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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 11374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11374 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: Dott.ssa Immacolata Cozzolino Presidente rel./est. Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice Dott.ssa Ivana Sassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7329 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente per oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale, riservata in decisione all'udienza del 28.10.2025
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. Constantinos Varvarigos
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], CP_1
RESISTENTE contumace
NONCHE'
L'avv. ROSA APETINO
CURATRICE SPECIALE DEI MINORI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli in persona del sostituto procuratore
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: l'avv. Varvarigos ha chiesto pronunciarsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale del medesimo nei confronti dei figli e non opponendosi agli incontri periodici con il Per_1 Persona_2 padre che i figli dovranno tenere soprattutto per ciò che concerne i nonni con cui vi sono ottimi rapporti. Chiede altresì che sia confermato l'obbligo di versamento a carico del padre di una somma mensile in favore dei minori. La curatrice speciale dei minori ha chiesto: -dichiararsi la decadenza dalla potestà nei confronti del
, incline all'uso di sostanze tossiche e non disponibile al proprio recupero, del tutto CP_1 disinteressato alle esigenze ed ai diritti d'ordine materiale, morale, affettivo e psicologico dei minori e del proprio ruolo paterno, con grave, inevitabile e progressivo danno per la prole, tanto più qualora egli sia completamente assente nel giudizio, tenendo una condotta processuale concludente e rivelatrice ai sensi dell' art. 116, comma II, e 117, cod. proc. civ. L'obiettivo è tutelare i minori e da Per_1 Persona_2 future condotte dannose del o dal protrarsi degli effetti negativi di inadempimenti già CP_1 avvenuti;
-disporre lo stato delle visite una volta a settimana per circa tre ore per garantire la continuità del rapporto affettivo GENITORE/FIGLI con l'ausilio del Sig. (padre del ) Persona_3 CP_1 come finora svolte;
-disporre l'assegno di mantenimento a carico del in favore della CP_1 per i figli. Parte_1 Il Pm ha aderito alle domande della curatrice con parere del 23.10.2025.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato l'08.04.2024, la sign.ra – premesso di aver iniziato una Parte_1 relazione sentimentale con il sign. dalla quale nascevano i figli (il 21.02.2019) e CP_1 Per_1 (il 07.02.2023) - adiva il Tribunale di Napoli affinchè adottasse i provvedimenti opportuni Persona_2 in punto di responsabilità genitoriale del padre. In particolare, parte ricorrente deduceva che la relazione con il iniziava nel 2017 e terminava nel CP_1 2018, - a causa della dipendenza dello stesso dall'assunzione di sostanze stupefacenti, - per poi reinstaurarsi allorquando la recandosi presso la Comunità in cui era custodito il per Parte_1 CP_1 trovarlo, decideva di riallacciare i rapporti. Dall'unione nascevano nel 2019 e nel 2023. Per_1 Persona_2
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La deduceva, altresì, il comportamento violento del che, anche a causa dell'assunzione Parte_1 CP_1 costante di sostanze stupefacenti, spesso culminava in aggressioni, anche fisiche, della ricorrente. Inoltre, riferiva di essere stata costretta a lasciare la propria abitazione, in data 05.11.2023, insieme ai figli, a causa delle scorte di droga asseritamente conservate dal all'interno della casa. CP_1 Con riferimento al rapporto padre – figli, la ricorrente deduceva che il avrebbe rapporti saltuari CP_1 con gli stessi, vedendoli alla presenza della o dei genitori del , disinteressandosi però di Parte_1 CP_1 ogni aspetto della vita degli stessi e dei loro bisogni. Con riguardo, infine, alla condizione economica del , la ricorrente deduceva che questi, quale CP_1 imprenditore e titolare di una ditta di costruzioni e ristrutturazioni, la , guadagnerebbe circa CP_2
€5.000,00 mensili. Pertanto, la chiedeva n via preliminare: adottare il provvedimento sospensivo d'urgenza della Parte_1 genitorialità del padre;
In via definitiva: previa valutazione degli atti commissivi ed CP_1 omissivi del sig. dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del medesimo CP_1 nei confronti dei figli e , anche previa CTU, atta a valutare la reale capacità Per_1 Persona_2 genitoriale dello stesso, nonché il pregiudizio reale (o futuro) patito dai minori, al fine di un provvedimento ablativo, sospensivo o limitativo della responsabilità genitoriale ex artt. 330, 333 e 336 c.c.. Valutare la recuperabilità della responsabilità genitoriale del padre. Stabilire l'obbligo di versamento a carico del padre di una somma mensile in favore dei minori pari ad almeno euro 600,00 mensili per ciascun minore.
Il GI, con decreto di fissazione ai sensi dell'art. 473 bis 40 c.p.c., nominava – quale curatore speciale dei minori – l'avv. Rosa Apetino e disponeva intervento dei SS con invio della correlata relazione sui nuclei familiari coinvolti.
Si costituiva in giudizio, in data 16.05.2024, la curatrice che, in via preliminare, chiedeva di adottare un provvedimento sospensivo della responsabilità genitoriale del padre e di nominare un CP_1 CTU al fine di valutare la capacità genitoriale e gli eventuali pregiudizi per i minori.
