 12 allegata al D.M. n° 147/22 (l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) per lo scaglione da euro
1.100,01 ad euro 5.200,00 (valore così individuato in base all'entità del risarcimento riconosciuto in sentenza, che rientra nel detto scaglione pur tenendo conto di rivalutazione ed interessi che, ai fini della individuazione dello scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese processuali, vanno calcolati solo fino alla data della domanda: cfr. Cass., sez.
3, n° 2274 del 04/02/2005), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
11 Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda, condanna la , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma Parte_1
di euro 4.400,00, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi) dal 19.12.2019 fino alla data del deposito della presente decisione, ed oltre ad interessi nella misura legale sulla sorta capitale per il primo anno a partire dal 19.12.2019 e poi sulla detta somma così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data del deposito della presente sentenza;
ed oltre, ancora, agli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, a partire dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
- dichiara compensate tra le parti, al 50%, le spese del presente giudizio e, per il resto, condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento, a favore della ricorrente e con distrazione al difensore ZI AT dichiaratasi antistataria, di spese ed onorari di giudizio, che liquida in euro 132,00 per spese vive ed in euro 900,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 05.11.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
ES UÈ ZZ LM UL MO
12
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. UL MO Presidente;
2) Dr. ES UÈ ZZ LM Consigliere relatore;
3) Dr. Pietro Ernesto De Felice Giudice Tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° R.G. 4822/2020, avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 05.11.2025, tra:
- (C.F.: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1
procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avvocato ANNUNZIATA PIGNATELLI (C.F.:
), con la quale elettivamente domicilia in Nola (Na) alla via P. C.F._2
Vivenzio n. 7
- ricorrente -
e
- (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti, dall'avvocato MICHELE
1 OF (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa C.F._3
Lucia n° 81 presso l'Avvocatura Regionale
- resistente -
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 151 del R.D. n° 1775/33 contro la CP_1
con il quale ha premesso:
[...]
- di essere proprietaria e coltivatrice di un fondo agricolo sito nel Comune di Nola (Na), località Lenze, riportato in catasto al foglio 9, p.lla 733 (di are 52,21) e p.lla 734 (di are 1,62);
- che tale fondo è coltivato a finocchi;
- che in data 19.12.2019 si è verificato un evento alluvionale, a seguito del quale l'argine sinistro idrografico dell'alveo Avella ha tracimato ed ha riversato tutto il suo carico idraulico sui fondi limitrofi, tra i quali quello di essa ricorrente, che è stato invaso, per uno strato di circa 10 centimetri, da acque putride e maleodoranti, materiale melmoso e liquami (causati dagli scarichi immessi nel predetto alveo);
- che è stato, pertanto, necessario rimuovere il fango ed i detriti con utilizzo di mezzi meccanici e successivo trasporto a rifiuto, per poi effettuare opportuna disinfezione, disinfestazione e riammonizzazione del terreno con idonei prodotti chimici;
- che la detta esondazione è dovuta allo stato di degrado assoluto in cui versa l'alveo Avella, con la sezione quasi completamente occlusa da vegetazione spontanea, rifiuti di ogni genere e detriti, che hanno provocato l'innalzamento complessivo del letto del corso d'acqua, portandolo ad un livello superiore (circa 2 metri) rispetto alla sua originaria profondità, tanto da non riuscire a contenere l'ingente massa d'acqua generatasi a seguito delle piogge di stagione.
Ha quindi avanzato richiesta di condanna della convenuta al risarcimento dei danni CP_1
patrimoniali subiti per la perdita delle colture in atto e per le spese per il ripristino dello status quo ante, ed in particolare per l'asportazione ed il trasporto a rifiuto del manto fangoso e dei detriti, nonché per disinfezione, disinfestazione e riammonizzazione del terreno.
…
In data 08.03.2023 si è costituita in giudizio, seppur tardivamente, la , la Controparte_1 quale ha eccepito l'eccezionalità dell'evento e, nel merito, ha contestato la propria
“legittimazione passiva”, sostenendo che la manutenzione del corso d'acqua in oggetto fosse di competenza esclusiva del Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno
2 e/o del Comune competente per lo smaltimento dei rifiuti solidi;
ha dedotto, inoltre, la carenza di prova rispetto al nesso di causalità tra la presunta difettosa manutenzione dell'alveo e il danno prospettato ed infine ha contestato il “quantum” richiesto dalla ricorrente perché eccessivo e non sostenuto da documentazioni probanti inequivocabili.
