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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/11/2025, n. 5221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5221 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3183/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. CE CC ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa R.G. n. 3183/2024 promossa da:
p.iva: – c.f.: , con gli avvocati Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 Renato Moraschi di Milano e Corrado Barile di Genova, attrice opponente
CONTRO
(c.f.: ), con gli avvocati Controparte_1 P.IVA_3 Margherita Gemma CC di Bergamo e Paolo Loda di Brescia, convenuto opposto
Conclusioni
Conclusioni di parte opponente: “in via preliminare di rito: − autorizzare la chiamata in giudizio, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., delle società (C.F. e P. I.V.A.: ) e CP_2 P.IVA_4 CP_3 (C.F. e P. I.V.A.: , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ed a
[...] P.IVA_5 tal fine si chiede fin da ora, ai sensi dell'art. 269 II° comma c.p.c., lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; nel merito, in via principale: − accertare e dichiarare per i motivi tutti esposti in atti, l'inoperatività e/o inefficacia, e/o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'escussione, della garanzia prestata con la polizza fideiussoria n. 110971979 nella fattispecie, e conseguentemente dichiarare che l'esponente nulla deve al in forza della polizza de quo, mandando assolta Controparte_1 la Compagnia da qualsivoglia pretesa di pagamento della stessa, con la miglior formula ritenuta;
− accertare e dichiarare l'abusività ed arbitrarietà della escussione della garanzia prestata con la polizza fideiussoria n 110971979 per i motivi tutti esposti in atti, e conseguentemente dichiarare che l'esponente nulla deve al in forza della polizza de quo, Controparte_1 mandando assolta la Compagnia da qualsivoglia pretesa di pagamento della stessa, con la miglior formula ritenuta;
escludere ovvero limitare l'operatività ed efficacia della garanzia prestata con la polizza fideiussoria n. 110971979 in ragione dei crediti tutti vantati dalla società di progetto
[...] da elidersi – per effetto di compensazione legale e/o giudiziale – con eventuali CP_3 controcrediti che fossero riconosciuti in capo al committente;
− respingere in ogni caso CP_1 integralmente la domanda avanzata dal nel presente giudizio, Controparte_1 a fronte della polizza fideiussoria n. 110971979, per i motivi esposti in atti in quanto infondata in fatto e/o in diritto, illegittima e comunque non provata, revocando e/o dichiarando nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto − escludere in ogni caso, in via di mero subordine, la debenza degli pagina 1 di 7 interessi richiesti e riconosciuti nel decreto ingiuntivo opposto ex Dlgs 231/2012 per il periodo antecedente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
in ogni caso: − nella denegata ipotesi in cui la Compagnia fosse tenuta a dare adempimento, in tutto od in parte, alla garanzia prestata, dichiarare tenute e condannare in solido la e la in persona dei rispettivi legali CP_2 Controparte_3 rappresentanti pro tempore, a tenere indenne ed a rimborsare alla in Parte_1 forza degli artt. 1203 n. 3, 1949, 1950 e 1951 c.c. nonché, quanto alla prima a termini di polizza (art. 5 delle C.G.A.), tutte le somme che la Compagnia fosse tenuta eventualmente a corrispondere al anche per accessori e spese, in dipendenza della polizza Controparte_1 fideiussoria azionata in via monitoria, oltre rivalutazione ed interessi (legali/convenzionali) di mora, a far data dal pagamento e sino al soddisfo;
− con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A. Conclusioni di parte opposta “Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_1 adito, rigetta ogni domanda, eccezione e difesa avversaria, In via preliminare: concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione non è basata su prova scritta e non è di pronta soluzione. In via ulteriormente preliminare: dichiarare inammissibile o rigettare la richiesta di chiamata di terzo della società (c.f. e p.iva: , ed Controparte_3 P.IVA_5 [...] c.f. e p.iva: ), Controparte_4 P.IVA_4 entrambe con sede legale in Roma, via S. Solari n. 41, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, formulata dall'opponente, In via principale e nel merito: rigettare l'avversa opposizione a decreto ingiuntivo e le relative domande tutte ex adverso avanzate, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutto quanto argomentato e dedotto nel corpo del presente atto e per la documentazione prodotta, e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Brescia n. 213/2024 – R.G. n. 211/2024, notificato il 26 gennaio 2024, con il quale è stato ingiunto a (c.f.: p.iva: , in persona del Parte_1 P.IVA_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, viale Cesare Pavese n. 385, di pagare al creditore (c.f.: ), in Controparte_1 P.IVA_3 persona del Presidente pro-tempore, con sede legale in Filago (BG9, piazza Dante n. 12, l'importo di Euro 28.690,00, quale capitale, oltre agli interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo ed oltre le spese di lite come liquidate in decreto, ovvero, in subordine, condannare parte opponente al pagamento dell'importo di Euro 28.690,00, quale capitale, ovvero il maggiore o minore importo che verrà accertato in corso di causa, oltre gli interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 interessi come dovuti. Nel caso di autorizzazione alla chiamata in causa delle terze società (c.f. e Controparte_3 p.iva: ), ed per esteso P.IVA_5 CP_2 Controparte_4
(c.f. e p.iva: ), entrambe con sede legale in Roma,
[...] P.IVA_4 via S. Solari n. 41, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, autorizzare la chiamata in giudizio, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., anche della società Controparte_5
in breve con sede legale in Roma, via Largo Luigi Antonelli n. 4, (c.f.:
[...] CP_6
), in persona del legale rappresentante pro tempore, ed a tal fine si chiede fin da ora, ai P.IVA_6 sensi dell'art. 269 II° comma c.p.c., lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. Nei confronti delle parti terze chiamate, ove autorizzata la chiamata in giudizio, si formulano le seguenti domande: - accertare e dichiarare che la convenzione rep. n. 05/2021 del 29 gennaio 2021 intercorsa fra il CONSORZIO
[...]
