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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 17/07/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1356/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Daniela Schintu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1356/2017 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv.to GIANNOTTU Parte_1 C.F._1
GIOVANNA C.F._2
ATTORE
Contro
e , Controparte_1 C.F._3 Controparte_2 C.F._4
rappresentato e difeso dall'avv.to CAREDDU MAURIZIO C.F._5
, e , Controparte_3 C.F._6 Controparte_4
rappresentato e difeso dall'avv.to CAREDDU MAURIZIO C.F._7
C.F._5
, Controparte_5 C.F._8 Controparte_6
, , rappresentati e difesi dall'avv.to
[...] C.F._9 CP_7 P.IVA_1
Domenico Putzolu.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Pagina 1 Per l'attore:
Dichiarare il sig. nato ad [...] il [...], codice fiscale: Parte_1
, proprietario per intervenuta usucapione dei terreni siti in Arzachena, Località C.F._1
Micalosu, distinti in catasto al foglio 17, mappali 2552-2553-2554- 2555-2556-2557, confinanti con proprietà , , , Parte_2 Controparte_8 CP_9 Parte_1 Controparte_10
, 2) Ordinare al conservatore dei registri immobiliari competente per CP_11 CP_12
territorio, di procedere alla relativa trascrizione, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo;
3)
Vittoria di spese ed onorari del giudizio in caso di opposizione alla domanda;
per i convenuti e , e : Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
- rigettare integralmente la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto;
- valutare la responsabilità della parte attrice ai sensi e per gli effetti dell'Art. 96 Cod. Proc. Civ. e, per l'effetto,
condannarla al risarcimento del danno per responsabilità aggravata, avendo la stessa agito in giudizio con mala fede;
- condannare altresì la parte attrice all'integrale rifusione in favore dei convenuti delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio secondo i parametri indicati nel D.M. 55/2014; -
porre a carico dell'Attrice le spese della C.T.U..
Per i convenuti , Controparte_5 Controparte_13
1) rigettare tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
2) vittoria di spese e competenze del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile,
ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Pagina 2 Con atto di citazione del 26.06.2027, ritualmente notificato, , conveniva nanti questo Parte_1
Tribunale , e Controparte_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_1
, e assumendo di essere da oltre Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
trentacinque anni nel possesso esclusivo, pacifico ed ininterrotto dei terreni siti nel Comune di
Arzachena, catastalmente identificati al Foglio 17, particelle 2552-2553-2554-2555-2556-2557,
avendoli utilizzati come propri, con vero e proprio animus possidendi ed avendo investito nei medesimi con opere stabili.
Avendo, dunque, interesse a fare accertare giudizialmente, in contraddittorio con gli intestatari catastali, l'avvenuto acquisto per usucapione degli immobili de quo, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni come sopra precisate.
Si costituivano in giudizio e , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
i quali contestavano la domanda attorea chiedendone il rigetto e concludendo come sopra;
si
[...]
costituivano con altro procuratore i sig.ri , Controparte_5 Controparte_13
i quali rappresentando che i beni erano stati divisi con atto pubblico del 1997, CP_7
contestavano la veridicità delle circostanze addotte da parte attrice a sostegno della propria pretesa, ed in particolare di quelle relative alla maturazione del possesso idoneo ad usucapire. Evidenziavano che non corrispondeva a verità che il Sig. fosse da oltre 35 anni nel possesso pubblico e pacifico dei Pt_1
suddetti terreni, senza mai aver subito turbativa alcuna da parte di chiunque, ciò in quanto il possesso sarebbe sempre rimasto in capo ai legittimi proprietari;
tutti chiedevano il rigetto delle avverse domande, concludendo come sopra.
Ai sensi dell'art. 1158 cod. civ. - l'acquisto a titolo originario della proprietà di beni immobili e di diritti reali immobiliari trova il suo fondamento in una situazione caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituiscano al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo.
Pagina 3 In merito alla configurabilità dell'animus possidendi che qui interessa - da tempo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il possesso ad usucapionem richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re
aliena (fra le tante: Cass. Civ. Sez. n. 11878/2013; Cass. Civ. n. 17459/2015; Cass. Civ. n. 6123/2020).
E' orientamento consolidato che colui che agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus ma anche dell'animus; il primo consistente nello svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale;
il secondo nell'intento di possedere la cosa per conto e in nome proprio (cfr. Cass. Civ. n. 9325/2011;
Cass. Civ. n. 20508/19) .
La verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto, ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare, rilevando che - al fine della sussistenza di un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, necessaria per usucapire un bene - non risultano sufficienti atti di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale.
