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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 274/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
ESPOSITO LIANA, LA
CRISCUOLO MARIACONCETTA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 793/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Corso A. Lucci, N[ 66 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17536723287 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21989/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:assente h 9,55
Resistente/Appellato: presente come da verbale ed atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il Sig. Ricorrente_1 , nato a [...], il data , (C.F: CF_Ricorrente_1), residente in [...], al Vico Lammatari n°65, ricorreva
contro
Resistente_1
spa, il COMUNE DI NAPOLI e MUNICIPIA S.P.A avverso:
- COMUNICAZIONE N° 20240002162670121614929 , per un importo di € 4.614,94, afferente al mancato pagamento della TARI ANNO 2022;
- AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO N° 175367/23287 del 06/12/2024, per un importo di € 4,660,00, afferente al mancato pagamento della TARI ANNO 2019.
Motivi del ricorso: carenza di legittimazione attiva della società Resistente_1; Nullità – inesistenza delle cartelle per mancata compilazione della relata di notifica;
Prescrizione del diritto a riscuotere la somma;
Nullità delle cartelle esattoriali per vizi formali delle stesse, in quanto non viene indicata l'autorità competente per territorio innanzi al quale impugnare la contestata cartella, l'indicazione del responsabile di emissione e di notificazione delle cartelle stesse;
Nullità delle cartelle per omessa preventiva notifica dell'avviso di pagamento;
Nullità delle cartelle esattoriali per errata ubicazione dell'immobile; Nullità delle cartelle esattoriali per notifica a mezzo poste private
Si costituiva in giudizio MUNICIPIA spa, che ribadiva la correttezza del proprio operato.
Si costituiva in giudizio il Comune di Napoli, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai motivi di ricorso.
La Corte, all'esito dell'udienza, letti gli atti e documenti di causa, decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, secondo quanto di seguito esposto ed argomentato.
Preliminarmente, va disatteso il motivo di ricorso relativo alla carenza di legittimazione della società convenuta Resistente_1 srl: l' art.3, comma 14 septies del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito in L. 21 febbraio 2025, n. 15, ha disposto quanto segue: 14-septies. "Per l'anno 2025, il termine del 31 marzo, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, è prorogato al 30 settembre 2025. Al fine di adeguare la disciplina relativa all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si procede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali socio della stessa società di scopo risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società".
Con riguardo all'eccepita decadenza e prescrizione della pretesa tributaria, si osserva:
la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è un'imposta prevista dal d.lgs 15 novembre 1993 n. 507
e successive modifiche. La sua applicazione è demandata ai comuni sulla base del costo totale del servizio di raccolta e successivo smaltimento dei rifiuti, usandosi come parametro la superficie dei locali di abitazione e di attività dove possono avere origine rifiuti di varia natura.
L'imposta è dovuta al Comune per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, oltre che di spazzamento delle strade pubbliche.
Presupposto impositivo è l'occupazione di uno o più spazi, adibiti a qualsiasi uso e giacenti sul territorio del comune dove il servizio di smaltimento rifiuti è reso in maniera continuativa. Il presupposto impositivo non
è il servizio prestato dal comune, ma la potenziale attitudine a produrre rifiuti da parte dei soggetti detentori degli spazi secondo la loro attitudine e concreta destinazione. Infatti, fatta eccezione per i comuni con popolazione inferiore a 35.000 abitanti, l'importo da corrispondere per questa imposta non è commisurato ai rifiuti prodotti, ma alla quantità di spazi occupati.
L' art. 1, comma 161 I. 27.12.2006, n. 296 prevede che "gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati".
Quanto alla prescrizione, essa è lo strumento cui l'ordinamento giuridico opera l'estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, art.2934 e segg.).
I tributi locali si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente, ai sensi dell'art. 2948. n. 4, c.c., sì come già affermato dalla Cassazione, con sentenza del 23 febbraio 2010, n. 4283, avuto riguardo proprio a tributi locali (tasse per lo smaltimento rifiuti, per l'occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, contributi di bonifica). La prescrizione quinquennale è giustificata da un ragionevole principio di equità, che vuole che il debitore venga sottratto all'obbligo di corrispondere quanto dovrebbe per prestazioni già scadute tutte le volte che queste non siano state tempestivamente richieste del creditore (Cfr Cass. Sent. 30362/2018).
Ciò posto, le doglianze della ricorrente risultano infondate, in quanto MUNICIPIA spa ha prodotto valide notifiche di atti interruttivi della prescrizione e della decadenza. Infondato è altresì il motivo relativo alla carenza di elementi essenziali negli atti impugnati, dal momento che dalla lettura degli stessi risultano sussistere tutti gli elementi indicati come assenti.
Infine, infondato è il vizio di ricorso relativo alla notifica a mezzo poste private, attesa la liberalizzazione disposta dalla l. n. 124 del 2017. Oltre al dato formale, vi è inoltre un dato sostanziale: questa Corte aderisce all'orientamento secondo cui «il principio, sancito in via generale dall'articolo 156 del codice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali - pertanto - la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario» (Cass., sez. lav., n. 13857 del 2014; conf., sez. trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del 2002). Nella specie, il ricorrente non adduce né alcuno specifico pregiudizio al suo diritto di difesa, né l'eventuale difetto di legittimazione da parte dell'ente notificatore.
La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., sez. trib., n. 26831 del 2014).
Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione.
