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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 6517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6517 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.SS LA UC in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 05 giugno 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 9184/2024
TRA
1) Dott. EL IO, nato a [...] il [...], e residente in [...], Via
Roma n. 12 (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_1
2) Dott. , nato a [...] il [...], e residente in [...] Parte_1
(Codice Fiscale ); CodiceFiscale_2
3) Dott. nata a [...] il [...], ed ivi residente in [...] (Codice Controparte_1
Fiscale ; CodiceFiscale_3
4) Dott. , nato a [...] il [...], e residente in [...]del Garda (TN), Controparte_2
Via Masetto n. 6/C (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_4
5) Dott. , nato a [...] il [...], e residente in [...]
Piazzola n. 39 (Codice Fiscale;
CodiceFiscale_5
6) Dott. nato a [...] il [...], e residente in Parte_2
RS (PD), Via Roma n. 42 (Codice Fiscale;
CodiceFiscale_6
7) Dott. , nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...]
6 (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_7
8) Dott. , nato a [...] il [...], e residente in [...]
Campo di Marte n. 2/A (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_8
9) Dott. , nato a [...] il [...], e residente in [...]
Reni n. 46 (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_9
10) Dott. , nato a [...] il 1° febbraio 1983, e residente in [...]
26 (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_10
11) Dott. , nato a [...] il [...], e residente in [...]del Grappa Controparte_8
(VI), Via Marconi n. 17 (Codice Fiscale;
CodiceFiscale_11
12) Dott. , nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...] (Codice CP_9
Fiscale ); CodiceFiscale_12
13) Dott. , nato a [...] il [...], e residente in [...]Controparte_10
Veneto (TV), Via Casoni n. 28 (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_13 14) Dott. , nato a [...] il [...], e residente in [...]
Belludi n. 43 (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_14
15) Dott. , nato a [...] il [...], e residente in [...] CP_12
(Codice Fiscale ); CodiceFiscale_15
16) Dott. , nato a [...] il [...], e residente in [...]
Nocelle n. 2 (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_16
17) Dott. , nato a [...] [...], e residente in [...]
Pilastrello n. 14 (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_17
18) Dott. , nato a [...] il [...], e residente in [...]d'Ampezzo (BL), Parte_3
Località Zuel di Sotto n. 98 (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_18
19) Dott.SS , nata a [...] il [...], e residente in [...]
Macallè n. 14/A (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_19
20) Dott. DEL GIUDICE Maurizio, nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...]n.
141 (Codice Fiscale;
CodiceFiscale_20
21) Dott. , nato a [...] il [...], e residente in [...]
UI EF n. 24 (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_21
22) Dott. , nato a [...] il [...], e residente in [...]
n. 30 (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_22
23) Dott. , nato a [...] il [...], e residente in [...] CP_17
(Codice Fiscale ); CodiceFiscale_23
24) Dott. , nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...] (Codice Parte_5
Fiscale ); CodiceFiscale_24
25) Dott. , nato a [...] il [...], e residente in [...]
12 (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_25
26) Dott.SS , nata a [...] il [...], e residente in [...], Controparte_19
Largo Palese n. 5 (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_26
27) Dott. , nato a [...]-Venezia il 25 settembre 1966, e residente in [...]di Mira Parte_6
(VE), Via Primo Maggio n. 26C (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_27
28) Dott. , nato a [...] il [...], e residente in [...], CP_20
Piazza Ripoli n. 5 (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_28
29) Dott.SS , nata a [...] il [...], ed ivi residente in [...] Controparte_21
(Codice Fiscale ); CodiceFiscale_29
30) Dott.SS , nata a [...] il [...], e residente in [...]
1 (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_30 31) Dott. nato a [...] il [...], e residente in [...]
n. 45 (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_31
32) Dott. , nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...] CP_23
(Codice Fiscale;
CodiceFiscale_32
33) Dott.SS , nata a [...] l'[...], e residente in [...], Corso Re Controparte_24
Umberto n. 94 (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_33
34) Dott. , nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...]n. 6 CP_25
(Codice Fiscale ); CodiceFiscale_34
35) Dott.SS , nata a [...] il [...], e residente in [...] Parte_8
(Codice Fiscale;
CodiceFiscale_35
36) Dott. , nato a [...] il [...], e residente in [...]
Scalette n. 24 (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_36
37) Dott.SS nata a [...] il [...], e residente in [...]
Revigliasco n. 27 (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_37
38) Dott.SS , nata a [...] il [...], ed ivi residente in [...]Parte_11
D'Azeglio n. 51 (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_38
39) Dott.SS , nata a [...] il [...], ed ivi residente in [...] (Codice Parte_12
Fiscale ); CodiceFiscale_39
40) Dott. , nato a [...] l'[...], ed ivi residente in [...]
143 (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_40
41) Dott.SS , nata a [...] il [...], e residente in [...] Parte_14
(Codice Fiscale ); CodiceFiscale_41
42) Dott. , nato a [...] l'[...], e residente in [...]Parte_15
GI (SA), Via Giliberto Petti n. 87 (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_42
43) Dott. nato a [...] il [...], e residente in [...]
n. 28 (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_43
44) Dott. , nato a [...] il [...], e residente in [...], Parte_17
Via Sant'Antonio n. 101/B (Codice Fiscale;
CodiceFiscale_44
45) Dott. , nato a [...] il [...], e residente in [...]
Belfredo n. 122/A (Codice Fiscale;
CodiceFiscale_45
46) Dott. , nato a [...] il [...], e residente in [...]
3 (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_46
47) Dott. , nato a [...] il [...], e residente in [...]
Marconi n. 86 (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_47 48) Dott.SS , nata a [...] il [...], ed ivi residente in [...]
IC RO n. 7 (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_48
49) Dott. , nato a [...] il [...], e residente in [...]
