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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 28/11/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 210/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott. Francesco Rizzi Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 210/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Ravera Leggiero Fabio, Parte_1 C.F._1
appellante contro
(C.F. ), in persona del mandatario con rappresentanza Controparte_1 P.IVA_1 [...]
con il patrocinio dell'avv. Capello Alberto, CP_2
appellato
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 14.11.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
13.11.2025)
OGGETTO: fideiussione
CONCLUSIONI
Per l'appellante : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis, accogliere in toto l'appello, e per l'effetto riformare integralmente la sentenza n. 30/2025 emessa dal Tribunale di Alessandria,
pagina 1 di 15 sezione civile, nella persona della Dott.ssa A. Dragotto, in data 14.01.2025, pubblicata in data
16.01.2025 nel procedimento avente R.G. n. 25/2024, al repertorio n. 69/2025, notificata in data
21.01.2025, in quanto nulla e/o erronea e/o immotivata nell'applicazione delle norme di diritto e nella valutazione della documentazione e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame proposti:
1. in via pregiudiziale/preliminare, accertare e dichiarare la nullità totale e/o parziale della fidejussione omnibus sottoscritta dalle parti in data 28 luglio 2006, in quanto contenente le clausole dello schema ABI (l'Associazione Bancaria d'Italia) dichiarate in contrasto con la disciplina antitrust, e di conseguenza dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o inesistenza dell'opposto decreto ingiuntivo perché illegittimo e/o inammissibile e/o infondato in punto di diritto;
2. sempre in via pregiudiziale/preliminare accertare e dichiarare la nullità totale e/o parziale della fidejussione sottoscritta in data 28 luglio 2006, per nullità della deroga all'art. 1957 del c.c., contenuta al punto 6 dello stesso documento, in quanto contraria al disposto di cui agli artt. 33, co. 2, lett. t) e 36 del Codice del Consumo, e di conseguenza dichiarare la nullità e/oi annullabilità e/o inefficacia e/o inesistenza dell'opposto decreto ingiuntivo perché illegittimo e/o inammissibile e/o infondato in punto di diritto;
3. nel merito, in via principale dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo perché illegittimo e/o inammissibile e/o infondato in punto di fatto e di diritto per i motivi meglio in atti riferiti e disporne la revoca per le ragioni esposte, dichiarando in primis
l'estinzione del diritto di credito portato dalla fidejussione del 28.07.2006 nei confronti della
Signora per intervenuta prescrizione ex art. 2946 del codice civile, nonché ex art. Parte_1
1957 del codice civile;
4. nel merito, in via subordinata, qualora non venisse accolta la domanda di cui sopra, accertare e determinare l'importo effettivamente dovuto quale credito residuo a favore dell'odierna convenuta opposta, previa esibizione da parte di quest'ultima della documentazione e degli atti idonei e necessari per la ricostruzione del credito in oggi presuntivamente vantato.
5. Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio di 1° e 2°”.
Per l'appellato Controparte_1
“reiectis adversis, previe le declaratorie di legge pagina 2 di 15 - in via principale e nel merito: voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello dichiarare inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto l'atto di appello avversario e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 30/2025 pubblicata in data 16/01/2025 nella causa iscritta al n. 25/2024 R.G.;
- con vittoria dispese per entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
, proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto n. 1148/2023 dell'8 novembre Parte_1
2023 del Tribunale di Alessandria con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di
(quale cessionaria del credito originariamente vantato dalla Controparte_1 CP_3
di € 34.032,73 oltre interessi e spese di lite, quale somma residua ancora dovuta in
[...]
relazione alla fideiussione dalla stessa prestata in data 28.07.2006 con cui aveva garantito il contratto di mutuo fondiario stipulato dalla società Controparte_4
(dichiarata fallita con sentenza n. 52/2013 del 01.10.2013 del Tribunale di Alessandria).
L'importo oggetto di ingiunzione rappresentava la somma residua ancora dovuta al netto dei pagamenti intervenuti durante la procedura fallimentare.
In sede di opposizione eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito, sostenendo che non potesse attribuirsi alcun effetto interruttivo alla comunicazione della del 21.10.2013 CP_3
(doc. 7 monitorio) in quanto non recapitata alla sua residenza.
In sede di prima memoria ex art. 171 ter comma 1 c.p.c. deduceva:
- l'indeterminatezza del credito, non avendo indicato con precisione il calcolo Controparte_1 che aveva portato alla richiesta di pagamento di un importo (€ 34.032,73) nettamente inferiore rispetto a quello inizialmente concesso a titolo di mutuo (€ 300.000,00);
- la nullità parziale o totale della fideiussione in quanto conforme al modulo ABI dichiarato anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia con decisione n. 55/2005, con conseguente nullità delle clausole c.d. di reviviscenza, di sopravvivenza e di rinuncia ai temini di cui all'art. 1957 c.c.;
- la nullità totale e/o parziale della fidejussione, atteso che la deroga all'art. 1957 c.c. contenuta all'art. 6) era stata sottoscritta da persone fisiche qualificabili come “consumatori” (fideiussore consumatore) ed era quindi nulla ai sensi di quanto disposto dagli artt. 33, co. 2, lett. t) e 36 del pagina 3 di 15 Codice del Consumo.
quale mandatario di contestava l'opposizione ed in Controparte_2 Controparte_1
particolare, rilevava che:
- la raccomandata del 21.10.2013 era stata ritirata da soggetto qualificatosi come idoneo alla ricezione;
- era comunque irrilevante l'effettiva ricezione della raccomandata da parte di atteso Parte_1
che la prescrizione era stata utilmente interrotta sia mediante raccomandata ricevuta dagli altri obbligati solidali sia mediante insinuazione al passivo fallimentare con conseguente sospensione del termine di prescrizione sino alla chiusura del fallimento;
- erano inammissibili, in quanto tardive, le eccezioni di nullità sollevate con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.
II) Sulla sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Alessandria con sentenza n. 30/2005 pubblicata il 16.01.2025 rigettava l'opposizione con conseguente condanna al rimborso delle spese di lite.
Quanto all'eccezione di prescrizione il Tribunale dava atto che:
- con sentenza n. 52/13 del 01.10.2013 il Tribunale di Alessandria aveva dichiarato il fallimento del debitore principale;
- (dante causa del creditore procedente) in data 29.04.2014 aveva depositato Controparte_3
istanza di ammissione al passivo;
- il fallimento era stato chiuso con decreto del 16.05.2023;
- aveva quindi agito in sede monitoria contro i fideiussori per l'importo Controparte_1
residuo (al netto di quanto incassato nella procedura fallimentare).