All'udienza del 28.05.2024, parte ricorrente dichiarava: “mi riporto al ricorso;
vivo con i miei genitori da dicembre scorso, a Pozzuoli a via Ovidio 23 e con i bambini;
va all'asilo mentre ta con Per_1 Per_2 me perché ha 15 mesi. Sono parrucchiera ma non posso lavorare a tempo pieno, ma solo per qualche ora se mi chiamano. Quando faccio qualche lavoretto a domicilio, lascio la bambina a mia madre. Qualche volta mi ha dato 100 euro da dicembre scorso per i bambini. Se non sbaglio è stato arrestato ad CP_1 aprile scorso dai suoi genitori perché non ne potevano più. Anche io l'ho denunciato. I SS sono venuti a casa. Sono stata contattata dalla Comunità dove si trova circa una settimana orsono e mi hanno CP_1 chiesto se voglio portare a vedere i bambini al padre, ma io ho detto che non so che fare e che devo aspettare i Servizi Sociali. Prendo atto che senza il provvedimento del Giudice non posso fare nulla. Aggiungo che una volta alla settimana alle ore 19.00 gli operatori del Centro dove si trova CP_1 fanno una videochiamata al mio cellulare – ed io ho dato l'autorizzazione – e lui parla a telefono circa 10 miunuti con Il bambino è contento di parlare;
io vedo che ci sono gli operatori che assistono Per_1 alla videochiamata. Ha visto la piccolina con la videochiamata ma naturalmente lei non parla ancora. Domenica scorsa sono andata con i miei suoceri ad EL ed ho portato entrambi i bambini. Siamo stati dalle 11.00 alle 16.30; siamo andati in Chiesa, abbiamo mangiato, e lui è stato molto tranquillo ed era sempre presente una persona della struttura. Adr del Giudice: sono disponibile a proseguire le videochiamate per fargli vedere i bambini. era contento di stare con il padre al quale vuole molto Per_1 bene ed era così emozionato che la notte prima non ha dormito. Siamo stati all'aperto, in un bel giardino e c'era anche lo zoo ed il campo di calcio. C'erano anche altri bambini con le famiglie perché il giorno di visita è una volta al mese”.
Il GI, alla luce delle dichiarazioni della parte ed a fronte delle richieste del procuratore di parte ricorrente e del curatore, disponeva: “l'affido esclusivo dei minori alla madre, che adotterà ogni provvedimento necessario a tutela dei figli;
visite sospese del padre presso la Comunità di EL con i figli in attesa dell'acquisizione degli atti penali a cura dell'avv. Apetino;
pone a carico provvisoriamente del CP_1
l'obbligo di corrispondere alla ricorrente – con decorrenza dal deposito del ricorso – la somma
[...] di € 400,00 per entrambi i minori, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del 7.3.2018; autorizza la telefonata in video dei minori con il padre nel giorno del lunedi alle ore 19.00 sul cellulare della ricorrente. Onera l'avv. Varvarigos a notificare presso la Comunità ove è astretto il
il ricorso introduttivo con termine fino a 30 gg prima della prossima udienza in TS per la CP_1 costituzione del resistente.
Il convenuto, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio.
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Con ordinanza dell'11.07.2024, il GI, lette le note e le correlate richieste del curatore, nonché quelle dell'avv. Varvarigos, disponeva: “Che gli incontri tra i minori ed il padre possano svolgersi una volta al mese presso la struttura nella quale è astretto il . Sarà cura della madre e dei di lei genitori CP_1 accompagnare e el giorno che sarà indicato dagli operatori. All'incontro sarà sempre Per_1 Per_2 presente un responsabile della struttura. Dispone che tali incontri si svolgeranno per sei mesi, all'esito dei quali i responsabili della Comunità Incontro vorranno relazionare a questo Giudice, ed, in caso di criticità, segnaleranno immediatamente al curatore e sospenderanno le visite. Conferma, nel resto i restanti provvedimenti provvisori già adottati all'udienza dl 28 maggio 2024.
Con ordinanza del 22.05.2025, il GI, lette le note del curatore e le richieste del difensore della ricorrente, così disponeva: “Atteso che le modalità di visita padre-figli minori debbano essere modificate in quanto il – ora agli arresti domiciliari presso la casa del padre (nonno paterno dei minori, molto Parte_1 presente ed attento) – non è ben chiaro dove sconterà la restante pena in quanto avrebbe fatto richiesta di essere collocato in una struttura adeguata;
- Atteso che, allo stato, i minori vedono il padre presso la casa del nonno paterno e che le visite si svolgono regolarmente e con serenità;
- Ritenuto che, per garantire la continuità del rapporto affettivo dei piccoli con il padre, tali modalità possano trovare conferma in quanto è sempre presente alle visite il nonno paterno;
conferma- allo stato- le visite una volta alla settimana come fino ad oggi svolte. Tuttavia, non potendosi che ritenere provvisorie tali modalità in quanto il non solo è ancora Parte_1 sub iudice per i reati endofamiliari ma anche perché lo stesso – che ha problemi di tossicodipendenza – potrebbe essere trasferito in altra struttura, si invita il curatore a dare notizia dell'esito del procedimento penale in corso (18.6.2025) nonché di eventuali modifiche dello stato detentivo del . Parte_1
All'udienza del 28.10.2025 il GI riservava la causa al Collegio.
