Art. 3.
Fino al termine fissato per il rilascio delle autorizzazioni sostitutive, ai sensi del quinto comma dell'articolo 62 della legge 6 giugno 1974, n. 298 , e delle relative norme di esecuzione, il Ministro dei trasporti, tenuto conto delle esigenze del mercato, con particolare riguardo all'andamento della produzione e degli scambi e alla redditivita' delle imprese del settore, determina, con proprio decreto, sentita la commissione interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , e il comitato centrale dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, i quali devono esprimere il loro parere entro trenta giorni, il numero di nuove autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi da rilasciare per singoli veicoli a motore o per complessi e il riparto delle stesse per ciascuna provincia.
Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, provvede altresi' a fissare i criteri di priorita' per l'assegnazione delle autorizzazioni.
Fino al termine fissato per il rilascio delle autorizzazioni sostitutive, ai sensi del quinto comma dell'articolo 62 della legge 6 giugno 1974, n. 298 , e delle relative norme di esecuzione, il Ministro dei trasporti, tenuto conto delle esigenze del mercato, con particolare riguardo all'andamento della produzione e degli scambi e alla redditivita' delle imprese del settore, determina, con proprio decreto, sentita la commissione interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , e il comitato centrale dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, i quali devono esprimere il loro parere entro trenta giorni, il numero di nuove autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi da rilasciare per singoli veicoli a motore o per complessi e il riparto delle stesse per ciascuna provincia.
Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, provvede altresi' a fissare i criteri di priorita' per l'assegnazione delle autorizzazioni.