Ciò premesso, il Tribunale rigettava l'eccezione di prescrizione del credito ritenendola non chiaramente formulata, non comprendendo da quando l'opponente intendeva far decorrere il dies
a quo, se dalla risoluzione del rapporto in data 21 ottobre 2013 oppure dalla sentenza di fallimento in data 01 ottobre 2013, oppure da un'altra data precedente neppure indicata.
pagina 4 di 15 Ad ogni modo rilevava che: era applicabile la prescrizione decennale;
la prescrizione era stata interrotta dalla dichiarazione di fallimento del debitore principale nonché dalla domanda di insinuazione al passivo (29.04.2014) avente effetti interruttivi permanenti sino alla chiusura della procedura concorsuale anche nei confronti del fideiussore del fallito ex art. 1310 c.c..
Sebbene l'eccezione di nullità (totale o parziale) della fideiussione fosse stata sollevata solo con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., la relativa questione era passibile di esame in quanto rilevabile d'ufficio.
Sul punto il Tribunale richiamava la sentenza della Corte di Cassazione resa a Sezioni Unite
n. 41994 del 30 dicembre 2021 che aveva optato per la tesi della nullità solamente parziale delle fideiussioni che riproducevano lo schema ABI.
Nel caso di specie, peraltro, l'opponente aveva del tutto omesso di indicare quale fosse la clausola la cui nullità avrebbe fatto venir meno i suoi obblighi di garanzia e soprattutto non aveva formulato una valida eccezione.
Parte opponente non aveva quindi alcun interesse alla dichiarazione di nullità parziale della fideiussione, non avendo esposto per quale motivo il venir meno per nullità di una, due, o tutte e tre le clausole nulle avrebbe fatto venir meno i suoi obblighi, così portando alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In ordine al quantum il Tribunale riteneva che il credito fosse sufficientemente provato dalle produzioni documentali in atti essendo documentato:
- quanto dovuto al momento della risoluzione del rapporto per capitale e rate scadute e non pagate ivi compresi gli interessi di mora;
- quanto percepito dal fallimento (€ 105.449,79);
- quanto dovuto a titolo di interessi di mora (€ 4.499,48) maturati fra il 2013 e il 2023.
III) Motivi di appello proposti da . Parte_1
Con il primo motivo censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che Parte_1
il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto sia provato nella sua composizione e nel suo ammontare.
Rileva in senso contrario che ha prodotto soltanto l'istanza di ammissione al Controparte_1
pagina 5 di 15 passivo, non invece il riparto finale del fallimento.
Sostiene che non vi sia prova dell'attività di liquidazione e di riparto svolta dalla curatela fallimentare, con conseguente incertezza in ordine al credito residuo.
Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione del credito.
Deduce che l'eccezione di prescrizione decennale è stata sollevata con riferimento alla data di risoluzione del contratto di mutuo fondiario, avendo l'opponente contestato la ricezione della raccomandata del 21.10.2013 in quanto inviata in Mornese (AL) Via S.M. Mazzarello n. 71 ad un indirizzo diverso da quello di sua effettiva residenza.
Sostiene che il termine di prescrizione non si potrebbe considerare interrotto dal deposito in data
01.10.2013 della domanda di insinuazione al passivo nel fallimento n. 52/2013 della
[...]
, trattandosi di soggetto giuridico distinto dalla persona fisica Controparte_5
, rivestendo la medesima il ruolo di semplice socio accomandante. Parte_1
Eccepisce inoltre la decadenza ex art. 1957 c.c. rilevando che non avrebbe Controparte_1
proposto le proprie istanze contro il debitore principale entro il termine di 6 mesi decorrenti dalla data di risoluzione del contratto (21 ottobre 2013), avendo depositato l'istanza di ammissione al passivo solo in data 29 aprile 2014 e quindi oltre il suddetto termine.
Richiamata giurisprudenza della Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 26242/2014), ritiene che tale eccezione ammissibile in quanto sollevata nelle conclusioni come precisate e modificate con la memoria ex art. 171 ter comma 1 n. 1 c.p.c.
Con il terzo motivo censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto tardive le ulteriori domande fondate sulla dedotta nullità totale o parziale della fideiussione in quanto redatta su modulo ABI colpito da censura dall'autorità garante della concorrenza con decisione n. 55/2005.
Ritiene che il Tribunale abbia erroneamente applicato l'art. 183 VI comma c.p.c. in luogo dell'art. 171 ter co. 1 n. 1) c.p.c. e si duole che abbia esaminato solo le questioni ritenute rilevabili d'ufficio e non anche le ulteriori domande formulate con la prima memoria integrativa da parte attrice opponente.
pagina 6 di 15 In particolare, si duole che il Tribunale non abbia esaminato, nel merito, la domanda relativa all'ammontare della somma in oggi richiesta da non essendo stata fornita, Controparte_1
come già detto, alcuna prova e/o documentazione atta ricostruire i passaggi, anche in termini di calcolo, che hanno portato alla richiesta contenuta nel decreto ingiuntivo opposto.
Lamenta che il Tribunale non abbia esaminato l'ulteriore eccezione di nullità totale e/o parziale della fideiussione (con particolare riferimento alla deroga all'art. 1957 c.c. contenuta all'art. 6 della fideiussione) in quanto sottoscritta da quale fideiussore/consumatore con Parte_1
conseguente nullità ex art. 33, co. 2, lett. t) e 36 del Codice del Consumo.
Con il quarto motivo censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha sostenuto che l'opponente dovesse indicare quali fossero le clausole della fideiussione che avrebbero fatto venir meno i suoi obblighi di garanzia e che l'opponente non avesse esposto in maniera adeguata i fatti posti a fondamento di tale asserzione.
Lamenta che le due eccezioni preliminari sarebbero meritevoli di accoglimento perché il titolo originario, rappresentato dalla fideiussione omnibus del 28.7.2006, risulterebbe nullo in quanto contrastante con la normativa antitrust e/o contraria al Codice del Consumo.
Ritiene di avere specificamente indicato la nullità di tutte le clausole e di avere esposto fatti a fondamento di tale domanda e quindi formulando una valida eccezione.
Quanto all'applicabilità al caso di specie della disciplina a tutela del consumatore, si duole che il
Tribunale abbia omesso di statuire sul punto.
Con il quinto motivo impugna la sentenza dolendosi della condanna al pagamento delle spese di lite.
