Sentenza 7 giugno 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/06/2019, n. 25404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25404 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/02/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CESQUI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la decisione del Tribunale di Ascoli Piceno che ha dichiarato EL TI colpevole dei reati, unificati da continuazione, di falsa testimonianza e di calunnia (perché, esaminato come testimone in un procedimento a carico di più imputati per il reato di lesioni personali aggravate in danno di un coetaneo, affermava contrariamente al vero di non aver assistito all'aggressione, accusando il maresciallo dei carabinieri che ne aveva le precedenti sommarie informazioni di aver falsificato le sue anteriori diverse dichiarazioni). Fatti per i quali al TI è stata inflitta la pena, concessegli le attenuanti generiche, di un anno e otto mesi di reclusione. Il difensore dell'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza di appello, deducendo: a) erronea applicazione dell'art. 372 cod. pen., ricorrendo nel caso di specie l'applicabilità dell'esimente prevista dall'art. 384, comma 1, cod. pen. (essendo emerso il minaccioso condizionamento subito dal TI ad opera degli imputati prima della sua deposizione dibattimentale); b) violazione dell'art. 368 cod. pen. e contraddittorietà della motivazione, non essendo stata adottata alcuna iniziativa processuale nei confronti del sottufficiale in ipotesi falsamente accusato dal ricorrente. Il ricorso non appare affetto prima facie da immanenti cause di inammissibilità. Tuttavia deve rilevarsi in limine che i reati ascritti al TI (commessi il 22/11/2010), non registrandosi utili sospensioni del relativo termine, risultano oggi raggiunti da causa estintiva prescrizionale, spirata il 22/05/2018; cioè in epoca ben precedente l'inoltro del ricorso e degli atti processuali a questa Corte (ottobre 2018). Dall'evenienza discende l'obbligo di immediata declaratoria della ridetta causa di non punibilità (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.), non emergendo ex actis in termini di evidenza la necessità o possibilità di pervenire a una decisione più favorevole all'imputato per gli effetti di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. In vero gli addotti motivi di censura, anche se in ipotesi fossero fondati, condurrebbero ad un annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per un nuovo giudizio, che sarebbe scandito dal menzionato sicuro esito definitorio ex art. 157 cod. pen., produttivo di un indebito protrarsi della conclusione del procedimento.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 24 maggio 2019 Il consigliere stensore