Valentino n. 19/A (Codice Fiscale ), CodiceFiscale_49
50) in persona dell'Amministratore Unico, Dott. , con sede in Aversa (CE), Via Parte_22 Parte_23
Salvo D'Acquisto n. 144 (Partita I.V.A. ); P.IVA_1
51) in persona dell'Amministratore Unico, Dott. con Parte_24 Controparte_27 sede in Milano, Via Buonarroti n. 48 (Partita I.V.A. ); P.IVA_2
52) in persona dell'Amministratore Unico, Dott. , con Parte_25 CP_28 sede in Nocera Superiore (SA), Via San Clemente n. 180 (Partita I.V.A. ); P.IVA_3
53) in persona dell'Amministratore Unico, Dott. , con Parte_26 CP_28 sede in Potenza (PZ), Via Delle Medaglie Olimpiche s.n.c. (Partita I.V.A. ); P.IVA_4
54) in persona dell'Amministratore Unico, Parte_27
Dott. , con sede in Bergamo (BG), Via Pietro Ronzoni n. 3 (Partita I.V.A. ); Controparte_29 P.IVA_5
55) in persona dell'Amministratore Unico, Dott.SS , con sede in Frosinone, Parte_28 Parte_29
Via Marittima n. 342 (Partita I.V.A. ); P.IVA_6
56) in persona dell'Amministratore Unico, Dott.SS , con sede in Parte_30 CP_30
80123 Napoli, Via Posillipo n. 176 (Partita I.V.A. ); P.IVA_7
57) in persona dell'Amministratore Unico, Dott.SS , con sede in Parte_31 Parte_32
Roma, Via Raffaele De Cesare n. 6 (Partita I.V.A. ); P.IVA_8
58) in persona dell'Amministratore Unico, Dott.SS , Parte_33 Parte_32 con sede in Roma, Via delle Cave n. 82 (Partita I.V.A. ; P.IVA_9
59) in persona dell'Amministratore Unico, Dott. Parte_34
, con sede in Roma, Piazza dei Giureconsulti n. 27 (Partita I.V.A. ); Controparte_31 P.IVA_10
60) in persona dell'Amministratore Unico, Dott. , con sede in Roma, Via Parte_35 CP_32
G. Ciamarra n. 34 (Partita I.V.A. ); P.IVA_11
61) in persona dell'Amministratore Unico, Dott.SS Parte_36
, con sede in Roma, Via Velletri n. 10 (Partita I.V.A. ); Parte_32 P.IVA_12
62) in persona dell'Amministratore Unico, Dott.SS , con sede in Parte_37 Parte_32
Roma, Via Antonino Lo Surdo n. 42 (Partita I.V.A. ); P.IVA_13
63) in persona dell'Amministratore Unico, Dott.SS , con sede in Roma, Parte_38 Parte_32
Via Sermoneta n. 38/50 (Partita I.V.A. ); P.IVA_14
64) in persona dell'Amministratore Unico, Dott.SS Parte_39 Parte_32
, con sede in Roma, Via Nomentana n. 523 (Partita I.V.A. );
[...] P.IVA_15 65) in persona dell'Amministratore Unico, Dott.SS , con sede Parte_40 Parte_32 in Roma, Via Antonino Lo Surdo n. 42 (Partita I.V.A. ); P.IVA_16
66) in persona dell'Amministratore Unico, Dott.SS con sede in Tricesimo Parte_41 CP_33
(UD), Via J .F .Kennedy n. 3 (Partita I.V.A. ); P.IVA_17
67) in persona dell'Amministratore Unico, Dott. , con sede in Paderno CP_34 CP_35
NA (MI), Via Roma n. 77 (Partita I.V.A. ); P.IVA_18
68) in persona dell'Amministratore Unico, Dott. , con sede Parte_42 Parte_43 in Rubano (PD), Via Roma n. 4 (Partita I.V.A. ); P.IVA_19
69) in persona dell'Amministratore Unico, Dott. , con sede in Parte_44 Parte_45
Catania (CT), Piazza Europa n. 1 (Partita I.V.A. ); P.IVA_20
70) in persona dell'Amministratore Unico, Dott. , con sede in Parte_46 Parte_45
Catania (CT), Piazza Europa n. 1 (Partita I.V.A. ); P.IVA_21
71) in persona dell'Amministratore Unico, Dott. , con Parte_47 Parte_45 sede in Catania (CT), Piazza Europa n. 1 (Partita I.V.A. ); P.IVA_22
72) in persona dell'Amministratore Unico, Dott. , con Parte_48 Parte_45 sede in Catania (CT), Piazza Europa n. 1 (Partita I.V.A. ); P.IVA_23
73) in persona dell'Amministratore Unico, Dott. Parte_49 Pt_50
con sede in Villa San Giovanni (RC), Via Riviera n. 4 (Partita I.V.A. );
[...] P.IVA_24
74) in persona dell'Amministratore Unico, Dott. Parte_51
con sede in Ravenna (RA), Via A. Torre n. 3 (Partita I.V.A. ); Parte_52 P.IVA_25
75) in persona dell'Amministratore Unico, Dott. con Parte_53 CP_36 sede in Varese (VA), Via Sonzoni n. 8 (Partita I.V.A. ); P.IVA_26
76) in persona dell'Amministratore Unico, Dott. con sede in Milano, Via Parte_54 Controparte_37
Tantardini n. 15 (Partita I.V.A. ); P.IVA_27
77) in persona del Procuratore Generale, Dott con sede in Parte_55 Parte_56
Aversa (CE), Via Mancone n. 60 (Partita I.V.A. ); P.IVA_28
78) in persona Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Parte_57 [...]
, con sede in Torino, Piazza Gozzano n. 1 (Partita I.V.A. ); CP_38 P.IVA_29
79) in persona Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. , con sede Parte_58 CP_38 in Torino, Piazza Gozzano n. 1 (Partita I.V.A. ) P.IVA_30
(tutti con gli avv.ti Alberto Polini e Antonella Blasi)
RICORRENTI
E in persona Controparte_39 del legale rapp.te protempore (con gli Avv.ti Prof. Angelo Piazza, Francesca De Napoli e Prof. Federico
Ghera)
RESISTENTE
Con il seguente dispositivo
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio, stante la rinuncia ai sensi dell'art .306 c.p.c., relativamente a:
Parte_41
per i restanti, rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Roma, 05 giugno 2025
Il Giudice
LA UC
FATTO
Con ricorso regolarmente notificato, le parti ricorrenti – medici iscritti nella Sezione del Fondo dell
[...]
e società costituenti strutture che svolgono attività sanitaria in regime di accreditamento Controparte_40
– impugnavano uno specifico atto (la delibera n.64 del 7 luglio 2022) con cui la sopra citata CP_39 aveva – a loro dire - illegittimamente introdotto un nuovo contributo previdenziale posto a carico degli già beneficiari del versamento di cui all'art 1, comma 39 della Legge 243/2004, che deve Controparte_40 essere versato annualmente dalle società che gestiscono strutture accreditate e convenzionate (e che hanno creato il loro fatturato con le remunerazioni ottenute a parte del Servizio Sanitario nazionale per le prestazioni specialistiche rese dagli stessi specialisti esterni), secondo lo schema della cd. ritenuta previdenziale “alla fonte” e quindi trattenuto dai compensi spettanti ai sopra indicati specialisti esterni e poi devoluto all secondo le modalità indicate da quest'ultimo. CP_39
Facevano notare che la peculiarità del meccanismo introdotto dalla delibera de qua è che il contributo determinato nella misura del 4% risulta commisurato alla quota di fatturato annuo di prestazioni specialistiche prodotta dalla struttura accreditata e ascrivibile al singolo specialista esterno e non – come sarebbe stato doveroso – al compenso versato a quest'ultimo dalla struttura de qua.