(c.f.: ), l'A.T.I. composto dalle società per esteso Controparte_1 P.IVA_3 CP_2 (c.f. e p.iva: Controparte_4
), con sede legale in Roma, via S. Solari n. 41, e P.IVA_4 Controparte_5
in breve con sede legale in Roma, via Largo Luigi Antonelli n. 4, (c.f.:
[...] CP_6
), e (c.f.: ), con sede in Roma via S. Solari n. 41, P.IVA_6 Controparte_3 P.IVA_5 in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, si è risolta ex lege per fatto e colpa delle pagina 2 di 7 concessionarie; in subordine dichiarare la risoluzione della convenzione intercorsa fra il CP_1
– – costituite in – e per fatto e colpa delle
[...] CP_2 CP_6 CP_7 Controparte_3 concessionarie;
in ogni caso condannare ed - costituite in A.T.I. - e CP_2 CP_6 [...] a risarcire tutti i danni subiti e subendi dal a causa delle vicende CP_3 Controparte_1 oggetto di narrativa nella somma accertanda;
il tutto oltre interessi di legge e danno da svalutazione monetaria. In ogni caso: con vittoria di spese, anticipazioni e compensi professionali di causa. In via istruttoria: con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre, dedurre ed indicare testi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§. Con il ricorso per decreto ingiuntivo escute la fideiussione n. Controparte_1
110971979 per la cauzione definitiva prot. n. 2020E0002684 del 26 novembre 2020, rilasciata dalla società Agenzia 000429 – Fiumicino (Roma), ai sensi dell'art. 103, Parte_1 comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia del corretto adempimento da parte dell'
[...]
(ndr: in sigla A.T.I.) composta dalle società ed di tutte Parte_2 CP_2 CP_6 le obbligazioni derivanti dal contratto e dall'affidamento in concessione di cui al CIG: 812511944F
(Procedura di Finanza di Progetto ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, per la progettazione, realizzazione e gestione di un impianto di trattamento di percolato ad osmosi inversa con scarico in pubblica fognatura presso area discarica sita in Comune di in Provincia di Bergamo, CP_3
CIG: 812511944F, CUP: J96D19000390005) per l'importo di euro 28.690,00, corrispondente al 10% del valore dell'importo di aggiudicazione del project financing.
