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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 04/11/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 5706/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Marina Righi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 29/09/2025 da:
Parte_1
con l'avv. TONEL LARA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. BARBON ANTONELLA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3
L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Giudice del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 09/09/2017 da e , trascritto al n. 9, Parte 2, Serie A, Parte_1 Parte_2
Ufficio 1, Anno 2017 del registro degli atti di matrimonio del Comune di VAZZOLA alle seguenti condizioni:
1. Conferma l'affidamento condiviso di tra i genitori con residenza anagrafica presso Per_1
la casa della madre;
2. L'affido verrà condiviso secondo i seguenti termini:
ai sensi dell'art. 337 ter c.c., la responsabilità genitoriale verrà esercitata in ogni caso separatamente dai genitori per le questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggior interesse per la figlia saranno assunte di comune accordo dai
2 genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni della figlia medesima. Rimane ferma la statuizione, già raggiunta in sede di separazione, in base alla quale la figlia frequenterà solo plessi scolastici siti nelle vicinanze del luogo di Per_1
residenza della madre, con cui ella convive (ciò almeno fino alle scuole medie Inferiori);
Fermo restando le esigenze e le volontà della minore, si seguirà il seguente calendario,
che vede una turnazione ripartita nell'arco di due settimane e poi via via a ripetersi;
- nella prima settimana (una settimana) la figlia starà con il padre il martedì dalle ore
16:00, recuperando la minore presso la casa della madre, con accompagnamento della medesima sempre presso la casa della madre, alle ore 20:00, e dal venerdì dalle ore
16:00, recuperando la minore presso la casa della madre, sino al sabato mattina, con accompagnamento presso la casa della madre, alle ore 09:00 (con pernotto);
Nella seconda settimana (settimana successiva) la figlia starà con il padre il martedì dalle ore 16:00, recuperando la minore presso la casa della madre, fino alle ore 20, con accompagnamento presso la casa della madre ed dal Venerdì, dalle ore 16, recuperando la minore presso la casa della madre, fino a Domenica sera, con accompagnamento presso la casa della madre alle ore 20.00 (2 pernotti). Nelle giornate festive e nel periodo estivo, in cui la bambina non sarà impegnata nelle attività scolastiche, il padre nei giorni di sua spettanza (ossia Martedì e venerdì), come da calendario, sopra esposto, potrà
decidere di tenere la figlia (previa comunicazione alla madre, con una settimana di anticipo) dalle ore 09./09.30 anziché dalle ore 16.
In ogni caso, nell'ipotesi in cui la minore dovesse essere recuperata in un posto diverso rispetto al luogo di residenza della madre (comunque in un raggio di 10 chilometri circa dall'abitazione) la signora si impegna a comunicare al signor il luogo, Pt_1 Pt_2
del recupero della minore, entro le ore 21 del giorno precedente, a mezzo messaggio.
Non sono previsti e non devono pertanto essere richiesti rimborsi per il carburante messo
3 a disposizione da uno o dall'altro genitore per i tragitti.
Eventuali ritardi nelle fasi di recupero e accompagnamento dovranno essere tempestivamente avvisati.
I genitori si danno atto che se nelle giornate in cui è prevista la frequentazione con il padre, la bambina dovesse essere indisposta e/o febbricitante, il medesimo avrà facoltà
di tenerla con sé ugualmente, salvo non preferisca, anche per esigenze organizzative di lavoro, lasciarla alla madre. A fronte di quanto esposto, non è previsto alcun “recupero
“delle giornate di frequentazione non usufruite dal padre.
Entrambi i genitori possono telefonare alla figlia, una volta al giorno;
sia in giorni lavorativi,
che nei giorni festivi e di vacanza.
Il genitore che avrà con sé la figlia nella giornata dedicata ad eventuale attività extra-
scolastica accompagnerà la stessa all'indirizzo dove tale attività si svolge
3. Durante le vacanze scolastiche natalizie:
Fermo restando, quanto detto sopra e nello specifico avuto riguardo alle esigenze e alla volontà della minore;
la minore medesima trascorrerà 6 giorni consecutivi con la madre e
6 giorni consecutivi con il padre;
i due periodi sono rispettivamente:
dalla mattina del 25 dicembre alla mattina del 31 dicembre: numero sei pernotti dalla mattina del 31 dicembre alla mattina del 06 gennaio: numero sei pernotti
I coniugi pattuiscono che la minore trascorrerà l'intera giornata del 24 Dicembre di ogni anno, con il genitore con cui non trascorrerà la successiva settimana dal 25 Dicembre al
31 Dicembre.
I coniugi pattuiscono che la minore trascorrerà l'intera giornata del 6 gennaio, di ogni anno, con il genitore con cui non ha trascorso la settimana dal 31 Dicembre al 6 Gennaio.
