CASS
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/04/2025, n. 12618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12618 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RT TO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/12/2023 del TRIBUNALE di CATANZARO Udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
letta la memoria a firma dell'avv. ELISABETTA STAROPOLI che ha insistito per raccoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 6 dicembre 2023, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, pronunciando in sede di rinvio, in parziale accoglimento dell'istanza proposta da TO RT, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati dalle seguenti sentenze: 1) sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria in data 18 maggio 2016 (irrevocabile il giorno 8 ottobre 2018); 2) sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 6 febbraio 2018 (irrevocabile il giorno 15 maggio 2019). Penale Sent. Sez. 5 Num. 12618 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 14/01/2025 Ha invece escluso il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto delle richiamate decisioni e quelli di cui alla sentenza sub 3) della Corte di appello di Reggio Calabria in data 30 ottobre 2012 (irrevocabile il giorno 9 dicembre 2013). 2. Avverso tale pronuncia TO RT ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di censura, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia vizio di violazione di legge per inosservanza dell'art. 178, comma 1, lett. c) in relazione agli artt. 666, comma 6, 127, comma 7 e 175 cod. proc. pen. in ragione della mancata notifica del provvedimento impugnato personalmente al RT. Ciò integrerebbe un'ipotesi di nullità a regime intermedio, essendo stata in tal modo pregiudicata la facoltà che il ricorrente aveva di proporre impugnazione in via autonoma avverso tale pronuncia. Si chiede pertanto la restituzione nei termini ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. in favore del RT. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione sotto due distinti profili. Il primo attiene alla erronea affermazione recata dall'ordinanza impugnata per cui la sussistenza della continuazione tra i reati di cui alle sentenze sub 1) e 2) e quelli giudicati con la sentenza sub 3) sarebbe stata esclusa dagli stessi giudici della cognizione. Le sentenze sub 1) e 2) non conterrebbero una simile affermazione, non essendosi espresse sul punto, sicché al silenzio serbato non potrebbe attribuirsi alcun significato, tanto meno di esclusione dei presupposti della continuazione. Piuttosto le due sentenze richiamate avrebbero riconosciuto valenza probatoria alla sentenza sub 3) in relazione alla intraneità del RT rispetto alla cosca "Loiodice", nonché il ruolo di armiere della stessa rivestito dal ricorrente. Esse, inoltre, avrebbero riscontrato l'esistenza di connessione tra i reati in materia di armi giudicati con la sentenza sub 3) e i reati in materia di armi e il reato associativo giudicati con le altre due pronunce;
ciò attesterebbe la sussistenza del vincolo della continuazione, essendo tutti i reati commessi finalizzati al mantenimento della supremazia territoriale della cosca Logiudice. Sotto un secondo profilo, il ricorrente denuncia la violazione degli art. 627, comma 3 e 628, comma 2 cod. proc. pen. non essendosi il giudice del rinvio conformato ai principi stabiliti dalla sentenza rescindente. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. Con memoria in data 8 gennaio 2025 a firma dell'avv. Elisabetta Staropoli, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 2 Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e deve pertanto essere disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 2. Il primo motivo è infondato. L'art. 666, cod. proc. pen., che disciplina il procedimento di esecuzione, al comma 6 stabilisce che l'ordinanza adottata dal giudice all'esito dell'udienza deve essere comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, i quali possono proporre ricorso per cassazione. Tuttavia, l'omessa notifica del provvedimento all'imputato personalmente o al suo difensore non determina la nullità del medesimo, ma incide unicamente sul termine per impugnarlo, precludendone il decorso per la parte a cui non è stato notificato. Questa Corte regolatrice ha al riguardo affermato che la mancata notifica del provvedimento del giudice dell'esecuzione al difensore, ancorché egli ne abbia ricevuto copia quale domiciliatario dei propri assistiti, comporta l'inefficacia della decorrenza del termine ad impugnare del quale egli può avvalersi, essendo titolare di un autonomo diritto di impugnazione per il cui esercizio il dies a quo coincide con il giorno in cui la notificazione viene eseguita (Sez. 3, n. 49089 del 18/10/2012, Daneri, Rv. 253742 - 01). Nel caso in esame risulta che il ricorrente, in data 12 giugno 2024, ha conferito procura speciale al difensore per proporre ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro, ne consegue che, quanto meno da quel momento, egli era venuto a conoscenza del provvedimento del giudice dell'esecuzione, con conseguente decorrenza del termine per impugnarlo personalmente;
facoltà che il RT tuttavia non ha esercitato. 3. Il secondo motivo è fondato. Il Tribunale ha escluso la sussistenza della continuazione tra i reati di cui alle sentenze sub 1) e sub 2) da un lato, e quelli oggetto della sentenza sub 3) dall'altro, sul generico e assertivo rilievo che la continuazione sarebbe stata esclusa dai giudici della cognizione, senza in alcun modo argomentare tale conclusione. Questa peraltro non trova riscontro nelle sentenze oggetto dell'istanza, risultando unicamente che la decisione sub 3) della Corte d'appello di Reggio Calabria n. 11250/12, nel confermare in parte la pronuncia di primo grado, aveva escluso la continuazione "interna" tra i reati in materia di armi oggetto di quella sentenza. In definitiva, l'ordinanza impugnata ha omesso di effettuare la necessaria valutazione in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi dell'esistenza di un 3 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE medesimo disegno criminoso, disattendendo ì principi espressi dalla sentenza rescindente (Sez. 1, n. 8799 dell'11/11/2022, dep 2023). 4. Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro. Così è deciso, 14/01/2025 Il Consigliere estensore IA AA ME 4-41 L