A fronte dell'incomprensibilità del calcolo svolto dalla creditrice circa la somma residua ancora dovuta e della particolarità della situazione giuridica trattata, ritiene che le spese avrebbero dovuto essere integralmente compensate.
IV) Difese di parte appellata Controparte_6
quale procuratrice speciale di ha dedotto
[...] CP_2 Controparte_1
l'infondatezza del primo motivo concernente la prova del quantum debeatur, rilevando che pagina 7 di 15 alcuna contestazione era stata sollevata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e che ben avrebbe potuto (quale socia accomandataria) provare i maggiori pagamenti Parte_1
eventualmente intervenuti durante la procedura fallimentare.
Ha dedotto l'infondatezza del secondo e quarto motivo in relazione alla prescrizione del credito, rilevando la correttezza della decisione del Tribunale.
Quanto all'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. tardivamente sollevata, deduce la manifesta infondatezza del motivo di gravane attesa la deroga prevista nell'art. 6 delle condizioni generali della fideiussione (doc. 4 monitorio).
Quanto alla qualifica di consumatore di ribadisce che al momento della Parte_1
sottoscrizione della fideiussione la stessa era socia accomandante, deteneva una partecipazione pari a circa il 50% e nella visura camerale della società era indicata come “rappresentante dell'impresa”.
In relazione al terzo motivo osserva che le domande nuove proposte in sede di prima memoria ex art. 171 bis c.p.c. integrano una reconventio reconventionis da stimarsi inammissibile in quanto non proposte in conseguenza di avverse domande riconvenzionali (non svolte da CP_1
.
[...]
In relazione al quinto motivo rileva infine la correttezza della liquidazione delle spese di lite, non ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 92 c.p.c..
V) Decisione della Corte.
1) Con il primo motivo di appello censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale Parte_1
ha ritenuto provato, nella sua composizione e nel suo residuo ammontare, il credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
Il motivo è infondato.
Si osserva innanzitutto che l'importo originario del credito (mutuo di € 300.000,00), l'insoluto alla data della costituzione in mora del fideiussore (€ 133.566,65) ed il residuo ancora dovuto all'esito della procedura concorsuale cui è stato sottoposto il debitore principale (€ 34.032,73) non sono stati oggetto di specifica contestazione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Nemmeno in sede di prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. è stata mossa una qualche contestazione avente carattere di specificità.
In particolare, in sede di prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. non ha contestato Parte_1
pagina 8 di 15 l'ammontare originario del credito e non ha opposto l'esistenza di specifici pagamenti in ipotesi non contabilizzati e/o erroneamente imputati. Piuttosto, si è limitata ad affermare di non comprendere il calcolo matematico che ha portato ad un così importante abbattimento dell'esposizione debitoria.
Ribadito quindi che l'importo originario del credito non è stato oggetto di contestazione alcuna, si rileva che le doglianze mosse con la prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. non si sono concretizzate in una contestazione specifica/tecnica circa il quantum ancora dovuto.
Nemmeno con il gravame ha indicato l'esistenza di pagamenti in ipotesi non Parte_1
computati a deconto del debito residuo.
In questi termini, non può che rilevarsi che difetta una qualsivoglia contestazione specifica, tanto del credito originario, quanto di quello residuo.
L'appellante, oltre tutto, trascura che l'esistenza di eventuali maggiori pagamenti, in ipotesi intervenuti nel corso degli anni, avrebbe dovuto essere provata dall'opponente, la quale ben avrebbe potuto assolvere tale onere mediante accesso agli atti della procedura fallimentare.
Sul punto, è costante l'orientamento della Suprema Corte, a mente del quale al creditore compete esclusivamente l'onere di provare il titolo del diritto vantato, sicché l'eventuale atto satisfattivo deve essere provato dal debitore che lo eccepisce: “Il creditore che agisce per il pagamento ha
l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; l'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore” (Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 13477 del 20/05/2025).
Si rileva infine che in sede di memorie ex art. 352 c.p.c. ha tardivamente allegato Parte_1
l'esistenza di un preteso pignoramento presso terzi eseguito ai danni di un altro fideiussore coobbligato.
Sul punto, in disparte della tardività dell'allegazione, il fatto estintivo non è stato nemmeno adeguatamente comprovato da idonea documentazione, non emergendo alcun elemento utile a dimostrare l'asserita trattenuta operata sullo stipendio di (fratello dell'appellante) e CP_4
neppure il suo preciso ammontare.
pagina 9 di 15 2) Il secondo motivo, nella parte afferente al rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito, è inammissibile non avendo l'appellante specificamente ed adeguatamente censurato il percorso motivazionale illustrato dal Tribunale.
Più nel dettaglio, sostiene: che il dies a quo della prescrizione corrisponde alla data in Parte_1
cui è stato risolto il contratto di mutuo;
che il dies ad quem sia rappresentato dalla notificazione del decreto ingiuntivo;
che non rilevino gli atti interruttivi della prescrizione inviati ad altri condebitori.
Difetta quindi una censura specifica in relazione all'ampia dissertazione dedicata dal Tribunale, anche mediante richiami giurisprudenziali, all'efficacia interruttiva e sospensiva della prescrizione (conseguente all'insinuazione del credito al passivo) contro tutti i condebitori solidali e, dunque, anche contro in qualità di fideiussore. Parte_1
Come ben chiarito in sentenza, per giurisprudenza costante: "La presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, e ciò anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, с.с." (Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9638 del
19/04/2018).
Ne consegue, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., che l'interruzione della prescrizione prodotta nei confronti del debitore principale ha efficacia anche contro l'appellante, con permanenza dell'effetto sospensivo sino alla chiusura della procedura fallimentare, avvenuta soltanto nel
2023.
Sono quindi prive di rilievo decisorio le contestazioni dell'appellante in ordine alla pretesa erroneità dell'indirizzo ove le era stata inviata la raccomandata del 21.10.2013 (con cui la stessa era stata costituita in mora).
In disparte del rilievo che non è stata neanche impugnata la parte della sentenza con cui il
Tribunale ha dato atto che l'opponente non ha allegato di non essere venuta a conoscenza di tale raccomandata, gli effetti interruttivi/sospensivi dell'insinuazione al fallimento assorbono ogni questione connessa alla pretesa prescrizione del credito.
3) Con il secondo, terzo, quarto motivo si duole dell'omesso rilievo della nullità della Parte_1 fideiussione e del mancato accoglimento dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c..
pagina 10 di 15 I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, devono dichiararsi in parte inammissibili ed in parte infondati, per le ragioni di seguito illustrate.