È fatta sempre salva la possibilità per i genitori di definire diversi accordi di frequentazione durante questo periodo.
4 4. Durante le vacanze pasquali:
Fermo restando quanto detto sopra e nello specifico, avuto riguardo alle esigenze e alla volontà della minore;
la minore medesima trascorrerà metà giorni con la madre e metà
giorni con il padre, alternando, fra loro, i genitori, il giorno di Pasqua ed il lunedì
dell'Angelo. È fatta sempre salva la possibilità per i genitori di definire diversi accordi di frequentazione durante questo periodo.
5. Durante le vacanze estive (mese di Agosto):
Fermo restando quanto detto sopra e nello specifico, avuto riguardo alle esigenze e alla volontà della minore;
la minore medesima trascorrerà 7 (sette) giorni consecutivi (dal lunedì mattina, alla domenica sera) con la madre e 7 (sette) giorni consecutivi (dal lunedì
mattina, alla domenica sera) con il padre. Il periodo di vacanza spettante a uno o l'altro genitore sarà deciso tra gli stessi entro il mese di giugno di ciascun anno;
è fatta sempre salva la possibilità per i genitori di definire diversi accordo di frequentazione durante questo periodo.
Entrambi i genitori possono viaggiare durante il periodo di vacanza oppure durante l'anno
(per breve soggiorno), nei giorni in cui hanno con sé la minore da calendario.
- Se il viaggio è in Italia: non è necessario un consenso scritto dall'altro genitore;
il genitore che partirà con la minore comunicherà all'altro genitore itinerario, mezzi di trasporto,
indirizzo e numeri di telefono;
- se il viaggio è all'estero: è necessario un consenso scritto da parte dell'altro genitore;
il consenso includerà itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numeri di telefono.
6. In caso di malattia, incidenti o ospedalizzazioni del minore, il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore, con sms/whatsapp/telefonata. Il
genitore che ha programmato gli appuntamenti per visite mediche concordate, per la minore, informerà l'altro genitore con almeno 10 gg. di anticipo (rispetto alla programmata
5 visita), dando così modo di parteciparvi, se interessato.
I genitori concordano di poter provvedere all'istruzione religiosa, nei confronti della minore, nella fede che desiderano, tenendo presente il punto di vista della bambina e senza alcuna pressione sulla stessa. La minore ha diritto a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro.
7. Si dà atto che sul mantenimento della figlia, il padre dovrà corrispondere alla madre, a titolo di contributo nel mantenimento della figlia, l'importo di € 302,40 (trecentodue/40)
mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT ad ottobre di ogni anno.
L'importo dovrà essere versato entro il 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, alle coordinate indicate dalla madre.
L'assegno unico familiare spetterà integralmente alla madre.
8. Le spese straordinarie tutte afferenti alla figlia saranno sostenute in misura paritaria del
50%, dal padre e dalla madre e, per la loro individuazione ci si richiama al Protocollo per il Processo di Famiglia, in uso presso questo Tribunale, aggiornato al 31.12.2016.
9. I pagamenti delle citate spese verranno anticipati dalla madre e rimborsati dal padre,
alla madre, tramite bonifico bancario, entro il giorno 10 del mese successivo, a quello dell'avvenuto sostenimento della spesa, alle coordinate bancarie, indicate dalla madre. di ciascun genitore, previa esibizione della relativa documentazione.
10. I coniugi danno, infine, atto che l'accordo tra loro per le spese che lo richiedono dovrà
avvenire mediante scambio di sms o di whatsapp, specificando che il mancato riscontro del messaggio o del whatsapp, nei 10 (dieci) giorni successivi alla ricezione, comporterà
che la spesa si riterrà espressamente autorizzata. In difetto di accordo, il genitore che avrà assunto l'iniziativa con riferimento alle predette spese straordinarie, sosterrà
integralmente la relativa spesa.
6 11. Si dà atto che i coniugi dichiarano di aver definito tutti i rapporti patrimoniali dipendenti dal matrimonio e di essere autosufficienti economicamente provvedendo pertanto ciascuno al proprio mantenimento.
12. Spese compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 04/11/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott.ssa Daniela Ronzani
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