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
letta la memoria a firma dell'avv. ELISABETTA STAROPOLI che ha insistito per raccoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 6 dicembre 2023, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, pronunciando in sede di rinvio, in parziale accoglimento dell'istanza proposta da TO RT, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati dalle seguenti sentenze: 1) sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria in data 18 maggio 2016 (irrevocabile il giorno 8 ottobre 2018); 2) sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 6 febbraio 2018 (irrevocabile il giorno 15 maggio 2019). Penale Sent. Sez. 5 Num. 12618 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 14/01/2025 Ha invece escluso il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto delle richiamate decisioni e quelli di cui alla sentenza sub 3) della Corte di appello di Reggio Calabria in data 30 ottobre 2012 (irrevocabile il giorno 9 dicembre 2013). 2. Avverso tale pronuncia TO RT ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di censura, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia vizio di violazione di legge per inosservanza dell'art. 178, comma 1, lett. c) in relazione agli artt. 666, comma 6, 127, comma 7 e 175 cod. proc. pen. in ragione della mancata notifica del provvedimento impugnato personalmente al RT. Ciò integrerebbe un'ipotesi di nullità a regime intermedio, essendo stata in tal modo pregiudicata la facoltà che il ricorrente aveva di proporre impugnazione in via autonoma avverso tale pronuncia. Si chiede pertanto la restituzione nei termini ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. in favore del RT. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione sotto due distinti profili. Il primo attiene alla erronea affermazione recata dall'ordinanza impugnata per cui la sussistenza della continuazione tra i reati di cui alle sentenze sub 1) e 2) e quelli giudicati con la sentenza sub 3) sarebbe stata esclusa dagli stessi giudici della cognizione. Le sentenze sub 1) e 2) non conterrebbero una simile affermazione, non essendosi espresse sul punto, sicché al silenzio serbato non potrebbe attribuirsi alcun significato, tanto meno di esclusione dei presupposti della continuazione. Piuttosto le due sentenze richiamate avrebbero riconosciuto valenza probatoria alla sentenza sub 3) in relazione alla intraneità del RT rispetto alla cosca "Loiodice", nonché il ruolo di armiere della stessa rivestito dal ricorrente. Esse, inoltre, avrebbero riscontrato l'esistenza di connessione tra i reati in materia di armi giudicati con la sentenza sub 3) e i reati in materia di armi e il reato associativo giudicati con le altre due pronunce;
ciò attesterebbe la sussistenza del vincolo della continuazione, essendo tutti i reati commessi finalizzati al mantenimento della supremazia territoriale della cosca Logiudice. Sotto un secondo profilo, il ricorrente denuncia la violazione degli art. 627, comma 3 e 628, comma 2 cod. proc. pen. non essendosi il giudice del rinvio conformato ai principi stabiliti dalla sentenza rescindente. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. Con memoria in data 8 gennaio 2025 a firma dell'avv. Elisabetta Staropoli, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 2 Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e deve pertanto essere disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 2. Il primo motivo è infondato. L'art. 666, cod. proc. pen., che disciplina il procedimento di esecuzione, al comma 6 stabilisce che l'ordinanza adottata dal giudice all'esito dell'udienza deve essere comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, i quali possono proporre ricorso per cassazione. Tuttavia, l'omessa notifica del provvedimento all'imputato personalmente o al suo difensore non determina la nullità del medesimo, ma incide unicamente sul termine per impugnarlo, precludendone il decorso per la parte a cui non è stato notificato. Questa Corte regolatrice ha al riguardo affermato che la mancata notifica del provvedimento del giudice dell'esecuzione al difensore, ancorché egli ne abbia ricevuto copia quale domiciliatario dei propri assistiti, comporta l'inefficacia della decorrenza del termine ad impugnare del quale egli può avvalersi, essendo titolare di un autonomo diritto di impugnazione per il cui esercizio il dies a quo coincide con il giorno in cui la notificazione viene eseguita (Sez. 3, n. 49089 del 18/10/2012, Daneri, Rv. 253742 - 01). Nel caso in esame risulta che il ricorrente, in data 12 giugno 2024, ha conferito procura speciale al difensore per proporre ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro, ne consegue che, quanto meno da quel momento, egli era venuto a conoscenza del provvedimento del giudice dell'esecuzione, con conseguente decorrenza del termine per impugnarlo personalmente;
facoltà che il RT tuttavia non ha esercitato. 3. Il secondo motivo è fondato. Il Tribunale ha escluso la sussistenza della continuazione tra i reati di cui alle sentenze sub 1) e sub 2) da un lato, e quelli oggetto della sentenza sub 3) dall'altro, sul generico e assertivo rilievo che la continuazione sarebbe stata esclusa dai giudici della cognizione, senza in alcun modo argomentare tale conclusione. Questa peraltro non trova riscontro nelle sentenze oggetto dell'istanza, risultando unicamente che la decisione sub 3) della Corte d'appello di Reggio Calabria n. 11250/12, nel confermare in parte la pronuncia di primo grado, aveva escluso la continuazione "interna" tra i reati in materia di armi oggetto di quella sentenza. In definitiva, l'ordinanza impugnata ha omesso di effettuare la necessaria valutazione in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi dell'esistenza di un 3 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE medesimo disegno criminoso, disattendendo ì principi espressi dalla sentenza rescindente (Sez. 1, n. 8799 dell'11/11/2022, dep 2023). 4. Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro. Così è deciso, 14/01/2025 Il Consigliere estensore IA AA ME 4-41 L