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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/11/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice NA TE ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1060/2025 promossa da:
c.f. ) con il patrocinio degli avv.ti ZIBETTI Parte_1 C.F._1 ROBERTO e PARISE NICO
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. MAGGIANI VALERIA
[...] P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
e contro
(c.f. ) Controparte_2 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito accertare e dichiarare la responsabilità dei resistenti nei confronti del ricorrente, per i motivi di cui al presente ricorso e per l'effetto, condannare i resistenti, in solido tra loro, al risarcimento in favore del ricorrente dei danni di ogni genere e specie subiti dal medesimo, per i fatti e i motivi di cui al presente ricorso, nella misura di € 92.663,24, oltre ad interessi legali dal 23.10.2020 o nella diversa somma pagina 1 di 19 accertanda nel corso del giudizio, che verrà ritenuta di giustizia, sempre oltre ad interessi legali dal 23.10.2020, in ogni caso condannare i resistenti al pagamento in favore del ricorrente delle spese di consulenza tecnica d'ufficio e di parte dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio sostenute dal ricorrente medesimo, con vittoria di spese e competenze di lite, comprensive di quelle per il procedimento di accertamento tecnico preventivo.
In via istruttoria si produce in copia il fascicolo di parte e il fascicolo dell'ATP R.G. 2399/2024 e in ogni caso si chiede l'acquisizione del fascicolo del procedimento per ATP R.G. 2399/2024 –
Giudice dott. Renato Cameli.
Sempre in via istruttoria, pur ritenendo la causa documentale sia in riferimento all'an debeatur sia in riferimento al quantum debeatur, laddove il Giudice lo ritenga opportuno, si chiede l'ammissione della prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di e del dott. e per Controparte_3 Controparte_2 testimoni sulle premesse di cui alla parte “in fatto” del presente atto, depurate da eventuali giudizi di valore, preceduti dalle parole “Vero che”, inerenti la vicenda clinica, oltre che sui seguenti capitoli di prova inerenti le condizioni attuali del ricorrente:
1) Vero che a partire dal momento dell'intervento del 23.10.2020 e ancora attualmente il signor è soggetto a facile affaticabilità; Parte_1
Part
2) Vero, in particolare, che il signor si affatica immediatamente mentre svolge le più normali attività quotidiane come salire le scale, alzare i pacchi della spesa o fare brevi camminate;
Part
3) Vero in particolare che il signor non appena pone in essere le attività di cui al capitolo precedente, è soggetto ad apnee, difficoltà respiratorie e comincia a tossire in maniera incontrollata;
Part
4) Vero il signor prima dell'intervento del 23.10.2020 svolgeva le attività sportive in bicicletta e marcia sia individualmente sia insieme alla moglie signora Controparte_4
pagina 2 di 19 Part 5) Vero che l'affaticabilità cui il signor è soggetto dal momento dell'intervento del
23.10.2020 ha impedito ed impedisce tuttora al medesimo di svolgere le attività sportive di bicicletta e marcia, che aveva sempre esercitato antecedentemente all'intervento del
23.10.2020; Part 6) Vero che a partire dal momento dell'intervento del 23.10.2020 il signor è soggetto a repentini e incontrollati cambiamenti di umore;
7) Vero che i cambi di umore di cui al capitolo precedente si verificano sia sul lavoro che quando lo stesso si trova a casa con i propri famigliari;
Part
8) Vero che, in particolare, il signor è stato ripetutamente ripreso dai propri datori di lavoro e responsabili sul luogo di lavoro in quanto è costretto a svolgere le proprie mansioni con particolare lentezza, evitando di incorrere in carenze respiratorie, apnee ed attacchi di tosse improvvisi ed incontrollati.
Si indicano i seguenti testimoni: - di Casei Gerola via L. Da Vinci n. 8 - Controparte_4
, Via G. Falcone, 1 IR Vidardo - Lodi - OM Ferrari, Testimone_1 via Per 2 Porte 13, San Genesio ed Uniti - via Maggi 2 Stradella Tes_2
Con riserva di indicarne altri nei termini di legge.
Con ogni più ampia riserva in merito ad ogni ulteriore deduzione ed istanza anche istruttoria all'esito della disamina dell'avversa comparsa.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE CP_5
In via principale: rigettare tutte le domande e conclusioni avversarie per i fatti e per i motivi esposti in narrativa;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento di sussistenza di responsabilità in capo alla scrivente Resistente, ridurre la misura del quantum con riferimento esclusivo alla quota di responsabilità effettivamente ascrivibile a coerentemente con l'entità dei CP_1 danni effettivamente accertati quali conseguenza immediata e diretta dei fatti e degli eventi ascrivibili in via esclusiva alla medesima;
In via istruttoria: disporre il rinnovo della CTU di cui all'accertamento tecnico preventivo per le ragioni sopra esposte;
pagina 3 di 19 In ogni caso: con vittoria di spese del presente giudizio.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
– d'ora innanzi – e Controparte_3 CP_5 Controparte_2 al fine di sentirli condannare in solido tra loro, previo accertamento della loro
[...] responsabilità per i fatti di seguito esposti, al pagamento a titolo risarcitorio della somma di euro 92.663,24 oltre interessi legali.
A sostegno della domanda il ricorrente esponeva quanto segue.
In data 18/06/2024 depositava ricorso per accertamento tecnico preventivo, iscritto al n.
2399/2024 RG, nei confronti degli odierni resistenti e Controparte_2 CP_5 la società assicurativa della struttura sanitaria Relyens Mutual Insurance;
Part In detta sede, il educeva di essersi sottoposto in data 28/09/2020, presso CP_5
a visita endocrinologica all'esito della quale l'equipe medica riteneva indicato procedere ad intervento di “linfoadenectomia selettiva del comparto laterale”.
L'intervento veniva eseguito dal resistente medico chirurgo presso Controparte_2
in data 23/10/2020. CP_5
Nel decorso post-operatorio si manifestavano nel ricorrente ipocalcemia e disfonia – oggetto di accertamenti durante il ricovero – che persistevano e si aggravavano successivamente alle dimissioni, avvenute il 10/11/2020.
Le lamentate problematiche sono state, altresì, oggetto di esami clinici svoltisi nei mesi successivi e, nello specifico:
- elettromiografia dei muscoli laringei, eseguita presso in data 12/11/2020, CP_5 che rilevava “danno neurogeno di modesta entità bilateralmente al livello del nervo laringeo ricorrente che non sembra congruo con il quadro clinico e laringoscopico”;
- microlaringoscopia, eseguita presso il Policlinico San Matteo di Pavia in data 04/01/2021, che evidenziava “paresi ricorrenziale bilaterale con compromissione prevalente del movimento di abduzione cordale”.
In data 19/10/2021 il ricorrente si sottoponeva a visita specialistica, eseguita dai medici e che refertavano persistenti problematiche di Controparte_6 CP_7
pagina 4 di 19 ipocalcemia dovuta a ipoparatiroidismo e disfonia legata a lesione bilaterale ricorrenziale, ritenute complicanze causalmente conseguenti all'intervento subito dal ricorrente.
In particolare, il ricorrente evidenziava come dalla relazione medica emergesse espressamente che le predette complicanze fossero da ritenersi evitabili da parte dei sanitari mediante l'utilizzo di doverose precauzioni quali l'uso di monitoraggio intraoperatorio.
La relazione qualificava, inoltre, sintomatica di negligenza e superficialità dell'operato del medico chirurgo e dell'equipe medica di l'incauta asportazione delle CP_5 paratiroidi;
ciò, considerato il pregresso intervento di tiroidectomia e linfoadenemectomia Part subito dal in data 21/11/2017 ed eseguito dal medesimo chirurgo Controparte_2
[...]
Il ricorrente lamentava menomazioni persistenti ed in aggravamento quali tono di voce basso e poco modulato in continuo calo, facile affaticabilità, difficoltà di respiro, parestesie diffuse e problematiche renali.
Veniva, altresì, constatato un peggioramento dell'umore, con eccessi d'ira, crisi depressive e ansiose che inficiavano il benessere del ricorrente stesso nonché l'equilibrio della sua vita familiare.
I postumi invalidanti dell'intervento incidevano negativamente anche in ambito lavorativo, determinando una modifica delle mansioni svolte dal ricorrente presso la società CEVA
Logistics Italia s.r.l. di Stradella (PV).
