TAR
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00274/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 05/01/2026
N. 00004 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00274/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 274 del 2025, proposto da NU RA
D'Amico, rappresentata e difesa dagli avvocati Leo DE, Giuseppe Grillea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 97 del 30.01.2024, emessa dal Tribunale di Bergamo, pubblicata il
30.01.2024 nell'ambito del procedimento R.G. n. 2447/2023, passata in giudicato. N. 00274/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa Beatrice
IZ
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale
Amministrativo Regionale, la professoressa NU RA D'Amico ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 97/2024 pubblicata il 30.1.2024 con la quale il
Tribunale ordinario di Bergamo ha così statuito “accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad ottenere la Carta Elettronica del Docente per gli aa.ss. 2021/2022 e
2023/2024, per l'importo di € 500,00 annui e condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a mettere a disposizione di parte ricorrente detta Carta Docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge”.
2.- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio chiedendo la riunione del presente procedimento ad altri – patrocinati dal medesimo studio legale - pendenti dinnanzi a questo TAR.
3.- L'istanza di riunione va rigettata, poiché la stessa si presenta priva di qualsiasi effettiva utilità per la decisione dei ricorsi cui si riferisce, pregiudicando anzi le esigenze di speditezza del procedimento, fermo restando che la riunione dei procedimenti ha natura facoltativa, non potendosi applicare al giudizio di ottemperanza l'art. 151 disp. att. c.p.c., in quanto disposizione speciale prevista per il solo rito del lavoro e per i giudizi innanzi al giudice di pace. Né basta a giustificare tale riunione l'obiettivo di limitare la misura delle spese di giudizio cui l'Amministrazione viene condannata, essendo queste già assai contenute, e riferite N. 00274/2025 REG.RIC.
precipuamente a quelle attività preliminari alla presentazione del ricorso (notifiche, verifiche sul decorso di termini, certificazioni, diffide ad adempiere, e così via) le quali attengono distintamente a ciascun ricorso.
3.- Ciò posto, occorre rilevare che la sentenza della quale si chiede l'ottemperanza è passata in giudicato, come risulta dall'attestazione della cancelleria di quel Tribunale del 25.2.2025, depositata in giudizio: risulta, dunque, integrata la fattispecie di cui all'art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a..
4.- Risulta, inoltre, decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, a norma del quale
“Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
4.1.- Va ricordato, in proposito, che, a seguito della riforma del processo civile di cui al D. Lgs. n. 149/2022, l'art. 475 c.p.c. non prevede più che, per iniziare l'esecuzione forzata, occorra far apporre sulla sentenza la formula esecutiva, ma prescrive semplicemente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all'originale.
4.2.- La notificazione al Ministero della sentenza in copia conforme all'originale è avvenuta il 12.9.2024, mentre la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuta il 4.3.2025.
5.- Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, dando continuità all'orientamento già espresso dalla Sezione su controversie analoghe con le sentenze nn. 790, 791 e 792 dell'11.10.2024, 836 del 24.10.2024, 1074 del 24.12.2024, 74 del 3.2.2025, 138 del
17.2.2025, 209 del 14.3.2025 e 267 del 31.3.2025. N. 00274/2025 REG.RIC.
6. - A fronte dell'allegato inadempimento della parte resistente, l'Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla mancata attivazione, a favore della ricorrente, della Carta elettronica del docente per l'importo indicato nella sentenza oggetto di ottemperanza, con la conseguenza che la pretesa di parte ricorrente, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001), deve trovare accoglimento.
7. - Di conseguenza, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, deve essere condannato a dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente (o altro equipollente) in favore di parte ricorrente, come indicato nella menzionata sentenza.
7.1. - In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore
Generale pro tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.
È opportuno ricordare che quegli agirà, su semplice richiesta degli interessati, non già nella sua qualità di dirigente dell'Amministrazione scolastica, ma quale organo ausiliario del giudice, che sostituisce l'Amministrazione nell'esercizio concreto del potere procedimentale cui la stessa, senza giustificato motivo, si è sottratta.
Il suo compito – che deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio (cfr. ex multis T.A.R.
