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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 22/10/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1628/2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara composto da: Dott. PA NG Presidente rel. ed est. Dott.ssa Anna Ghedini Giudice Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento iscritto al n. 1628/2025 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell' Avv. BALDI ELEONORA CP_1 e
con il patrocinio dell' Avv. BALDI ELEONORA Controparte_2
RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO Oggetto: separazione consensuale Conclusioni delle parti: Voglia il Tribunale adito omologare la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni: i ricorrenti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non richiedere alcun contributo per il proprio rispettivo mantenimento (doc. 5-6). 2) I figli maggiorenni e risultano entrambi studenti, economicamente non Per_1 Per_2 autosufficienti. Le parti concordano, che il sig. provvederà a versare quale contributo al CP_1 mantenimento la somma mensile di euro 400,00, per ciascun figlio, sul conto corrente intestato ai genitori ed ai due figli, che verrà appositamente aperto un Istituto di Credito scelto di comune accordo tra le parti. Resteranno a carico di entrambi genitori le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, con la suddivisione del Protocollo del Tribunale di Ferrara (doc. 7), che qui si da per integralmente richiamati. Il sig. i obbliga , inoltre, a corrispondere in favore del figlio la quota del 25% CP_1 Per_2 delle spese di mutuo e dei relativi ratei mensili, degli oneri di condominio e spese utenze, a partire dal mese di agosto 2025 in avanti, fino a quando lo stesso non diverrà economicamente autosufficiente, disponendo il versamento della predetta quota, determinata mensilmente sulle contabili relative comunque esibite, sul conto corrente intestato ai genitori ed ai due figli, che verrà appositamente aperto un Istituto di Credito scelto di comune accordo tra le parti.
1 La sig.ra si obbliga, parimenti, a corrispondere in favore del figlio la quota del CP_2 Per_2 75% delle spese e ratei di mutuo mensili, degli oneri di condominio e spese utenze, a partire dal mese di agosto 2025, fino a quando lo stesso non diverrà economicamente autosufficiente, provvedendo la stessa al relativo pagamento come di fatto già sta facendo. I sigg.ri e si impegnano a corrispondere nella misura del 50% ciascuno le spese CP_1 CP_2 di affitto ed utenze sostenute dalla figlia qualora la stessa decida di continuare gli studi Per_1 a Milano, ovvero in altra località anche estera, distante da Ferrara o da Viterbo, che richieda l'alloggio in sede, fino a quando la ragazza non diventerà economicamente indipendente;
L'assegno unico erogato dall'INPS per i figli verrà suddiviso al 50% tra i genitori, al pari delle detrazioni fiscali;
3) Il sig. si impegna a versare, contestualmente alla sottoscrizione del presente CP_1 ricorso e comunque entro e non oltre la data fissata dal Giudice per il deposito di note scritte sostitutive così come previsto dall'art. 473 bis 51, 2° comma c.p.c, la somma complessiva di euro 11.500,00 ( undicimilacinquecento/00) e specificatamente: si obbliga a versare, quanto ad euro 9.108,14 (novemilacentootto/14), alla banca , a titolo di estinzione del CP_3 mutuo cointestato tra i coniugi gravante sull'immobile sito a Viterbo (VT), Strada Sammartinese n. 19, di proprietà della sig.ra esibendo alla stessa contabile estintiva;
e CP_2 quanto ad euro 2.391,86 (duemilatrecentonovantuno/86) si obbliga a versare detto importo in un'unica soluzione in favore della sig.ra , mediante bonifico bancario a saldo Controparte_2 e stralcio per la definizione di pendenze economiche familiari tra i coniugi intercorsi;
4) La sig.ra accetta i pagamenti di cui al punto 3) che precede, e per l'effetto si riterrà CP_2 soddisfatta dichiarando, fatto salvo quanto disposto con la presente scrittura, di non aver null'altro a pretendere dal sig. in ordine alle questioni economiche patrimoniali CP_1 correlate ai rapporti tra i coniugi;