Con decreto emesso in data 18.01.2024 n. 213/2024 RG n. 211/2024 il Tribunale di Brescia ha ingiunto a il pagamento della somma di euro 28.690,00 oltre interessi come da Parte_1 domanda e spese di procedura.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo chiedendo, in primo luogo, la revoca del decreto e il rigetto della domanda di pagamento. Ha eccepito che l'inadempimento contrattuale che il invoca è, ove mai, CP_1 riconducibile, in assenza di solidarietà, alla società di progetto che è subentrata a Controparte_3 titolo originario nelle società costituite in ATI aggiudicatarie dell'intervento; ha dedotto l'esclusione dell'operatività della garanzia in relazione ai dedotti inadempimenti contrattuali della CP_3
e in ogni caso l'assenza di inadempimenti contrattuali della il legittimo
[...] Controparte_3 esercizio del diritto di recesso ed assenza di provvedimento risolutorio da parte del;
CP_1
l'assenza di prova di danni a fronte dell'escussione integrale della polizza;
violazione dell'art. 4 delle
Condizioni di cui allo Schema Tipo 1.2. recepito in polizza”
L' opposta costituendosi ha dedotto l'inadempimento da parte del contraente Obbligato Principale
A.T.I. – aggiudicatario della procedura di project financing e da parte CP_2 CP_6 dell'asserita subentrante delle obbligazioni contrattuali, per la mancata Controparte_3
pagina 3 di 7 realizzazione di tutte le opere oggetto di commessa nei termini prescritti dall'art. 16.3 della
Convenzione rep. n. 05/2021 del 29 gennaio 2021 e s.m.i. ed ha, alla luce degli artt. 1 e ss. delle condizioni di garanzia fideiussoria e della Convenzione rep. n. 05/2021 del 29 gennaio 2021 e s.m.i., formalizzato l'escussione di detta garanzia (doc. n. 5 a-b-c, fascicolo monitorio); di aver invitato a mezzo pec in data 9 febbraio 2023, a pagare a favore del Parte_1 CP_1
l'importo garantito di euro 28.690,00 vista la garanzia a prima richiesta e che, in mancanza, in
[...] linea con quanto previsto dall'art. 103, comma 4, D.lgs. n. 50/2016, ha chiesto ed ottenuto dall'intestato
Tribunale di Brescia l'emissione di decreto ingiuntivo. Ha dedotto di avere già contestato la legittimità ed efficacia del subentro da parte di nel contratto di concessione ai sensi dell'art. Controparte_3
184 del D.Lgs. n. 50/2016, che sancisce che la società di progetto sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'Ente concedente e che, sia l' che non Controparte_8 Controparte_3 hanno mai completato l'iter procedimentale;
che, dunque, risponde, Parte_1 quale garante, nei confronti del beneficiario dell'inadempimento degli aggiudicatari, Controparte_1 sia originari che eventualmente subentrati;
che nel momento in cui il ha escusso la Controparte_1 polizza (in data 9 febbraio 2023) il rapporto contrattuale era in corso e che, in ogni caso, l'obbligo di garanzia sopravvive al contratto principale;
che, trattandosi di garanzia a prima richiesta, non è possibile per la compagnia eccepire l'assenza o meno di responsabilità contrattuale e/o Pt_1
l'imputabilità dei relativi danni;
che con comunicazione del 20/21 dicembre 2022 (doc. n. 13), ha diffidato e ad adempiere e che in difetto il contratto si sarebbe risolto di Controparte_3 CP_2 diritto per loro esclusivo fatto e colpa.
§. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 213/2024 opposto, rigettate le richieste di parte opponente di chiamata in causa delle terze chiamate società Ed Controparte_3 CP_2
concessi, su richiesta delle parti, i termini ex art. 171 ter c.p.c. e depositate le relative memorie,
[...] con ordinanza del 30 maggio 2025, ritenuta la causa matura per la decisione senza assunzione di mezzi di prova, all'udienza del 6 novembre 2025 svolta in modalità “cartolare” , la causa è stata trattenuta in decisione. Entrambe le parti hanno depositato foglio di precisazione delle conclusioni.
§. Si ritiene, esaminata la documentazione in atti, che la polizza fideiussoria in oggetto sia inquadrabile nello schema della fideiussione c.d. a prima richiesta o del contratto autonomo di garanzia. Ciò emerge, in particolare, dalla lettura delle clausole contenute nella Garanzia Fideiussoria azionata del 6.12.2006
(doc. 4 del fascicolo della fase monitoria), e precisamente dall'art. 4 (“Escussione della garanzia”), ove si stabilisce, testualmente, che “il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di
15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante (…) e che “..il
Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 pagina 4 di 7 cod. civ. e delle eccezioni di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.. Resta salvo il diritto di ripetizione verso la stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal garante risultassero totalmente o parzialmente non dovute dal contraente o dal garante (art. 104 comma 10 del codice)”. Dal tenore di tale clausola può dunque evincersi la volontà dei contraenti di dar luogo ad una forma di garanzia in forza della quale il garante avrebbe dovuto incondizionatamente, ed a semplice richiesta del garantito, adempiere agli obblighi nascenti dalla garanzia stessa, senza alcuna possibilità di proporre eccezioni in merito alle vicende del rapporto sottostante (contratto di appalto). La Suprema Corte ha affermato, al riguardo, con la pronuncia a Sezioni Unite n. 3947/2010 del 18.02.2010, che il contratto autonomo di garanzia, espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual é l'obbligazione dell'appaltatore).