I ricorrenti evidenziavano nel sistema contributivo così delineato una serie di vizi che ne avrebbe compromesso la regolarita' e che verranno illustrati nel dettaglio nella parte motiva della sentenza.
Tanto premesso, chiedevano al Giudice adito di “accogliere il ricorso accertando e dichiarando non dovuto il contributo previdenziale richiesto dalla per i motivi in esso dedotti e svolti;
di Controparte_39 conseguenza, accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura di versamento del contributo previdenziale a carico delle società ricorrenti”
Si costituiva in giudizio l' eccependo, preliminarmente, eccezioni di inammissibilità del ricorso sia CP_39 per carenza di interesse ad agire in capo al ricorrenti sia perché alla delibera impugnata ne era stata aggiunta un'altra (la n.16 del 22 febbraio 2024) che aveva modificato sostanzialmente – integrandolo – lo schema contributivo delineato dalla prima, inserendo per gli specialisti esterni la possibilità di optare per una soluzione alternativa;
soluzione che non rendeva più attuali gran parte dei motivi di doglianza contenuti nel ricorso. Nel merito, comunque, confutava la fondatezza dei rilievi mossi dai ricorrenti chiedendone il rigetto.
Sul contraddittorio così instauratosi, la causa è stata discuSS e decisa allo stato degli atti mediante pubblica lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda formulata dai ricorrenti è stata rigettata.
1. Per illustrare le ragioni del raggiunto convincimento, si ravvisa la necessità di delineare il contesto in cui la delibera n. 64 – oggetto di esame del presente giudizio – e la nuova delibera n. 16, non compresa, vanno ad incidere.
Si tratta del meccanismo di iscrizione/contribuzione alla gestione specialisti esterni (cd. Contributo del 2%) - in cui si articola il Fondo di medicina convenzionata e accreditata - introdotto dall'art. 1, comma 39, Legge
243 del 2004 secondo cui “Le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio Sanitario Nazionale, versano, a valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell'
[...] un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo Controparte_39 attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale. Le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale”. Il Regolamento del Fondo della Medicina
Convenzionata e Accreditata è stato modificato in termini conseguenti introducendo una nuova categoria di iscritti alla gestione specialisti esterni, e cioè i soggetti “indicati, ai sensi dell'art. 1, comma 39, della
Legge 23 maggio 2004, n.243 dalle società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite e dalle società di capitali operanti in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale.
Come si evince dalla delibera dell' n.23 del 16 marzo 2023, l'obbligo del versamento del contributo CP_39 del 4 per cento intereSS le strutture tenute al sopra descritto obbligo contributivo di cui all'art. 1 comma
39 Legge 243 del 2004 e i professionisti il cui compenso è intereSSto dal predetto obbligo contributivo sono coloro che sono “indicati” dalle medesime strutture ai sensi della predetta norma. 2. Preme soffermarsi su un primo rilievo sollevato dall'ente resistente.
L'Ente fa notare:
- come i medici ricorrenti si dichiarino iscritti alla gestione specialisti esterni;
deduzione non sufficiente perché avrebbero dovuto dichiarare di essere intereSSti dal versamento del contributo del 4% in quanto beneficiari, in un determinato anno, del contributo di cui all'art.1, comma 39, Legge 243/2004. La produzione dei contratti di collaborazione non vale a colmare detta lacuna;
- come le società ricorrenti si limitino a dichiararsi accreditate con il SSN. E' una deduzione insufficiente visto che le società accreditate sono tenute al versamento, solo nella misura in cui nell'anno precedente abbiano ottenuto remunerazioni per prestazioni specialistiche da parte del SSN. Nulla hanno dedotto in merito.
Parte ricorrente aveva un onere di allegazione specifica dei fatti a supporto delle proprie pretese che non ha totalmente assolto.
L'onere di allegazione non si soddisfa con l'affermazione di un fatto generico, ma comporta l'indicazione di tutti gli elementi atti ad individuare il fatto specifico che si intende allegare (Cass. 7878/2000; Cass. n.
4392/2000).
Né può essere desunto dall'esame dei documenti prodotti dalle parti come evidenziato anche dalla
CaSSzione (sentenza n. 8900 del 03.04.2025) in tema di principio di non contestazione, laddove afferma che il detto principio “non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi”.
3. La peculiarità del thema decidendum nel caso di specie è che le criticità sono state segnalate in ricorso con riferimento alla delibera n.64, senza considerare che la delibera n.16, adottata il 22 febbraio 2024, ha modificato il quadro di riferimento. Detta delibera ha emendato il comma 4 bis dell'art. 5 del regolamento del Fondo Speciale, prevedendo che ciascun iscritto abbia facoltà di optare per un meccanismo di contribuzione alternativo che gli permette di limitare l'entità del contributo “ad una percentuale del compenso percepito per l'attività professionale relativa alle prestazioni specialistiche rese nei confronti del
Servizio Sanitario Nazionale e delle strutture operative”, fiSSta nella misura del 10 per cento dei compensi per i professionisti attivi e del 5% per quelli pensionati.
Per comprendere meglio i motivi per cui gran parte delle doglianze contenute nel ricorso possono ritenersi superate alla luce del sistema previdenziale alternativo introdotto dalla delibera n.16, giova una loro elencazione puntuale:
A. L'obbligo di ritenuta alla fonte posto a carico di soggetti (le società accreditate) non iscritti al fondo previdenziale è stato previsto in assenza di norma di legge in violazione dell'art. 23 della Costituzionale.