Nel procedimento di Atp si costituivano e CP_5 Controparte_8 quest'ultima in seguito estromessa dal giudizio. rimaneva Controparte_2 contumace.
I nominati CTU, dott.ssa e dott. all'esito delle Persona_1 Persona_2 operazioni peritali formulavano una proposta conciliativa, quantificando il risarcimento a favore del ricorrente in euro 85.000,00. Part A fronte dell'intenzione manifestata dal di aderire, comunicava tramite il CP_5 proprio legale di non accettare la proposta conciliativa.
I consulenti, in assenza di osservazioni presentate dalle parti, depositavano la relazione peritale in data 03/02/2025.
pagina 5 di 19 Incardinato il presente giudizio di merito, il ricorrente formulava richiesta di accertamento della responsabilità dei resistenti e la condanna di e in CP_5 Controparte_2 solido tra loro, al pagamento a titolo risarcitorio del complessivo importo di euro 92.663,24 oltre interessi.
Si costituiva che contestava le risultanze della consulenza tecnica svolta in CP_5 sede di atp.
Evidenziava, in particolare, l'insussistenza, all'epoca dell'intervento, di specifiche Linee guida ma solamente l'esistenza di letteratura scientifica ondivaga circa l'utilità del monitoraggio elettrofisiologico del nervo ricorrente.
Monitoraggio da ritenersi, nel caso di specie, irrilevante stante la necessità di realizzare un intervento radicale.
Riteneva, pertanto, da escludersi qualsiasi profilo di responsabilità dei sanitari e della struttura stessa, avanzava richiesta di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio chiedendo, in ogni caso, il rigetto delle domande svolte dal ricorrente.
A fronte della proposta formulata dal Giudice all'udienza del 4 giugno 2025, le parti si riservavano di valutare una soluzione conciliativa della controversia che, tuttavia, non si concretizzava.
Acquisito agli atti il fascicolo relativo all'Atp, la causa veniva trattenuta in decisione in data 22 ottobre 2025, udienza sostituita da note scritte, con riserva di deposito della sentenza nei trenta giorni.
***
Preliminarmente si osserva che la vicenda dedotta in giudizio risulta interamente disciplinata, sia sul piano processuale che su quello sostanziale, dal regime introdotto dalla
L. 8 marzo 2017, n. 24, recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” (cd. Legge Gelli-Bianco), posto che i fatti oggetto di causa si sono verificati dopo la sua entrata in vigore (1° aprile 2017).
pagina 6 di 19 Ne consegue che, nella fattispecie in cui, come quella in esame, l'attore alleghi di aver subìto danni in conseguenza di una attività svolta dal medico (eventualmente, ma non necessariamente, sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria) in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio che si instaura tra quest'ultima e il paziente, la responsabilità della struttura sanitaria è, ormai, positivamente qualificata ex art. 7 L. n. 24/2017 in termini di responsabilità contrattuale, in quanto conseguente all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, che il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente (rispondendone ex art. 1218 c.c.) o mediante il personale sanitario
(rispondendone ex art. 1228 c.c.).
Per quel che attiene, nello specifico, alla responsabilità della struttura sanitaria, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che la distinzione delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità tra obbligazioni adempiute personalmente e obbligazioni adempiute per il tramite del personale sanitario assume rilievo classificatorio con riguardo al contenuto della prestazione di volta in volta erogata, ma ad essa non corrisponde un diverso titolo di responsabilità, in quanto l'inadempimento delle prime, al pari di quello delle seconde, si traduce nella violazione della medesima regola contrattuale stipulata tra le parti e consistente nel contratto di spedalità.
Il riferimento alla responsabilità per fatto degli ausiliari ex art. 1228 c.c. va inteso, quindi, nel senso di responsabilità per fatto proprio e, dunque, soggettiva e diretta, la quale trova giustificazione nell'assunzione del rischio per i danni che al paziente possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale ((cfr.
Cass. n. 28987/2019; Cass. n. 29001/2021; Cass. n. 8116/2022; Cass. n. 26811/2022; Cass.
n. 7074/2024; Cass. n. 108787/2024).
Il positivo accertamento della responsabilità della struttura sanitaria ex art. 1228 c.c. postula l'accertamento del fatto colposo del personale medico ausiliario, in assenza del quale, pertanto, non è ravvisabile alcuna responsabilità contrattuale dell'ente debitore nei confronti del paziente (cfr. Cass. n. 6386/2001; Cass. n. 26811/2022).
pagina 7 di 19 Ciò premesso, con riferimento all'onere incombente sull'attore in punto allegazione e prova delle proprie asserzioni, si rileva.
La giurisprudenza di merito e di legittimità ha spiegato, proprio con riguardo agli oneri di allegazione della domanda risarcitoria per responsabilità medica e, nello specifico, di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per la condotta ascrivibile ai sanitari ausiliari della stessa, che l'attore danneggiato è tenuto ad allegare, oltre all'esistenza del c.d. contratto di spedalità, l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e l'inadempimento del debitore.
Il paziente non può pertanto limitarsi ad allegare un inadempimento qualsiasi, bensì deve individuare un inadempimento, per così dire, qualificato e cioè “astrattamente efficiente a produrre il danno che il medesimo ha subito” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 577/2008), indicando i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria (v. anche Cass. n. 2719/2023).
Tale onere non si spinge fino alla necessità di indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore, essendo sufficiente la contestazione dell'aspetto colposo dell'attività medica secondo quelle che si ritengono essere, in un dato momento storico, le cognizioni ordinarie in ordine all'attuale stato dei profili di responsabilità del sanitario (cfr. Cass. n. 7074/2024, con richiami a precedenti conformi di Cass. n. 9471/2004 e Cass. n. 13269/2012). Part Ciò premesso in punto di diritto, in punto di fatto, si rileva che il ricorrente ha allegato che, a seguito del decorso operatorio del 2020, sono sorte complicanze rappresentante da ipocalcemia e disfonia.
Lo stesso ha pertanto dato preventivo ingresso a richiesta di accertamento tecnico preventivo, in esito al quale ha successivamente convenuto in giudizio il medico e la struttura sanitaria ritenuti responsabili dei danni patiti.
Nel detto accertamento, in atti, è emerso quanto segue. Part Il a causa di una diagnosi di neoplasia del lobo sinistro della tiroide con metastasi linfonodali laterocervicale sinistro, veniva sottoposto, in data 21/11/2017, ad un pagina 8 di 19 primo intervento di tiroidectomia totale e svuotamento cervicale presso il Centro
Maugeri.
Venivano asportati 18 linfonodi, di cui 9 risultavano invasi dalle metastasi.
Il paziente, nell'anno 2018, veniva sottoposto a terapia radiometabolica;
permanendo la malattia neoplastica, veniva sottoposto ad ulteriore trattamento radiometabolico, con dose più elevata di farmaco, in data 25/02/2019.
A seguito di recidiva della malattia, lo stesso veniva, in data 23/10/2020, sottoposto a ulteriore intervento di linfadenectomia solo del comparto centrale.
In occasione del secondo intervento, venivano asportati 5 linfonodi ci cui 3 risultavano sede di metastasi. Part In esito al secondo intervento il ha lamentato l'insorgenza di gravi complicanze rappresentate da una ipocalcemia dovuta a ipoparatiroidismo persistente e da una disfonia legata a lesione bilaterale ricorrenziale.
Il ricorrente ha pertanto allegato, a supporto della propria domanda, la insorgenza di problematiche connesse ad una non corretta esecuzione del secondo intervento chirurgico.
L'istruttoria risulta tutta risulta espletata tramite la acquisizione della consulenza disposta in sede di accertamento tecnico preventivo.
I consulenti hanno avuto modo di constatare la presenza delle dette problematiche: “per effetto della lesione iatrogena dei nervi ricorrenti, in esito a percorso logopedico, residua un quadro di “fissità dell'emilaringe di sinistra con corda vocale vera ipotonica ed ipotrofica” ed è inoltre affetto da “ipoparatiroidismo post chirurgico” (ctu, pag. 23).
I CTU hanno, poi, evidenziato (pag. 13 della relazione) che non vi erano dubbi “in ordine alla sussistenza, nel novembre 2017 e nell'ottobre 2020, di esigenze di cura tali da motivare l'indicazione agli interventi…posti in essere presso la struttura resistente”.