Dunque, la causa concreta del contratto autonomo di garanzia, prosegue la Suprema Corte, è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no;
mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Con la conseguenza che l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita e finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore. In tal modo il beneficiario può contare su un soggetto solvibile ed ottenere l'immediata escussione della garanzia. La stessa Corte di Cassazione, anche con precedente pronuncia n. 2377/2008, ha precisato che la polizza fideiussoria prestata a garanzia dell'obbligazione dell'appaltatore costituisce una garanzia atipica, in quanto essa, non potendo garantire l'adempimento di detta obbligazione, perché connotata dal carattere della insostituibilità, riconducibile alla figura della garanzia di tipo indennitario, in forza della quale il garante è tenuto soltanto ad indennizzare, o a risarcire, il creditore insoddisfatto. Nello stesso senso va la decisione della sentenza Cass. n. 16213/15 che ha affermato che il contratto autonomo di garanzia si caratterizza rispetto alla fideiussione per l'assenza della accessorietà della garanzia, derivante dalla esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale. Deve quindi ritenersi, che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” valga di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile, appunto, con pagina 5 di 7 il principio di accessorietà che caratterizza invece il contratto di fideiussione (sul punto, anche Cass. n.
14853/2007, 23900/2006; Cass. n. 10597/2018; n. 8399/2020; n. 27619/2020. Con la conseguenza di attribuire al creditore – beneficiario il potere di esigere dal garante il pagamento immediato, a prescindere da qualsiasi accertamento (e dalla prova da parte del creditore) in ordine alla effettiva sussistenza di un inadempimento del debitore principale. Così la stazione appaltante è svincolata dal dover provare, in presenza di un inadempimento della impresa appaltatrice, le circostanze sulle quali si basa la richiesta di escussione della polizza fideiussoria, ovvero, la segnalazione dell'inadempimento e non la prova della fondatezza della propria richiesta. Essendo una garanzia astratta e svincolata dal rapporto principale, resta efficace e valida fino alla scadenza e, dunque, opponibile dal beneficiario anche in presenza del subentro di un nuovo contraente. La giurisprudenza ha affermato che il subentro non comporta, di per sé, l'estinzione delle garanzie già rilasciate dal contraente originario, salvo che vi sia novazione o vi sia una espressa pattuizione che limiti temporalmente o soggettivamente la garanzia al debitore originario. Nel caso di specie non risulta alcuna clausola pattizia nella polizza originaria che limiti l'efficacia della garanzia alle sole concessionarie originarie o che preveda la sua estinzione in caso di subentro. La Corte di cassazione, nell'ordinanza n. 31956/2018, ha affermato che, anche quando vi sia un mutamento soggettivo del debitore garantito, la garanzia autonoma “non si estingue per effetto del subentro, in quanto la sua efficacia è svincolata dal rapporto principale e dalle sue vicende modificative”.
Nel caso che ci occupa, può affermarsi come il abbia Controparte_1 Controparte_1 correttamente operato, come risulta dalla corrispondenza con la quale ha richiesto alla a Pt_1 termini di polizza, dopo la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della CP_3
e l' formato da e il pagamento della somma garantita, pari ad euro
[...] CP_7 CP_2 CP_6
28.690,00, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, sotto forma di Polizza Fideiussoria n.
110971979, a prima richiesta scritta e senza eccezioni. Di talché, a fronte di tale legittima richiesta, la stazione appaltante avrebbe dovuto ricevere, nei successivi quindici giorni, conformemente a quanto previsto nell'art. 4 della polizza, il pagamento della somma garantita da parte dell'Istituto garante, odierno opponente, che non ha inteso provvedere. Occorre, peraltro, anche rilevare come il garante
“autonomo”, nello schema del contratto autonomo di garanzia, una volta che abbia pagato nelle mani del creditore beneficiario, non possa agire in ripetizione nei confronti di quest'ultimo, rinunciando, per l'effetto, anche alla possibilità di chiedere la restituzione di quanto pagato all'accipiens nel caso di escussione illegittima della garanzia, potendo, al contrario, esperire azione di regresso ex art. 1950 c.c. unicamente nei confronti del debitore garantito. In conclusione, devono ritenersi infondati i motivi di pagina 6 di 7 opposizione alla luce di quanto sopra esposto, in quanto basati su eccezioni improponibili in questa sede. Segue il rigetto della opposizione e la integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
§. Le spese del presente giudizio seguono il generale principio della soccombenza, vanno poste a carico della parte attrice opponente e liquidate in euro 4237,00 per compensi oltre accessori di legge, ex D.M.
n. 55/2014, dovendosi fare riferimento alle tabelle parametriche ed ai valori medi in esse indicati per le fasi di studio, introduttiva e decisionale;
minimi per la fase istruttoria essendosi conclusa con il deposito delle memorie integrative.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione proposta da e conferma il decreto ingiuntivo Parte_1 emesso in data 18.01.2024 n. 213/2024 RG n. 211/2024.
Condanna parte opponente a rifondere in favore della parte convenuta opposta le spese legali del presente giudizio, liquidate come in parte motiva.