Sull'affido di (nato il [...]) e di (nata il [...]) il Collegio osserva Per_1 Persona_2 quanto segue. Occorre preliminarmente evidenziare che il giudizio in questione è stato qualificato da un'attenta analisi delle attitudini del e delle ripercussioni che queste di fatto hanno rispetto al benessere dei CP_1 minori. All'uopo, esplicative si rivelano essere le relazioni del curatore speciale e dei Servizi Sociali. Occorre, dunque, esaminare gli esiti dell'attività istruttoria espletata;
ciò nella consapevolezza che la responsabilità genitoriale è funzionale all'interesse del minore ed alla formazione della sua personalità. La Cassazione, invero, ha ribadito, a più riprese, il principio della centralità dell'interesse del minore a vedersi garantito «un rapporto affettivo con una figura genitoriale che offra garanzie di stabilità e di sicurezza» e mostri atteggiamenti e condotte finalizzati a curarne lo «sviluppo psichico e affettivo», compatibili con le necessità del periodo di età evolutiva vissuto dal figlio. Quindi, nel miglior interesse del minore, la decadenza dalla responsabilità genitoriale rappresenta una misura estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti;
deve, cioè, basarsi su un grave inadempimento dei doveri genitoriali che causi o possa causare un serio pregiudizio al figlio, fondandosi su fatti concreti e elementi indiziari caratterizzati da gravità, precisione e concordanza (cfr., Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n.24708). Il tutto al fine di garantire ai figli -soprattutto quando minori – uno sviluppo sano e scevro da contesti qualificati da «reiterati comportamenti pregiudizievoli» (cfr. Cassazione civile sez. I, 26/08/2024, n.23097). Ebbene, a mente delle suddette coordinate ermeneutiche, occorre evidenziare che, con note dell'08.07.2024, la curatrice speciale comunicava che il era entrato in comunità in regime di CP_1 arresti domiciliari dal 22.04.2024 ed aveva intrapreso un percorso di disintossicazione per problematiche di tossicodipendenza e di dipendenza da gioco d'azzardo. Riferiva, altresì, che negli ultimi tempi, gli operatori avevano riscontrato un lieve miglioramento, essendo seguito dall'intera equipe, nell'impegnarsi a trovare stimoli personali ed interni al percorso e che il CP_1
veniva seguito in questa struttura assiduamente, trattandosi di un'ottima comunità ove
[...] favoriscono gli incontri con le famiglie per non creare ulteriore distacco anzi per incentivare il dialogo e il percorso terapeutico. Tale visione era coerente con le informazioni fornite dal Comune di Pozzuoli nella relazione del 12.12.2024 ove si evidenziava che il , dopo un iniziale periodo di forte difficoltà a rispettare i ritmi CP_1 e le regole comunitarie, nonché a partecipare alle attività ergoterapiche cui veniva assegnato, anche trasgredendo alle regole, ha cercato di migliorare e di lavorare per e sulla propria responsabilità, sia personale che genitoriale. Difatti, il GI autorizzava le visite padre – figli in forma protetta.
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Tali miglioramenti, tuttavia, si rivelavano temporanei. Invero, con note del 30.01.2025, la curatrice speciale, prendendo atto della comunicazione del 24.01.2025 inviata a mezzo e-mail dalla di EL (Tr), ove era detenuto il , a firma Controparte_3 CP_1 delle Ass. Soc. Dott.ssa e Dott.ssa Responsabile Area Sociale, Persona_4 Persona_5 riferiva che il , a seguito di ordine di scarcerazione con decorrenza 22.01.2025, lasciava la
CP_1 struttura in data 23.05.2025 interrompendo volontariamente il percorso terapeutico riabilitativo e di carattere residenziale. Ulteriore conferma della precarietà dei comportamenti del e dell'incapacità dello stesso di
CP_1 attenersi ad uno stile di vita non delinquenziale, deriva dalle note del 03.03.2025 nelle quali la curatrice speciale riferiva che, - previa telefonata intercorsa con il nel corso della quale questi la informava
CP_1 di aver subito la condanna per aver commesso un reato di rapina e di avere ammesso la propria responsabilità, - riceveva conferma dall'avv. Antonio Tufano (procuratore costituito del
CP_1 nei procedimenti penali), con comunicazione del 27/2/2025, della circostanza che il
CP_1 veniva ristretto agli arresti domiciliari nell'abitazione dei genitori a Pozzuoli in Via Alfonso Artiaco n.46/G a seguito di giudizio di direttissima avvenuto il 16 febbraio 2025 all'esito del quale era stato condannato alla pena di anni due di reclusione per violazione dell'art.642 bis, comma 2, c.p. Difatti, con memoria del 16.10.2025, la curatrice speciale riferiva, da un lato, che il non
CP_1 ottemperava ai suoi doveri economici non versando alcunchè per l'assegno di mantenimento, e, dall'altro, che si delinea “un'elevata probabilità di verificazione di un danno futuro significativo per i figli, in quanto la condotta genitoriale del appare dannosa considerato che persiste e si ripete nella
CP_1 reiterazione dei reati”. Chiedeva, perciò, “la decadenza dalla responsabilità genitoriale del stante la sua
CP_1 dipendenza da droghe senza percorsi di recupero essendosi allontanato di sua spontanea volontà dalla Comunità Incontro di EL e non appena è rientrato a Pozzuoli ha subito compiuto un reato di rapina”. Alla suddetta richiesta si associava il PM che, con parere del 24.10.2025, chiedeva di dichiarare la decadenza di dalla responsabilità genitoriale.
