Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 68
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Difetto di giurisdizione per avvisi di addebito INAIL e INPS

    La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine ai tredici avvisi di addebito costituenti titolo dell'atto impugnato, avendo essi per oggetto pretese creditorie avanzate dall'INAIL ed dall'INPS.

  • Rigettato
    Mancanza di notifica delle cartelle di pagamento

    La Corte ritiene infondata la deduzione difensiva prospettata dalla parte ricorrente in merito alla carenza di motivazione dell'atto di pignoramento impugnato, risultando, in esso, riportati gli estremi delle (residue) cartelle di pagamento per cui si procede “in executivis”.

  • Rigettato
    Difetto di indicazioni specifiche nell'atto di pignoramento

    La Corte ritiene infondata la deduzione difensiva prospettata dalla parte ricorrente in merito alla carenza di motivazione dell'atto di pignoramento impugnato, risultando, in esso, riportati gli estremi delle (residue) cartelle di pagamento per cui si procede “in executivis”.

  • Rigettato
    Improcedibilità del pignoramento

    La Corte ritiene infondata la deduzione difensiva prospettata dalla parte ricorrente in merito alla carenza di motivazione dell'atto di pignoramento impugnato, risultando, in esso, riportati gli estremi delle (residue) cartelle di pagamento per cui si procede “in executivis”.

  • Rigettato
    Prescrizione e/o decadenza delle pretese dell'agente della riscossione

    Infondata è infine l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente, alla luce delle intimazioni successivamente notificate alla predetta e da quest'ultima non impugnate.

  • Rigettato
    Validità della documentazione attestante la notifica delle cartelle

    Del pari infondate si appalesano le ulteriori eccezioni sollevate dalla ricorrente in ordine alla validità della documentazione attestante la notifica delle cartelle in questione: non pertinente, in particolare, è l'eccezione secondo cui detta documentazione sarebbe priva di attestazione di conformità, trattandosi, per lo più, di notifiche effettuate a mezzo pec, la cui attestazione di consegna in formato eml è sufficiente ai fini che qui rilevano. Quanto al rilievo mosso alle notifiche via pec, che si assumono “sconosciute alla scrivente”, è appena il caso di sottolineare che le pec di destinazione corrispondono a quella alla quale è stato inviato l'atto di pignoramento impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 68
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 68
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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