Brescia, 30/11/2025
Il Giudice
CE CC
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. CE CC ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa R.G. n. 3183/2024 promossa da:
p.iva: – c.f.: , con gli avvocati Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 Renato Moraschi di Milano e Corrado Barile di Genova, attrice opponente
CONTRO
(c.f.: ), con gli avvocati Controparte_1 P.IVA_3 Margherita Gemma CC di Bergamo e Paolo Loda di Brescia, convenuto opposto
Conclusioni
Conclusioni di parte opponente: “in via preliminare di rito: − autorizzare la chiamata in giudizio, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., delle società (C.F. e P. I.V.A.: ) e CP_2 P.IVA_4 CP_3 (C.F. e P. I.V.A.: , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ed a
[...] P.IVA_5 tal fine si chiede fin da ora, ai sensi dell'art. 269 II° comma c.p.c., lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; nel merito, in via principale: − accertare e dichiarare per i motivi tutti esposti in atti, l'inoperatività e/o inefficacia, e/o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'escussione, della garanzia prestata con la polizza fideiussoria n. 110971979 nella fattispecie, e conseguentemente dichiarare che l'esponente nulla deve al in forza della polizza de quo, mandando assolta Controparte_1 la Compagnia da qualsivoglia pretesa di pagamento della stessa, con la miglior formula ritenuta;
− accertare e dichiarare l'abusività ed arbitrarietà della escussione della garanzia prestata con la polizza fideiussoria n 110971979 per i motivi tutti esposti in atti, e conseguentemente dichiarare che l'esponente nulla deve al in forza della polizza de quo, Controparte_1 mandando assolta la Compagnia da qualsivoglia pretesa di pagamento della stessa, con la miglior formula ritenuta;
escludere ovvero limitare l'operatività ed efficacia della garanzia prestata con la polizza fideiussoria n. 110971979 in ragione dei crediti tutti vantati dalla società di progetto
[...] da elidersi – per effetto di compensazione legale e/o giudiziale – con eventuali CP_3 controcrediti che fossero riconosciuti in capo al committente;
− respingere in ogni caso CP_1 integralmente la domanda avanzata dal nel presente giudizio, Controparte_1 a fronte della polizza fideiussoria n. 110971979, per i motivi esposti in atti in quanto infondata in fatto e/o in diritto, illegittima e comunque non provata, revocando e/o dichiarando nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto − escludere in ogni caso, in via di mero subordine, la debenza degli pagina 1 di 7 interessi richiesti e riconosciuti nel decreto ingiuntivo opposto ex Dlgs 231/2012 per il periodo antecedente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
in ogni caso: − nella denegata ipotesi in cui la Compagnia fosse tenuta a dare adempimento, in tutto od in parte, alla garanzia prestata, dichiarare tenute e condannare in solido la e la in persona dei rispettivi legali CP_2 Controparte_3 rappresentanti pro tempore, a tenere indenne ed a rimborsare alla in Parte_1 forza degli artt. 1203 n. 3, 1949, 1950 e 1951 c.c. nonché, quanto alla prima a termini di polizza (art. 5 delle C.G.A.), tutte le somme che la Compagnia fosse tenuta eventualmente a corrispondere al anche per accessori e spese, in dipendenza della polizza Controparte_1 fideiussoria azionata in via monitoria, oltre rivalutazione ed interessi (legali/convenzionali) di mora, a far data dal pagamento e sino al soddisfo;
− con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A. Conclusioni di parte opposta “Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_1 adito, rigetta ogni domanda, eccezione e difesa avversaria, In via preliminare: concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione non è basata su prova scritta e non è di pronta soluzione. In via ulteriormente preliminare: dichiarare inammissibile o rigettare la richiesta di chiamata di terzo della società (c.f. e p.iva: , ed Controparte_3 P.IVA_5 [...] c.f. e p.iva: ), Controparte_4 P.IVA_4 entrambe con sede legale in Roma, via S. Solari n. 41, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, formulata dall'opponente, In via principale e nel merito: rigettare l'avversa opposizione a decreto ingiuntivo e le relative domande tutte ex adverso avanzate, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutto quanto argomentato e dedotto nel corpo del presente atto e per la documentazione prodotta, e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Brescia n. 213/2024 – R.G. n. 211/2024, notificato il 26 gennaio 2024, con il quale è stato ingiunto a (c.f.: p.iva: , in persona del Parte_1 P.IVA_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, viale Cesare Pavese n. 385, di pagare al creditore (c.f.: ), in Controparte_1 P.IVA_3 persona del Presidente pro-tempore, con sede legale in Filago (BG9, piazza Dante n. 12, l'importo di Euro 28.690,00, quale capitale, oltre agli interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo ed oltre le spese di lite come liquidate in decreto, ovvero, in subordine, condannare parte opponente al pagamento dell'importo di Euro 28.690,00, quale capitale, ovvero il maggiore o minore importo che verrà accertato in corso di causa, oltre gli interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 interessi come dovuti. Nel caso di autorizzazione alla chiamata in causa delle terze società (c.f. e Controparte_3 p.iva: ), ed per esteso P.IVA_5 CP_2 Controparte_4
(c.f. e p.iva: ), entrambe con sede legale in Roma,
[...] P.IVA_4 via S. Solari n. 41, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, autorizzare la chiamata in giudizio, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., anche della società Controparte_5
in breve con sede legale in Roma, via Largo Luigi Antonelli n. 4, (c.f.:
[...] CP_6
), in persona del legale rappresentante pro tempore, ed a tal fine si chiede fin da ora, ai P.IVA_6 sensi dell'art. 269 II° comma c.p.c., lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. Nei confronti delle parti terze chiamate, ove autorizzata la chiamata in giudizio, si formulano le seguenti domande: - accertare e dichiarare che la convenzione rep. n. 05/2021 del 29 gennaio 2021 intercorsa fra il CONSORZIO
[...]