3.1) Deve innanzitutto premettersi che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ha Parte_1 eccepito solamente l'intervenuta prescrizione del credito.
In sede di prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. ha a vario titolo dedotto la nullità (totale o parziale) della fideiussione con conseguente pretesa invalidità della pattuizione della deroga all'art. 1957 c.c.
Solamente in sede di gravame ha expressis verbis eccepito l'intervenuta decadenza Parte_1
del creditore ex art. 1957 c.c.
L'eccezione, in quanto formulata solamente con il gravame, è chiaramente nuova ed in quanto tale inammissibile ex art. 345 c.p.c..
Pur volendo ritenere che dalle argomentazioni sviluppate in sede di prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. sia in qualche modo evincibile la volontà di sollevare l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. (atteso il richiamo, contenuto nella memoria citata, a tale disposizione normativa)
l'eccezione sarebbe tardiva anche in tale caso.
Come è noto “L'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., costituisce eccezione in senso stretto ed è soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza
n. 835 del 13/01/2025).
, quale convenuta in senso sostanziale, era quindi gravata dall'onere di sollevare Parte_1 eccezioni processuali o di merito non rilevabili d'ufficio in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il creditore procedente, costituendosi nel giudizio di merito, non ha proposto alcuna reconventio reconventionis né ha proposto eccezioni nuove.
Sarebbero quindi comunque inammissibili, in quanto tardivi ed ove qualificati alla stregua di eccezioni, i riferimenti all'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. contenuti nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c..
La giurisprudenza appena richiamata in merito alla qualificazione dell'eccezione ex art. 1957 c.c. in termini di eccezione in senso proprio (Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 835 del
13/01/2025) smentisce infine la tesi dell'appellante secondo la quale verrebbe in rilievo una mera pagina 11 di 15 precisazione delle domande e delle eccezioni già articolate, precisazione che si assume compatibile con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c..
Così chiarite le premesse del ragionamento (seguito anche dal Tribunale) ben si comprende la correttezza della decisione concretamente assunta, con conseguente infondatezza del gravame.
3.2) Il Tribunale ha correttamente dato atto che la nullità totale o parziale della fideiussione può essere dedotta anche successivamente all'introduzione del giudizio e può financo essere rilevata d'ufficio.
Peraltro, mediante specifico richiamo della giurisprudenza della Corte di Cassazione (SS.UU
n. 41994/2021) il Tribunale ha spiegato perché la conformità della fideiussione sottoscritta da allo schema ABI non possa determinare l'integrale nullità del titolo, con la Parte_1
conseguenza che le obbligazioni gravanti sul fideiussore rimangono nel loro complesso valide.
Rispetto a questo primo passaggio argomentativo, l'appellante non ha mosso alcuna specifica censura, salvo ribadire acriticamente che in primo grado aveva dedotto la nullità di tutte le clausole (pag. 11 appello).
Il Tribunale ha poi spiegato che, pur potendo rilevarsi anche in via ufficiosa la nullità parziale di singole clausole della fideiussione, l'opponente aveva omesso “di indicare la nullità di quale clausola facesse venir meno i suoi obblighi di garanzia e soprattutto perché”, non essendo stata sollevata alcuna valida (NDR e soprattutto tempestiva) eccezione.
Con il gravame l'appellante si è genericamente limitato a ribadire di avere sollevato l'eccezione ex art. 1957 c.c. nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., senza avvedersi della tardività della stessa.
Ne consegue che l'eventuale accertamento della parziale nullità della fideiussione (per conformità allo schema ABI con particolare riferimento alla clausola di deroga all'art. 1957 c.c.) non consentirebbe comunque di valutare nel merito l'eccezione ex art. 1957 c.c. in quanto tardivamente proposta.
3.3) Le medesime considerazioni valgono, di riflesso, anche con riguardo all'eccezione di nullità
pagina 12 di 15 della pattuita deroga all'art. 1957 c.c. prospettata ai sensi degli artt. 33, comma 2, lett. t), e 36 del
Codice del Consumo.
Pur dovendosi ribadire la tardività dell'eccezione di decadenza, è comunque opportuno rilevare che non è nemmeno “consumatore”, attesa la sua qualità di socia accomandante - in Parte_1
misura sostanzialmente corrispondente al 50% - al momento della sottoscrizione della fideiussione.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza, pacificamente unitaria sul punto: “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa
C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi Per_1 CP_7
consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)” (Sez.
6 – 1, Ordinanza n. 742 del 16/01/2020)
E, ancora, a conferma di tale indirizzo: “Deve essere considerato consumatore la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività, mentre deve essere considerato professionista tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che, invece, utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale. Perché ricorra la figura del professionista non è necessario che il contratto sia posto in essere nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, essendo sufficiente che venga posto in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale.” (Sez. 3, Ordinanza n. 13643 del 13/06/2006).
Nel caso di specie non risultano nemmeno allegate le finalità estranee all'attività professionale e/o le esigenze della vita quotidiana che avrebbero determinato alla sottoscrizione Parte_1 della fideiussione della società di cui la stessa era socia, sicché l'appellante non può in alcun modo essere assimilata alla figura del “consumatore”.
4) Con il quinto motivo si duole della condanna al pagamento delle spese di lite, Parte_1
pagina 13 di 15 ritenendo che l'incomprensibilità del calcolo svolto dalla creditrice circa la somma residua ancora dovuta e la particolarità della situazione giuridica trattata avrebbero dovuto portare il Tribunale a compensarle integralmente.
Anche quest'ultimo motivo d'appello è infondato.
E' principio consolidato ex art. 91 c.p.c. che le spese debbano gravare sul soccombente.
Le eccezioni sollevate dall'appellante, concernenti una presunta difficoltà di comprensione del calcolo del credito e l'eccepita nullità della fideiussione, non risultano di complessità tale da giustificare una deroga alla regola della soccombenza e/o la compensazione integrale delle spese di lite.
5) Le spese del gravame seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di Parte_1
ed in favore di parte appellata
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (pari all'importo di € 34.032,73 azionato in sede monitoria, in luogo del minor valore di € 24.032,73 dichiarato in sede di gravame, scaglione compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 è tenuta a Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Alessandria n. 30/25 pubblicata il 16.01.2025 che per l'effetto conferma;
2) Condanna a rimborsare a in persona del mandatario con Parte_1 Controparte_1 rappresentanza le spese di lite, che si liquidano in € 6.946,00 per compensi, Controparte_2
oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
pagina 14 di 15 3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di Parte_1
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 20/11/2025
Minuta redatta in collaborazione con il tirocinante dott. Nicolò Mollo.