Tale previsione amplierebbe illegittimamente l'ambito di coloro tenuti a contribuire al sistema previdenziale;
B. La previsione del contributo del 4% non risulterebbe in alcun modo strumentale a garantire l'equilibrio finanziario di lungo termine in linea con la disposizione di cui all'art. 3 comma 12 Legge 335 del 1995 (in violazione del cd. limite teleologico al potere regolamentare dell' ); CP_39
C. Il contributo del 4% violerebbe il principio della capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione nella misura in cui viene commisurato al fatturato annuo prodotto dalle società accreditate e non ai compensi percepiti dagli specialisti esterni. Si interromperebbe così il rapporto tra imposizione e capacità contributiva dal momento che il fatturato, su cui si calcola il contributo, è totalmente disancorato dal compenso;
D. L'adozione del fatturato annuo come parametro su cui calcolare il contributo del 4% determinerebbe gravi disparità di trattamento (finendo per gravare in misura uguale su specialisti esterni che vertono in situazioni reddituali diverse, dal momento che l'entità dei loro compensi dipende dalle diverse contrattazioni intercorse con le società per le quali rendono le loro prestazioni), risulterebbe irragionevolmente erosivo dei compensi laddove gli specialisti esterni vengono remunerati tramite un importo fisso onnicomprensivo annuale che prescinde del tutto dal fatturato realizzato e non chiarirebbe come deve essere considerata la fattispecie di prestazioni rese in equipe.
Integratosi il sistema contributivo con una soluzione che adotta come parametro il compenso e non più il fatturato, i motivi di ricorso di cui ai punti C e D ora illustrati possono ritenersi superati.
Rimangono da esaminare le criticità segnalate ai punti A e B;
in merito alle quali va preliminarmente evidenziato che manca un interesse delle società ricorrenti a farli valere in quanto i soggetti direttamente colpiti dal nuovo sistema contributivo introdotto dall sono solo i medici. CP_39
La prima verifica da compiere è se l'obbligo di ritenuta alla fonte introdotto dall'ente in capo ai gestori associati non sia stato posto in assenza di una norma di legge dal momento che intereSS soggetti che, in quanto non iscritti al relativo fondo previdenziale, siano da qualificarsi estranei alla predetta gestione previdenziale. Le argomentazioni difensive adottate dall'Ente sono convincenti. Ad un attento esame non risulta che l abbia introdotto una prestazione imposta in violazione della riserva di legge di cui CP_39 all'art. 23 della Costituzione. La ritenuta alla fonte attiene piuttosto alla modalità di riscossione del contributo;
contributo che riguarda sempre e solo i medici: Le strutture sono solo tenute ad adottarla, non subendo alcuna decurtazione rivalendosi sui compensi dei medici. Del resto, la previsione di una modalità di riscossione rientra nella potestà regolamentare dell'ente, che poggia la sua fonte in una fonte di rango primario. Il d.lgs. 509/1994 è stata a ragione definita “la norma abilitante le Casse professionali ad adottare regolamenti in materia di contributi” . Segnatamente: l'art.2 comma 1 stabilisce che gli enti previdenziali privatizzati “hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile”; l'art. 3, comma 2, ai cui i sensi i vigilanti approvano i seguenti atti delle Casse professionali: “a) lo statuto e i regolamenti, nonché CP_41 le relative integrazioni o modificazioni;
b) le delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che la relativa potestà sia prevista dai singoli ordinamenti vigenti”. Quest'ultima previsione è chiara nel riconoscere la potestà regolamentare in materia di contributi se e nella misura in cui la steSS fosse sussistente per ciascun ente – in base ai rispettivi ordinamenti – al momento dell'entrata in vigore del
D.lgs.509/1994. A tal proposito, preme osservare che il precedente statuto dell prevedeva il potere CP_39 del Comitato direttivo di “deliberare i regolamenti concernenti l'imposizione e la riscossione dei contributi e
l'erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali” . Come riconosciuto nella pronuncia del
Tribunale di Roma n.6501/2024: “Il potere dell' di stabilire e imporre contributi, nonché le modalità CP_39 della relativa riscossione, trova sicuro fondamento nelle richiamata disposizione di cui all'art. 3, comma 2, lett. b, d.lgs. n.509/1994”. La seconda questione da affrontare è se – come ritengono i ricorrenti – l'obbligo di ritenuta alla fonte non risulti comunque illegittima in quanto in violazione della disposizione dell'art. 3 comma 12 Legge 335 del
1995 che pone un limite teleologico disponendo che gli enti privatizzati possono adottare atti in materia previdenziale solo ove questi risultino “neceSSri per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine”.
E' certo che il nuovo sistema contributivo prevedendo nuovo contributo non potrà che rafforzare la situazione finanziaria della gestione.
Preme evidenziare che l'esigenza di garantire l'equilibrio finanziario della gestione specialisti esterni è stata oggetto anche di raccomandazione mirata dei Ministeri vigilanti in sede di approvazione dei bilanci consuntivi della relativi agli ultimi esercizi (2019,2020,2021). In tali occasioni il Ministero del CP_39
Lavoro e delle Politiche Sociali, unitamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel constatare la perdurante negatività del “saldo contributi/prestazioni” della gestione degli specialisti esterni ha raccomandato alla di “effettuare un costante monitoraggio del fondo specialisti esterni, CP_39 adottando ogni ulteriore proficua azione volta a riportare quantomeno in tendenziale equilibrio il risultato del medesimo”.
Del resto, a conferma si osserva che i vigilanti, in sede di approvazione della medesima delibera CP_41
n.64, hanno osservato “Al riguardo, in linea con le indicazioni formulate nel tempo dai vigilanti, in CP_41 merito alla necessità di operare correttivi al fine del risanamento della gestione degli specialisti esterni, si valutano positivamente le modifiche adottate ma si invita codesta a monitorare l'effettivo CP_39 versamento dei flussi contributivi annuali e la situazione dei saldi previdenziali al fine di valutare l'efficacia delle misure introdotte”.
Per tutte le ragioni illustrate, il ricorso non risulta meritevole di accoglimento.
Si ravvisa l'opportunità di compensare le spese di lite stante la novità delle questioni trattate e il mutare delle circostanze in corso di causa che hanno costituito il thema decidendum.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Compensa le spese di lite.