I consulenti, quindi, dopo aver dato conto del pregresso e della necessità di dover intervenire, hanno evidenziato che alcun profilo problematico si è verificato in occasione del primo intervento del 21.11.2017, né in occasione del ciclo di radioterapia cui il paziente
è stato sottoposto.
pagina 9 di 19 Hanno invece riferito problematicità connesse al secondo intervento, eseguito il 23 Ottobre
2020.
In particolare, hanno dato atto che “con particolare riguardo alla lesione nervosa patita dal Part signor l'omessa identificazione del nervo ricorrente e l'omesso impiego del monitoraggio in occasione del re-intervento di ottobre 2020 integrano uno scostamento da raccomandazioni forti, aggettivo che si riferisce al grado di convinzione con cui si ritiene che una certa raccomandazione debba essere attuata, ancorate a livelli di evidenza, che esprimono il grado di certezza con cui è prevedibile l'esito di un'azione, bassi o modesti”
(CTU, pag. 22).
Deve pertanto ritenersi provato in giudizio che all'attore permangono lesioni riconducibili al secondo intervento posto in essere, nell'anno 2020, presso la struttura sanitaria oggi convenuta.
La stessa struttura sanitaria non contesta dette circostanze, ma evidenzia che: Part a) il era perfettamente consapevole della possibilità che, a seguito dell'intervento di “linfectomia del comparto centrale” si sarebbero potute concretizzare alcune complicanze, tra le quali una sofferenza del nervo ricorrenziale (mono – bilaterale) e delle ghiandole parotidi;
che in particolare lo stesso era affetto da neoplasia “Cr papillare” è particolarmente aggressiva, con plurime metastasi linfonodali, con mortalità descritta in letteratura del 5 – 15 %;
b) che all'epoca del fatto (ottobre 2020), così come attualmente, non erano validate e pubblicate specifiche Linee Guida (ai sensi dell'art. 5 della L. n. 24/2017), ma era disponibile diversa letteratura scientifica che proponeva e stimolava l'impiego dello
NM (monitoraggio elettrofisiologico del nervo ricorrente), al fine di accertare, in sede intraoperatoria, eventuale sofferenza / danno del nervo ricorrente (a dx. o a sx)
e, quindi, attivarsi tempestivamente in tal senso per evitare, per quanto possibile,
l'insorgenza di tale complicanza.
Sotto il primo profilo si osserva. Part Parte convenuta ha allegato copia del consenso informato rilasciato dal in occasione dell'intervento (doc. 6 all'interno del fascicolo zippato relativo al procedimento per ATP).
pagina 10 di 19 Il modello risulta estremamente specifico, posto che all'interno dello stesso vengono riportate ben 4 pagine di possibili complicanze riconducibili all'interno, trattandosi, indubbiamente, di intervento di una certa importanza e considerate le condizioni cliniche del paziente che detto intervento necessitavano.
Come noto, il consenso informato è costituito dall'atto volontario e consapevole del paziente di accettare o rifiutare un trattamento sanitario, che viene reso dopo che a questi è stata fornita un'informazione chiara e completa.
Al suo interno, l'atto deve contenere la spiegazione della natura e dello scopo del trattamento, ed indicare i benefici, gli effetti collaterali e i rischi prevedibili, oltre all'esistenza di alternative valide.
Il consenso viene richiesto in quanto la Costituzione, nonché le norme in materia, garantiscono il diritto del paziente all'autodeterminazione e sulla dignità della persona, garantito dalla Costituzione e dalla legge.
La prestazione del consenso comporta la accettazione del rischio, nel senso che il paziente ha compreso e deciso di accettare i rischi associati a una procedura.
La prestazione del consenso, però, non comporta acquiescenza e rinuncia a far valere l'accertamento di possibili errori medici o di malasanità.
Se ne ricava, pertanto, che l'aver prestato il ricorrente un valido consenso informato non esclude la possibilità per lo stesso di agire nei confronti del sanitario e della struttura per far valere errori da questi a suo dire effettuati.
Sotto il secondo profilo si rileva.
I Consulenti nominati hanno chiaramente evidenziato (cfr. pag. 19 CTU), con riferimento al secondo intervento del 23 ottobre 2020, che le linee Guida riguardano indubbiamente la necessità di procedere all'effettuazione di intervento chirurgico (cfr. ctu, pag. 14 e 15).
Danno altresì atto, che “l'identificazione e l'isolamento dei nervi ricorrenti è un passaggio critico fondamentale nella chirurgia della tiroide” e che per tale identificazione il “neuromonitoraggio intraoperatorio (NM) sta godendo di sempre maggior popolarità…considerando i rischi non trascurabili di danneggiare uno o entrambi i nervi ricorrenti”.
pagina 11 di 19 I consulenti precisano altresì, che non vi erano, e sembra non vi siano tuttora, Linee guida sulle modalità di trattamento.
Quanto alle dette Linee Guida, si rileva che la Suprema Corte qualifica le stesse quali
“raccomandazioni di comportamento clinico sviluppate attraverso un processo sistematico di elaborazione concettuale, volto a offrire indicazioni utili ai medici nel decidere quale sia il percorso diagnostico terapeutico più appropriato in specifiche circostanze cliniche”
(Cass. penale, Sez. IV, 22 giugno 2018, n. 47748); il cui mero, peraltro, non esonera ex se dalla responsabilità il sanitario, dovendo nella pratica medica essere valutata l'adeguatezza della regola cautelare posta in via astratta al caso concreto (cfr. Cass. Penale 40316/2024).
Sempre la Corte precisa, altresì, che “In tema di responsabilità sanitaria per attività medico-chirurgica, il cosiddetto "soft law" delle linee guida - pur non avendo la valenza di norma dell'ordinamento - costituisce espressione di parametri per l'accertamento della colpa medica, che contribuiscono alla corretta sussunzione della fattispecie concreta in quella legale disciplinata da clausole generali, quali quelle contenute negli artt. 1218 e
2043 c.c. (Cass. Civile, Sez. 3 - , Sentenza n. 13510 del 29/04/2022).
In assenza di Linee Guida, peraltro, il medico tenuto è pur sempre tenuto ad attenersi alle buone pratiche clinico- assistenziali, e, in ogni caso, alla letteratura scientifica.
Nel caso di specie, i nominati CTU danno atto che non vi fossero Linee guida sulle modalità di trattamento, evidenziano, però, che all'epoca dell'intervento i dati della letteratura scientifica erano “concordi nell'affermare l'utilità del neuromonitoraggio in situazioni clinicamente e tecnicamente complesse a fronte del riscontro di una riduzione significativa dell'incidenza di lesioni ricorrenziali” (CTU, pag. 20).
Dopo aver evidenziato come la conservazione delle paratiroidi sia “fondamentale”
(pag. 20), i CTU hanno constatato come non risulti che siano state messe in atto “le indispensabili manovre funzionali all'identificazione, isolamento e, dunque, conservazione dei nervi ricorrenti e delle residue ghiandole paratiroidi” (pag. 21 e 22),
Hanno anche sottolineato come, tenuto conto degli esiti attesi dal precedente intervento e deal pregresso trattamento radiometabolico, e della voluminosa recidiva tumorale, erano tutti elementi idonei a rendere tecnicamente più complessa la procedura, per cui “l'omesso
pagina 12 di 19 impiego del monitoraggio elettrofisiologico, disponibile presso la struttura…integra un profilo di criticità” (CTU, pag. 22).
I consulenti hanno quindi affermato che “l'omessa identificazione del nervo ricorrente e
l'omesso impiego del monitoraggio in occasione del reintervento di ottobre 2020 integrano uno scostamento da raccomandazioni forti” (pag. 22 della relazione).
Sempre i consulenti hanno comunque dato atto che la inosservanza di dette raccomandazioni nel caso di specie non riveste profili di colpa grave, atteso il sovvertimento anatomico residuato dai pregressi trattamenti e la consistente recidiva, elementi che rendevano difficoltosa la identificazione e l'isolamento delle strutture anatomiche;
che però ciò comporta profili di censurabilità atteso proprio la raccomandazione in ordine all'impiego del monitoraggio (pag. 23).
Osserva il giudicante, che, pur in assenza di linee guida sul punto, l'omissione della struttura e del medico nell'utilizzo di tale tecnica, che era come rilevato, “fortemente raccomandata” costituisca motivo di responsabilità da parte del medico e della struttura sanitaria nella quale questi ha operato.
