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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 68/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
OR AN, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore GALAZZI DANIELA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1597/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Società_1 Societa' A Responsabilita' Limitata - P.IVA_1
Difesa da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliata presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar, 14, 00142 Roma RM
Difesa da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO PIGN.TERZI n. 29684202500001547001 IMPOSTE VARIE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3144/2025 depositato il 18/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 2 maggio 2025, la Società_1 Società a r.l. impugnava l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi notificatole il 3 marzo 2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per l'ammontare complessivo di € 159.818,68, in forza di cartelle di pagamento ed avvisi di addebito di cui eccepiva la mancata notifica, lamentando, inoltre, il difetto di indicazioni specifiche, nel corpo dell'atto impugnato, circa i crediti oggetto di esecuzione e l'improcedibilità del pignoramento. Sollevava, infine, eccezione di prescrizione e/ o decadenza in ordine a tutte le pretese fatte valere dall'agente della riscossione. Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva il rigetto del ricorso. Depositate memorie illustrative da entrambe le parti, questa Corte ha deliberato alla data odierna, previa contestuale camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, anzitutto, dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte in ordine ai tredici avvisi di addebito costituenti titolo dell'atto impugnato, avendo, essi, per oggetto pretese creditorie avanzate dall'INAIL ed dall'INPS, le quali, com' è noto, sfuggono alla cognizione del Giudice Tributario, analogamente dovendosi dire per le cartelle n. 29620190043653151000, n.2962021009393533000, n.29620220014798432000 e n. 29620220069200705000. E', poi, infondata la deduzione difensiva prospettata dalla parte ricorrente in merito alla carenza di motivazione dell'atto di pignoramento impugnato, risultando, in esso, riportati gli estremi delle (residue) cartelle di pagamento per cui si procede “in executivis”. Del pari infondate si appalesano le ulteriori eccezioni sollevate dalla ricorrente in ordine alla validità della documentazione attestante la notifica delle cartelle in questione: non pertinente, in particolare, è l'eccezione secondo cui detta documentazione sarebbe priva di attestazione di conformità, trattandosi, per lo più, di notifiche effettuate a mezzo pec , la cui attestazione di consegna in formato eml è sufficiente ai fini che qui rilevano. Quanto al rilievo mosso alle notifiche via pec, che si assumono “sconosciute alla scrivente”, è appena il caso di sottolineare che le pec di destinazione corrispondono a quella alla quale è stato inviato l'atto di pignoramento impugnato. Ciò posto, deve concludersi che l'atto impugnato risulta provvisto dei titoli che rilevano nella specie, avendo l'agente della riscossione dimostrato l'avvenuta notifica dei medesimi. Infondata è infine l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente, alla luce delle intimazioni successivamente notificate alla predetta e da quest'ultima non impugnate. Nell resto, il ricorso deve essere, dunque, rigettato. Le spese seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate, come da dispositivo, a favore della resistente.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione con riguardo alle pretese relative a contributi INAIL e INPS;
rigetta, nel resto, il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in € 4.000,00, oltre ad accessori di legge, se dovuti, a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Palermo, 16 dicembre 2025.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
OR AN, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore GALAZZI DANIELA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1597/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Società_1 Societa' A Responsabilita' Limitata - P.IVA_1
Difesa da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliata presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar, 14, 00142 Roma RM
Difesa da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO PIGN.TERZI n. 29684202500001547001 IMPOSTE VARIE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3144/2025 depositato il 18/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 2 maggio 2025, la Società_1 Società a r.l. impugnava l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi notificatole il 3 marzo 2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per l'ammontare complessivo di € 159.818,68, in forza di cartelle di pagamento ed avvisi di addebito di cui eccepiva la mancata notifica, lamentando, inoltre, il difetto di indicazioni specifiche, nel corpo dell'atto impugnato, circa i crediti oggetto di esecuzione e l'improcedibilità del pignoramento. Sollevava, infine, eccezione di prescrizione e/ o decadenza in ordine a tutte le pretese fatte valere dall'agente della riscossione. Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva il rigetto del ricorso. Depositate memorie illustrative da entrambe le parti, questa Corte ha deliberato alla data odierna, previa contestuale camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, anzitutto, dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte in ordine ai tredici avvisi di addebito costituenti titolo dell'atto impugnato, avendo, essi, per oggetto pretese creditorie avanzate dall'INAIL ed dall'INPS, le quali, com' è noto, sfuggono alla cognizione del Giudice Tributario, analogamente dovendosi dire per le cartelle n. 29620190043653151000, n.2962021009393533000, n.29620220014798432000 e n. 29620220069200705000. E', poi, infondata la deduzione difensiva prospettata dalla parte ricorrente in merito alla carenza di motivazione dell'atto di pignoramento impugnato, risultando, in esso, riportati gli estremi delle (residue) cartelle di pagamento per cui si procede “in executivis”. Del pari infondate si appalesano le ulteriori eccezioni sollevate dalla ricorrente in ordine alla validità della documentazione attestante la notifica delle cartelle in questione: non pertinente, in particolare, è l'eccezione secondo cui detta documentazione sarebbe priva di attestazione di conformità, trattandosi, per lo più, di notifiche effettuate a mezzo pec , la cui attestazione di consegna in formato eml è sufficiente ai fini che qui rilevano. Quanto al rilievo mosso alle notifiche via pec, che si assumono “sconosciute alla scrivente”, è appena il caso di sottolineare che le pec di destinazione corrispondono a quella alla quale è stato inviato l'atto di pignoramento impugnato. Ciò posto, deve concludersi che l'atto impugnato risulta provvisto dei titoli che rilevano nella specie, avendo l'agente della riscossione dimostrato l'avvenuta notifica dei medesimi. Infondata è infine l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente, alla luce delle intimazioni successivamente notificate alla predetta e da quest'ultima non impugnate. Nell resto, il ricorso deve essere, dunque, rigettato. Le spese seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate, come da dispositivo, a favore della resistente.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione con riguardo alle pretese relative a contributi INAIL e INPS;
rigetta, nel resto, il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in € 4.000,00, oltre ad accessori di legge, se dovuti, a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Palermo, 16 dicembre 2025.