Roma, 5 giugno 2025
Il Giudice
Dott.SS LA UC
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.SS LA UC in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 05 giugno 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 9184/2024
TRA
1) Dott. EL IO, nato a [...] il [...], e residente in [...], Via
Roma n. 12 (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_1
2) Dott. , nato a [...] il [...], e residente in [...] Parte_1
(Codice Fiscale ); CodiceFiscale_2
3) Dott. nata a [...] il [...], ed ivi residente in [...] (Codice Controparte_1
Fiscale ; CodiceFiscale_3
4) Dott. , nato a [...] il [...], e residente in [...]del Garda (TN), Controparte_2
Via Masetto n. 6/C (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_4
5) Dott. , nato a [...] il [...], e residente in [...]
Piazzola n. 39 (Codice Fiscale;
CodiceFiscale_5
6) Dott. nato a [...] il [...], e residente in Parte_2
RS (PD), Via Roma n. 42 (Codice Fiscale;
CodiceFiscale_6
7) Dott. , nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...]
6 (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_7
8) Dott. , nato a [...] il [...], e residente in [...]
Campo di Marte n. 2/A (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_8
9) Dott. , nato a [...] il [...], e residente in [...]
Reni n. 46 (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_9
10) Dott. , nato a [...] il 1° febbraio 1983, e residente in [...]
26 (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_10
11) Dott. , nato a [...] il [...], e residente in [...]del Grappa Controparte_8
(VI), Via Marconi n. 17 (Codice Fiscale;
CodiceFiscale_11
12) Dott. , nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...] (Codice CP_9
Fiscale ); CodiceFiscale_12
13) Dott. , nato a [...] il [...], e residente in [...]Controparte_10
Veneto (TV), Via Casoni n. 28 (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_13 14) Dott. , nato a [...] il [...], e residente in [...]
Belludi n. 43 (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_14
15) Dott. , nato a [...] il [...], e residente in [...] CP_12
(Codice Fiscale ); CodiceFiscale_15
16) Dott. , nato a [...] il [...], e residente in [...]
Nocelle n. 2 (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_16
17) Dott. , nato a [...] [...], e residente in [...]
Pilastrello n. 14 (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_17
18) Dott. , nato a [...] il [...], e residente in [...]d'Ampezzo (BL), Parte_3
Località Zuel di Sotto n. 98 (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_18
19) Dott.SS , nata a [...] il [...], e residente in [...]
Macallè n. 14/A (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_19
20) Dott. DEL GIUDICE Maurizio, nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...]n.
141 (Codice Fiscale;
CodiceFiscale_20
21) Dott. , nato a [...] il [...], e residente in [...]
UI EF n. 24 (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_21
22) Dott. , nato a [...] il [...], e residente in [...]
n. 30 (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_22
23) Dott. , nato a [...] il [...], e residente in [...] CP_17
(Codice Fiscale ); CodiceFiscale_23
24) Dott. , nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...] (Codice Parte_5
Fiscale ); CodiceFiscale_24
25) Dott. , nato a [...] il [...], e residente in [...]
12 (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_25
26) Dott.SS , nata a [...] il [...], e residente in [...], Controparte_19
Largo Palese n. 5 (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_26
27) Dott. , nato a [...]-Venezia il 25 settembre 1966, e residente in [...]di Mira Parte_6
(VE), Via Primo Maggio n. 26C (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_27
28) Dott. , nato a [...] il [...], e residente in [...], CP_20
Piazza Ripoli n. 5 (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_28
29) Dott.SS , nata a [...] il [...], ed ivi residente in [...] Controparte_21
(Codice Fiscale ); CodiceFiscale_29
30) Dott.SS , nata a [...] il [...], e residente in [...]
1 (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_30 31) Dott. nato a [...] il [...], e residente in [...]
n. 45 (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_31
32) Dott. , nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...] CP_23
(Codice Fiscale;
CodiceFiscale_32
33) Dott.SS , nata a [...] l'[...], e residente in [...], Corso Re Controparte_24
Umberto n. 94 (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_33
34) Dott. , nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...]n. 6 CP_25
(Codice Fiscale ); CodiceFiscale_34
35) Dott.SS , nata a [...] il [...], e residente in [...] Parte_8
(Codice Fiscale;
CodiceFiscale_35
36) Dott. , nato a [...] il [...], e residente in [...]
Scalette n. 24 (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_36
37) Dott.SS nata a [...] il [...], e residente in [...]
Revigliasco n. 27 (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_37
38) Dott.SS , nata a [...] il [...], ed ivi residente in [...]Parte_11
D'Azeglio n. 51 (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_38
39) Dott.SS , nata a [...] il [...], ed ivi residente in [...] (Codice Parte_12
Fiscale ); CodiceFiscale_39
40) Dott. , nato a [...] l'[...], ed ivi residente in [...]
143 (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_40
41) Dott.SS , nata a [...] il [...], e residente in [...] Parte_14
(Codice Fiscale ); CodiceFiscale_41
42) Dott. , nato a [...] l'[...], e residente in [...]Parte_15
GI (SA), Via Giliberto Petti n. 87 (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_42
43) Dott. nato a [...] il [...], e residente in [...]
n. 28 (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_43
44) Dott. , nato a [...] il [...], e residente in [...], Parte_17
Via Sant'Antonio n. 101/B (Codice Fiscale;
CodiceFiscale_44
45) Dott. , nato a [...] il [...], e residente in [...]
Belfredo n. 122/A (Codice Fiscale;
CodiceFiscale_45
46) Dott. , nato a [...] il [...], e residente in [...]
3 (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_46
47) Dott. , nato a [...] il [...], e residente in [...]
Marconi n. 86 (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_47 48) Dott.SS , nata a [...] il [...], ed ivi residente in [...]
IC RO n. 7 (Codice Fiscale ); CodiceFiscale_48
49) Dott. , nato a [...] il [...], e residente in [...]