I CTU hanno anche riconosciuto l'esistenza del nesso di causalità tra tali negligenze e le Part conseguenze dannose subite dal signor affermando che “identificati i profili di censurabilità, in ordine alle sequele derivatene risulta comprovato che, trascorsi circa quattro anni dai fatti in esame, per effetto della lesione iatrogena dei nervi ricorrenti, in esito a percorso logopedico residua quadro di …fissità dell'emilaringe di sinistra con corda vocale vera ipotonica ed ipotrofica…; al contempo, in relazione al descritto Part sacrificio chirurgico delle paratiroidi, il signor è, a tutt'oggi, affetto da ipoparatiroidismo post-chirurgico” (CTU, pag. 22).
Deve pertanto ritenersi che la attività omissiva di cui sopra sia eziologicamente collegata con i postumi patiti dall'odierno attore.
Deve quindi affermarsi la responsabilità, in solido, dei convenuti, con conseguente Part condanna degli stessi alla rifusione dei danni patiti dal ricorrente
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di pagina 13 di 19 Cassazione enunciabile in sintesi mediante il richiamo alla pronuncia della stessa
Suprema Corte (7513/2018), che ha riassunto l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità a seguito delle note sentenze gemelle delle
Sezioni Unite dell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-
26975).
Secondo la Corte, In linea generale, sul piano del diritto positivo, l'ordinamento riconosce e disciplina unicamente le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 c.c.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c. e art. 185 c.p.);
Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria, nel senso che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223,1226,2056,2059 c.c.).
La Corte precisa, altresì, che nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici.
Peraltro, sempre secondo la detta impostazione, in sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, al fine di accertare il mutamento della condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito.
Si è poi precisato che in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). (cfr. Cass. 7513/18; Cass. 4878/2019; Cass. 25164/2000).
pagina 14 di 19 Diversamente è a dirsi per l'aspetto interiore, dove si annida la sofferenza e che non necessariamente si accompagna al dolore fisico (o nocicettivo), in quanto tra loro diversi.
L'insegnamento della Suprema Corte, negli ultimi anni, sulla scia delle aperture mostrate dal Giudice delle Leggi (Corte Cost. n. 235/2014, ove si legge che la norma di cui all'art. 139 cod. ass. “non è chiusa anche al risarcimento del danno morale”; Cass.civ, sez. III, n. 25164/2020), ha nuova linfa e dignità al “danno da sofferenza soggettiva interiore”, recuperandolo nella sua reale dimensione come pregiudizio autonomo e separato dall'aspetto biologico.
Va peraltro evidenziato che più di recente la Corte, (cfr. CASS. CIV., Sezione III - sentenza n. 25164 del 10 novembre 2020), aderendo comunque all'impostazione perorata dalle
SSUU, riconosce che dalla lesione del diritto alla salute derivino normalmente, da un lato, conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità; dall'altro, delle conseguenze peculiari del caso concreto, che rendono il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Tanto le prime quanto le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale;
la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità. Al contrario, la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo ed ulteriore pregiudizio sofferto.
Rimane comunque ferma la liquidazione del danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, il quale va liquidato, “non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria" (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7513 del
27/03/2018, parte motiva).
pagina 15 di 19 Va detto, in ogni caso, che le Tabelle del Tribunale di Milano, elaborate nell'anno
2024 e ad oggi applicabili, (posto che l'art. 5 del Decreto 13.1.2025, n. 12 prescrive la applicabilità della tabella unica per i fatti successivi alla entrata in vigore) hanno tenuto conto delle indicazioni rese dalla Corte ed hanno, conseguentemente, individuato un quantum connesso al danno biologico, liquidabile in relazione al danno morale, così come pure hanno individuato una ulteriore tabella legata alla c.d. personalizzazione del danno.
Sulla scorta di tali criteri, in sede di liquidazione del danno da invalidità per postumi permanenti, il valore da attribuirsi ai punti di invalidità viene rapportato all'entità percentuale della invalidità riscontrata, con un aumento progressivo del predetto valore, per punto di invalidità, a sua volta differenziato a seconda dell'età della persona
(dovendosi rapportare la liquidazione del danno biologico alla diversa incidenza dell'invalidità sul bene salute compromesso a seconda dell'arco vitale trascorso e dell'aspettativa di vita residua); inoltre, per ciascun punto percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica, viene indicato un importo che dia complessivo ristoro (alla stregua dei chiarimenti della Cassazione sopra richiamati) alle conseguenze della lesione in termini "medi" in relazione agli aspetti anatomo-funzionali, agli aspetti relazionali, agli aspetti di sofferenza soggettiva, ritenuti provati anche presuntivamente.
Con specifico riferimento ai danni di natura fisica patiti dall'attore, si osserva.
Questi, nato nel 1965, aveva, alla data dell'intervento 2020, 55 anni.
Con riferimento alla quantificazione dei danni, i CTU hanno così accertato le conseguenze dannose:
- 10 giorni di inabilità temporanea assoluta
- 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%
- 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%
- 90 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%
- Postumi permanenti al 18%.
Ritiene il giudicante di condividere tali valutazioni che appaiono conformi e coerenti con i danni effettivamente patiti dall'attore come sopra riportati e descritti.
pagina 16 di 19 Come rilevato, il danno biologico relativo all'invalidità permanente viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto utilizzati dal Tribunale Milano 2024 che rapportano, come già precisato, l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro.
Per le considerazioni esposte, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto dell'entità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro dell'entità dei postumi permanenti, in via equitativa è possibile liquidare per la voce di danno non patrimoniale la somma di euro 8.050,00 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea (reputandosi equo calcolare un parametro medio giornaliero di euro 115,00, tenuto conto delle allegazioni in ordine ad una particolare sofferenza del danneggiato nel corso degli scritti difensivi e delle risultanze della CTU in merito alla sofferenza correlata e quantificata in un grado pesante, specie nei primi giorni) e di euro 62.864,00 in moneta attuale per le conseguenze personali riferibili ai postumi permanenti.
Quanto alla richiesta personalizzazione del danno risulta svolta, si rileva che la parte si limita, sul punto, ad allegare circostanze connesse all'affaticamento fisico.
Trattasi di circostanze che attengono al danno biologico e che però non rilevano sotto il profilo della personalizzazione.
Non risultano, inoltre, allegate spese sostenute.
I consulenti hanno escluso un danno da perdita di capacità lavorativa specifica.
Il totale dei danni patiti ammonta pertanto a € 70.914,00
Su detto importo liquidato all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU.,
n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle pagina 17 di 19 somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, gli interessi compensativi, nel caso di specie, vanno calcolati: sulla somma di euro 59.441,74 (pari alla somma di euro € 70.914,00, devalutata alla data del fatto, ottobre 2020 ed annualmente rivalutata); dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale ex art. 1984, I comma, c.c. sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato, sino al saldo.
Debbono inoltre essere rifusi alla parte attrice gli esborsi sostenuti nel giudizio di ATP, pari a € 7.194.90, IVA compresa) per pagamento CTU;
€ 3.660,00 per consulenti di parte;
e spese legali.
Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
In particolare, vengono riconosciute alla parte le spese sostenute per l'espletamento dell'ATP nonché le spese del presente giudizio, dedotta la fase istruttoria ed applicati i valori medi per le prime due fasi e i minimi per la fase conclusionale, con applicazione del del paramento di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara la responsabilità di e Controparte_3
relativamente ai danni patiti da , Controparte_2 Parte_1 per l'effetto condanna i resistenti, in solido tra loro, al risarcimento in favore del ricorrente Part quantificati in misura pari a € 70.914,00 alla data odierna, oltre interessi dalla data del fatto, 23 ottobre 2020, calcolati sulla somma devalutata di € 59.441,74 ed annualmente rivalutata ed oltre interessi ex art. 1284, I comma, c.c. sulla somma alla attualità (€
70914,00) dalla sentenza al saldo.
Condanna altresì la parte convenuta in solido a rimborsare all'attore le spese di CTU per €
7.194.90, IVA compresa e di CTP per € 3.660,00, Iva compresa;
pagina 18 di 19 Condanna altresì la parte convenuta in solido a rimborsare all'attore le spese di lite, che si liquidano, per il presente giudizio in € 6.307,00 per compenso, oltre 15,00 % per spese generali, i.v.a., (se dovuta) e c.p.a. e per il giudizio di ATP in € 2.900,00 oltre 15%, IVA
(se dovuta) e cp.a.
Pone a carico di parte convenuta anche il rimborso dei bolli e dei contributi unificati.