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott. Francesco Rizzi Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 210/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Ravera Leggiero Fabio, Parte_1 C.F._1
appellante contro
(C.F. ), in persona del mandatario con rappresentanza Controparte_1 P.IVA_1 [...]
con il patrocinio dell'avv. Capello Alberto, CP_2
appellato
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 14.11.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
13.11.2025)
OGGETTO: fideiussione
CONCLUSIONI
Per l'appellante : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis, accogliere in toto l'appello, e per l'effetto riformare integralmente la sentenza n. 30/2025 emessa dal Tribunale di Alessandria,
pagina 1 di 15 sezione civile, nella persona della Dott.ssa A. Dragotto, in data 14.01.2025, pubblicata in data
16.01.2025 nel procedimento avente R.G. n. 25/2024, al repertorio n. 69/2025, notificata in data
21.01.2025, in quanto nulla e/o erronea e/o immotivata nell'applicazione delle norme di diritto e nella valutazione della documentazione e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame proposti:
1. in via pregiudiziale/preliminare, accertare e dichiarare la nullità totale e/o parziale della fidejussione omnibus sottoscritta dalle parti in data 28 luglio 2006, in quanto contenente le clausole dello schema ABI (l'Associazione Bancaria d'Italia) dichiarate in contrasto con la disciplina antitrust, e di conseguenza dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o inesistenza dell'opposto decreto ingiuntivo perché illegittimo e/o inammissibile e/o infondato in punto di diritto;
2. sempre in via pregiudiziale/preliminare accertare e dichiarare la nullità totale e/o parziale della fidejussione sottoscritta in data 28 luglio 2006, per nullità della deroga all'art. 1957 del c.c., contenuta al punto 6 dello stesso documento, in quanto contraria al disposto di cui agli artt. 33, co. 2, lett. t) e 36 del Codice del Consumo, e di conseguenza dichiarare la nullità e/oi annullabilità e/o inefficacia e/o inesistenza dell'opposto decreto ingiuntivo perché illegittimo e/o inammissibile e/o infondato in punto di diritto;
3. nel merito, in via principale dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo perché illegittimo e/o inammissibile e/o infondato in punto di fatto e di diritto per i motivi meglio in atti riferiti e disporne la revoca per le ragioni esposte, dichiarando in primis
l'estinzione del diritto di credito portato dalla fidejussione del 28.07.2006 nei confronti della
Signora per intervenuta prescrizione ex art. 2946 del codice civile, nonché ex art. Parte_1
1957 del codice civile;
4. nel merito, in via subordinata, qualora non venisse accolta la domanda di cui sopra, accertare e determinare l'importo effettivamente dovuto quale credito residuo a favore dell'odierna convenuta opposta, previa esibizione da parte di quest'ultima della documentazione e degli atti idonei e necessari per la ricostruzione del credito in oggi presuntivamente vantato.
5. Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio di 1° e 2°”.
Per l'appellato Controparte_1
“reiectis adversis, previe le declaratorie di legge pagina 2 di 15 - in via principale e nel merito: voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello dichiarare inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto l'atto di appello avversario e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 30/2025 pubblicata in data 16/01/2025 nella causa iscritta al n. 25/2024 R.G.;
- con vittoria dispese per entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
, proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto n. 1148/2023 dell'8 novembre Parte_1
2023 del Tribunale di Alessandria con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di
(quale cessionaria del credito originariamente vantato dalla Controparte_1 CP_3
di € 34.032,73 oltre interessi e spese di lite, quale somma residua ancora dovuta in
[...]
relazione alla fideiussione dalla stessa prestata in data 28.07.2006 con cui aveva garantito il contratto di mutuo fondiario stipulato dalla società Controparte_4
(dichiarata fallita con sentenza n. 52/2013 del 01.10.2013 del Tribunale di Alessandria).
L'importo oggetto di ingiunzione rappresentava la somma residua ancora dovuta al netto dei pagamenti intervenuti durante la procedura fallimentare.
In sede di opposizione eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito, sostenendo che non potesse attribuirsi alcun effetto interruttivo alla comunicazione della del 21.10.2013 CP_3
(doc. 7 monitorio) in quanto non recapitata alla sua residenza.
In sede di prima memoria ex art. 171 ter comma 1 c.p.c. deduceva:
- l'indeterminatezza del credito, non avendo indicato con precisione il calcolo Controparte_1 che aveva portato alla richiesta di pagamento di un importo (€ 34.032,73) nettamente inferiore rispetto a quello inizialmente concesso a titolo di mutuo (€ 300.000,00);
- la nullità parziale o totale della fideiussione in quanto conforme al modulo ABI dichiarato anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia con decisione n. 55/2005, con conseguente nullità delle clausole c.d. di reviviscenza, di sopravvivenza e di rinuncia ai temini di cui all'art. 1957 c.c.;
- la nullità totale e/o parziale della fidejussione, atteso che la deroga all'art. 1957 c.c. contenuta all'art. 6) era stata sottoscritta da persone fisiche qualificabili come “consumatori” (fideiussore consumatore) ed era quindi nulla ai sensi di quanto disposto dagli artt. 33, co. 2, lett. t) e 36 del pagina 3 di 15 Codice del Consumo.
quale mandatario di contestava l'opposizione ed in Controparte_2 Controparte_1
particolare, rilevava che:
- la raccomandata del 21.10.2013 era stata ritirata da soggetto qualificatosi come idoneo alla ricezione;
- era comunque irrilevante l'effettiva ricezione della raccomandata da parte di atteso Parte_1
che la prescrizione era stata utilmente interrotta sia mediante raccomandata ricevuta dagli altri obbligati solidali sia mediante insinuazione al passivo fallimentare con conseguente sospensione del termine di prescrizione sino alla chiusura del fallimento;
- erano inammissibili, in quanto tardive, le eccezioni di nullità sollevate con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.
II) Sulla sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Alessandria con sentenza n. 30/2005 pubblicata il 16.01.2025 rigettava l'opposizione con conseguente condanna al rimborso delle spese di lite.
Quanto all'eccezione di prescrizione il Tribunale dava atto che:
- con sentenza n. 52/13 del 01.10.2013 il Tribunale di Alessandria aveva dichiarato il fallimento del debitore principale;
- (dante causa del creditore procedente) in data 29.04.2014 aveva depositato Controparte_3
istanza di ammissione al passivo;
- il fallimento era stato chiuso con decreto del 16.05.2023;
- aveva quindi agito in sede monitoria contro i fideiussori per l'importo Controparte_1
residuo (al netto di quanto incassato nella procedura fallimentare).