Dunque, tutti gli elementi costitutivi dell'usucapione rappresentati dalla continuità (per la quale il possesso deve essere esercitato senza soluzione di continuità, cioè conservato per il tempo stabilito dalla legge attraverso l'uso costante dei poteri sulla cosa;
situazione nella quale il possessore conserva la possibilità di esperire quando lo voglia atti di signoria); dal modo pacifico e dalla pubblicità (per cui il possesso deve essere esercitato in modo visibile e non occulto, tale da rivelare esteriormente l'animus possidendi); dalla non equivocità (per la quale il possesso deve essere esercitato in modo né
dubbio né incerto;
dunque deve essere idoneo a non generare nei soggetti terzi il dubbio sulla effettiva intenzione del soggetto possessore di porre in essere un'attività corrispondente al predetto esercizio
Pagina 4 della proprietà), devono sussistere ai fini dell'acquisto a titolo originario della proprietà e di ciascuno di essi deve essere fornita rigorosa prova per il fine medesimo ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. (per il quale “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti, che ne costituiscono il
fondamento”), tale da non lasciare perplessità alcuna in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto (cfr. Cass. Civ. n. 21873/2018; Cass. Civ. n.
23849/2018).
Sulla scorta dei principi sopra richiamati, la domanda attorea deve essere rigettata sul rilievo che gli elementi istruttori assunti, orali e documentali, non consentono di ritenere acquisita la prova che egli abbia esercitato sugli immobili per cui è causa - in via esclusiva e continuativa - un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e tale da legittimare gli effetti propri dell'usucapione ordinaria.
Occorre innanzitutto prendere in considerazione quanto emerso in sede di CTU, ove si è potuto appurare lo stato dei luoghi e in particolare le caratteristiche fisiche dei terreno oggetto di causa,
rilevando che nel 2017 i convenuti hanno completamente recintato il comprensorio -nel suo perimetro - con rete metallica.
In particolare, il consulente - che ha svolto la perizia nel 2023 - ha individuato i confini dei terreni oggetto di causa, siti nel comune di Arzachena, frazione di Cannigione distinti in catasto al foglio 17
mappali 2552, 2557, 2553, 2554, 2555, 2556, attraverso l'utilizzo di un programma GIS, effettuando una sovrapposizione tra carta catastale e foto aerea. Ha accertato che gli stessi, non recintati tra loro
(come risulta catastalmente nella planimetria allegata alla perizia) sono recintati perimetralmente con rete metallica a maglia rettangolare, sostenuta da pali metallici e filo spinato nella parte superiore e che all'interno di detto perimetro non esistono manufatti quali pozzi, muretti a secco, recinzioni.
Il consulente ha, poi, verificato l'assenza di strade all'interno dei detti terreni, considerati “quali unico appezzamento”, individuando unicamente un viottolo, nella parte sud del comprensorio, nei mappali
Pagina 5 Ha accertato quali fossero gli intestatari dei terreni confinanti con quelli di causa, individuandoli in
- (2551 e 2558), - Parte_2 Persona_1 Parte_1 Controparte_10
C.F._
- (2560 ) e ( mapp 2493 e 2495); ha, infine, ha accertato la CP_11 CP_9
morfologia dei terreni rilevando che solo il 5% della complessiva aerea può essere coltivata in quanto
“gran parte del terreno è rappresentato da macchia mediterranea e affioramenti rocciosi”, ha confermato che “i terreni sono caratterizzati da copertura vegetale, oltre alle essenze dei pascoli, da
cisto, lentischio, fillirea e ginestra”.
Quanto acclarato dal consulente e non contestato dai consulenti di parte intervenuti, consente di escludere l' esecuzione delle opere, asseritamente poste in essere dal di costruzione del pozzo e Pt_1
della strada, come addotte e riferite da diversi testimoni, poiché eseguite all'esterno dei terreni oggetto di causa.
Orbene, sulla scorta di quanto emerso in sede di consulenza e di ispezione, possono valutarsi come particolarmente generiche le dichiarazioni rese dai testi indicati dall'attore (onerato della prova),
rivelatesi affatto dirimenti rispetto al diritto asseritamente vantato, nonché in buona parte inconciliabili con il reale stato dei luoghi.