CP_1
Dunque, a mente dei dati sin qui delineati, considerato che il non ha manifestato un'effettiva CP_1 volontà a superare sia la dipendenza da sostanze stupefacenti (difatti abbandonava spontaneamente il percorso già con difficoltà avviato presso la Comunità), che le proprie inclinazioni delinquenziali, ma, al contrario, ha reso evidente il permanere delle criticità in quanto, abbandonata la comunità in cui si trovava per disintossicarsi, si è reso – pressocchè nell'immediatezza - responsabile del reato di rapina per il quale è, all'attualità, ristretto agli arresti domiciliari presso l'abitazione dei genitori, deve concludersi per la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sui figli e CP_1 Per_1 Persona_2 Il Collegio, dunque, ritiene che la richiesta di decadenza del padre, ai sensi dell'art. 333 c.c., con parere favorevole del PM, meriti di essere integralmente accolta. Da quanto sopra esposto, emerge con evidenza che il padre non ha dimostrato alcun miglioramento, perseverando nelle sue condotte, assumendo comportamenti che non possono non ritenersi pregiudizievoli nei confronti dei figli e che, in quanto tali, possono certamente giustificare la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità del padre. Gli elementi sin qui delineati, cioè, rappresentano fatti concreti e gravi, espressione di reiterati comportamenti pregiudizievoli idonei ad incidere negativamente sull'affidabilità della figura paterna e, dunque, sulla stabilità che deve essere garantita ai minori.
Quanto al regime di frequentazione, considerata l'età dei minori, rilevato che il padre ad oggi sta scontando gli arresti domiciliari presso l'abitazione dei genitori sita in Pozzuoli, alla via Artiaco, rilevato che in tutte le relazioni pervenute – sia dai Servizi Sociali intervenuti che dalla curatrice – vi è concordia nel ritenere che il legame padre – figli sussiste e che i figli – soprattutto – sono molto legati al Per_1 padre e lo vedono con piacere e senza ripercussioni umorali, preso atto della circostanza che – come spesso riferito anche dalla – i nonni paterni sono molto presenti ed i bambini frequentano la Parte_1 loro abitazione con piacere, letto altresì il parere in tal senso favorevole del PM, e nel supremo interesse dei minori, si autorizzano le visite padre – figli;
ciò per un pomeriggio a settimana presso la casa sita in Pozzuoli alla Via Alfonso Artiaco n.46/G. ove il sta scontando i domiciliari. Nell'occasione, come CP_1 già avviene, i minori potranno essere prelevati presso la casa in cui risiedono con la madre ed ivi riportati dal nonno paterno.
Sul contributo al mantenimento dei minori. Per quanto concerne il contributo al mantenimento dei figli minori, si ricorda che "l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli ai sensi dell'art. 147 c.c. impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma altresì estese all'aspetto abitativo, scolastico e sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fino a quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione
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domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione"; "mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito giusto disposto dell'art. 148 c.c. non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali. Ne deriva che la fissazione da parte del giudice di merito, di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio può venire legittimamente correlata non tanto alle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un figlio dell'età suindicata" (consolidata giurisprudenza di merito e della S.C. vedi tra le tante Cass. 19/2/2018 n. 3922; 1/7/2015 n. 13504; 10/12/2014 n. 26060; 29/7/2011 n. 16376; 4/11/2009 n. 23411; 24/2/2006 n. 4203; 22/3/2005 n. 6197; 8/11/1997 n. 11025; 10813/96).
Orbene, alla stregua dei predetti principi, mentre la madre provvederà direttamente al mantenimento dei minori, va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per il mantenimento dei figli.
Ciò posto, quanto alla misura del contributo paterno, soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c., a mente del quale, in primo luogo, si deve tener conto dell'età dei minori e delle esigenze degli stessi. All'uopo deve evidenziarsi che nell'atto introduttivo, parte ricorrente, con riferimento alle condizioni economiche del , riferiva che questi, in qualità di imprenditore e titolare di una ditta di costruzioni CP_1 e ristrutturazioni, la , guadagnerebbe circa €5.000,00 mensili. CP_2 Allegava unicamente la visura camerale della suddetta società senza però fornire alcuna documentazione reddituale dalla quale poter desumere la capacità patrimoniale del;
ciò almeno prima che questi CP_1 venisse condannato a scontare la pena agli arresti domiciliari. Ciò posto, e tenuto altresì conto della circostanza che la percepisce – come dichiarato dal Parte_1 curatore nelle note conclusionali del 16.10.2025 – l'assegno di inclusione, l'assegno unico e che al figlio è stata riconosciuta la pensione per una malformazione congenita al cuore, rilevato che la Per_1
– come dichiarato all'udienza del 28.05.2024 - pur se saltuariamente lavora come parrucchiera Parte_1
-, a mente dell'attuale situazione del padre, costretto ai domiciliari ed impossibilitato – allo stato – a svolgere attività lavorativa remunerativa, il Collegio, pone a carico del l'obbligo di CP_1 corrispondere a favore dei figli minori, quale contributo al mantenimento degli stessi, l'assegno mensile di € 450,00; ciò con decorrenza dalla pronuncia e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. Entrambi i genitori sono tenuti a contribuire, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa tra COA Napoli e del Tribunale del 7.3.2018. CP_4
Spese non ripetibili, stante la contumacia del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando in via definitiva: a) Dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio CP_1 (nato il [...]) e della figlia (nata il [...]); Per_1 Persona_2 b) Disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva;