…
Ammessa la prova per testi ed espletata la stessa dinanzi al Tribunale di Nola ai sensi dell'art. 203 c.p.c., le conclusioni sono state precisate dinanzi al giudice delegato in data
12.09.2023 (la ricorrente si è riportata al ricorso introduttivo;
la resistente non ha presentato conclusioni) e, successivamente, la causa è stata assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
05.11.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata, seppure con le precisazioni che si diranno quanto al quantum.
La circostanza che la ricorrente sia proprietaria del fondo agricolo per cui è causa risulta provata dall'atto di compravendita per Notar del 20.12.1988 e dalle visure Persona_1
catastali storiche dell'immobile.
Peraltro, che la ricorrente coltivasse il terreno in questione è stato confermato anche dai testi e . Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
La circostanza che nel dicembre dell'anno 2019 l'alveo abbia tracimato, allagando il Per_2
fondo della ricorrente, che veniva così ricoperto di melma, è dimostrata dalle dichiarazioni testimoniali dei succitati testi (il quale ha redatto anche la consulenza tecnica di Tes_2
parte), (genero della ricorrente) e (amico di famiglia). Tes_1 Tes_3
I testi hanno anche precisato che il terreno de quo era adibito, al momento del fatto, a coltivazione di finocchi e che, a seguito dell'inondazione, dette colture sono andate distrutte.
In particolare, il teste ha affermato: “il marito della ricorrente mi ha portato in auto Tes_2
presso il fondo e ho visto che era tutto allagato per l'acqua che proveniva dall'alveo Avella, la cui sponda sinistra presentava una grossa falla…sul fondo erano stati trapiantati da poco
i finocchi ed il raccolto è andato tutto perso”.
Il teste ha, poi, soggiunto: “Dopo circa tre giorni il fondo fu ripulito dal fango alto circa Tes_3
15 cm ed io stesso aiutai a ripulire con il mio bobcat. Il fondo fu ripulito con l'aiuto dei familiari.
Con il bobcat ho impiegato un paio di giorni per ripulire il fondo”.
3 Il teste ha, dal canto suo, dichiarato: “il fondo era tutto allagato compresa la strada Tes_1
tanto che non potevamo scendere dall'auto…dopo un paio di giorni l'acqua era andata via ma erano rimasti circa 10 cm di fango che hanno distrutto i prodotti del fondo, ossia finocchi.
Tutto il raccolto è andato perso. Abbiamo dovuto ripulire il fondo dando una mano tutti noi della famiglia e con l'ausilio di un bobcat fornito da mio cognato”.
Allegate alla consulenza di parte vi sono inoltre delle foto, che immortalano la presenza abbondante di acqua e di un cospicuo strato di fango, oramai essiccato, sul terreno della ricorrente.
I detti testi, inoltre, hanno riferito che il letto del canale si presentava ricoperto di vegetazione spontanea, rifiuti e detriti.
Sulla scorta della citata documentazione e delle dette dichiarazioni testimoniali (della cui attendibilità non sono emersi elementi per dubitare) si può, quindi, ritenere provato che nel dicembre dell'anno 2019 si è verificata l'esondazione dell'alveo a seguito della quale Per_2
il fondo della ricorrente è stato invaso da fango, subendo danni alle coltivazioni in quel momento esistenti in loco ed al terreno.
…
La è indiscutibilmente tenuta alla manutenzione ed alla custodia del Controparte_1
corso d'acqua per cui è processo.
Ed invero, l'art. 86 del d.lgs. 112/98 ha conferito alle Regioni la gestione del demanio idrico e l'art. 89 ha conferito loro anche le funzioni di progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura.
La sussistenza della qualità di custode in capo alle Regioni in materia di demanio idrico e, in generale, di opere idrauliche di qualsiasi natura è stata ribadita di recente dal Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche nella sentenza n° 84/2022, depositata in data 29.04.2022, dove è stato affermato che: “è principio già più volte affermato dalla giurisprudenza tanto di legittimità (Cass. Sez. Un., sent. n. 8588/1997; Cass., Sez. Un. sent. n. 9502/1997; Cass.
Sez. Un., sent. n. 25928/2011) che di questo stesso Tribunale (tra le ultime: sentenze nn.
198 e 199 del 15/06/2016; n.219 del 04/07/2016; n.60 del 23/02/2016; n.21 del 08/02/2017;
n.34 del 14/02/2018; n.47 del 15/03/2018; n. 83 del 18/05/2018; n.107 del 22/06/2018) che, in via istituzionale, la è custode del demanio fluviale poiché le competono, per CP_1
4 trasferimento da parte dello Stato, le funzioni di conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale.
