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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 1698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1698 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – XI sezione civile - nella persona del Giudice
dott. Ciro Caccaviello;
letto l'art. 127 ter cpc;
visto il provvedimento del 25.1.24, con il quale il G.I. disponeva decidersi la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13658 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
, C.F. , elett.te Parte_1 C.F._1
dom.to in Napoli, alla Via Raffaele Caravaglios n. 33 presso lo studio dell'Avv. Marco Leone, C.F. , che lo rapp.ta e C.F._2
difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
OPPONENTE
sentenza proc. n. 13658/23 r.g. pag. 1 E
(c.o.e. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 P.IVA_1
Alessandro Santagostino Pretina (C.F. ed C.F._3
elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Rimini (RN),
Viale Tripoli n. 89/a giusta delega a margine del ricorso per decreto ingiuntivo.
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il d.i. opposto veniva ingiunto il pagamento della somma di €
21.858 di cui € 13.650 a titolo di corrispettivo per la fornitura di merci ed € 8.207 quale penale contrattuale.
L'opponente ha dedotto che:
non vi è prova del credito vantato;
non vi è stata costituzione in mora;
la penale applicata non è mai stata pattuita;
ha chiesto revocarsi il d.i. opposto, con vittoria di spese e condanna per lite temeraria.
L'opposta ha dedotto che:
la fornitura delle merci in questione è provata dai ddt regolarmente sottoscritti dal destinatario;
sentenza proc. n. 13658/23 r.g. pag. 2 gli ordinativi successivi sono provati dai relativi ordini di acquisto, sottoscritti dall'opponente;
la penale è indicata nelle condizioni di contratto, anch'esse sottoscritte dall'istante;
ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Tanto premesso si osserva che il pagamento è stato richiesto a mezzo pec.
Il credito vantato è provato dalle fatture, dai relativi ddt e dagli ordini della merce non consegnata, tutti sottoscritti dall'istante.
La penale applicata è prevista dall'art. 4 delle condizioni di contratto, anch'esse sottoscritte dall'istante.
Tale penale non è eccessiva tenuto conto che la merce ordinata e non acquistata (capi d'abbigliamento) va venduta, com'è noto, a prezzi di realizzo non potendo essere utilmente collocata nella stagione successiva.
La penale applicata, pertanto, non è eccessiva essendo commisurata all'effettivo mancato lucro.
L'opposizione, quindi, va rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art.
sentenza proc. n. 13658/23 r.g. pag. 3 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sull'opposizione al d.i. n. 3087/23 emesso in data 14/04/2023 proposta da Parte_1
nei confronti di con atto di citazione
[...] Parte_2
notificato il 14.4.23, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il d.i. opposto;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 3.387 per onorario oltre s.g., IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 17.2.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)
sentenza proc. n. 13658/23 r.g. pag. 4