Campania, Napoli, VII, 25 settembre 2023, n. 5186) - non è infatti quello di esercitare poteri amministrativi funzionalizzati alla cura dell'interesse pubblico, bensì quello di dare attuazione alla pronuncia del giudice, anche eventualmente attraverso l'esercizio di poteri amministrativi non esercitati, dei quali il comando contenuto in sentenza costituisce il fondamento genetico e l'approdo funzionale (così C.d.S., A.P. 25 maggio
2021, n. 8), per cui il commissario ad acta può essere chiamato ad adottare atti dalla N. 00274/2025 REG.RIC.
natura giuridica e dai contenuti più vari, incluso – in specie - l'ordine alla struttura tecnica responsabile d'includere il nominativo della ricorrente tra i soggetti che, attraverso il sito https://www.cartadeldocente.istruzione.it, possono registrarsi e conseguire il bonus in questione, attivando la carta elettronica del docente, senza disporre della qualifica di docente di ruolo.
7.2. - Il commissario ad acta così nominato, entro novanta giorni dalla richiesta che verrà proposta da parte ricorrente - decorso invano il termine dei centoventi giorni fissato all'Amministrazione, in sostituzione della stessa - darà corso all'esecuzione della sentenza indicata in epigrafe ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione, come testé precisato.
8.- Le spese del presente giudizio di ottemperanza, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del Ministero resistente, con liquidazione nella misura di cui al dispositivo e distrazione in favore del difensore avvocato Leo
DE dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), accoglie il ricorso e per l'effetto:
a) ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante l'emissione della carta elettronica del docente (o altro equipollente) in favore di parte ricorrente, come indicato nella menzionata sentenza;
b) per il caso di persistente inadempimento del Ministero resistente, nomina commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore
Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, il quale, entro novanta giorni dalla richiesta che verrà proposta dalla parte nei termini stabiliti in motivazione, N. 00274/2025 REG.RIC.
in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente, darà corso all'esecuzione della sentenza ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione;
c) condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 600,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
d) manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO GA, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice IZ, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Beatrice IZ LO GA N. 00274/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 05/01/2026
N. 00004 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00274/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 274 del 2025, proposto da NU RA
D'Amico, rappresentata e difesa dagli avvocati Leo DE, Giuseppe Grillea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 97 del 30.01.2024, emessa dal Tribunale di Bergamo, pubblicata il
30.01.2024 nell'ambito del procedimento R.G. n. 2447/2023, passata in giudicato. N. 00274/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa Beatrice
IZ
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale
Amministrativo Regionale, la professoressa NU RA D'Amico ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 97/2024 pubblicata il 30.1.2024 con la quale il
Tribunale ordinario di Bergamo ha così statuito “accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad ottenere la Carta Elettronica del Docente per gli aa.ss. 2021/2022 e
2023/2024, per l'importo di € 500,00 annui e condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a mettere a disposizione di parte ricorrente detta Carta Docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge”.
2.- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio chiedendo la riunione del presente procedimento ad altri – patrocinati dal medesimo studio legale - pendenti dinnanzi a questo TAR.
3.- L'istanza di riunione va rigettata, poiché la stessa si presenta priva di qualsiasi effettiva utilità per la decisione dei ricorsi cui si riferisce, pregiudicando anzi le esigenze di speditezza del procedimento, fermo restando che la riunione dei procedimenti ha natura facoltativa, non potendosi applicare al giudizio di ottemperanza l'art. 151 disp. att. c.p.c., in quanto disposizione speciale prevista per il solo rito del lavoro e per i giudizi innanzi al giudice di pace. Né basta a giustificare tale riunione l'obiettivo di limitare la misura delle spese di giudizio cui l'Amministrazione viene condannata, essendo queste già assai contenute, e riferite N. 00274/2025 REG.RIC.
precipuamente a quelle attività preliminari alla presentazione del ricorso (notifiche, verifiche sul decorso di termini, certificazioni, diffide ad adempiere, e così via) le quali attengono distintamente a ciascun ricorso.
