Articolo 2 della Legge 25 giugno 1952, n. 900
Articolo 1
Versione
7 agosto 1952
Art. 2.
Alla maggiore spesa di lire 17.300.000, di cui al precedente art. 1, che fara' carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1951-52, verra' fatto fronte mediante riduzione per equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio predetto.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 7 agosto 1952