5) Per l'effetto la sig. provvederà a trasferire in capo a sé stessa tutte le spese e le utenze CP_2 riguardanti l'immobile sito in Viterbo (VT), Strada Sammartinese n. 19 di sua esclusiva proprietà, sul quale il sig. rinuncia espressamente a richiedere la restituzione delle CP_1 somme versate a titolo di precedenti mutui e per le ristrutturazioni, oltre che per il 50% del mutuo attualmente in corso e dallo stesso estinto dichiarando di non aver null'altro a pretendere dalla sig.ra in ordine alle questioni economiche patrimoniali correlate;
CP_2
6) La sig.ra manterrà la proprietà delle autovetture Captur e Colt Mitsubishi di sua CP_2 proprietà ed in uso alla stessa ed ai figli, senza pretesa alcuna di rimborso di somme di denaro, a qualsiasi titolo, da parte del sig. CP_1
7) La sig.ra si impegna a passare la proprietà dell'autoveicolo Skoda TG EL392GD, in CP_2 uso al sig. in favore di senza pretesa economica alcuna, al CP_1 Controparte_4 fine di consentire l'acquisto di nuovo autoveicolo in capo al marito con conseguente trasferimento dell'assicurazione RCAuto attualmente vigente;
8) Le spese ordinarie (da individuarsi nel cibo, nelle vaccinazioni, e negli antiparassitari) degli animali domestici di proprietà della sig.ra (3 caini e 2 gatti), resteranno in capo ai coniugi CP_2 al 50%, con un tetto mensile massimo di 150,00 euro, mentre le spese straordinarie verranno suddivise tra le parti al 50% esclusivamente previo accordo tra le stesse;
9) Si precisa che i pagamenti di cui ai punti 3 e 4 trovano causa nella separazione personale dei coniugi ed in esecuzione del provvedimento omologando, per cui le parti ricorrenti dichiarano, assumendosene ogni relativa responsabilità, che gli stessi sono funzionali ed indispensabili alla risoluzione della crisi coniugale e pertanto si son resi necessari per addivenire all'accordo di separazione consensuale tra i coniugi talché, senza accordo su detti pagamenti non si sarebbe addivenuti a separazione consensuale. Se ne chiede l'esenzione
2 totale dalle imposte di bollo, registro, e da ogni altra imposta sui redditi, giusta l'art.19 della legge 74/87 pubblicata in G.U. l'11 marzo 1987 n.58 e la sentenza della Corte Costituzionale n.154 del 10 maggio 1999 n.154, pubblicata in G.U. il 19 maggio 1999 al n.20, esenzione confermata in essere dalla Agenzia delle entrate con circolare n.2 E del 21 febbraio 2014.
10) I ricorrenti hanno già provveduto, con separato accordo, alla divisione dei restanti interessi economico/patrimoniali, e dei beni mobili;
11) Con il presente accordo, fatta salva la puntuale esecuzione di tutto quanto qui pattuito, le parti si ritengono reciprocamente soddisfatte e dichiarano di non aver null'altro a pretendere per ogni pretesa e ragione di natura patrimoniale e non patrimoniale tra loro rispettivi coniugi intercorsa ritenendosi tombalmente definti tutti i rapporti tra le parti. Conclusioni del Pubblico Ministero: visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/07/2025 i sigg. e CP_1 Controparte_2 esponevano che in data 05/08/1999 avevano contratto matrimonio in Roma;
che dall'unione e , maggiorenni ma non autosufficienti. Per_1 Per_2 Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile, chiedevano che venisse omologata la separazione alle condizioni riportate in ricorso e rinunciavano a comparire innanzi al giudice designato. Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso. Le domande sono fondate atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza. Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate. In considerazione della natura della controversia e del comportamento processuale delle parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. e alle CP_1 Controparte_2 condizioni concordate (matrimonio contratto in Roma in data 05/08/1999 e trascritto al n. 1723 p. I. Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate dalle parti Spese compensate. Dispone che l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Roma provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 21.10.2025
Il Presidente est.