Pavia, 10 novembre 2025 Il Giudice
NA TE
pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice NA TE ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1060/2025 promossa da:
c.f. ) con il patrocinio degli avv.ti ZIBETTI Parte_1 C.F._1 ROBERTO e PARISE NICO
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. MAGGIANI VALERIA
[...] P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
e contro
(c.f. ) Controparte_2 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito accertare e dichiarare la responsabilità dei resistenti nei confronti del ricorrente, per i motivi di cui al presente ricorso e per l'effetto, condannare i resistenti, in solido tra loro, al risarcimento in favore del ricorrente dei danni di ogni genere e specie subiti dal medesimo, per i fatti e i motivi di cui al presente ricorso, nella misura di € 92.663,24, oltre ad interessi legali dal 23.10.2020 o nella diversa somma pagina 1 di 19 accertanda nel corso del giudizio, che verrà ritenuta di giustizia, sempre oltre ad interessi legali dal 23.10.2020, in ogni caso condannare i resistenti al pagamento in favore del ricorrente delle spese di consulenza tecnica d'ufficio e di parte dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio sostenute dal ricorrente medesimo, con vittoria di spese e competenze di lite, comprensive di quelle per il procedimento di accertamento tecnico preventivo.
In via istruttoria si produce in copia il fascicolo di parte e il fascicolo dell'ATP R.G. 2399/2024 e in ogni caso si chiede l'acquisizione del fascicolo del procedimento per ATP R.G. 2399/2024 –
Giudice dott. Renato Cameli.
Sempre in via istruttoria, pur ritenendo la causa documentale sia in riferimento all'an debeatur sia in riferimento al quantum debeatur, laddove il Giudice lo ritenga opportuno, si chiede l'ammissione della prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di e del dott. e per Controparte_3 Controparte_2 testimoni sulle premesse di cui alla parte “in fatto” del presente atto, depurate da eventuali giudizi di valore, preceduti dalle parole “Vero che”, inerenti la vicenda clinica, oltre che sui seguenti capitoli di prova inerenti le condizioni attuali del ricorrente:
1) Vero che a partire dal momento dell'intervento del 23.10.2020 e ancora attualmente il signor è soggetto a facile affaticabilità; Parte_1
Part
2) Vero, in particolare, che il signor si affatica immediatamente mentre svolge le più normali attività quotidiane come salire le scale, alzare i pacchi della spesa o fare brevi camminate;
Part
3) Vero in particolare che il signor non appena pone in essere le attività di cui al capitolo precedente, è soggetto ad apnee, difficoltà respiratorie e comincia a tossire in maniera incontrollata;
Part
4) Vero il signor prima dell'intervento del 23.10.2020 svolgeva le attività sportive in bicicletta e marcia sia individualmente sia insieme alla moglie signora Controparte_4
pagina 2 di 19 Part 5) Vero che l'affaticabilità cui il signor è soggetto dal momento dell'intervento del
23.10.2020 ha impedito ed impedisce tuttora al medesimo di svolgere le attività sportive di bicicletta e marcia, che aveva sempre esercitato antecedentemente all'intervento del
23.10.2020; Part 6) Vero che a partire dal momento dell'intervento del 23.10.2020 il signor è soggetto a repentini e incontrollati cambiamenti di umore;
7) Vero che i cambi di umore di cui al capitolo precedente si verificano sia sul lavoro che quando lo stesso si trova a casa con i propri famigliari;
Part
8) Vero che, in particolare, il signor è stato ripetutamente ripreso dai propri datori di lavoro e responsabili sul luogo di lavoro in quanto è costretto a svolgere le proprie mansioni con particolare lentezza, evitando di incorrere in carenze respiratorie, apnee ed attacchi di tosse improvvisi ed incontrollati.
Si indicano i seguenti testimoni: - di Casei Gerola via L. Da Vinci n. 8 - Controparte_4
, Via G. Falcone, 1 IR Vidardo - Lodi - OM Ferrari, Testimone_1 via Per 2 Porte 13, San Genesio ed Uniti - via Maggi 2 Stradella Tes_2
Con riserva di indicarne altri nei termini di legge.
Con ogni più ampia riserva in merito ad ogni ulteriore deduzione ed istanza anche istruttoria all'esito della disamina dell'avversa comparsa.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE CP_5
In via principale: rigettare tutte le domande e conclusioni avversarie per i fatti e per i motivi esposti in narrativa;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento di sussistenza di responsabilità in capo alla scrivente Resistente, ridurre la misura del quantum con riferimento esclusivo alla quota di responsabilità effettivamente ascrivibile a coerentemente con l'entità dei CP_1 danni effettivamente accertati quali conseguenza immediata e diretta dei fatti e degli eventi ascrivibili in via esclusiva alla medesima;
In via istruttoria: disporre il rinnovo della CTU di cui all'accertamento tecnico preventivo per le ragioni sopra esposte;
pagina 3 di 19 In ogni caso: con vittoria di spese del presente giudizio.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
– d'ora innanzi – e Controparte_3 CP_5 Controparte_2 al fine di sentirli condannare in solido tra loro, previo accertamento della loro
[...] responsabilità per i fatti di seguito esposti, al pagamento a titolo risarcitorio della somma di euro 92.663,24 oltre interessi legali.
A sostegno della domanda il ricorrente esponeva quanto segue.
In data 18/06/2024 depositava ricorso per accertamento tecnico preventivo, iscritto al n.
2399/2024 RG, nei confronti degli odierni resistenti e Controparte_2 CP_5 la società assicurativa della struttura sanitaria Relyens Mutual Insurance;
Part In detta sede, il educeva di essersi sottoposto in data 28/09/2020, presso CP_5
a visita endocrinologica all'esito della quale l'equipe medica riteneva indicato procedere ad intervento di “linfoadenectomia selettiva del comparto laterale”.
L'intervento veniva eseguito dal resistente medico chirurgo presso Controparte_2
in data 23/10/2020. CP_5
Nel decorso post-operatorio si manifestavano nel ricorrente ipocalcemia e disfonia – oggetto di accertamenti durante il ricovero – che persistevano e si aggravavano successivamente alle dimissioni, avvenute il 10/11/2020.
Le lamentate problematiche sono state, altresì, oggetto di esami clinici svoltisi nei mesi successivi e, nello specifico:
- elettromiografia dei muscoli laringei, eseguita presso in data 12/11/2020, CP_5 che rilevava “danno neurogeno di modesta entità bilateralmente al livello del nervo laringeo ricorrente che non sembra congruo con il quadro clinico e laringoscopico”;
- microlaringoscopia, eseguita presso il Policlinico San Matteo di Pavia in data 04/01/2021, che evidenziava “paresi ricorrenziale bilaterale con compromissione prevalente del movimento di abduzione cordale”.
In data 19/10/2021 il ricorrente si sottoponeva a visita specialistica, eseguita dai medici e che refertavano persistenti problematiche di Controparte_6 CP_7
pagina 4 di 19 ipocalcemia dovuta a ipoparatiroidismo e disfonia legata a lesione bilaterale ricorrenziale, ritenute complicanze causalmente conseguenti all'intervento subito dal ricorrente.
In particolare, il ricorrente evidenziava come dalla relazione medica emergesse espressamente che le predette complicanze fossero da ritenersi evitabili da parte dei sanitari mediante l'utilizzo di doverose precauzioni quali l'uso di monitoraggio intraoperatorio.
La relazione qualificava, inoltre, sintomatica di negligenza e superficialità dell'operato del medico chirurgo e dell'equipe medica di l'incauta asportazione delle CP_5 paratiroidi;
ciò, considerato il pregresso intervento di tiroidectomia e linfoadenemectomia Part subito dal in data 21/11/2017 ed eseguito dal medesimo chirurgo Controparte_2
[...]
Il ricorrente lamentava menomazioni persistenti ed in aggravamento quali tono di voce basso e poco modulato in continuo calo, facile affaticabilità, difficoltà di respiro, parestesie diffuse e problematiche renali.
Veniva, altresì, constatato un peggioramento dell'umore, con eccessi d'ira, crisi depressive e ansiose che inficiavano il benessere del ricorrente stesso nonché l'equilibrio della sua vita familiare.
I postumi invalidanti dell'intervento incidevano negativamente anche in ambito lavorativo, determinando una modifica delle mansioni svolte dal ricorrente presso la società CEVA
Logistics Italia s.r.l. di Stradella (PV).