Valentino n. 19/A (Codice Fiscale ), CodiceFiscale_49
50) in persona dell'Amministratore Unico, Dott. , con sede in Aversa (CE), Via Parte_22 Parte_23
Salvo D'Acquisto n. 144 (Partita I.V.A. ); P.IVA_1
51) in persona dell'Amministratore Unico, Dott. con Parte_24 Controparte_27 sede in Milano, Via Buonarroti n. 48 (Partita I.V.A. ); P.IVA_2
52) in persona dell'Amministratore Unico, Dott. , con Parte_25 CP_28 sede in Nocera Superiore (SA), Via San Clemente n. 180 (Partita I.V.A. ); P.IVA_3
53) in persona dell'Amministratore Unico, Dott. , con Parte_26 CP_28 sede in Potenza (PZ), Via Delle Medaglie Olimpiche s.n.c. (Partita I.V.A. ); P.IVA_4
54) in persona dell'Amministratore Unico, Parte_27
Dott. , con sede in Bergamo (BG), Via Pietro Ronzoni n. 3 (Partita I.V.A. ); Controparte_29 P.IVA_5
55) in persona dell'Amministratore Unico, Dott.SS , con sede in Frosinone, Parte_28 Parte_29
Via Marittima n. 342 (Partita I.V.A. ); P.IVA_6
56) in persona dell'Amministratore Unico, Dott.SS , con sede in Parte_30 CP_30
80123 Napoli, Via Posillipo n. 176 (Partita I.V.A. ); P.IVA_7
57) in persona dell'Amministratore Unico, Dott.SS , con sede in Parte_31 Parte_32
Roma, Via Raffaele De Cesare n. 6 (Partita I.V.A. ); P.IVA_8
58) in persona dell'Amministratore Unico, Dott.SS , Parte_33 Parte_32 con sede in Roma, Via delle Cave n. 82 (Partita I.V.A. ; P.IVA_9
59) in persona dell'Amministratore Unico, Dott. Parte_34
, con sede in Roma, Piazza dei Giureconsulti n. 27 (Partita I.V.A. ); Controparte_31 P.IVA_10
60) in persona dell'Amministratore Unico, Dott. , con sede in Roma, Via Parte_35 CP_32
G. Ciamarra n. 34 (Partita I.V.A. ); P.IVA_11
61) in persona dell'Amministratore Unico, Dott.SS Parte_36
, con sede in Roma, Via Velletri n. 10 (Partita I.V.A. ); Parte_32 P.IVA_12
62) in persona dell'Amministratore Unico, Dott.SS , con sede in Parte_37 Parte_32
Roma, Via Antonino Lo Surdo n. 42 (Partita I.V.A. ); P.IVA_13
63) in persona dell'Amministratore Unico, Dott.SS , con sede in Roma, Parte_38 Parte_32
Via Sermoneta n. 38/50 (Partita I.V.A. ); P.IVA_14
64) in persona dell'Amministratore Unico, Dott.SS Parte_39 Parte_32
, con sede in Roma, Via Nomentana n. 523 (Partita I.V.A. );
[...] P.IVA_15 65) in persona dell'Amministratore Unico, Dott.SS , con sede Parte_40 Parte_32 in Roma, Via Antonino Lo Surdo n. 42 (Partita I.V.A. ); P.IVA_16
66) in persona dell'Amministratore Unico, Dott.SS con sede in Tricesimo Parte_41 CP_33
(UD), Via J .F .Kennedy n. 3 (Partita I.V.A. ); P.IVA_17
67) in persona dell'Amministratore Unico, Dott. , con sede in Paderno CP_34 CP_35
NA (MI), Via Roma n. 77 (Partita I.V.A. ); P.IVA_18
68) in persona dell'Amministratore Unico, Dott. , con sede Parte_42 Parte_43 in Rubano (PD), Via Roma n. 4 (Partita I.V.A. ); P.IVA_19
69) in persona dell'Amministratore Unico, Dott. , con sede in Parte_44 Parte_45
Catania (CT), Piazza Europa n. 1 (Partita I.V.A. ); P.IVA_20
70) in persona dell'Amministratore Unico, Dott. , con sede in Parte_46 Parte_45
Catania (CT), Piazza Europa n. 1 (Partita I.V.A. ); P.IVA_21
71) in persona dell'Amministratore Unico, Dott. , con Parte_47 Parte_45 sede in Catania (CT), Piazza Europa n. 1 (Partita I.V.A. ); P.IVA_22
72) in persona dell'Amministratore Unico, Dott. , con Parte_48 Parte_45 sede in Catania (CT), Piazza Europa n. 1 (Partita I.V.A. ); P.IVA_23
73) in persona dell'Amministratore Unico, Dott. Parte_49 Pt_50
con sede in Villa San Giovanni (RC), Via Riviera n. 4 (Partita I.V.A. );
[...] P.IVA_24
74) in persona dell'Amministratore Unico, Dott. Parte_51
con sede in Ravenna (RA), Via A. Torre n. 3 (Partita I.V.A. ); Parte_52 P.IVA_25
75) in persona dell'Amministratore Unico, Dott. con Parte_53 CP_36 sede in Varese (VA), Via Sonzoni n. 8 (Partita I.V.A. ); P.IVA_26
76) in persona dell'Amministratore Unico, Dott. con sede in Milano, Via Parte_54 Controparte_37
Tantardini n. 15 (Partita I.V.A. ); P.IVA_27
77) in persona del Procuratore Generale, Dott con sede in Parte_55 Parte_56
Aversa (CE), Via Mancone n. 60 (Partita I.V.A. ); P.IVA_28
78) in persona Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Parte_57 [...]
, con sede in Torino, Piazza Gozzano n. 1 (Partita I.V.A. ); CP_38 P.IVA_29
79) in persona Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. , con sede Parte_58 CP_38 in Torino, Piazza Gozzano n. 1 (Partita I.V.A. ) P.IVA_30
(tutti con gli avv.ti Alberto Polini e Antonella Blasi)
RICORRENTI
E in persona Controparte_39 del legale rapp.te protempore (con gli Avv.ti Prof. Angelo Piazza, Francesca De Napoli e Prof. Federico
Ghera)
RESISTENTE
Con il seguente dispositivo
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio, stante la rinuncia ai sensi dell'art .306 c.p.c., relativamente a:
Parte_41
per i restanti, rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Roma, 05 giugno 2025
Il Giudice
LA UC
FATTO
Con ricorso regolarmente notificato, le parti ricorrenti – medici iscritti nella Sezione del Fondo dell
[...]
e società costituenti strutture che svolgono attività sanitaria in regime di accreditamento Controparte_40
– impugnavano uno specifico atto (la delibera n.64 del 7 luglio 2022) con cui la sopra citata CP_39 aveva – a loro dire - illegittimamente introdotto un nuovo contributo previdenziale posto a carico degli già beneficiari del versamento di cui all'art 1, comma 39 della Legge 243/2004, che deve Controparte_40 essere versato annualmente dalle società che gestiscono strutture accreditate e convenzionate (e che hanno creato il loro fatturato con le remunerazioni ottenute a parte del Servizio Sanitario nazionale per le prestazioni specialistiche rese dagli stessi specialisti esterni), secondo lo schema della cd. ritenuta previdenziale “alla fonte” e quindi trattenuto dai compensi spettanti ai sopra indicati specialisti esterni e poi devoluto all secondo le modalità indicate da quest'ultimo. CP_39
Facevano notare che la peculiarità del meccanismo introdotto dalla delibera de qua è che il contributo determinato nella misura del 4% risulta commisurato alla quota di fatturato annuo di prestazioni specialistiche prodotta dalla struttura accreditata e ascrivibile al singolo specialista esterno e non – come sarebbe stato doveroso – al compenso versato a quest'ultimo dalla struttura de qua.