In particolare, il teste , escusso all'udienza tenutasi il giorno 23.07.2028 e sui luoghi il Testimone_1
21.09.2018, ha dichiarato di essersi recato sui luoghi un paio di volte, nel 1985 e nel 2016, per “pulire
e togliere qualche pietra” per consentire il passaggio col trattore, per conto del nei mappali Pt_1
2556, 2555 e 2554, individuali solo il giorno dell'escussione sui luoghi;
ha riferito di non avere mai visto la recinzione metallica rinvenuta quel giorno e di avere sempre visto “mucche e capre del Pt_1
al pascolo dentro e fuori la recinzione”; ha confermato che il terreno era seminato dal entro Pt_1
l'aerea che ha rinvenuto “recintata”. Ha poi confermato di avere eseguito l'attività di scavo per il pozzo e la strada che “costeggia il muro in pietra” (opere esterne ai luoghi di causa).
Il teste nel riferire circostanze sino al 2008, perché accedeva ai luoghi per la caccia, ha Tes_2
dichiarato di non avere mai visto mucche e capre sui terreni, di non avere mai visto delimitazioni in
Pagina 6 rete metallica (come quella rinvenuta nel 2018) ed ha asserito che i terreni “sapevo essere suoi ( del
) o della sua famiglia” e di avere visto - pur non riferendo nessuna specifica attività svolta - il Pt_1
sui terreni “con mezzi meccanici ed anche a piedi”. Pt_1
Il testimone medico veterinario ASL, ha riferito di essere intervenuto sul territorio dal Testimone_3
1992 sino al 2017, pur dichiarando di non essere mai entrato sui luoghi “mi fermavo vicino al
cancello” ha riferito di avere visto delle mucche “che sapevo essere del oltre il cancello che Pt_1
pascolavano indistintamente nei terreni”, asserendo “non sono mai entrato per fare controlli sulle
mucche” arrivavo per i controlli delle capre del Per_2
Il testimone ha dichiarato di conoscere e frequentare i luoghi dal 2006 ed ha precisato di Per_2
avere utilizzato tutti i terreni oggetti di causa, in mezzadria con il sino al 2017 per Pt_1
l'allevamento delle capre, di averlo trovato pulito e di aver aiutato il a tagliare la legna nel 2012 Pt_1
e coltivato erbai in tutti i terreni.
Il teste , proprietario di terreni confinanti con quelli di cui è causa pur asserendo che il Testimone_4
puliva e aveva gli animali nei terreni circostanti ha asserito “non so dire dove pascolassero Pt_1
perché non sono in grado di indicare i confini esatti”, “pascolavano ovunque, anche nei miei terreni”
ha, poi, dichiarato che il con escavatore teneva pulita la strada che delimita e consente Pt_1
l'acceso al mio terreno e agli altri e che serve tutti i terreni della zona” riferendo “ho acquistato il
terreno dal e nell'atto era prevista l'esistenza della strada”, il testimone, escusso all'udienza Pt_1
del 13.05.2021 ha indicato, evidenziandolo con una linea di penna blu nella planimetria, la strada di cui ha riferito;
la strada, quindi, è stata individuata fuori dai terreni oggetto di causa. Ha dichiarato di avere visto il “tante volte, almeno dieci, nel ventennio con il carrello pieno di legna ma non so Pt_1
dove l'abbia tagliata e non l'ho visto tagliarla”.
Il testimone ha riferito che il avere realizzato una strada pur non Testimone_5 Pt_1
riconoscendo i luoghi sulla mappa e confermato che il ha utilizzato i terreni oggetto di causa Pt_1
individuandoli in quelli ora recintati con rete, non spiegando in che modo fossero utilizzati e non
Pagina 7 riuscendo ad individuare i luoghi nelle mappe;
riferendo che “dal 1980 il terreno è sempre stato
seminato dal , dalle rocce nel versante andando verso l'albergo, dalla fontana verso l'albergo”, Pt_1
ma anche in questo caso, non ha individuato nessuno dei luoghi nella mappa;
si osserva che l'attività
di coltivazione riferita non può considerarsi svolta all'interno dei terreno oggetto di causa poiché il
CTU non ha rinvenuto manufatti ( fontane) all'interno del comprensorio.
Orbene, quanto alle attività asseritamente svolte per la coltivazione, semina per erbai e per la raccolta di legna, queste non hanno trovato conferma nelle dichiarazioni rese, il testimone non ha Tes_2
riferito di erbai, il testimone e sono risultati inattendibile e poco credibili, avendo Per_2 Tes_1
riferito di erbai nell'intera estensione del terreni invece risultati coltivabile solo nella misura del 5%, i testi escussi e pur riferendo di avere visto il trasportare legna non hanno Per_2 CP_9 Pt_1
riferito dove venisse tagliata e raccolta, se nei terreni del confinanti o in quelli oggetto di causa. Pt_1
Quindi, l'estrema genericità, talune contraddittorietà e la poca conoscenza dei luoghi, emersa dalle dichiarazioni testimoniali assunte impedisce di ravvisare nel caso in esame l'esercizio di un possesso utile ad usucapionem, sia quanto alle attività svolte, sia in relazione all'esercizio nel ventennio e alla continuità nel ventennio stesso, ed infine in relazione alla non equivocità.