c) pone a carico del l'obbligo di corrispondere alla ricorrente l'assegno mensile di € CP_1 450,00 per il mantenimento dei figli, con decorrenza dalla sentenza e rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT da dicembre 2026; d) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie come indicate in parte motiva;
e) dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 31 ottobre 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa I.Cozzolino
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio dott.ssa Claudia Altomare.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: Dott.ssa Immacolata Cozzolino Presidente rel./est. Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice Dott.ssa Ivana Sassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7329 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente per oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale, riservata in decisione all'udienza del 28.10.2025
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. Constantinos Varvarigos
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], CP_1
RESISTENTE contumace
NONCHE'
L'avv. ROSA APETINO
CURATRICE SPECIALE DEI MINORI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli in persona del sostituto procuratore
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: l'avv. Varvarigos ha chiesto pronunciarsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale del medesimo nei confronti dei figli e non opponendosi agli incontri periodici con il Per_1 Persona_2 padre che i figli dovranno tenere soprattutto per ciò che concerne i nonni con cui vi sono ottimi rapporti. Chiede altresì che sia confermato l'obbligo di versamento a carico del padre di una somma mensile in favore dei minori. La curatrice speciale dei minori ha chiesto: -dichiararsi la decadenza dalla potestà nei confronti del
, incline all'uso di sostanze tossiche e non disponibile al proprio recupero, del tutto CP_1 disinteressato alle esigenze ed ai diritti d'ordine materiale, morale, affettivo e psicologico dei minori e del proprio ruolo paterno, con grave, inevitabile e progressivo danno per la prole, tanto più qualora egli sia completamente assente nel giudizio, tenendo una condotta processuale concludente e rivelatrice ai sensi dell' art. 116, comma II, e 117, cod. proc. civ. L'obiettivo è tutelare i minori e da Per_1 Persona_2 future condotte dannose del o dal protrarsi degli effetti negativi di inadempimenti già CP_1 avvenuti;
-disporre lo stato delle visite una volta a settimana per circa tre ore per garantire la continuità del rapporto affettivo GENITORE/FIGLI con l'ausilio del Sig. (padre del ) Persona_3 CP_1 come finora svolte;
-disporre l'assegno di mantenimento a carico del in favore della CP_1 per i figli. Parte_1 Il Pm ha aderito alle domande della curatrice con parere del 23.10.2025.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato l'08.04.2024, la sign.ra – premesso di aver iniziato una Parte_1 relazione sentimentale con il sign. dalla quale nascevano i figli (il 21.02.2019) e CP_1 Per_1 (il 07.02.2023) - adiva il Tribunale di Napoli affinchè adottasse i provvedimenti opportuni Persona_2 in punto di responsabilità genitoriale del padre. In particolare, parte ricorrente deduceva che la relazione con il iniziava nel 2017 e terminava nel CP_1 2018, - a causa della dipendenza dello stesso dall'assunzione di sostanze stupefacenti, - per poi reinstaurarsi allorquando la recandosi presso la Comunità in cui era custodito il per Parte_1 CP_1 trovarlo, decideva di riallacciare i rapporti. Dall'unione nascevano nel 2019 e nel 2023. Per_1 Persona_2
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La deduceva, altresì, il comportamento violento del che, anche a causa dell'assunzione Parte_1 CP_1 costante di sostanze stupefacenti, spesso culminava in aggressioni, anche fisiche, della ricorrente. Inoltre, riferiva di essere stata costretta a lasciare la propria abitazione, in data 05.11.2023, insieme ai figli, a causa delle scorte di droga asseritamente conservate dal all'interno della casa. CP_1 Con riferimento al rapporto padre – figli, la ricorrente deduceva che il avrebbe rapporti saltuari CP_1 con gli stessi, vedendoli alla presenza della o dei genitori del , disinteressandosi però di Parte_1 CP_1 ogni aspetto della vita degli stessi e dei loro bisogni. Con riguardo, infine, alla condizione economica del , la ricorrente deduceva che questi, quale CP_1 imprenditore e titolare di una ditta di costruzioni e ristrutturazioni, la , guadagnerebbe circa CP_2
€5.000,00 mensili. Pertanto, la chiedeva n via preliminare: adottare il provvedimento sospensivo d'urgenza della Parte_1 genitorialità del padre;
In via definitiva: previa valutazione degli atti commissivi ed CP_1 omissivi del sig. dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del medesimo CP_1 nei confronti dei figli e , anche previa CTU, atta a valutare la reale capacità Per_1 Persona_2 genitoriale dello stesso, nonché il pregiudizio reale (o futuro) patito dai minori, al fine di un provvedimento ablativo, sospensivo o limitativo della responsabilità genitoriale ex artt. 330, 333 e 336 c.c.. Valutare la recuperabilità della responsabilità genitoriale del padre. Stabilire l'obbligo di versamento a carico del padre di una somma mensile in favore dei minori pari ad almeno euro 600,00 mensili per ciascun minore.
Il GI, con decreto di fissazione ai sensi dell'art. 473 bis 40 c.p.c., nominava – quale curatore speciale dei minori – l'avv. Rosa Apetino e disponeva intervento dei SS con invio della correlata relazione sui nuclei familiari coinvolti.
Si costituiva in giudizio, in data 16.05.2024, la curatrice che, in via preliminare, chiedeva di adottare un provvedimento sospensivo della responsabilità genitoriale del padre e di nominare un CP_1 CTU al fine di valutare la capacità genitoriale e gli eventuali pregiudizi per i minori.