I ricorrenti evidenziavano nel sistema contributivo così delineato una serie di vizi che ne avrebbe compromesso la regolarita' e che verranno illustrati nel dettaglio nella parte motiva della sentenza.
Tanto premesso, chiedevano al Giudice adito di “accogliere il ricorso accertando e dichiarando non dovuto il contributo previdenziale richiesto dalla per i motivi in esso dedotti e svolti;
di Controparte_39 conseguenza, accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura di versamento del contributo previdenziale a carico delle società ricorrenti”
Si costituiva in giudizio l' eccependo, preliminarmente, eccezioni di inammissibilità del ricorso sia CP_39 per carenza di interesse ad agire in capo al ricorrenti sia perché alla delibera impugnata ne era stata aggiunta un'altra (la n.16 del 22 febbraio 2024) che aveva modificato sostanzialmente – integrandolo – lo schema contributivo delineato dalla prima, inserendo per gli specialisti esterni la possibilità di optare per una soluzione alternativa;
soluzione che non rendeva più attuali gran parte dei motivi di doglianza contenuti nel ricorso. Nel merito, comunque, confutava la fondatezza dei rilievi mossi dai ricorrenti chiedendone il rigetto.
Sul contraddittorio così instauratosi, la causa è stata discuSS e decisa allo stato degli atti mediante pubblica lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda formulata dai ricorrenti è stata rigettata.
1. Per illustrare le ragioni del raggiunto convincimento, si ravvisa la necessità di delineare il contesto in cui la delibera n. 64 – oggetto di esame del presente giudizio – e la nuova delibera n. 16, non compresa, vanno ad incidere.
Si tratta del meccanismo di iscrizione/contribuzione alla gestione specialisti esterni (cd. Contributo del 2%) - in cui si articola il Fondo di medicina convenzionata e accreditata - introdotto dall'art. 1, comma 39, Legge
243 del 2004 secondo cui “Le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio Sanitario Nazionale, versano, a valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell'
[...] un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo Controparte_39 attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale. Le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale”. Il Regolamento del Fondo della Medicina
Convenzionata e Accreditata è stato modificato in termini conseguenti introducendo una nuova categoria di iscritti alla gestione specialisti esterni, e cioè i soggetti “indicati, ai sensi dell'art. 1, comma 39, della
Legge 23 maggio 2004, n.243 dalle società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite e dalle società di capitali operanti in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale.
Come si evince dalla delibera dell' n.23 del 16 marzo 2023, l'obbligo del versamento del contributo CP_39 del 4 per cento intereSS le strutture tenute al sopra descritto obbligo contributivo di cui all'art. 1 comma
39 Legge 243 del 2004 e i professionisti il cui compenso è intereSSto dal predetto obbligo contributivo sono coloro che sono “indicati” dalle medesime strutture ai sensi della predetta norma. 2. Preme soffermarsi su un primo rilievo sollevato dall'ente resistente.
L'Ente fa notare:
- come i medici ricorrenti si dichiarino iscritti alla gestione specialisti esterni;
deduzione non sufficiente perché avrebbero dovuto dichiarare di essere intereSSti dal versamento del contributo del 4% in quanto beneficiari, in un determinato anno, del contributo di cui all'art.1, comma 39, Legge 243/2004. La produzione dei contratti di collaborazione non vale a colmare detta lacuna;
- come le società ricorrenti si limitino a dichiararsi accreditate con il SSN. E' una deduzione insufficiente visto che le società accreditate sono tenute al versamento, solo nella misura in cui nell'anno precedente abbiano ottenuto remunerazioni per prestazioni specialistiche da parte del SSN. Nulla hanno dedotto in merito.
Parte ricorrente aveva un onere di allegazione specifica dei fatti a supporto delle proprie pretese che non ha totalmente assolto.
L'onere di allegazione non si soddisfa con l'affermazione di un fatto generico, ma comporta l'indicazione di tutti gli elementi atti ad individuare il fatto specifico che si intende allegare (Cass. 7878/2000; Cass. n.
4392/2000).
Né può essere desunto dall'esame dei documenti prodotti dalle parti come evidenziato anche dalla
CaSSzione (sentenza n. 8900 del 03.04.2025) in tema di principio di non contestazione, laddove afferma che il detto principio “non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi”.
3. La peculiarità del thema decidendum nel caso di specie è che le criticità sono state segnalate in ricorso con riferimento alla delibera n.64, senza considerare che la delibera n.16, adottata il 22 febbraio 2024, ha modificato il quadro di riferimento. Detta delibera ha emendato il comma 4 bis dell'art. 5 del regolamento del Fondo Speciale, prevedendo che ciascun iscritto abbia facoltà di optare per un meccanismo di contribuzione alternativo che gli permette di limitare l'entità del contributo “ad una percentuale del compenso percepito per l'attività professionale relativa alle prestazioni specialistiche rese nei confronti del
Servizio Sanitario Nazionale e delle strutture operative”, fiSSta nella misura del 10 per cento dei compensi per i professionisti attivi e del 5% per quelli pensionati.
Per comprendere meglio i motivi per cui gran parte delle doglianze contenute nel ricorso possono ritenersi superate alla luce del sistema previdenziale alternativo introdotto dalla delibera n.16, giova una loro elencazione puntuale:
A. L'obbligo di ritenuta alla fonte posto a carico di soggetti (le società accreditate) non iscritti al fondo previdenziale è stato previsto in assenza di norma di legge in violazione dell'art. 23 della Costituzionale.