Ciò premesso, il Tribunale rigettava l'eccezione di prescrizione del credito ritenendola non chiaramente formulata, non comprendendo da quando l'opponente intendeva far decorrere il dies
a quo, se dalla risoluzione del rapporto in data 21 ottobre 2013 oppure dalla sentenza di fallimento in data 01 ottobre 2013, oppure da un'altra data precedente neppure indicata.
pagina 4 di 15 Ad ogni modo rilevava che: era applicabile la prescrizione decennale;
la prescrizione era stata interrotta dalla dichiarazione di fallimento del debitore principale nonché dalla domanda di insinuazione al passivo (29.04.2014) avente effetti interruttivi permanenti sino alla chiusura della procedura concorsuale anche nei confronti del fideiussore del fallito ex art. 1310 c.c..
Sebbene l'eccezione di nullità (totale o parziale) della fideiussione fosse stata sollevata solo con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., la relativa questione era passibile di esame in quanto rilevabile d'ufficio.
Sul punto il Tribunale richiamava la sentenza della Corte di Cassazione resa a Sezioni Unite
n. 41994 del 30 dicembre 2021 che aveva optato per la tesi della nullità solamente parziale delle fideiussioni che riproducevano lo schema ABI.
Nel caso di specie, peraltro, l'opponente aveva del tutto omesso di indicare quale fosse la clausola la cui nullità avrebbe fatto venir meno i suoi obblighi di garanzia e soprattutto non aveva formulato una valida eccezione.
Parte opponente non aveva quindi alcun interesse alla dichiarazione di nullità parziale della fideiussione, non avendo esposto per quale motivo il venir meno per nullità di una, due, o tutte e tre le clausole nulle avrebbe fatto venir meno i suoi obblighi, così portando alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In ordine al quantum il Tribunale riteneva che il credito fosse sufficientemente provato dalle produzioni documentali in atti essendo documentato:
- quanto dovuto al momento della risoluzione del rapporto per capitale e rate scadute e non pagate ivi compresi gli interessi di mora;
- quanto percepito dal fallimento (€ 105.449,79);
- quanto dovuto a titolo di interessi di mora (€ 4.499,48) maturati fra il 2013 e il 2023.
III) Motivi di appello proposti da . Parte_1
Con il primo motivo censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che Parte_1
il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto sia provato nella sua composizione e nel suo ammontare.
Rileva in senso contrario che ha prodotto soltanto l'istanza di ammissione al Controparte_1
pagina 5 di 15 passivo, non invece il riparto finale del fallimento.
Sostiene che non vi sia prova dell'attività di liquidazione e di riparto svolta dalla curatela fallimentare, con conseguente incertezza in ordine al credito residuo.
Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione del credito.
Deduce che l'eccezione di prescrizione decennale è stata sollevata con riferimento alla data di risoluzione del contratto di mutuo fondiario, avendo l'opponente contestato la ricezione della raccomandata del 21.10.2013 in quanto inviata in Mornese (AL) Via S.M. Mazzarello n. 71 ad un indirizzo diverso da quello di sua effettiva residenza.
Sostiene che il termine di prescrizione non si potrebbe considerare interrotto dal deposito in data
01.10.2013 della domanda di insinuazione al passivo nel fallimento n. 52/2013 della
[...]
, trattandosi di soggetto giuridico distinto dalla persona fisica Controparte_5
, rivestendo la medesima il ruolo di semplice socio accomandante. Parte_1
Eccepisce inoltre la decadenza ex art. 1957 c.c. rilevando che non avrebbe Controparte_1
proposto le proprie istanze contro il debitore principale entro il termine di 6 mesi decorrenti dalla data di risoluzione del contratto (21 ottobre 2013), avendo depositato l'istanza di ammissione al passivo solo in data 29 aprile 2014 e quindi oltre il suddetto termine.
Richiamata giurisprudenza della Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 26242/2014), ritiene che tale eccezione ammissibile in quanto sollevata nelle conclusioni come precisate e modificate con la memoria ex art. 171 ter comma 1 n. 1 c.p.c.
Con il terzo motivo censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto tardive le ulteriori domande fondate sulla dedotta nullità totale o parziale della fideiussione in quanto redatta su modulo ABI colpito da censura dall'autorità garante della concorrenza con decisione n. 55/2005.
Ritiene che il Tribunale abbia erroneamente applicato l'art. 183 VI comma c.p.c. in luogo dell'art. 171 ter co. 1 n. 1) c.p.c. e si duole che abbia esaminato solo le questioni ritenute rilevabili d'ufficio e non anche le ulteriori domande formulate con la prima memoria integrativa da parte attrice opponente.
pagina 6 di 15 In particolare, si duole che il Tribunale non abbia esaminato, nel merito, la domanda relativa all'ammontare della somma in oggi richiesta da non essendo stata fornita, Controparte_1
come già detto, alcuna prova e/o documentazione atta ricostruire i passaggi, anche in termini di calcolo, che hanno portato alla richiesta contenuta nel decreto ingiuntivo opposto.
Lamenta che il Tribunale non abbia esaminato l'ulteriore eccezione di nullità totale e/o parziale della fideiussione (con particolare riferimento alla deroga all'art. 1957 c.c. contenuta all'art. 6 della fideiussione) in quanto sottoscritta da quale fideiussore/consumatore con Parte_1
conseguente nullità ex art. 33, co. 2, lett. t) e 36 del Codice del Consumo.
Con il quarto motivo censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha sostenuto che l'opponente dovesse indicare quali fossero le clausole della fideiussione che avrebbero fatto venir meno i suoi obblighi di garanzia e che l'opponente non avesse esposto in maniera adeguata i fatti posti a fondamento di tale asserzione.
Lamenta che le due eccezioni preliminari sarebbero meritevoli di accoglimento perché il titolo originario, rappresentato dalla fideiussione omnibus del 28.7.2006, risulterebbe nullo in quanto contrastante con la normativa antitrust e/o contraria al Codice del Consumo.
Ritiene di avere specificamente indicato la nullità di tutte le clausole e di avere esposto fatti a fondamento di tale domanda e quindi formulando una valida eccezione.
Quanto all'applicabilità al caso di specie della disciplina a tutela del consumatore, si duole che il
Tribunale abbia omesso di statuire sul punto.
Con il quinto motivo impugna la sentenza dolendosi della condanna al pagamento delle spese di lite.