Segnatamente, vanno qui richiamate le seguenti diposizioni:
- L'articolo 89 del D.P.R. n.616/77, che, nel primo comma, stabilisce: «Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo, sentite le regioni, delimita i bacini idrografici a carattere interregionale. Tale delimitazione può essere modificata con lo stesso procedimento. Tutte le opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali sono trasferite alle regioni>>.
- L'articolo 90 del medesimo D.P.R. n. 616/77, che, a sua volta, prevede, nel primo comma, che <<tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione riservate allo stato dal successivo articolo, sono delegate alle regioni, che eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale destinazione idriche in conformità direttive statali sia generali di settore per la dell'economia idrica» e, nel secondo comma, <
- L'articolo 89 del d.lgs. n. 112/98, che, nel primo comma, conferisce alla Regioni, nella lett.
a), le funzioni relative «alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura»; nella lett. c), le funzioni relative «ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937,
n.2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua>>; nella lett. i), le funzioni relative << alla gestione del demanio idrico>>.
- L'articolo 61 del d.lgs. n. 152/06, che, nel primo comma, lett. e), prevede che le Regioni provvedano, per la parte di propria competenza, <<all'organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica ed a quelli per la gestione manutenzione delle opere degli impianti ia conservazione dei beni>>.
Orbene, l'alveo (denominato anche alveo Avella) fa parte del sistema dei “Regi Per_2
Lagni” (sistema idraulico di bonifica realizzato tra il XVI ed il XVIII secolo), come è stato già più volte affermato da questo Tribunale Regionale delle Acque: tale circostanza fa sì che certamente sussistono funzioni di custodia e di manutenzione anche in capo all'ente
5 consortile (peraltro nel caso di specie non evocato in giudizio, né da parte ricorrente né dalla convenuta), ma esse non escludono (come invece sostiene la nella sua CP_1 CP_1
comparsa di costituzione), bensì si aggiungono a quelle della , atteso Controparte_1
che, come già si è detto, il d.lgs. 112/98 non solo ha conferito alle Regioni, all'art. 86, la gestione del demanio idrico, ma, all'art. 89, ha conferito loro anche la progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura, nel cui ambito sono certamente ricompresi anche i canali di bonifica, in quanto opere idrauliche (cfr., ad esempio, Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza n° 353/16: “Se un corso
d'acqua – nella specie torrente NA (Regione Campania), il cui bacino è caratterizzato in larga misura dalla presenza mista di corsi d'acqua naturali e artificiali -, oltre ad essere inserito negli elenchi delle acque pubbliche, è annoverato anche nel comprensorio di bonifica integrale di cui al T.U. n. 215/1933, e costituisce, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica, il
Consorzio, che lo utilizza come elemento integrativo irriguo dei canali artificiali e naturali e con funzione scolante per raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, è tenuto alla manutenzione di tale corpo idrico e quindi risponde, in caso di danni provocati dalla sua esondazione in considerazione della funzionalità dell'opera, in concorso con la
quale titolare della proprietà demaniale – rectius, quale titolare della gestione - dei CP_1
torrenti regimentati per la bonifica, obbligata alla manutenzione degli argini di essi”).
D'altronde costituisce principio pacifico, affermato anche dalla Suprema Corte, che, essendo state le funzioni di gestione e di manutenzione delle opere idrauliche trasferite alle
Regioni, queste ultime ne rimangono custodi a prescindere dalla eventuale delega che esse abbiano operato ai Consorzi di bonifica, atteso che la delega non le esime da un obbligo di controllo e dalla conseguente responsabilità per i danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (cfr. Cass., Sezioni Unite, n° 25928 del 05/12/2011).
Per le stesse ragioni una eventuale responsabilità dell'ente comunale – eccepita dalla nella propria comparsa di costituzione - ai sensi del R.D. n° 523/04 (che riserva ai CP_1
Comuni le cosiddette opere di quinta categoria, quelle cioè che provvedono alla difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane) oppure ai sensi della normativa sulla raccolta dei rifiuti, non esclude, ma al più
6 concorre, con la responsabilità che per la manutenzione generale dell'alveo e degli argini incombe in capo alla , quale gestore del demanio idrico. CP_1
…
In quanto custode dell'alveo la è responsabile, ai sensi degli artt. 2051 c.c., per i CP_1
danni subiti dal fondo agricolo della ricorrente in ragione della omessa manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., infatti, una volta che l'attore abbia provato l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, spetta al convenuto provare, per liberarsi della responsabilità che gli deriva dai suoi obblighi di vigilanza e di controllo della cosa, l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cass., sez. 3, n° 11227 del 08/05/2008; Cass., sez. 3, n° 8811 del
12/05/2020).