All'udienza del 28.05.2024, parte ricorrente dichiarava: “mi riporto al ricorso;
vivo con i miei genitori da dicembre scorso, a Pozzuoli a via Ovidio 23 e con i bambini;
va all'asilo mentre ta con Per_1 Per_2 me perché ha 15 mesi. Sono parrucchiera ma non posso lavorare a tempo pieno, ma solo per qualche ora se mi chiamano. Quando faccio qualche lavoretto a domicilio, lascio la bambina a mia madre. Qualche volta mi ha dato 100 euro da dicembre scorso per i bambini. Se non sbaglio è stato arrestato ad CP_1 aprile scorso dai suoi genitori perché non ne potevano più. Anche io l'ho denunciato. I SS sono venuti a casa. Sono stata contattata dalla Comunità dove si trova circa una settimana orsono e mi hanno CP_1 chiesto se voglio portare a vedere i bambini al padre, ma io ho detto che non so che fare e che devo aspettare i Servizi Sociali. Prendo atto che senza il provvedimento del Giudice non posso fare nulla. Aggiungo che una volta alla settimana alle ore 19.00 gli operatori del Centro dove si trova CP_1 fanno una videochiamata al mio cellulare – ed io ho dato l'autorizzazione – e lui parla a telefono circa 10 miunuti con Il bambino è contento di parlare;
io vedo che ci sono gli operatori che assistono Per_1 alla videochiamata. Ha visto la piccolina con la videochiamata ma naturalmente lei non parla ancora. Domenica scorsa sono andata con i miei suoceri ad EL ed ho portato entrambi i bambini. Siamo stati dalle 11.00 alle 16.30; siamo andati in Chiesa, abbiamo mangiato, e lui è stato molto tranquillo ed era sempre presente una persona della struttura. Adr del Giudice: sono disponibile a proseguire le videochiamate per fargli vedere i bambini. era contento di stare con il padre al quale vuole molto Per_1 bene ed era così emozionato che la notte prima non ha dormito. Siamo stati all'aperto, in un bel giardino e c'era anche lo zoo ed il campo di calcio. C'erano anche altri bambini con le famiglie perché il giorno di visita è una volta al mese”.
Il GI, alla luce delle dichiarazioni della parte ed a fronte delle richieste del procuratore di parte ricorrente e del curatore, disponeva: “l'affido esclusivo dei minori alla madre, che adotterà ogni provvedimento necessario a tutela dei figli;
visite sospese del padre presso la Comunità di EL con i figli in attesa dell'acquisizione degli atti penali a cura dell'avv. Apetino;
pone a carico provvisoriamente del CP_1
l'obbligo di corrispondere alla ricorrente – con decorrenza dal deposito del ricorso – la somma
[...] di € 400,00 per entrambi i minori, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del 7.3.2018; autorizza la telefonata in video dei minori con il padre nel giorno del lunedi alle ore 19.00 sul cellulare della ricorrente. Onera l'avv. Varvarigos a notificare presso la Comunità ove è astretto il
il ricorso introduttivo con termine fino a 30 gg prima della prossima udienza in TS per la CP_1 costituzione del resistente.
Il convenuto, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio.
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Con ordinanza dell'11.07.2024, il GI, lette le note e le correlate richieste del curatore, nonché quelle dell'avv. Varvarigos, disponeva: “Che gli incontri tra i minori ed il padre possano svolgersi una volta al mese presso la struttura nella quale è astretto il . Sarà cura della madre e dei di lei genitori CP_1 accompagnare e el giorno che sarà indicato dagli operatori. All'incontro sarà sempre Per_1 Per_2 presente un responsabile della struttura. Dispone che tali incontri si svolgeranno per sei mesi, all'esito dei quali i responsabili della Comunità Incontro vorranno relazionare a questo Giudice, ed, in caso di criticità, segnaleranno immediatamente al curatore e sospenderanno le visite. Conferma, nel resto i restanti provvedimenti provvisori già adottati all'udienza dl 28 maggio 2024.
Con ordinanza del 22.05.2025, il GI, lette le note del curatore e le richieste del difensore della ricorrente, così disponeva: “Atteso che le modalità di visita padre-figli minori debbano essere modificate in quanto il – ora agli arresti domiciliari presso la casa del padre (nonno paterno dei minori, molto Parte_1 presente ed attento) – non è ben chiaro dove sconterà la restante pena in quanto avrebbe fatto richiesta di essere collocato in una struttura adeguata;
- Atteso che, allo stato, i minori vedono il padre presso la casa del nonno paterno e che le visite si svolgono regolarmente e con serenità;
- Ritenuto che, per garantire la continuità del rapporto affettivo dei piccoli con il padre, tali modalità possano trovare conferma in quanto è sempre presente alle visite il nonno paterno;
conferma- allo stato- le visite una volta alla settimana come fino ad oggi svolte. Tuttavia, non potendosi che ritenere provvisorie tali modalità in quanto il non solo è ancora Parte_1 sub iudice per i reati endofamiliari ma anche perché lo stesso – che ha problemi di tossicodipendenza – potrebbe essere trasferito in altra struttura, si invita il curatore a dare notizia dell'esito del procedimento penale in corso (18.6.2025) nonché di eventuali modifiche dello stato detentivo del . Parte_1
All'udienza del 28.10.2025 il GI riservava la causa al Collegio.