A fronte dell'incomprensibilità del calcolo svolto dalla creditrice circa la somma residua ancora dovuta e della particolarità della situazione giuridica trattata, ritiene che le spese avrebbero dovuto essere integralmente compensate.
IV) Difese di parte appellata Controparte_6
quale procuratrice speciale di ha dedotto
[...] CP_2 Controparte_1
l'infondatezza del primo motivo concernente la prova del quantum debeatur, rilevando che pagina 7 di 15 alcuna contestazione era stata sollevata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e che ben avrebbe potuto (quale socia accomandataria) provare i maggiori pagamenti Parte_1
eventualmente intervenuti durante la procedura fallimentare.
Ha dedotto l'infondatezza del secondo e quarto motivo in relazione alla prescrizione del credito, rilevando la correttezza della decisione del Tribunale.
Quanto all'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. tardivamente sollevata, deduce la manifesta infondatezza del motivo di gravane attesa la deroga prevista nell'art. 6 delle condizioni generali della fideiussione (doc. 4 monitorio).
Quanto alla qualifica di consumatore di ribadisce che al momento della Parte_1
sottoscrizione della fideiussione la stessa era socia accomandante, deteneva una partecipazione pari a circa il 50% e nella visura camerale della società era indicata come “rappresentante dell'impresa”.
In relazione al terzo motivo osserva che le domande nuove proposte in sede di prima memoria ex art. 171 bis c.p.c. integrano una reconventio reconventionis da stimarsi inammissibile in quanto non proposte in conseguenza di avverse domande riconvenzionali (non svolte da CP_1
.
[...]
In relazione al quinto motivo rileva infine la correttezza della liquidazione delle spese di lite, non ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 92 c.p.c..
V) Decisione della Corte.
1) Con il primo motivo di appello censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale Parte_1
ha ritenuto provato, nella sua composizione e nel suo residuo ammontare, il credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
Il motivo è infondato.
Si osserva innanzitutto che l'importo originario del credito (mutuo di € 300.000,00), l'insoluto alla data della costituzione in mora del fideiussore (€ 133.566,65) ed il residuo ancora dovuto all'esito della procedura concorsuale cui è stato sottoposto il debitore principale (€ 34.032,73) non sono stati oggetto di specifica contestazione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Nemmeno in sede di prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. è stata mossa una qualche contestazione avente carattere di specificità.
In particolare, in sede di prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. non ha contestato Parte_1
pagina 8 di 15 l'ammontare originario del credito e non ha opposto l'esistenza di specifici pagamenti in ipotesi non contabilizzati e/o erroneamente imputati. Piuttosto, si è limitata ad affermare di non comprendere il calcolo matematico che ha portato ad un così importante abbattimento dell'esposizione debitoria.
Ribadito quindi che l'importo originario del credito non è stato oggetto di contestazione alcuna, si rileva che le doglianze mosse con la prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. non si sono concretizzate in una contestazione specifica/tecnica circa il quantum ancora dovuto.
Nemmeno con il gravame ha indicato l'esistenza di pagamenti in ipotesi non Parte_1
computati a deconto del debito residuo.
In questi termini, non può che rilevarsi che difetta una qualsivoglia contestazione specifica, tanto del credito originario, quanto di quello residuo.
L'appellante, oltre tutto, trascura che l'esistenza di eventuali maggiori pagamenti, in ipotesi intervenuti nel corso degli anni, avrebbe dovuto essere provata dall'opponente, la quale ben avrebbe potuto assolvere tale onere mediante accesso agli atti della procedura fallimentare.
Sul punto, è costante l'orientamento della Suprema Corte, a mente del quale al creditore compete esclusivamente l'onere di provare il titolo del diritto vantato, sicché l'eventuale atto satisfattivo deve essere provato dal debitore che lo eccepisce: “Il creditore che agisce per il pagamento ha
l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; l'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore” (Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 13477 del 20/05/2025).
Si rileva infine che in sede di memorie ex art. 352 c.p.c. ha tardivamente allegato Parte_1
l'esistenza di un preteso pignoramento presso terzi eseguito ai danni di un altro fideiussore coobbligato.
Sul punto, in disparte della tardività dell'allegazione, il fatto estintivo non è stato nemmeno adeguatamente comprovato da idonea documentazione, non emergendo alcun elemento utile a dimostrare l'asserita trattenuta operata sullo stipendio di (fratello dell'appellante) e CP_4
neppure il suo preciso ammontare.
pagina 9 di 15 2) Il secondo motivo, nella parte afferente al rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito, è inammissibile non avendo l'appellante specificamente ed adeguatamente censurato il percorso motivazionale illustrato dal Tribunale.
Più nel dettaglio, sostiene: che il dies a quo della prescrizione corrisponde alla data in Parte_1
cui è stato risolto il contratto di mutuo;
che il dies ad quem sia rappresentato dalla notificazione del decreto ingiuntivo;
che non rilevino gli atti interruttivi della prescrizione inviati ad altri condebitori.
Difetta quindi una censura specifica in relazione all'ampia dissertazione dedicata dal Tribunale, anche mediante richiami giurisprudenziali, all'efficacia interruttiva e sospensiva della prescrizione (conseguente all'insinuazione del credito al passivo) contro tutti i condebitori solidali e, dunque, anche contro in qualità di fideiussore. Parte_1
Come ben chiarito in sentenza, per giurisprudenza costante: "La presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, e ciò anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, с.с." (Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9638 del
19/04/2018).
Ne consegue, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., che l'interruzione della prescrizione prodotta nei confronti del debitore principale ha efficacia anche contro l'appellante, con permanenza dell'effetto sospensivo sino alla chiusura della procedura fallimentare, avvenuta soltanto nel
2023.
Sono quindi prive di rilievo decisorio le contestazioni dell'appellante in ordine alla pretesa erroneità dell'indirizzo ove le era stata inviata la raccomandata del 21.10.2013 (con cui la stessa era stata costituita in mora).
In disparte del rilievo che non è stata neanche impugnata la parte della sentenza con cui il
Tribunale ha dato atto che l'opponente non ha allegato di non essere venuta a conoscenza di tale raccomandata, gli effetti interruttivi/sospensivi dell'insinuazione al fallimento assorbono ogni questione connessa alla pretesa prescrizione del credito.
3) Con il secondo, terzo, quarto motivo si duole dell'omesso rilievo della nullità della Parte_1 fideiussione e del mancato accoglimento dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c..
pagina 10 di 15 I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, devono dichiararsi in parte inammissibili ed in parte infondati, per le ragioni di seguito illustrate.
3.1) Deve innanzitutto premettersi che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ha Parte_1 eccepito solamente l'intervenuta prescrizione del credito.
