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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 93/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:40 in composizione monocratica:
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 783/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2929120249012473768000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato alla Camera di commercio di Agrigento e all'ADER di Agrigento con p.e.c. consegnate in data 4.4.25, è impugnata l'intimazione di pagamento n. 2929120249012473768/000, avente ad oggetto il diritto annuale della Camera di Commercio per l'anno 2010, per importo complessivo pari ad € 454,00, e di tutti gli atti prodromici e consequenziali.
Il ricorrente deduce: la prescrizione della cartella di pagamento oggetto di intimazione;
la nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti precedenti e presupposti e prescrizione del credito.
Le parti resistenti non si sono costituite in giudizio.
Il giudice monocratico, all'udienza camerale del 13.1.2026, udite le parti costituite, come da verbale d'udienza, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico, letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso è fondato.
In atti manca la prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento.
Si osserva, comunque, che il provvedimento impugnato indica quale data di notifica della cartella il giorno
7/07/2014.
Dalla data di asserita notifica della cartella di pagamento (7/07/2014) sarebbero trascorsi oltre dieci anni.
Conseguentemente la cartella oggetto di intimazione dovrebbe comunque intendersi prescritta.
Le spese seguono la soccombenza e liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento, in funzione di giudice monocratico, accoglie il ricorso. Condanna le parti resistenti, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, liquidate in euro 200,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:40 in composizione monocratica:
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 783/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2929120249012473768000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato alla Camera di commercio di Agrigento e all'ADER di Agrigento con p.e.c. consegnate in data 4.4.25, è impugnata l'intimazione di pagamento n. 2929120249012473768/000, avente ad oggetto il diritto annuale della Camera di Commercio per l'anno 2010, per importo complessivo pari ad € 454,00, e di tutti gli atti prodromici e consequenziali.
Il ricorrente deduce: la prescrizione della cartella di pagamento oggetto di intimazione;
la nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti precedenti e presupposti e prescrizione del credito.
Le parti resistenti non si sono costituite in giudizio.
Il giudice monocratico, all'udienza camerale del 13.1.2026, udite le parti costituite, come da verbale d'udienza, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico, letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso è fondato.
In atti manca la prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento.
Si osserva, comunque, che il provvedimento impugnato indica quale data di notifica della cartella il giorno
7/07/2014.
Dalla data di asserita notifica della cartella di pagamento (7/07/2014) sarebbero trascorsi oltre dieci anni.
Conseguentemente la cartella oggetto di intimazione dovrebbe comunque intendersi prescritta.
Le spese seguono la soccombenza e liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento, in funzione di giudice monocratico, accoglie il ricorso. Condanna le parti resistenti, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, liquidate in euro 200,00, oltre accessori di legge se dovuti.