Il che, nel caso di specie, non è avvenuto (la presunta eccezionalità dell'evento è stata dedotta dalla in maniera del tutto generica), ma è anzi emersa dalle dichiarazioni CP_1
testimoniali una specifica responsabilità omissiva nella manutenzione del canale, che è stata causa degli eventi.
…
Accertati, quindi:
- il verificarsi, a carico del fondo della ricorrente, dell'evento dannoso oggetto di ricorso
(esondazione, in data 19.12.2019, dell'alveo Avella, con conseguente allagamento del fondo agricolo de quo, che veniva invaso da melma e rifiuti, subendo danni al terreno ed alle coltivazioni ivi esistenti);
- l'imputabilità di tale evento dannoso alla convenuta , in quanto custode del corso CP_1
d'acqua de quo, dovendosi presumere, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed in mancanza di prova del caso fortuito, che esso sia ascrivibile ad un difetto di manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini, resta da quantificare il cosiddetto danno conseguenza, e cioè i danni patrimoniali subiti dalla ricorrente in ragione dell'evento di cui si discute.
7 Sul punto va evidenziato che, in considerazione del tempo trascorso dall'evento dannoso,
è apparso inutile disporre una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dei danni;
per cui per l'individuazione e per la quantificazione di essi non ci si potrà che rifare, nei limiti del consentito, a quanto emerso dalla prova testimoniale, dalla documentazione in atti e dalla consulenza di parte.
Rispetto a tale ultimo aspetto va infatti sottolineato che vi è agli atti, prodotta da parte ricorrente, una consulenza a firma dell'agronomo consulente tecnico Testimone_2
agrario.
Tuttavia, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass., sez. 2, n° 4437 del 19/05/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche
Cass., sez. 6, n° 9483 del 09/04/2021).
Nel caso di specie il consulente, che è stato per l'appunto sentito anche come teste sulle circostanze di fatto da lui verificate (sul punto ci si riporta a quanto più sopra esposto nella parte in cui si è fatto riferimento al contenuto delle dichiarazioni testimoniali), dopo aver illustrato lo stato dei luoghi e l'evento, ha effettuato una stima delle spese necessarie per il ripristino dello status quo ante del terreno (sterri e riporti, lavori complementari atti a creare l'ambiente ottimale per la semina, trattamenti del terreno con insetticidi e fungicidi, riammonizzazione ed umificazione), nonché per perdita di piante e del capitale di anticipazione.
8 Andando nello specifico, il consulente ha calcolato un danno complessivo pari ad €
22.000,00 derivante dalla somma delle seguenti voci:
- danni al terreno (erpicatura, ripuntatura, spianamento, sterri € 5.000,00; trattamento insetticida € 650,00; trattamento con fungicidi € 750,00; riammonizzazione e umidificazione
€ 9.000,00);
- danni alle coltivazioni (piantine di finocchi € 4.800,00; concimi € 1.200,00; noleggio trapiantatrice € 600,00).
Ebbene, tale consulenza appare gravemente carente in quanto:
- si sono quantificati i costi per gli interventi di pulizia e di trasporto dei rifiuti a discarica ed in generale per il ripristino dello status quo ante della coltivabilità e della fertilità del terreno, ma non sono stati allegati i prezziari ufficiali sulla base dei quali tali costi sono stati calcolati: vi è solo una cifra finale, senza alcuna esplicitazione dei parametri (prezzi ufficiali, metratura del terreno) attraverso i quali a tale cifra finale si è arrivati;
né tanto meno sono state prodotte prove documentali circa gli effettivi costi sostenuti per gli interventi di pulizia ed in generale per il ripristino dello status quo ante della coltivabilità e della fertilità del terreno, né per l'acquisto di specifici prodotti, nonostante che, alla luce del tempo trascorso dai fatti, sia verosimile che le attività necessarie per la bonifica siano già state espletate;
- si sono quantificati i costi per l'acquisto di 48.000 piantine di finocchio, ma non si è specificato come si è arrivati a questo numero (lo ha conteggiato personalmente il consulente ? Glielo ha indicato la stessa ricorrente ? Si è calcolata la quantità media di piantine che possono essere contenute in una estensione di terreno pari a quella della ricorrente ? E se è così, perché i parametri per tale calcolo non sono stati indicati ?); nemmeno sono stati prodotti documenti comprovanti l'effettivo acquisto delle piantine asseritamente andate distrutte.