In sede di prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. ha a vario titolo dedotto la nullità (totale o parziale) della fideiussione con conseguente pretesa invalidità della pattuizione della deroga all'art. 1957 c.c.
Solamente in sede di gravame ha expressis verbis eccepito l'intervenuta decadenza Parte_1
del creditore ex art. 1957 c.c.
L'eccezione, in quanto formulata solamente con il gravame, è chiaramente nuova ed in quanto tale inammissibile ex art. 345 c.p.c..
Pur volendo ritenere che dalle argomentazioni sviluppate in sede di prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. sia in qualche modo evincibile la volontà di sollevare l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. (atteso il richiamo, contenuto nella memoria citata, a tale disposizione normativa)
l'eccezione sarebbe tardiva anche in tale caso.
Come è noto “L'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., costituisce eccezione in senso stretto ed è soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza
n. 835 del 13/01/2025).
, quale convenuta in senso sostanziale, era quindi gravata dall'onere di sollevare Parte_1 eccezioni processuali o di merito non rilevabili d'ufficio in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il creditore procedente, costituendosi nel giudizio di merito, non ha proposto alcuna reconventio reconventionis né ha proposto eccezioni nuove.
Sarebbero quindi comunque inammissibili, in quanto tardivi ed ove qualificati alla stregua di eccezioni, i riferimenti all'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. contenuti nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c..
La giurisprudenza appena richiamata in merito alla qualificazione dell'eccezione ex art. 1957 c.c. in termini di eccezione in senso proprio (Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 835 del
13/01/2025) smentisce infine la tesi dell'appellante secondo la quale verrebbe in rilievo una mera pagina 11 di 15 precisazione delle domande e delle eccezioni già articolate, precisazione che si assume compatibile con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c..
Così chiarite le premesse del ragionamento (seguito anche dal Tribunale) ben si comprende la correttezza della decisione concretamente assunta, con conseguente infondatezza del gravame.
3.2) Il Tribunale ha correttamente dato atto che la nullità totale o parziale della fideiussione può essere dedotta anche successivamente all'introduzione del giudizio e può financo essere rilevata d'ufficio.
Peraltro, mediante specifico richiamo della giurisprudenza della Corte di Cassazione (SS.UU
n. 41994/2021) il Tribunale ha spiegato perché la conformità della fideiussione sottoscritta da allo schema ABI non possa determinare l'integrale nullità del titolo, con la Parte_1
conseguenza che le obbligazioni gravanti sul fideiussore rimangono nel loro complesso valide.
Rispetto a questo primo passaggio argomentativo, l'appellante non ha mosso alcuna specifica censura, salvo ribadire acriticamente che in primo grado aveva dedotto la nullità di tutte le clausole (pag. 11 appello).
Il Tribunale ha poi spiegato che, pur potendo rilevarsi anche in via ufficiosa la nullità parziale di singole clausole della fideiussione, l'opponente aveva omesso “di indicare la nullità di quale clausola facesse venir meno i suoi obblighi di garanzia e soprattutto perché”, non essendo stata sollevata alcuna valida (NDR e soprattutto tempestiva) eccezione.
Con il gravame l'appellante si è genericamente limitato a ribadire di avere sollevato l'eccezione ex art. 1957 c.c. nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., senza avvedersi della tardività della stessa.
Ne consegue che l'eventuale accertamento della parziale nullità della fideiussione (per conformità allo schema ABI con particolare riferimento alla clausola di deroga all'art. 1957 c.c.) non consentirebbe comunque di valutare nel merito l'eccezione ex art. 1957 c.c. in quanto tardivamente proposta.
3.3) Le medesime considerazioni valgono, di riflesso, anche con riguardo all'eccezione di nullità
pagina 12 di 15 della pattuita deroga all'art. 1957 c.c. prospettata ai sensi degli artt. 33, comma 2, lett. t), e 36 del
Codice del Consumo.
Pur dovendosi ribadire la tardività dell'eccezione di decadenza, è comunque opportuno rilevare che non è nemmeno “consumatore”, attesa la sua qualità di socia accomandante - in Parte_1
misura sostanzialmente corrispondente al 50% - al momento della sottoscrizione della fideiussione.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza, pacificamente unitaria sul punto: “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa
C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi Per_1 CP_7
consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)” (Sez.
6 – 1, Ordinanza n. 742 del 16/01/2020)
E, ancora, a conferma di tale indirizzo: “Deve essere considerato consumatore la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività, mentre deve essere considerato professionista tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che, invece, utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale. Perché ricorra la figura del professionista non è necessario che il contratto sia posto in essere nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, essendo sufficiente che venga posto in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale.” (Sez. 3, Ordinanza n. 13643 del 13/06/2006).
Nel caso di specie non risultano nemmeno allegate le finalità estranee all'attività professionale e/o le esigenze della vita quotidiana che avrebbero determinato alla sottoscrizione Parte_1 della fideiussione della società di cui la stessa era socia, sicché l'appellante non può in alcun modo essere assimilata alla figura del “consumatore”.
4) Con il quinto motivo si duole della condanna al pagamento delle spese di lite, Parte_1
pagina 13 di 15 ritenendo che l'incomprensibilità del calcolo svolto dalla creditrice circa la somma residua ancora dovuta e la particolarità della situazione giuridica trattata avrebbero dovuto portare il Tribunale a compensarle integralmente.
Anche quest'ultimo motivo d'appello è infondato.
E' principio consolidato ex art. 91 c.p.c. che le spese debbano gravare sul soccombente.
Le eccezioni sollevate dall'appellante, concernenti una presunta difficoltà di comprensione del calcolo del credito e l'eccepita nullità della fideiussione, non risultano di complessità tale da giustificare una deroga alla regola della soccombenza e/o la compensazione integrale delle spese di lite.
5) Le spese del gravame seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di Parte_1
ed in favore di parte appellata
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (pari all'importo di € 34.032,73 azionato in sede monitoria, in luogo del minor valore di € 24.032,73 dichiarato in sede di gravame, scaglione compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 è tenuta a Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Alessandria n. 30/25 pubblicata il 16.01.2025 che per l'effetto conferma;
2) Condanna a rimborsare a in persona del mandatario con Parte_1 Controparte_1 rappresentanza le spese di lite, che si liquidano in € 6.946,00 per compensi, Controparte_2
oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
pagina 14 di 15 3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di Parte_1
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 20/11/2025
Minuta redatta in collaborazione con il tirocinante dott. Nicolò Mollo.
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
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