PA NG
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REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara composto da: Dott. PA NG Presidente rel. ed est. Dott.ssa Anna Ghedini Giudice Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento iscritto al n. 1628/2025 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell' Avv. BALDI ELEONORA CP_1 e
con il patrocinio dell' Avv. BALDI ELEONORA Controparte_2
RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO Oggetto: separazione consensuale Conclusioni delle parti: Voglia il Tribunale adito omologare la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni: i ricorrenti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non richiedere alcun contributo per il proprio rispettivo mantenimento (doc. 5-6). 2) I figli maggiorenni e risultano entrambi studenti, economicamente non Per_1 Per_2 autosufficienti. Le parti concordano, che il sig. provvederà a versare quale contributo al CP_1 mantenimento la somma mensile di euro 400,00, per ciascun figlio, sul conto corrente intestato ai genitori ed ai due figli, che verrà appositamente aperto un Istituto di Credito scelto di comune accordo tra le parti. Resteranno a carico di entrambi genitori le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, con la suddivisione del Protocollo del Tribunale di Ferrara (doc. 7), che qui si da per integralmente richiamati. Il sig. i obbliga , inoltre, a corrispondere in favore del figlio la quota del 25% CP_1 Per_2 delle spese di mutuo e dei relativi ratei mensili, degli oneri di condominio e spese utenze, a partire dal mese di agosto 2025 in avanti, fino a quando lo stesso non diverrà economicamente autosufficiente, disponendo il versamento della predetta quota, determinata mensilmente sulle contabili relative comunque esibite, sul conto corrente intestato ai genitori ed ai due figli, che verrà appositamente aperto un Istituto di Credito scelto di comune accordo tra le parti.
1 La sig.ra si obbliga, parimenti, a corrispondere in favore del figlio la quota del CP_2 Per_2 75% delle spese e ratei di mutuo mensili, degli oneri di condominio e spese utenze, a partire dal mese di agosto 2025, fino a quando lo stesso non diverrà economicamente autosufficiente, provvedendo la stessa al relativo pagamento come di fatto già sta facendo. I sigg.ri e si impegnano a corrispondere nella misura del 50% ciascuno le spese CP_1 CP_2 di affitto ed utenze sostenute dalla figlia qualora la stessa decida di continuare gli studi Per_1 a Milano, ovvero in altra località anche estera, distante da Ferrara o da Viterbo, che richieda l'alloggio in sede, fino a quando la ragazza non diventerà economicamente indipendente;
L'assegno unico erogato dall'INPS per i figli verrà suddiviso al 50% tra i genitori, al pari delle detrazioni fiscali;
3) Il sig. si impegna a versare, contestualmente alla sottoscrizione del presente CP_1 ricorso e comunque entro e non oltre la data fissata dal Giudice per il deposito di note scritte sostitutive così come previsto dall'art. 473 bis 51, 2° comma c.p.c, la somma complessiva di euro 11.500,00 ( undicimilacinquecento/00) e specificatamente: si obbliga a versare, quanto ad euro 9.108,14 (novemilacentootto/14), alla banca , a titolo di estinzione del CP_3 mutuo cointestato tra i coniugi gravante sull'immobile sito a Viterbo (VT), Strada Sammartinese n. 19, di proprietà della sig.ra esibendo alla stessa contabile estintiva;
e CP_2 quanto ad euro 2.391,86 (duemilatrecentonovantuno/86) si obbliga a versare detto importo in un'unica soluzione in favore della sig.ra , mediante bonifico bancario a saldo Controparte_2 e stralcio per la definizione di pendenze economiche familiari tra i coniugi intercorsi;
4) La sig.ra accetta i pagamenti di cui al punto 3) che precede, e per l'effetto si riterrà CP_2 soddisfatta dichiarando, fatto salvo quanto disposto con la presente scrittura, di non aver null'altro a pretendere dal sig. in ordine alle questioni economiche patrimoniali CP_1 correlate ai rapporti tra i coniugi;