Ne deriva il rigetto del ricorso.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza ed è operata con il dispositivo in favore di MUNICIPIA spa, dovendosi compensare quelle sostenute dal Comune di Napoli, che ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in euro 800,00 oltre oneri accessori se dovuti a favore di Municipia S.p.A. e compensa nei confronti del Comune di
Napoli.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
ESPOSITO LIANA, LA
CRISCUOLO MARIACONCETTA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 793/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Corso A. Lucci, N[ 66 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17536723287 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21989/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:assente h 9,55
Resistente/Appellato: presente come da verbale ed atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il Sig. Ricorrente_1 , nato a [...], il data , (C.F: CF_Ricorrente_1), residente in [...], al Vico Lammatari n°65, ricorreva
contro
Resistente_1
spa, il COMUNE DI NAPOLI e MUNICIPIA S.P.A avverso:
- COMUNICAZIONE N° 20240002162670121614929 , per un importo di € 4.614,94, afferente al mancato pagamento della TARI ANNO 2022;
- AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO N° 175367/23287 del 06/12/2024, per un importo di € 4,660,00, afferente al mancato pagamento della TARI ANNO 2019.
Motivi del ricorso: carenza di legittimazione attiva della società Resistente_1; Nullità – inesistenza delle cartelle per mancata compilazione della relata di notifica;
Prescrizione del diritto a riscuotere la somma;
Nullità delle cartelle esattoriali per vizi formali delle stesse, in quanto non viene indicata l'autorità competente per territorio innanzi al quale impugnare la contestata cartella, l'indicazione del responsabile di emissione e di notificazione delle cartelle stesse;
Nullità delle cartelle per omessa preventiva notifica dell'avviso di pagamento;
Nullità delle cartelle esattoriali per errata ubicazione dell'immobile; Nullità delle cartelle esattoriali per notifica a mezzo poste private
Si costituiva in giudizio MUNICIPIA spa, che ribadiva la correttezza del proprio operato.
Si costituiva in giudizio il Comune di Napoli, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai motivi di ricorso.
La Corte, all'esito dell'udienza, letti gli atti e documenti di causa, decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, secondo quanto di seguito esposto ed argomentato.
Preliminarmente, va disatteso il motivo di ricorso relativo alla carenza di legittimazione della società convenuta Resistente_1 srl: l' art.3, comma 14 septies del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito in L. 21 febbraio 2025, n. 15, ha disposto quanto segue: 14-septies. "Per l'anno 2025, il termine del 31 marzo, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, è prorogato al 30 settembre 2025. Al fine di adeguare la disciplina relativa all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si procede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali socio della stessa società di scopo risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società".
Con riguardo all'eccepita decadenza e prescrizione della pretesa tributaria, si osserva:
la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è un'imposta prevista dal d.lgs 15 novembre 1993 n. 507
e successive modifiche. La sua applicazione è demandata ai comuni sulla base del costo totale del servizio di raccolta e successivo smaltimento dei rifiuti, usandosi come parametro la superficie dei locali di abitazione e di attività dove possono avere origine rifiuti di varia natura.
L'imposta è dovuta al Comune per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, oltre che di spazzamento delle strade pubbliche.
Presupposto impositivo è l'occupazione di uno o più spazi, adibiti a qualsiasi uso e giacenti sul territorio del comune dove il servizio di smaltimento rifiuti è reso in maniera continuativa. Il presupposto impositivo non
è il servizio prestato dal comune, ma la potenziale attitudine a produrre rifiuti da parte dei soggetti detentori degli spazi secondo la loro attitudine e concreta destinazione. Infatti, fatta eccezione per i comuni con popolazione inferiore a 35.000 abitanti, l'importo da corrispondere per questa imposta non è commisurato ai rifiuti prodotti, ma alla quantità di spazi occupati.
L' art. 1, comma 161 I. 27.12.2006, n. 296 prevede che "gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati".
Quanto alla prescrizione, essa è lo strumento cui l'ordinamento giuridico opera l'estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, art.2934 e segg.).
I tributi locali si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente, ai sensi dell'art. 2948. n. 4, c.c., sì come già affermato dalla Cassazione, con sentenza del 23 febbraio 2010, n. 4283, avuto riguardo proprio a tributi locali (tasse per lo smaltimento rifiuti, per l'occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, contributi di bonifica). La prescrizione quinquennale è giustificata da un ragionevole principio di equità, che vuole che il debitore venga sottratto all'obbligo di corrispondere quanto dovrebbe per prestazioni già scadute tutte le volte che queste non siano state tempestivamente richieste del creditore (Cfr Cass. Sent. 30362/2018).
Ciò posto, le doglianze della ricorrente risultano infondate, in quanto MUNICIPIA spa ha prodotto valide notifiche di atti interruttivi della prescrizione e della decadenza. Infondato è altresì il motivo relativo alla carenza di elementi essenziali negli atti impugnati, dal momento che dalla lettura degli stessi risultano sussistere tutti gli elementi indicati come assenti.
Infine, infondato è il vizio di ricorso relativo alla notifica a mezzo poste private, attesa la liberalizzazione disposta dalla l. n. 124 del 2017. Oltre al dato formale, vi è inoltre un dato sostanziale: questa Corte aderisce all'orientamento secondo cui «il principio, sancito in via generale dall'articolo 156 del codice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali - pertanto - la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario» (Cass., sez. lav., n. 13857 del 2014; conf., sez. trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del 2002). Nella specie, il ricorrente non adduce né alcuno specifico pregiudizio al suo diritto di difesa, né l'eventuale difetto di legittimazione da parte dell'ente notificatore.
La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., sez. trib., n. 26831 del 2014).
Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione.
Ne deriva il rigetto del ricorso.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza ed è operata con il dispositivo in favore di MUNICIPIA spa, dovendosi compensare quelle sostenute dal Comune di Napoli, che ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in euro 800,00 oltre oneri accessori se dovuti a favore di Municipia S.p.A. e compensa nei confronti del Comune di
Napoli.