Nel procedimento di Atp si costituivano e CP_5 Controparte_8 quest'ultima in seguito estromessa dal giudizio. rimaneva Controparte_2 contumace.
I nominati CTU, dott.ssa e dott. all'esito delle Persona_1 Persona_2 operazioni peritali formulavano una proposta conciliativa, quantificando il risarcimento a favore del ricorrente in euro 85.000,00. Part A fronte dell'intenzione manifestata dal di aderire, comunicava tramite il CP_5 proprio legale di non accettare la proposta conciliativa.
I consulenti, in assenza di osservazioni presentate dalle parti, depositavano la relazione peritale in data 03/02/2025.
pagina 5 di 19 Incardinato il presente giudizio di merito, il ricorrente formulava richiesta di accertamento della responsabilità dei resistenti e la condanna di e in CP_5 Controparte_2 solido tra loro, al pagamento a titolo risarcitorio del complessivo importo di euro 92.663,24 oltre interessi.
Si costituiva che contestava le risultanze della consulenza tecnica svolta in CP_5 sede di atp.
Evidenziava, in particolare, l'insussistenza, all'epoca dell'intervento, di specifiche Linee guida ma solamente l'esistenza di letteratura scientifica ondivaga circa l'utilità del monitoraggio elettrofisiologico del nervo ricorrente.
Monitoraggio da ritenersi, nel caso di specie, irrilevante stante la necessità di realizzare un intervento radicale.
Riteneva, pertanto, da escludersi qualsiasi profilo di responsabilità dei sanitari e della struttura stessa, avanzava richiesta di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio chiedendo, in ogni caso, il rigetto delle domande svolte dal ricorrente.
A fronte della proposta formulata dal Giudice all'udienza del 4 giugno 2025, le parti si riservavano di valutare una soluzione conciliativa della controversia che, tuttavia, non si concretizzava.
Acquisito agli atti il fascicolo relativo all'Atp, la causa veniva trattenuta in decisione in data 22 ottobre 2025, udienza sostituita da note scritte, con riserva di deposito della sentenza nei trenta giorni.
***
Preliminarmente si osserva che la vicenda dedotta in giudizio risulta interamente disciplinata, sia sul piano processuale che su quello sostanziale, dal regime introdotto dalla
L. 8 marzo 2017, n. 24, recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” (cd. Legge Gelli-Bianco), posto che i fatti oggetto di causa si sono verificati dopo la sua entrata in vigore (1° aprile 2017).
pagina 6 di 19 Ne consegue che, nella fattispecie in cui, come quella in esame, l'attore alleghi di aver subìto danni in conseguenza di una attività svolta dal medico (eventualmente, ma non necessariamente, sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria) in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio che si instaura tra quest'ultima e il paziente, la responsabilità della struttura sanitaria è, ormai, positivamente qualificata ex art. 7 L. n. 24/2017 in termini di responsabilità contrattuale, in quanto conseguente all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, che il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente (rispondendone ex art. 1218 c.c.) o mediante il personale sanitario
(rispondendone ex art. 1228 c.c.).
Per quel che attiene, nello specifico, alla responsabilità della struttura sanitaria, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che la distinzione delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità tra obbligazioni adempiute personalmente e obbligazioni adempiute per il tramite del personale sanitario assume rilievo classificatorio con riguardo al contenuto della prestazione di volta in volta erogata, ma ad essa non corrisponde un diverso titolo di responsabilità, in quanto l'inadempimento delle prime, al pari di quello delle seconde, si traduce nella violazione della medesima regola contrattuale stipulata tra le parti e consistente nel contratto di spedalità.
Il riferimento alla responsabilità per fatto degli ausiliari ex art. 1228 c.c. va inteso, quindi, nel senso di responsabilità per fatto proprio e, dunque, soggettiva e diretta, la quale trova giustificazione nell'assunzione del rischio per i danni che al paziente possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale ((cfr.
Cass. n. 28987/2019; Cass. n. 29001/2021; Cass. n. 8116/2022; Cass. n. 26811/2022; Cass.
n. 7074/2024; Cass. n. 108787/2024).
Il positivo accertamento della responsabilità della struttura sanitaria ex art. 1228 c.c. postula l'accertamento del fatto colposo del personale medico ausiliario, in assenza del quale, pertanto, non è ravvisabile alcuna responsabilità contrattuale dell'ente debitore nei confronti del paziente (cfr. Cass. n. 6386/2001; Cass. n. 26811/2022).
pagina 7 di 19 Ciò premesso, con riferimento all'onere incombente sull'attore in punto allegazione e prova delle proprie asserzioni, si rileva.
La giurisprudenza di merito e di legittimità ha spiegato, proprio con riguardo agli oneri di allegazione della domanda risarcitoria per responsabilità medica e, nello specifico, di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per la condotta ascrivibile ai sanitari ausiliari della stessa, che l'attore danneggiato è tenuto ad allegare, oltre all'esistenza del c.d. contratto di spedalità, l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e l'inadempimento del debitore.
Il paziente non può pertanto limitarsi ad allegare un inadempimento qualsiasi, bensì deve individuare un inadempimento, per così dire, qualificato e cioè “astrattamente efficiente a produrre il danno che il medesimo ha subito” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 577/2008), indicando i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria (v. anche Cass. n. 2719/2023).
Tale onere non si spinge fino alla necessità di indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore, essendo sufficiente la contestazione dell'aspetto colposo dell'attività medica secondo quelle che si ritengono essere, in un dato momento storico, le cognizioni ordinarie in ordine all'attuale stato dei profili di responsabilità del sanitario (cfr. Cass. n. 7074/2024, con richiami a precedenti conformi di Cass. n. 9471/2004 e Cass. n. 13269/2012). Part Ciò premesso in punto di diritto, in punto di fatto, si rileva che il ricorrente ha allegato che, a seguito del decorso operatorio del 2020, sono sorte complicanze rappresentante da ipocalcemia e disfonia.
Lo stesso ha pertanto dato preventivo ingresso a richiesta di accertamento tecnico preventivo, in esito al quale ha successivamente convenuto in giudizio il medico e la struttura sanitaria ritenuti responsabili dei danni patiti.
Nel detto accertamento, in atti, è emerso quanto segue. Part Il a causa di una diagnosi di neoplasia del lobo sinistro della tiroide con metastasi linfonodali laterocervicale sinistro, veniva sottoposto, in data 21/11/2017, ad un pagina 8 di 19 primo intervento di tiroidectomia totale e svuotamento cervicale presso il Centro
Maugeri.
Venivano asportati 18 linfonodi, di cui 9 risultavano invasi dalle metastasi.
Il paziente, nell'anno 2018, veniva sottoposto a terapia radiometabolica;
permanendo la malattia neoplastica, veniva sottoposto ad ulteriore trattamento radiometabolico, con dose più elevata di farmaco, in data 25/02/2019.
A seguito di recidiva della malattia, lo stesso veniva, in data 23/10/2020, sottoposto a ulteriore intervento di linfadenectomia solo del comparto centrale.
In occasione del secondo intervento, venivano asportati 5 linfonodi ci cui 3 risultavano sede di metastasi. Part In esito al secondo intervento il ha lamentato l'insorgenza di gravi complicanze rappresentate da una ipocalcemia dovuta a ipoparatiroidismo persistente e da una disfonia legata a lesione bilaterale ricorrenziale.
Il ricorrente ha pertanto allegato, a supporto della propria domanda, la insorgenza di problematiche connesse ad una non corretta esecuzione del secondo intervento chirurgico.
L'istruttoria risulta tutta risulta espletata tramite la acquisizione della consulenza disposta in sede di accertamento tecnico preventivo.
I consulenti hanno avuto modo di constatare la presenza delle dette problematiche: “per effetto della lesione iatrogena dei nervi ricorrenti, in esito a percorso logopedico, residua un quadro di “fissità dell'emilaringe di sinistra con corda vocale vera ipotonica ed ipotrofica” ed è inoltre affetto da “ipoparatiroidismo post chirurgico” (ctu, pag. 23).
I CTU hanno, poi, evidenziato (pag. 13 della relazione) che non vi erano dubbi “in ordine alla sussistenza, nel novembre 2017 e nell'ottobre 2020, di esigenze di cura tali da motivare l'indicazione agli interventi…posti in essere presso la struttura resistente”.