Tale previsione amplierebbe illegittimamente l'ambito di coloro tenuti a contribuire al sistema previdenziale;
B. La previsione del contributo del 4% non risulterebbe in alcun modo strumentale a garantire l'equilibrio finanziario di lungo termine in linea con la disposizione di cui all'art. 3 comma 12 Legge 335 del 1995 (in violazione del cd. limite teleologico al potere regolamentare dell' ); CP_39
C. Il contributo del 4% violerebbe il principio della capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione nella misura in cui viene commisurato al fatturato annuo prodotto dalle società accreditate e non ai compensi percepiti dagli specialisti esterni. Si interromperebbe così il rapporto tra imposizione e capacità contributiva dal momento che il fatturato, su cui si calcola il contributo, è totalmente disancorato dal compenso;
D. L'adozione del fatturato annuo come parametro su cui calcolare il contributo del 4% determinerebbe gravi disparità di trattamento (finendo per gravare in misura uguale su specialisti esterni che vertono in situazioni reddituali diverse, dal momento che l'entità dei loro compensi dipende dalle diverse contrattazioni intercorse con le società per le quali rendono le loro prestazioni), risulterebbe irragionevolmente erosivo dei compensi laddove gli specialisti esterni vengono remunerati tramite un importo fisso onnicomprensivo annuale che prescinde del tutto dal fatturato realizzato e non chiarirebbe come deve essere considerata la fattispecie di prestazioni rese in equipe.
Integratosi il sistema contributivo con una soluzione che adotta come parametro il compenso e non più il fatturato, i motivi di ricorso di cui ai punti C e D ora illustrati possono ritenersi superati.
Rimangono da esaminare le criticità segnalate ai punti A e B;
in merito alle quali va preliminarmente evidenziato che manca un interesse delle società ricorrenti a farli valere in quanto i soggetti direttamente colpiti dal nuovo sistema contributivo introdotto dall sono solo i medici. CP_39
La prima verifica da compiere è se l'obbligo di ritenuta alla fonte introdotto dall'ente in capo ai gestori associati non sia stato posto in assenza di una norma di legge dal momento che intereSS soggetti che, in quanto non iscritti al relativo fondo previdenziale, siano da qualificarsi estranei alla predetta gestione previdenziale. Le argomentazioni difensive adottate dall'Ente sono convincenti. Ad un attento esame non risulta che l abbia introdotto una prestazione imposta in violazione della riserva di legge di cui CP_39 all'art. 23 della Costituzione. La ritenuta alla fonte attiene piuttosto alla modalità di riscossione del contributo;
contributo che riguarda sempre e solo i medici: Le strutture sono solo tenute ad adottarla, non subendo alcuna decurtazione rivalendosi sui compensi dei medici. Del resto, la previsione di una modalità di riscossione rientra nella potestà regolamentare dell'ente, che poggia la sua fonte in una fonte di rango primario. Il d.lgs. 509/1994 è stata a ragione definita “la norma abilitante le Casse professionali ad adottare regolamenti in materia di contributi” . Segnatamente: l'art.2 comma 1 stabilisce che gli enti previdenziali privatizzati “hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile”; l'art. 3, comma 2, ai cui i sensi i vigilanti approvano i seguenti atti delle Casse professionali: “a) lo statuto e i regolamenti, nonché CP_41 le relative integrazioni o modificazioni;
b) le delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che la relativa potestà sia prevista dai singoli ordinamenti vigenti”. Quest'ultima previsione è chiara nel riconoscere la potestà regolamentare in materia di contributi se e nella misura in cui la steSS fosse sussistente per ciascun ente – in base ai rispettivi ordinamenti – al momento dell'entrata in vigore del
D.lgs.509/1994. A tal proposito, preme osservare che il precedente statuto dell prevedeva il potere CP_39 del Comitato direttivo di “deliberare i regolamenti concernenti l'imposizione e la riscossione dei contributi e
l'erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali” . Come riconosciuto nella pronuncia del
Tribunale di Roma n.6501/2024: “Il potere dell' di stabilire e imporre contributi, nonché le modalità CP_39 della relativa riscossione, trova sicuro fondamento nelle richiamata disposizione di cui all'art. 3, comma 2, lett. b, d.lgs. n.509/1994”. La seconda questione da affrontare è se – come ritengono i ricorrenti – l'obbligo di ritenuta alla fonte non risulti comunque illegittima in quanto in violazione della disposizione dell'art. 3 comma 12 Legge 335 del
1995 che pone un limite teleologico disponendo che gli enti privatizzati possono adottare atti in materia previdenziale solo ove questi risultino “neceSSri per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine”.
E' certo che il nuovo sistema contributivo prevedendo nuovo contributo non potrà che rafforzare la situazione finanziaria della gestione.
Preme evidenziare che l'esigenza di garantire l'equilibrio finanziario della gestione specialisti esterni è stata oggetto anche di raccomandazione mirata dei Ministeri vigilanti in sede di approvazione dei bilanci consuntivi della relativi agli ultimi esercizi (2019,2020,2021). In tali occasioni il Ministero del CP_39
Lavoro e delle Politiche Sociali, unitamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel constatare la perdurante negatività del “saldo contributi/prestazioni” della gestione degli specialisti esterni ha raccomandato alla di “effettuare un costante monitoraggio del fondo specialisti esterni, CP_39 adottando ogni ulteriore proficua azione volta a riportare quantomeno in tendenziale equilibrio il risultato del medesimo”.
Del resto, a conferma si osserva che i vigilanti, in sede di approvazione della medesima delibera CP_41
n.64, hanno osservato “Al riguardo, in linea con le indicazioni formulate nel tempo dai vigilanti, in CP_41 merito alla necessità di operare correttivi al fine del risanamento della gestione degli specialisti esterni, si valutano positivamente le modifiche adottate ma si invita codesta a monitorare l'effettivo CP_39 versamento dei flussi contributivi annuali e la situazione dei saldi previdenziali al fine di valutare l'efficacia delle misure introdotte”.
Per tutte le ragioni illustrate, il ricorso non risulta meritevole di accoglimento.
Si ravvisa l'opportunità di compensare le spese di lite stante la novità delle questioni trattate e il mutare delle circostanze in corso di causa che hanno costituito il thema decidendum.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Compensa le spese di lite.
Roma, 5 giugno 2025
Il Giudice
Dott.SS LA UC