Sull'affido di (nato il [...]) e di (nata il [...]) il Collegio osserva Per_1 Persona_2 quanto segue. Occorre preliminarmente evidenziare che il giudizio in questione è stato qualificato da un'attenta analisi delle attitudini del e delle ripercussioni che queste di fatto hanno rispetto al benessere dei CP_1 minori. All'uopo, esplicative si rivelano essere le relazioni del curatore speciale e dei Servizi Sociali. Occorre, dunque, esaminare gli esiti dell'attività istruttoria espletata;
ciò nella consapevolezza che la responsabilità genitoriale è funzionale all'interesse del minore ed alla formazione della sua personalità. La Cassazione, invero, ha ribadito, a più riprese, il principio della centralità dell'interesse del minore a vedersi garantito «un rapporto affettivo con una figura genitoriale che offra garanzie di stabilità e di sicurezza» e mostri atteggiamenti e condotte finalizzati a curarne lo «sviluppo psichico e affettivo», compatibili con le necessità del periodo di età evolutiva vissuto dal figlio. Quindi, nel miglior interesse del minore, la decadenza dalla responsabilità genitoriale rappresenta una misura estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti;
deve, cioè, basarsi su un grave inadempimento dei doveri genitoriali che causi o possa causare un serio pregiudizio al figlio, fondandosi su fatti concreti e elementi indiziari caratterizzati da gravità, precisione e concordanza (cfr., Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n.24708). Il tutto al fine di garantire ai figli -soprattutto quando minori – uno sviluppo sano e scevro da contesti qualificati da «reiterati comportamenti pregiudizievoli» (cfr. Cassazione civile sez. I, 26/08/2024, n.23097). Ebbene, a mente delle suddette coordinate ermeneutiche, occorre evidenziare che, con note dell'08.07.2024, la curatrice speciale comunicava che il era entrato in comunità in regime di CP_1 arresti domiciliari dal 22.04.2024 ed aveva intrapreso un percorso di disintossicazione per problematiche di tossicodipendenza e di dipendenza da gioco d'azzardo. Riferiva, altresì, che negli ultimi tempi, gli operatori avevano riscontrato un lieve miglioramento, essendo seguito dall'intera equipe, nell'impegnarsi a trovare stimoli personali ed interni al percorso e che il CP_1
veniva seguito in questa struttura assiduamente, trattandosi di un'ottima comunità ove
[...] favoriscono gli incontri con le famiglie per non creare ulteriore distacco anzi per incentivare il dialogo e il percorso terapeutico. Tale visione era coerente con le informazioni fornite dal Comune di Pozzuoli nella relazione del 12.12.2024 ove si evidenziava che il , dopo un iniziale periodo di forte difficoltà a rispettare i ritmi CP_1 e le regole comunitarie, nonché a partecipare alle attività ergoterapiche cui veniva assegnato, anche trasgredendo alle regole, ha cercato di migliorare e di lavorare per e sulla propria responsabilità, sia personale che genitoriale. Difatti, il GI autorizzava le visite padre – figli in forma protetta.
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Tali miglioramenti, tuttavia, si rivelavano temporanei. Invero, con note del 30.01.2025, la curatrice speciale, prendendo atto della comunicazione del 24.01.2025 inviata a mezzo e-mail dalla di EL (Tr), ove era detenuto il , a firma Controparte_3 CP_1 delle Ass. Soc. Dott.ssa e Dott.ssa Responsabile Area Sociale, Persona_4 Persona_5 riferiva che il , a seguito di ordine di scarcerazione con decorrenza 22.01.2025, lasciava la
CP_1 struttura in data 23.05.2025 interrompendo volontariamente il percorso terapeutico riabilitativo e di carattere residenziale. Ulteriore conferma della precarietà dei comportamenti del e dell'incapacità dello stesso di
CP_1 attenersi ad uno stile di vita non delinquenziale, deriva dalle note del 03.03.2025 nelle quali la curatrice speciale riferiva che, - previa telefonata intercorsa con il nel corso della quale questi la informava
CP_1 di aver subito la condanna per aver commesso un reato di rapina e di avere ammesso la propria responsabilità, - riceveva conferma dall'avv. Antonio Tufano (procuratore costituito del
CP_1 nei procedimenti penali), con comunicazione del 27/2/2025, della circostanza che il
CP_1 veniva ristretto agli arresti domiciliari nell'abitazione dei genitori a Pozzuoli in Via Alfonso Artiaco n.46/G a seguito di giudizio di direttissima avvenuto il 16 febbraio 2025 all'esito del quale era stato condannato alla pena di anni due di reclusione per violazione dell'art.642 bis, comma 2, c.p. Difatti, con memoria del 16.10.2025, la curatrice speciale riferiva, da un lato, che il non
CP_1 ottemperava ai suoi doveri economici non versando alcunchè per l'assegno di mantenimento, e, dall'altro, che si delinea “un'elevata probabilità di verificazione di un danno futuro significativo per i figli, in quanto la condotta genitoriale del appare dannosa considerato che persiste e si ripete nella
CP_1 reiterazione dei reati”. Chiedeva, perciò, “la decadenza dalla responsabilità genitoriale del stante la sua
CP_1 dipendenza da droghe senza percorsi di recupero essendosi allontanato di sua spontanea volontà dalla Comunità Incontro di EL e non appena è rientrato a Pozzuoli ha subito compiuto un reato di rapina”. Alla suddetta richiesta si associava il PM che, con parere del 24.10.2025, chiedeva di dichiarare la decadenza di dalla responsabilità genitoriale.