I consulenti, quindi, dopo aver dato conto del pregresso e della necessità di dover intervenire, hanno evidenziato che alcun profilo problematico si è verificato in occasione del primo intervento del 21.11.2017, né in occasione del ciclo di radioterapia cui il paziente
è stato sottoposto.
pagina 9 di 19 Hanno invece riferito problematicità connesse al secondo intervento, eseguito il 23 Ottobre
2020.
In particolare, hanno dato atto che “con particolare riguardo alla lesione nervosa patita dal Part signor l'omessa identificazione del nervo ricorrente e l'omesso impiego del monitoraggio in occasione del re-intervento di ottobre 2020 integrano uno scostamento da raccomandazioni forti, aggettivo che si riferisce al grado di convinzione con cui si ritiene che una certa raccomandazione debba essere attuata, ancorate a livelli di evidenza, che esprimono il grado di certezza con cui è prevedibile l'esito di un'azione, bassi o modesti”
(CTU, pag. 22).
Deve pertanto ritenersi provato in giudizio che all'attore permangono lesioni riconducibili al secondo intervento posto in essere, nell'anno 2020, presso la struttura sanitaria oggi convenuta.
La stessa struttura sanitaria non contesta dette circostanze, ma evidenzia che: Part a) il era perfettamente consapevole della possibilità che, a seguito dell'intervento di “linfectomia del comparto centrale” si sarebbero potute concretizzare alcune complicanze, tra le quali una sofferenza del nervo ricorrenziale (mono – bilaterale) e delle ghiandole parotidi;
che in particolare lo stesso era affetto da neoplasia “Cr papillare” è particolarmente aggressiva, con plurime metastasi linfonodali, con mortalità descritta in letteratura del 5 – 15 %;
b) che all'epoca del fatto (ottobre 2020), così come attualmente, non erano validate e pubblicate specifiche Linee Guida (ai sensi dell'art. 5 della L. n. 24/2017), ma era disponibile diversa letteratura scientifica che proponeva e stimolava l'impiego dello
NM (monitoraggio elettrofisiologico del nervo ricorrente), al fine di accertare, in sede intraoperatoria, eventuale sofferenza / danno del nervo ricorrente (a dx. o a sx)
e, quindi, attivarsi tempestivamente in tal senso per evitare, per quanto possibile,
l'insorgenza di tale complicanza.
Sotto il primo profilo si osserva. Part Parte convenuta ha allegato copia del consenso informato rilasciato dal in occasione dell'intervento (doc. 6 all'interno del fascicolo zippato relativo al procedimento per ATP).
pagina 10 di 19 Il modello risulta estremamente specifico, posto che all'interno dello stesso vengono riportate ben 4 pagine di possibili complicanze riconducibili all'interno, trattandosi, indubbiamente, di intervento di una certa importanza e considerate le condizioni cliniche del paziente che detto intervento necessitavano.
Come noto, il consenso informato è costituito dall'atto volontario e consapevole del paziente di accettare o rifiutare un trattamento sanitario, che viene reso dopo che a questi è stata fornita un'informazione chiara e completa.
Al suo interno, l'atto deve contenere la spiegazione della natura e dello scopo del trattamento, ed indicare i benefici, gli effetti collaterali e i rischi prevedibili, oltre all'esistenza di alternative valide.
Il consenso viene richiesto in quanto la Costituzione, nonché le norme in materia, garantiscono il diritto del paziente all'autodeterminazione e sulla dignità della persona, garantito dalla Costituzione e dalla legge.
La prestazione del consenso comporta la accettazione del rischio, nel senso che il paziente ha compreso e deciso di accettare i rischi associati a una procedura.
La prestazione del consenso, però, non comporta acquiescenza e rinuncia a far valere l'accertamento di possibili errori medici o di malasanità.
Se ne ricava, pertanto, che l'aver prestato il ricorrente un valido consenso informato non esclude la possibilità per lo stesso di agire nei confronti del sanitario e della struttura per far valere errori da questi a suo dire effettuati.
Sotto il secondo profilo si rileva.
I Consulenti nominati hanno chiaramente evidenziato (cfr. pag. 19 CTU), con riferimento al secondo intervento del 23 ottobre 2020, che le linee Guida riguardano indubbiamente la necessità di procedere all'effettuazione di intervento chirurgico (cfr. ctu, pag. 14 e 15).
Danno altresì atto, che “l'identificazione e l'isolamento dei nervi ricorrenti è un passaggio critico fondamentale nella chirurgia della tiroide” e che per tale identificazione il “neuromonitoraggio intraoperatorio (NM) sta godendo di sempre maggior popolarità…considerando i rischi non trascurabili di danneggiare uno o entrambi i nervi ricorrenti”.
pagina 11 di 19 I consulenti precisano altresì, che non vi erano, e sembra non vi siano tuttora, Linee guida sulle modalità di trattamento.
Quanto alle dette Linee Guida, si rileva che la Suprema Corte qualifica le stesse quali
“raccomandazioni di comportamento clinico sviluppate attraverso un processo sistematico di elaborazione concettuale, volto a offrire indicazioni utili ai medici nel decidere quale sia il percorso diagnostico terapeutico più appropriato in specifiche circostanze cliniche”
(Cass. penale, Sez. IV, 22 giugno 2018, n. 47748); il cui mero, peraltro, non esonera ex se dalla responsabilità il sanitario, dovendo nella pratica medica essere valutata l'adeguatezza della regola cautelare posta in via astratta al caso concreto (cfr. Cass. Penale 40316/2024).
Sempre la Corte precisa, altresì, che “In tema di responsabilità sanitaria per attività medico-chirurgica, il cosiddetto "soft law" delle linee guida - pur non avendo la valenza di norma dell'ordinamento - costituisce espressione di parametri per l'accertamento della colpa medica, che contribuiscono alla corretta sussunzione della fattispecie concreta in quella legale disciplinata da clausole generali, quali quelle contenute negli artt. 1218 e
2043 c.c. (Cass. Civile, Sez. 3 - , Sentenza n. 13510 del 29/04/2022).
In assenza di Linee Guida, peraltro, il medico tenuto è pur sempre tenuto ad attenersi alle buone pratiche clinico- assistenziali, e, in ogni caso, alla letteratura scientifica.
Nel caso di specie, i nominati CTU danno atto che non vi fossero Linee guida sulle modalità di trattamento, evidenziano, però, che all'epoca dell'intervento i dati della letteratura scientifica erano “concordi nell'affermare l'utilità del neuromonitoraggio in situazioni clinicamente e tecnicamente complesse a fronte del riscontro di una riduzione significativa dell'incidenza di lesioni ricorrenziali” (CTU, pag. 20).
Dopo aver evidenziato come la conservazione delle paratiroidi sia “fondamentale”
(pag. 20), i CTU hanno constatato come non risulti che siano state messe in atto “le indispensabili manovre funzionali all'identificazione, isolamento e, dunque, conservazione dei nervi ricorrenti e delle residue ghiandole paratiroidi” (pag. 21 e 22),
Hanno anche sottolineato come, tenuto conto degli esiti attesi dal precedente intervento e deal pregresso trattamento radiometabolico, e della voluminosa recidiva tumorale, erano tutti elementi idonei a rendere tecnicamente più complessa la procedura, per cui “l'omesso
pagina 12 di 19 impiego del monitoraggio elettrofisiologico, disponibile presso la struttura…integra un profilo di criticità” (CTU, pag. 22).
I consulenti hanno quindi affermato che “l'omessa identificazione del nervo ricorrente e
l'omesso impiego del monitoraggio in occasione del reintervento di ottobre 2020 integrano uno scostamento da raccomandazioni forti” (pag. 22 della relazione).
Sempre i consulenti hanno comunque dato atto che la inosservanza di dette raccomandazioni nel caso di specie non riveste profili di colpa grave, atteso il sovvertimento anatomico residuato dai pregressi trattamenti e la consistente recidiva, elementi che rendevano difficoltosa la identificazione e l'isolamento delle strutture anatomiche;
che però ciò comporta profili di censurabilità atteso proprio la raccomandazione in ordine all'impiego del monitoraggio (pag. 23).
Osserva il giudicante, che, pur in assenza di linee guida sul punto, l'omissione della struttura e del medico nell'utilizzo di tale tecnica, che era come rilevato, “fortemente raccomandata” costituisca motivo di responsabilità da parte del medico e della struttura sanitaria nella quale questi ha operato.
I CTU hanno anche riconosciuto l'esistenza del nesso di causalità tra tali negligenze e le Part conseguenze dannose subite dal signor affermando che “identificati i profili di censurabilità, in ordine alle sequele derivatene risulta comprovato che, trascorsi circa quattro anni dai fatti in esame, per effetto della lesione iatrogena dei nervi ricorrenti, in esito a percorso logopedico residua quadro di …fissità dell'emilaringe di sinistra con corda vocale vera ipotonica ed ipotrofica…; al contempo, in relazione al descritto Part sacrificio chirurgico delle paratiroidi, il signor è, a tutt'oggi, affetto da ipoparatiroidismo post-chirurgico” (CTU, pag. 22).
Deve pertanto ritenersi che la attività omissiva di cui sopra sia eziologicamente collegata con i postumi patiti dall'odierno attore.
Deve quindi affermarsi la responsabilità, in solido, dei convenuti, con conseguente Part condanna degli stessi alla rifusione dei danni patiti dal ricorrente
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di pagina 13 di 19 Cassazione enunciabile in sintesi mediante il richiamo alla pronuncia della stessa
Suprema Corte (7513/2018), che ha riassunto l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità a seguito delle note sentenze gemelle delle
Sezioni Unite dell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-
26975).
Secondo la Corte, In linea generale, sul piano del diritto positivo, l'ordinamento riconosce e disciplina unicamente le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 c.c.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c. e art. 185 c.p.);
Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria, nel senso che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223,1226,2056,2059 c.c.).
La Corte precisa, altresì, che nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici.
Peraltro, sempre secondo la detta impostazione, in sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, al fine di accertare il mutamento della condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito.
Si è poi precisato che in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). (cfr. Cass. 7513/18; Cass. 4878/2019; Cass. 25164/2000).
pagina 14 di 19 Diversamente è a dirsi per l'aspetto interiore, dove si annida la sofferenza e che non necessariamente si accompagna al dolore fisico (o nocicettivo), in quanto tra loro diversi.
L'insegnamento della Suprema Corte, negli ultimi anni, sulla scia delle aperture mostrate dal Giudice delle Leggi (Corte Cost. n. 235/2014, ove si legge che la norma di cui all'art. 139 cod. ass. “non è chiusa anche al risarcimento del danno morale”; Cass.civ, sez. III, n. 25164/2020), ha nuova linfa e dignità al “danno da sofferenza soggettiva interiore”, recuperandolo nella sua reale dimensione come pregiudizio autonomo e separato dall'aspetto biologico.
Va peraltro evidenziato che più di recente la Corte, (cfr. CASS. CIV., Sezione III - sentenza n. 25164 del 10 novembre 2020), aderendo comunque all'impostazione perorata dalle
SSUU, riconosce che dalla lesione del diritto alla salute derivino normalmente, da un lato, conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità; dall'altro, delle conseguenze peculiari del caso concreto, che rendono il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Tanto le prime quanto le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale;
la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità. Al contrario, la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo ed ulteriore pregiudizio sofferto.
Rimane comunque ferma la liquidazione del danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, il quale va liquidato, “non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria" (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7513 del
27/03/2018, parte motiva).
pagina 15 di 19 Va detto, in ogni caso, che le Tabelle del Tribunale di Milano, elaborate nell'anno
2024 e ad oggi applicabili, (posto che l'art. 5 del Decreto 13.1.2025, n. 12 prescrive la applicabilità della tabella unica per i fatti successivi alla entrata in vigore) hanno tenuto conto delle indicazioni rese dalla Corte ed hanno, conseguentemente, individuato un quantum connesso al danno biologico, liquidabile in relazione al danno morale, così come pure hanno individuato una ulteriore tabella legata alla c.d. personalizzazione del danno.
Sulla scorta di tali criteri, in sede di liquidazione del danno da invalidità per postumi permanenti, il valore da attribuirsi ai punti di invalidità viene rapportato all'entità percentuale della invalidità riscontrata, con un aumento progressivo del predetto valore, per punto di invalidità, a sua volta differenziato a seconda dell'età della persona
(dovendosi rapportare la liquidazione del danno biologico alla diversa incidenza dell'invalidità sul bene salute compromesso a seconda dell'arco vitale trascorso e dell'aspettativa di vita residua); inoltre, per ciascun punto percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica, viene indicato un importo che dia complessivo ristoro (alla stregua dei chiarimenti della Cassazione sopra richiamati) alle conseguenze della lesione in termini "medi" in relazione agli aspetti anatomo-funzionali, agli aspetti relazionali, agli aspetti di sofferenza soggettiva, ritenuti provati anche presuntivamente.
Con specifico riferimento ai danni di natura fisica patiti dall'attore, si osserva.
Questi, nato nel 1965, aveva, alla data dell'intervento 2020, 55 anni.
Con riferimento alla quantificazione dei danni, i CTU hanno così accertato le conseguenze dannose:
- 10 giorni di inabilità temporanea assoluta
- 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%
- 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%
- 90 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%
- Postumi permanenti al 18%.
Ritiene il giudicante di condividere tali valutazioni che appaiono conformi e coerenti con i danni effettivamente patiti dall'attore come sopra riportati e descritti.
pagina 16 di 19 Come rilevato, il danno biologico relativo all'invalidità permanente viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto utilizzati dal Tribunale Milano 2024 che rapportano, come già precisato, l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro.
Per le considerazioni esposte, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto dell'entità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro dell'entità dei postumi permanenti, in via equitativa è possibile liquidare per la voce di danno non patrimoniale la somma di euro 8.050,00 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea (reputandosi equo calcolare un parametro medio giornaliero di euro 115,00, tenuto conto delle allegazioni in ordine ad una particolare sofferenza del danneggiato nel corso degli scritti difensivi e delle risultanze della CTU in merito alla sofferenza correlata e quantificata in un grado pesante, specie nei primi giorni) e di euro 62.864,00 in moneta attuale per le conseguenze personali riferibili ai postumi permanenti.
Quanto alla richiesta personalizzazione del danno risulta svolta, si rileva che la parte si limita, sul punto, ad allegare circostanze connesse all'affaticamento fisico.
Trattasi di circostanze che attengono al danno biologico e che però non rilevano sotto il profilo della personalizzazione.
Non risultano, inoltre, allegate spese sostenute.
I consulenti hanno escluso un danno da perdita di capacità lavorativa specifica.
Il totale dei danni patiti ammonta pertanto a € 70.914,00
Su detto importo liquidato all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU.,
n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle pagina 17 di 19 somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, gli interessi compensativi, nel caso di specie, vanno calcolati: sulla somma di euro 59.441,74 (pari alla somma di euro € 70.914,00, devalutata alla data del fatto, ottobre 2020 ed annualmente rivalutata); dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale ex art. 1984, I comma, c.c. sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato, sino al saldo.
Debbono inoltre essere rifusi alla parte attrice gli esborsi sostenuti nel giudizio di ATP, pari a € 7.194.90, IVA compresa) per pagamento CTU;
€ 3.660,00 per consulenti di parte;
e spese legali.
Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
In particolare, vengono riconosciute alla parte le spese sostenute per l'espletamento dell'ATP nonché le spese del presente giudizio, dedotta la fase istruttoria ed applicati i valori medi per le prime due fasi e i minimi per la fase conclusionale, con applicazione del del paramento di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara la responsabilità di e Controparte_3
relativamente ai danni patiti da , Controparte_2 Parte_1 per l'effetto condanna i resistenti, in solido tra loro, al risarcimento in favore del ricorrente Part quantificati in misura pari a € 70.914,00 alla data odierna, oltre interessi dalla data del fatto, 23 ottobre 2020, calcolati sulla somma devalutata di € 59.441,74 ed annualmente rivalutata ed oltre interessi ex art. 1284, I comma, c.c. sulla somma alla attualità (€
70914,00) dalla sentenza al saldo.
Condanna altresì la parte convenuta in solido a rimborsare all'attore le spese di CTU per €
7.194.90, IVA compresa e di CTP per € 3.660,00, Iva compresa;
pagina 18 di 19 Condanna altresì la parte convenuta in solido a rimborsare all'attore le spese di lite, che si liquidano, per il presente giudizio in € 6.307,00 per compenso, oltre 15,00 % per spese generali, i.v.a., (se dovuta) e c.p.a. e per il giudizio di ATP in € 2.900,00 oltre 15%, IVA
(se dovuta) e cp.a.
Pone a carico di parte convenuta anche il rimborso dei bolli e dei contributi unificati.
Pavia, 10 novembre 2025 Il Giudice
NA TE
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