Tutto quanto detto non toglie che, sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi e sulla base delle foto in atti, si possa ritenere provato che il fondo della ricorrente abbia subito una cospicua invasione di acqua, melma e detriti, che ha cagionato la perdita/distruzione di almeno parte delle piantine di finocchio ivi esistenti e che ha inoltre comportato la necessità di esborsi per l'asportazione ed il trasporto in discarica (per quanto verosimilmente effettuate in economia) dei rifiuti nonché la necessità di bonificare e concimare il terreno.
9 Ne consegue che i detti danni possono da questo Tribunale essere valutati equitativamente, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., anche grazie al supporto della propria componente tecnica, ed essere così liquidati in una misura che però, nell'assoluta mancanza di dati plausibili, deve essere mantenuta nei limiti di circa il 20% delle somme indicate in consulenza, ed in particolare nella somma di euro 4.400,00.
Trattandosi di debito di valore, la detta somma deve essere sottoposta a rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito (19.12.2019) fino alla data della presente sentenza, ed inoltre su di essa vanno riconosciuti, quale lucro cessante, gli interessi compensativi (che nel caso di specie si ritiene equo determinare nella misura legale), anch'essi decorrenti dalla data del fatto illecito fino alla data della presente sentenza (cfr., tra le tante, Cass., sez. 1,
n° 12961 del 24/05/2018).
E', infatti, pacifico che ai debiti di valore si applichi il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione, al momento della liquidazione finale, in cui si sarebbe trovato se l'evento pregiudizievole non si fosse verificato (danno emergente), mentre i secondi hanno natura compensativa e servono a ristorare il lucro cessante (rispondendo alla finalità di compensare il danneggiato dal pregiudizio derivantegli dal mancato conseguimento dell'equivalente monetario del danno sin dal momento del fatto illecito;
si tratta di un danno che, benché debba essere provato dal creditore, può essere riconosciuto dal giudice anche mediante criteri presuntivi ed equitativi), con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente (in altri termini, dal momento dell'illecito gli interessi verranno corrisposti prima sulla somma capitale e poi sulla stessa somma capitale così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data della sentenza).
Solo a seguito della sentenza che provvede alla liquidazione del danno il debito risarcitorio di valore si trasforma in debito di valuta: per cui da tale momento, da un lato, a norma dell'art. 1282 c.c., andranno applicati gli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, mentre, dall'altro lato, nulla più dovrà essere corrisposto a titolo di rivalutazione monetaria.
10 …
Non vi sono, infine, ragioni ostative a che venga accolta la richiesta della ricorrente di ordinare, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza, anche alla luce dell'importo non elevato per cui vi è condanna.
…
Quanto alle spese processuali, ritiene questa Corte che vi siano i presupposti per una compensazione di esse nella misura del 50%, tenuto conto che la richiesta risarcitoria è stata riconosciuta in misura di gran lunga ridotta rispetto a quanto richiesto (come evidenziato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n° 32061/22,
l'accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo, pur non dando luogo a reciproca soccombenza - configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi – e pur non consentendo, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, può però giustificare la compensazione totale o parziale di esse).
Per il residuo 50% spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, la resistente va condannata al pagamento in favore della ricorrente, e con Controparte_1
distrazione al difensore ZI AT dichiaratasi antistataria, della somma di euro
132,00 per spese vive (euro 264,00 : 2) e di euro 900,00 per onorari (fase di studio: euro
350,00; fase introduttiva: euro 350,00; fase istruttoria: euro 600,00; fase decisionale: euro
500,00; totale euro 1.800,00 : 2 = euro 900,00), così determinata attenendosi a valori tra i minimi ed i medi di quelli previsti dalla tabella 12 allegata al D.M. n° 147/22 (l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) per lo scaglione da euro
1.100,01 ad euro 5.200,00 (valore così individuato in base all'entità del risarcimento riconosciuto in sentenza, che rientra nel detto scaglione pur tenendo conto di rivalutazione ed interessi che, ai fini della individuazione dello scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese processuali, vanno calcolati solo fino alla data della domanda: cfr. Cass., sez.
3, n° 2274 del 04/02/2005), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
11 Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda, condanna la , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma Parte_1
di euro 4.400,00, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi) dal 19.12.2019 fino alla data del deposito della presente decisione, ed oltre ad interessi nella misura legale sulla sorta capitale per il primo anno a partire dal 19.12.2019 e poi sulla detta somma così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data del deposito della presente sentenza;
ed oltre, ancora, agli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, a partire dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
- dichiara compensate tra le parti, al 50%, le spese del presente giudizio e, per il resto, condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento, a favore della ricorrente e con distrazione al difensore ZI AT dichiaratasi antistataria, di spese ed onorari di giudizio, che liquida in euro 132,00 per spese vive ed in euro 900,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 05.11.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
ES UÈ ZZ LM UL MO
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