CP_1
Dunque, a mente dei dati sin qui delineati, considerato che il non ha manifestato un'effettiva CP_1 volontà a superare sia la dipendenza da sostanze stupefacenti (difatti abbandonava spontaneamente il percorso già con difficoltà avviato presso la Comunità), che le proprie inclinazioni delinquenziali, ma, al contrario, ha reso evidente il permanere delle criticità in quanto, abbandonata la comunità in cui si trovava per disintossicarsi, si è reso – pressocchè nell'immediatezza - responsabile del reato di rapina per il quale è, all'attualità, ristretto agli arresti domiciliari presso l'abitazione dei genitori, deve concludersi per la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sui figli e CP_1 Per_1 Persona_2 Il Collegio, dunque, ritiene che la richiesta di decadenza del padre, ai sensi dell'art. 333 c.c., con parere favorevole del PM, meriti di essere integralmente accolta. Da quanto sopra esposto, emerge con evidenza che il padre non ha dimostrato alcun miglioramento, perseverando nelle sue condotte, assumendo comportamenti che non possono non ritenersi pregiudizievoli nei confronti dei figli e che, in quanto tali, possono certamente giustificare la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità del padre. Gli elementi sin qui delineati, cioè, rappresentano fatti concreti e gravi, espressione di reiterati comportamenti pregiudizievoli idonei ad incidere negativamente sull'affidabilità della figura paterna e, dunque, sulla stabilità che deve essere garantita ai minori.
Quanto al regime di frequentazione, considerata l'età dei minori, rilevato che il padre ad oggi sta scontando gli arresti domiciliari presso l'abitazione dei genitori sita in Pozzuoli, alla via Artiaco, rilevato che in tutte le relazioni pervenute – sia dai Servizi Sociali intervenuti che dalla curatrice – vi è concordia nel ritenere che il legame padre – figli sussiste e che i figli – soprattutto – sono molto legati al Per_1 padre e lo vedono con piacere e senza ripercussioni umorali, preso atto della circostanza che – come spesso riferito anche dalla – i nonni paterni sono molto presenti ed i bambini frequentano la Parte_1 loro abitazione con piacere, letto altresì il parere in tal senso favorevole del PM, e nel supremo interesse dei minori, si autorizzano le visite padre – figli;
ciò per un pomeriggio a settimana presso la casa sita in Pozzuoli alla Via Alfonso Artiaco n.46/G. ove il sta scontando i domiciliari. Nell'occasione, come CP_1 già avviene, i minori potranno essere prelevati presso la casa in cui risiedono con la madre ed ivi riportati dal nonno paterno.
Sul contributo al mantenimento dei minori. Per quanto concerne il contributo al mantenimento dei figli minori, si ricorda che "l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli ai sensi dell'art. 147 c.c. impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma altresì estese all'aspetto abitativo, scolastico e sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fino a quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione
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domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione"; "mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito giusto disposto dell'art. 148 c.c. non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali. Ne deriva che la fissazione da parte del giudice di merito, di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio può venire legittimamente correlata non tanto alle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un figlio dell'età suindicata" (consolidata giurisprudenza di merito e della S.C. vedi tra le tante Cass. 19/2/2018 n. 3922; 1/7/2015 n. 13504; 10/12/2014 n. 26060; 29/7/2011 n. 16376; 4/11/2009 n. 23411; 24/2/2006 n. 4203; 22/3/2005 n. 6197; 8/11/1997 n. 11025; 10813/96).
Orbene, alla stregua dei predetti principi, mentre la madre provvederà direttamente al mantenimento dei minori, va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per il mantenimento dei figli.
Ciò posto, quanto alla misura del contributo paterno, soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c., a mente del quale, in primo luogo, si deve tener conto dell'età dei minori e delle esigenze degli stessi. All'uopo deve evidenziarsi che nell'atto introduttivo, parte ricorrente, con riferimento alle condizioni economiche del , riferiva che questi, in qualità di imprenditore e titolare di una ditta di costruzioni CP_1 e ristrutturazioni, la , guadagnerebbe circa €5.000,00 mensili. CP_2 Allegava unicamente la visura camerale della suddetta società senza però fornire alcuna documentazione reddituale dalla quale poter desumere la capacità patrimoniale del;
ciò almeno prima che questi CP_1 venisse condannato a scontare la pena agli arresti domiciliari. Ciò posto, e tenuto altresì conto della circostanza che la percepisce – come dichiarato dal Parte_1 curatore nelle note conclusionali del 16.10.2025 – l'assegno di inclusione, l'assegno unico e che al figlio è stata riconosciuta la pensione per una malformazione congenita al cuore, rilevato che la Per_1
– come dichiarato all'udienza del 28.05.2024 - pur se saltuariamente lavora come parrucchiera Parte_1
-, a mente dell'attuale situazione del padre, costretto ai domiciliari ed impossibilitato – allo stato – a svolgere attività lavorativa remunerativa, il Collegio, pone a carico del l'obbligo di CP_1 corrispondere a favore dei figli minori, quale contributo al mantenimento degli stessi, l'assegno mensile di € 450,00; ciò con decorrenza dalla pronuncia e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. Entrambi i genitori sono tenuti a contribuire, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa tra COA Napoli e del Tribunale del 7.3.2018. CP_4
Spese non ripetibili, stante la contumacia del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando in via definitiva: a) Dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio CP_1 (nato il [...]) e della figlia (nata il [...]); Per_1 Persona_2 b) Disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva;
c) pone a carico del l'obbligo di corrispondere alla ricorrente l'assegno mensile di € CP_1 450,00 per il mantenimento dei figli, con decorrenza dalla sentenza e rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT da dicembre 2026; d) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie come indicate in parte motiva;
e) dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 31 ottobre 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa I.Cozzolino
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio dott.ssa Claudia Altomare.
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