CASS
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/01/2025, n. 2236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2236 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AT AG, nato a [...] il [...] avverso l'ordinANa del 07/05/2024della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NG CostANo;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di AG AT ex art. 335 cod. pen. per avere colposamente agevolato la sottrazione del veicolo del quale era custode giudiziale parcheggiandolo nella pubblica via, invece che nell'area privata in cui era obbligato a custodirlo. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 2236 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 05/12/2024 Il Consigli estensore NG C AN Il Presidente Pi IG Di TE 2. Nel ricorso e con le successive conclusioni scritte presentati dal difensore di AT e nelle successive conclusioni scritte, si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione dell'art. 335 cod. pen. Si osserva che la Corte di appello ha trascurato la giustificazione addotta dal ricorrente: egli spostò il veicolo di qualche metro perché vi erano dei lavori nella strada e di certo non poteva immaginare l'evolversi dei fatti. Per altro verso si assume che la condotta può essere valutata di particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. e che, comunque, l'imputato è meritevole delle circostANe attenuanti generiche come prevalenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Nella sentenza impugnata si argomenta che AT nulla ha allegato a sostegno del suo assunto, secondo il quale lo spostamento della autovettura sarebbe stato dovuto a una necessità momentanea (ipotetici lavori stradali) e che non ha chiarito come questa circostANa si connetterebbe al fatto che il veicolo andava custodito in un fondo privato, mentre fu collocato su una strada pubblica distante 300 metri. Sulla base di questa condotta ha escluso anche la particolare tenuità del fatto. Quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, deve rilevarsi che tale profilo non risulta avere formato oggetto di specifico motivo di appello, sicché la relativa questione non è ammissibile in questa sede. 2. Dal rigetto del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cosi decisa il 05/12/2024 t
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NG CostANo;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di AG AT ex art. 335 cod. pen. per avere colposamente agevolato la sottrazione del veicolo del quale era custode giudiziale parcheggiandolo nella pubblica via, invece che nell'area privata in cui era obbligato a custodirlo. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 2236 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 05/12/2024 Il Consigli estensore NG C AN Il Presidente Pi IG Di TE 2. Nel ricorso e con le successive conclusioni scritte presentati dal difensore di AT e nelle successive conclusioni scritte, si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione dell'art. 335 cod. pen. Si osserva che la Corte di appello ha trascurato la giustificazione addotta dal ricorrente: egli spostò il veicolo di qualche metro perché vi erano dei lavori nella strada e di certo non poteva immaginare l'evolversi dei fatti. Per altro verso si assume che la condotta può essere valutata di particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. e che, comunque, l'imputato è meritevole delle circostANe attenuanti generiche come prevalenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Nella sentenza impugnata si argomenta che AT nulla ha allegato a sostegno del suo assunto, secondo il quale lo spostamento della autovettura sarebbe stato dovuto a una necessità momentanea (ipotetici lavori stradali) e che non ha chiarito come questa circostANa si connetterebbe al fatto che il veicolo andava custodito in un fondo privato, mentre fu collocato su una strada pubblica distante 300 metri. Sulla base di questa condotta ha escluso anche la particolare tenuità del fatto. Quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, deve rilevarsi che tale profilo non risulta avere formato oggetto di specifico motivo di appello, sicché la relativa questione non è ammissibile in questa sede. 2. Dal rigetto del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cosi decisa il 05/12/2024 t