(c.f.: ), l'A.T.I. composto dalle società per esteso Controparte_1 P.IVA_3 CP_2 (c.f. e p.iva: Controparte_4
), con sede legale in Roma, via S. Solari n. 41, e P.IVA_4 Controparte_5
in breve con sede legale in Roma, via Largo Luigi Antonelli n. 4, (c.f.:
[...] CP_6
), e (c.f.: ), con sede in Roma via S. Solari n. 41, P.IVA_6 Controparte_3 P.IVA_5 in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, si è risolta ex lege per fatto e colpa delle pagina 2 di 7 concessionarie; in subordine dichiarare la risoluzione della convenzione intercorsa fra il CP_1
– – costituite in – e per fatto e colpa delle
[...] CP_2 CP_6 CP_7 Controparte_3 concessionarie;
in ogni caso condannare ed - costituite in A.T.I. - e CP_2 CP_6 [...] a risarcire tutti i danni subiti e subendi dal a causa delle vicende CP_3 Controparte_1 oggetto di narrativa nella somma accertanda;
il tutto oltre interessi di legge e danno da svalutazione monetaria. In ogni caso: con vittoria di spese, anticipazioni e compensi professionali di causa. In via istruttoria: con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre, dedurre ed indicare testi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§. Con il ricorso per decreto ingiuntivo escute la fideiussione n. Controparte_1
110971979 per la cauzione definitiva prot. n. 2020E0002684 del 26 novembre 2020, rilasciata dalla società Agenzia 000429 – Fiumicino (Roma), ai sensi dell'art. 103, Parte_1 comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia del corretto adempimento da parte dell'
[...]
(ndr: in sigla A.T.I.) composta dalle società ed di tutte Parte_2 CP_2 CP_6 le obbligazioni derivanti dal contratto e dall'affidamento in concessione di cui al CIG: 812511944F
(Procedura di Finanza di Progetto ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, per la progettazione, realizzazione e gestione di un impianto di trattamento di percolato ad osmosi inversa con scarico in pubblica fognatura presso area discarica sita in Comune di in Provincia di Bergamo, CP_3
CIG: 812511944F, CUP: J96D19000390005) per l'importo di euro 28.690,00, corrispondente al 10% del valore dell'importo di aggiudicazione del project financing.
Con decreto emesso in data 18.01.2024 n. 213/2024 RG n. 211/2024 il Tribunale di Brescia ha ingiunto a il pagamento della somma di euro 28.690,00 oltre interessi come da Parte_1 domanda e spese di procedura.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo chiedendo, in primo luogo, la revoca del decreto e il rigetto della domanda di pagamento. Ha eccepito che l'inadempimento contrattuale che il invoca è, ove mai, CP_1 riconducibile, in assenza di solidarietà, alla società di progetto che è subentrata a Controparte_3 titolo originario nelle società costituite in ATI aggiudicatarie dell'intervento; ha dedotto l'esclusione dell'operatività della garanzia in relazione ai dedotti inadempimenti contrattuali della CP_3
e in ogni caso l'assenza di inadempimenti contrattuali della il legittimo
[...] Controparte_3 esercizio del diritto di recesso ed assenza di provvedimento risolutorio da parte del;
CP_1
l'assenza di prova di danni a fronte dell'escussione integrale della polizza;
violazione dell'art. 4 delle
Condizioni di cui allo Schema Tipo 1.2. recepito in polizza”
L' opposta costituendosi ha dedotto l'inadempimento da parte del contraente Obbligato Principale
A.T.I. – aggiudicatario della procedura di project financing e da parte CP_2 CP_6 dell'asserita subentrante delle obbligazioni contrattuali, per la mancata Controparte_3
pagina 3 di 7 realizzazione di tutte le opere oggetto di commessa nei termini prescritti dall'art. 16.3 della
Convenzione rep. n. 05/2021 del 29 gennaio 2021 e s.m.i. ed ha, alla luce degli artt. 1 e ss. delle condizioni di garanzia fideiussoria e della Convenzione rep. n. 05/2021 del 29 gennaio 2021 e s.m.i., formalizzato l'escussione di detta garanzia (doc. n. 5 a-b-c, fascicolo monitorio); di aver invitato a mezzo pec in data 9 febbraio 2023, a pagare a favore del Parte_1 CP_1
l'importo garantito di euro 28.690,00 vista la garanzia a prima richiesta e che, in mancanza, in
[...] linea con quanto previsto dall'art. 103, comma 4, D.lgs. n. 50/2016, ha chiesto ed ottenuto dall'intestato
Tribunale di Brescia l'emissione di decreto ingiuntivo. Ha dedotto di avere già contestato la legittimità ed efficacia del subentro da parte di nel contratto di concessione ai sensi dell'art. Controparte_3
184 del D.Lgs. n. 50/2016, che sancisce che la società di progetto sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'Ente concedente e che, sia l' che non Controparte_8 Controparte_3 hanno mai completato l'iter procedimentale;
che, dunque, risponde, Parte_1 quale garante, nei confronti del beneficiario dell'inadempimento degli aggiudicatari, Controparte_1 sia originari che eventualmente subentrati;
che nel momento in cui il ha escusso la Controparte_1 polizza (in data 9 febbraio 2023) il rapporto contrattuale era in corso e che, in ogni caso, l'obbligo di garanzia sopravvive al contratto principale;
che, trattandosi di garanzia a prima richiesta, non è possibile per la compagnia eccepire l'assenza o meno di responsabilità contrattuale e/o Pt_1
l'imputabilità dei relativi danni;
che con comunicazione del 20/21 dicembre 2022 (doc. n. 13), ha diffidato e ad adempiere e che in difetto il contratto si sarebbe risolto di Controparte_3 CP_2 diritto per loro esclusivo fatto e colpa.
§. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 213/2024 opposto, rigettate le richieste di parte opponente di chiamata in causa delle terze chiamate società Ed Controparte_3 CP_2
concessi, su richiesta delle parti, i termini ex art. 171 ter c.p.c. e depositate le relative memorie,
[...] con ordinanza del 30 maggio 2025, ritenuta la causa matura per la decisione senza assunzione di mezzi di prova, all'udienza del 6 novembre 2025 svolta in modalità “cartolare” , la causa è stata trattenuta in decisione. Entrambe le parti hanno depositato foglio di precisazione delle conclusioni.
§. Si ritiene, esaminata la documentazione in atti, che la polizza fideiussoria in oggetto sia inquadrabile nello schema della fideiussione c.d. a prima richiesta o del contratto autonomo di garanzia. Ciò emerge, in particolare, dalla lettura delle clausole contenute nella Garanzia Fideiussoria azionata del 6.12.2006
(doc. 4 del fascicolo della fase monitoria), e precisamente dall'art. 4 (“Escussione della garanzia”), ove si stabilisce, testualmente, che “il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di
15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante (…) e che “..il
Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 pagina 4 di 7 cod. civ. e delle eccezioni di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.. Resta salvo il diritto di ripetizione verso la stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal garante risultassero totalmente o parzialmente non dovute dal contraente o dal garante (art. 104 comma 10 del codice)”. Dal tenore di tale clausola può dunque evincersi la volontà dei contraenti di dar luogo ad una forma di garanzia in forza della quale il garante avrebbe dovuto incondizionatamente, ed a semplice richiesta del garantito, adempiere agli obblighi nascenti dalla garanzia stessa, senza alcuna possibilità di proporre eccezioni in merito alle vicende del rapporto sottostante (contratto di appalto). La Suprema Corte ha affermato, al riguardo, con la pronuncia a Sezioni Unite n. 3947/2010 del 18.02.2010, che il contratto autonomo di garanzia, espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual é l'obbligazione dell'appaltatore).
Dunque, la causa concreta del contratto autonomo di garanzia, prosegue la Suprema Corte, è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no;
mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Con la conseguenza che l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita e finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore. In tal modo il beneficiario può contare su un soggetto solvibile ed ottenere l'immediata escussione della garanzia. La stessa Corte di Cassazione, anche con precedente pronuncia n. 2377/2008, ha precisato che la polizza fideiussoria prestata a garanzia dell'obbligazione dell'appaltatore costituisce una garanzia atipica, in quanto essa, non potendo garantire l'adempimento di detta obbligazione, perché connotata dal carattere della insostituibilità, riconducibile alla figura della garanzia di tipo indennitario, in forza della quale il garante è tenuto soltanto ad indennizzare, o a risarcire, il creditore insoddisfatto. Nello stesso senso va la decisione della sentenza Cass. n. 16213/15 che ha affermato che il contratto autonomo di garanzia si caratterizza rispetto alla fideiussione per l'assenza della accessorietà della garanzia, derivante dalla esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale. Deve quindi ritenersi, che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” valga di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile, appunto, con pagina 5 di 7 il principio di accessorietà che caratterizza invece il contratto di fideiussione (sul punto, anche Cass. n.
14853/2007, 23900/2006; Cass. n. 10597/2018; n. 8399/2020; n. 27619/2020. Con la conseguenza di attribuire al creditore – beneficiario il potere di esigere dal garante il pagamento immediato, a prescindere da qualsiasi accertamento (e dalla prova da parte del creditore) in ordine alla effettiva sussistenza di un inadempimento del debitore principale. Così la stazione appaltante è svincolata dal dover provare, in presenza di un inadempimento della impresa appaltatrice, le circostanze sulle quali si basa la richiesta di escussione della polizza fideiussoria, ovvero, la segnalazione dell'inadempimento e non la prova della fondatezza della propria richiesta. Essendo una garanzia astratta e svincolata dal rapporto principale, resta efficace e valida fino alla scadenza e, dunque, opponibile dal beneficiario anche in presenza del subentro di un nuovo contraente. La giurisprudenza ha affermato che il subentro non comporta, di per sé, l'estinzione delle garanzie già rilasciate dal contraente originario, salvo che vi sia novazione o vi sia una espressa pattuizione che limiti temporalmente o soggettivamente la garanzia al debitore originario. Nel caso di specie non risulta alcuna clausola pattizia nella polizza originaria che limiti l'efficacia della garanzia alle sole concessionarie originarie o che preveda la sua estinzione in caso di subentro. La Corte di cassazione, nell'ordinanza n. 31956/2018, ha affermato che, anche quando vi sia un mutamento soggettivo del debitore garantito, la garanzia autonoma “non si estingue per effetto del subentro, in quanto la sua efficacia è svincolata dal rapporto principale e dalle sue vicende modificative”.
Nel caso che ci occupa, può affermarsi come il abbia Controparte_1 Controparte_1 correttamente operato, come risulta dalla corrispondenza con la quale ha richiesto alla a Pt_1 termini di polizza, dopo la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della CP_3
e l' formato da e il pagamento della somma garantita, pari ad euro
[...] CP_7 CP_2 CP_6
28.690,00, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, sotto forma di Polizza Fideiussoria n.
110971979, a prima richiesta scritta e senza eccezioni. Di talché, a fronte di tale legittima richiesta, la stazione appaltante avrebbe dovuto ricevere, nei successivi quindici giorni, conformemente a quanto previsto nell'art. 4 della polizza, il pagamento della somma garantita da parte dell'Istituto garante, odierno opponente, che non ha inteso provvedere. Occorre, peraltro, anche rilevare come il garante
“autonomo”, nello schema del contratto autonomo di garanzia, una volta che abbia pagato nelle mani del creditore beneficiario, non possa agire in ripetizione nei confronti di quest'ultimo, rinunciando, per l'effetto, anche alla possibilità di chiedere la restituzione di quanto pagato all'accipiens nel caso di escussione illegittima della garanzia, potendo, al contrario, esperire azione di regresso ex art. 1950 c.c. unicamente nei confronti del debitore garantito. In conclusione, devono ritenersi infondati i motivi di pagina 6 di 7 opposizione alla luce di quanto sopra esposto, in quanto basati su eccezioni improponibili in questa sede. Segue il rigetto della opposizione e la integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
§. Le spese del presente giudizio seguono il generale principio della soccombenza, vanno poste a carico della parte attrice opponente e liquidate in euro 4237,00 per compensi oltre accessori di legge, ex D.M.
n. 55/2014, dovendosi fare riferimento alle tabelle parametriche ed ai valori medi in esse indicati per le fasi di studio, introduttiva e decisionale;
minimi per la fase istruttoria essendosi conclusa con il deposito delle memorie integrative.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione proposta da e conferma il decreto ingiuntivo Parte_1 emesso in data 18.01.2024 n. 213/2024 RG n. 211/2024.
Condanna parte opponente a rifondere in favore della parte convenuta opposta le spese legali del presente giudizio, liquidate come in parte motiva.
Brescia, 30/11/2025
Il Giudice
CE CC
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