5) Per l'effetto la sig. provvederà a trasferire in capo a sé stessa tutte le spese e le utenze CP_2 riguardanti l'immobile sito in Viterbo (VT), Strada Sammartinese n. 19 di sua esclusiva proprietà, sul quale il sig. rinuncia espressamente a richiedere la restituzione delle CP_1 somme versate a titolo di precedenti mutui e per le ristrutturazioni, oltre che per il 50% del mutuo attualmente in corso e dallo stesso estinto dichiarando di non aver null'altro a pretendere dalla sig.ra in ordine alle questioni economiche patrimoniali correlate;
CP_2
6) La sig.ra manterrà la proprietà delle autovetture Captur e Colt Mitsubishi di sua CP_2 proprietà ed in uso alla stessa ed ai figli, senza pretesa alcuna di rimborso di somme di denaro, a qualsiasi titolo, da parte del sig. CP_1
7) La sig.ra si impegna a passare la proprietà dell'autoveicolo Skoda TG EL392GD, in CP_2 uso al sig. in favore di senza pretesa economica alcuna, al CP_1 Controparte_4 fine di consentire l'acquisto di nuovo autoveicolo in capo al marito con conseguente trasferimento dell'assicurazione RCAuto attualmente vigente;
8) Le spese ordinarie (da individuarsi nel cibo, nelle vaccinazioni, e negli antiparassitari) degli animali domestici di proprietà della sig.ra (3 caini e 2 gatti), resteranno in capo ai coniugi CP_2 al 50%, con un tetto mensile massimo di 150,00 euro, mentre le spese straordinarie verranno suddivise tra le parti al 50% esclusivamente previo accordo tra le stesse;
9) Si precisa che i pagamenti di cui ai punti 3 e 4 trovano causa nella separazione personale dei coniugi ed in esecuzione del provvedimento omologando, per cui le parti ricorrenti dichiarano, assumendosene ogni relativa responsabilità, che gli stessi sono funzionali ed indispensabili alla risoluzione della crisi coniugale e pertanto si son resi necessari per addivenire all'accordo di separazione consensuale tra i coniugi talché, senza accordo su detti pagamenti non si sarebbe addivenuti a separazione consensuale. Se ne chiede l'esenzione
2 totale dalle imposte di bollo, registro, e da ogni altra imposta sui redditi, giusta l'art.19 della legge 74/87 pubblicata in G.U. l'11 marzo 1987 n.58 e la sentenza della Corte Costituzionale n.154 del 10 maggio 1999 n.154, pubblicata in G.U. il 19 maggio 1999 al n.20, esenzione confermata in essere dalla Agenzia delle entrate con circolare n.2 E del 21 febbraio 2014.
10) I ricorrenti hanno già provveduto, con separato accordo, alla divisione dei restanti interessi economico/patrimoniali, e dei beni mobili;
11) Con il presente accordo, fatta salva la puntuale esecuzione di tutto quanto qui pattuito, le parti si ritengono reciprocamente soddisfatte e dichiarano di non aver null'altro a pretendere per ogni pretesa e ragione di natura patrimoniale e non patrimoniale tra loro rispettivi coniugi intercorsa ritenendosi tombalmente definti tutti i rapporti tra le parti. Conclusioni del Pubblico Ministero: visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/07/2025 i sigg. e CP_1 Controparte_2 esponevano che in data 05/08/1999 avevano contratto matrimonio in Roma;
che dall'unione e , maggiorenni ma non autosufficienti. Per_1 Per_2 Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile, chiedevano che venisse omologata la separazione alle condizioni riportate in ricorso e rinunciavano a comparire innanzi al giudice designato. Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso. Le domande sono fondate atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza. Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate. In considerazione della natura della controversia e del comportamento processuale delle parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. e alle CP_1 Controparte_2 condizioni concordate (matrimonio contratto in Roma in data 05/08/1999 e trascritto al n. 1723 p. I. Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate dalle parti Spese compensate. Dispone che l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Roma provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 21.10.2025
Il Presidente est.
PA NG
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