Si rileva, infatti, proprio in relazione a tale ultimo elemento, quanto all'attività del pascolo, anch'essa non provata, poiché le testimonianze sono risultate contrastanti (esclusa dal testimone e Tes_2
confermata dal testimone che ha fatto accesso sui luoghi due volte nel ventennio) che la Tes_1
particolare situazione dei terreni oggetto di causa, la presenza dei terreni confinanti già di proprietà del
(prima tutti del e ceduti nel tempo sia ai convenuti che ai vicini, , l'assenza di Pt_1 Pt_1 CP_9
recinzioni, non consente di dimostrare né il corpus, né l'animus, considerato che le mucche del Pt_1
hanno pascolato in tutti i terreni della zona (dichiarazione “pascolavano anche nei miei Testimone_4
terreni”).
Va osservato, in ogni caso, che l'attività di pascolo non sono indice di un possesso utile ai fini dell'invocata usucapione;
invero, il pascolo, persino discontinuo, di un terreno non recintato o
Pagina 8 altrimenti delimitato è negli ambienti agropastorali circostanza non univoca, notoriamente compatibile anche con occasionali e tollerati sconfinamenti;
sul punto, nelle varie pronunce adottate dalla Suprema
Corte, nel chiarire quale possa essere in concreto un'attività in cui si possa manifestare un possesso utile ad usucapionem, ve ne è una ove la stessa ha precisato che “ non è ravvisabile una piena ed
indiscussa signoria di fatto su un terreno di ampia dimensione … nella condotta di conduzione al
pascolo di un numero esiguo di bovini … nonché la realizzazione di modeste opere accessorie (quali la
costruzione di tratti di recinzione per non fare disperdere gli animali e il riadattamento di un
manufatto per custodirvi il mangime), trattandosi di attività qualitativamente e quantitativamente non
corrispondenti all'esistenza di un completo dominio sulla cosa, necessario ai fini dell'acquisto della
res per usucapione, tanto più ove esse coesistano con condotte di sorveglianza, custodia, sopralluogo e
rilievo poste in essere dal proprietario” (cfr. Cass. Cv. 25498/2014).
Quanto alle difese dei convenuti si osserva come gli stessi abbiano dato prova di aver acquistato il terreno dal nel 1976, mediante l'allegazione dell'atto di compravendita, di avere proceduto alla Pt_1
divisione nel 1997 e di averlo frazionato mediante posizionamento di picchetti ( testimone
[...]
. Tes_6
In conclusione, il materiale probatorio offerto dall'attore a fronte delle contestazioni mosse dai convenuti induce al rigetto della domanda, rilevando anche che il contrasto sui fatti costitutivi della domanda emerso attraverso le dichiarazioni rese dai testi indicati dall'attore si traduce nel caso specifico - in cui l'onere probatorio ricade come più sopra detto a carico del - in una mancanza Pt_1
di prova al riguardo (cfr. Cass. Civ. 4773/2015).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo, in base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (fino ad euro
1100,00), della complessa attività svolta (aumento del 30%), del numero delle parti e verificato attraverso l'entità del contributo unico versato.
P.Q.M.
Pagina 9 definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta,
1.rigetta la domanda;
2. condanna alla rifusione delle spese e compensi di lite Parte_1 C.F._1
in favore dei signori e , Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
, e C.F._4 Controparte_3 C.F._6 Controparte_4
, tutti rappresentati dall'avv.to Maurizio Careddu, liquidate in complessivi € 1.635,00,
[...]
oltre rimborso forfetario e accessori di legge;
3.condanna alla rifusione delle spese e compensi di lite Parte_1 C.F._1
in favore dei signori , Controparte_5 C.F._8 [...]
, , rappresentati e Controparte_6 C.F._9 CP_7 P.IVA_1
difesi dall'avv.to Domenico Putzolu, liquidate in complessive € 1376,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
4.Pone definitivamente a carico di le spese di CTU. Parte_1
Tempio Pausania, 17.07.2025
Il Giudice
Daniela Schintu
Pagina 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2555 e 2556.