3.- Ciò posto, occorre rilevare che la sentenza della quale si chiede l'ottemperanza è passata in giudicato, come risulta dall'attestazione della cancelleria di quel Tribunale del 25.2.2025, depositata in giudizio: risulta, dunque, integrata la fattispecie di cui all'art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a..
4.- Risulta, inoltre, decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, a norma del quale
“Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
4.1.- Va ricordato, in proposito, che, a seguito della riforma del processo civile di cui al D. Lgs. n. 149/2022, l'art. 475 c.p.c. non prevede più che, per iniziare l'esecuzione forzata, occorra far apporre sulla sentenza la formula esecutiva, ma prescrive semplicemente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all'originale.
4.2.- La notificazione al Ministero della sentenza in copia conforme all'originale è avvenuta il 12.9.2024, mentre la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuta il 4.3.2025.
5.- Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, dando continuità all'orientamento già espresso dalla Sezione su controversie analoghe con le sentenze nn. 790, 791 e 792 dell'11.10.2024, 836 del 24.10.2024, 1074 del 24.12.2024, 74 del 3.2.2025, 138 del
17.2.2025, 209 del 14.3.2025 e 267 del 31.3.2025. N. 00274/2025 REG.RIC.
6. - A fronte dell'allegato inadempimento della parte resistente, l'Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla mancata attivazione, a favore della ricorrente, della Carta elettronica del docente per l'importo indicato nella sentenza oggetto di ottemperanza, con la conseguenza che la pretesa di parte ricorrente, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001), deve trovare accoglimento.
7. - Di conseguenza, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, deve essere condannato a dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente (o altro equipollente) in favore di parte ricorrente, come indicato nella menzionata sentenza.
7.1. - In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore
Generale pro tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.
È opportuno ricordare che quegli agirà, su semplice richiesta degli interessati, non già nella sua qualità di dirigente dell'Amministrazione scolastica, ma quale organo ausiliario del giudice, che sostituisce l'Amministrazione nell'esercizio concreto del potere procedimentale cui la stessa, senza giustificato motivo, si è sottratta.
Il suo compito – che deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio (cfr. ex multis T.A.R.
Campania, Napoli, VII, 25 settembre 2023, n. 5186) - non è infatti quello di esercitare poteri amministrativi funzionalizzati alla cura dell'interesse pubblico, bensì quello di dare attuazione alla pronuncia del giudice, anche eventualmente attraverso l'esercizio di poteri amministrativi non esercitati, dei quali il comando contenuto in sentenza costituisce il fondamento genetico e l'approdo funzionale (così C.d.S., A.P. 25 maggio
2021, n. 8), per cui il commissario ad acta può essere chiamato ad adottare atti dalla N. 00274/2025 REG.RIC.
natura giuridica e dai contenuti più vari, incluso – in specie - l'ordine alla struttura tecnica responsabile d'includere il nominativo della ricorrente tra i soggetti che, attraverso il sito https://www.cartadeldocente.istruzione.it, possono registrarsi e conseguire il bonus in questione, attivando la carta elettronica del docente, senza disporre della qualifica di docente di ruolo.
7.2. - Il commissario ad acta così nominato, entro novanta giorni dalla richiesta che verrà proposta da parte ricorrente - decorso invano il termine dei centoventi giorni fissato all'Amministrazione, in sostituzione della stessa - darà corso all'esecuzione della sentenza indicata in epigrafe ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione, come testé precisato.
8.- Le spese del presente giudizio di ottemperanza, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del Ministero resistente, con liquidazione nella misura di cui al dispositivo e distrazione in favore del difensore avvocato Leo
DE dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), accoglie il ricorso e per l'effetto:
a) ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante l'emissione della carta elettronica del docente (o altro equipollente) in favore di parte ricorrente, come indicato nella menzionata sentenza;
b) per il caso di persistente inadempimento del Ministero resistente, nomina commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore
Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, il quale, entro novanta giorni dalla richiesta che verrà proposta dalla parte nei termini stabiliti in motivazione, N. 00274/2025 REG.RIC.
in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente, darà corso all'esecuzione della sentenza ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione;
c) condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 600,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
d) manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO GA, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice IZ, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Beatrice IZ LO GA N. 00274/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO