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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 07/01/2026, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 124/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
TA AN, RE
VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2342/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12501/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 20/08/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170040129432000 IRPEF-ALTRO 2012
- INTIMAZIONE n. 07120239034627352000 IRPEF-ALTRO 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6365/2025 depositato il
27/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appello in oggetto, Ricorrente_1 appellava la sentenza n. 12501 del 2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sez. 23, di rigetto del ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. ro 07120239034627352/000, notificata il 28.11.2023, limitatamente alla cartella esattoriale n.
07120170040129432000 per Irpef 2012. Eccepiva la nullità della notifica della cartella per violazioni del disposto dell'art 60 dpr 600/73; la decadenza per mancata tempestiva iscrizione a ruolo e la prescrizione delle poste a titolo di Irpef 2012 Si costituiva Agenzia delle Entrate ON, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. Concludeva per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
Con recentissima pronuncia (Cass civ n. 19520/25), la Suprema Corte ha affermato “ è sufficiente richiamare il principio giurisprudenziale affermato da questa Corte secondo cui, in tema di notificazione di atti impositivi, nei casi di "irreperibilità relativa" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012 relativa all'art. 26, terzo comma (ora quarto), del D.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l'art. 140 cod. proc. civ., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, D.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60, primo comma, alinea, del D.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. Sez. U. 15/04/2021, n. 10012; Cass. 11/10/2024, n. 26593). In caso di temporanea assenza del destinatario, per considerare perfezionata la procedura notificatoria è, pertanto, necessario verificare in concreto l'avvenuta ricezione della CAD ed a tal fine il notificante è processualmente onerato della produzione del relativo avviso di ricevimento. (Cass., Sez. U., 15/04/2021, n. 10012, cit.). Nella specie non risultano documentate dall'Agenzia né la spedizione delle raccomandate informative né, di conseguenza, la loro ricezione o, quantomeno, che le raccomandate di avviso fossero effettivamente giunte al recapito del destinatario (Cass. 30/01/2019, n. 2683).
2.2. Per quanto attiene al secondo profilo di censura, e costante indirizzo di questa Corte che "In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale" (Cass. Sez. 6 - 5, 07/02/2018, n. 2877 e Cass. Sez. 5, 03/04/2024, n. 8823, ex plurimis). Pertanto,
"Il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto." (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24107 del 28/11/2016).
È stato, anche recentemente rimarcato, sempre con riguardo alla notificazione eseguita secondo la procedura semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, che il messo notificatore, quando accerta l'irreperibilità assoluta del destinatario, debba indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica se il predetto si e limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso. (Cass. n. 781 del 12/01/2025; Cass. n.
14658 del 24/05/2024). Solo per completezza, deve rilevarsi che la mancata menzione, nelle relate in questione, delle ricerche non può essere supplita dalla produzione, nel merito ed in questa sede, di un certificato storico di residenza anagrafica del contribuente, confermativo dell'indirizzo presso il quale sarebbe stata indirizzata la notifica tentata a mezzo posta, dalla quale sarebbe risultata l'irreperibilità assoluta del destinatario. Invero, a prescindere da ogni ulteriore considerazione in ordine all'effettiva documentazione di tale tentativo di notifica a mezzo posta, il certificato in questione, come risulta dallo stesso documento, è del tutto estraneo ai procedimenti notificatori di cui si discute, risultando per tabulas rilasciato l'8 agosto 2016, ovvero dopo più di tre anni dalle notifiche tentate ed eseguite qui controverse”.
Orbene, dalla documentazione agli atti non emerge prova dello svolgimento delle preventive ricerche ai fini della ritualità della disposta notifica (cfr doc di cui alla produzione di parte appellata).
Deve dunque concludersi per l'accoglimento dell'appello, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
La natura delle questioni giuridiche trattate giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'atto impositivo impugnato. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
TA AN, RE
VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2342/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12501/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 20/08/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170040129432000 IRPEF-ALTRO 2012
- INTIMAZIONE n. 07120239034627352000 IRPEF-ALTRO 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6365/2025 depositato il
27/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appello in oggetto, Ricorrente_1 appellava la sentenza n. 12501 del 2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sez. 23, di rigetto del ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. ro 07120239034627352/000, notificata il 28.11.2023, limitatamente alla cartella esattoriale n.
07120170040129432000 per Irpef 2012. Eccepiva la nullità della notifica della cartella per violazioni del disposto dell'art 60 dpr 600/73; la decadenza per mancata tempestiva iscrizione a ruolo e la prescrizione delle poste a titolo di Irpef 2012 Si costituiva Agenzia delle Entrate ON, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. Concludeva per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
Con recentissima pronuncia (Cass civ n. 19520/25), la Suprema Corte ha affermato “ è sufficiente richiamare il principio giurisprudenziale affermato da questa Corte secondo cui, in tema di notificazione di atti impositivi, nei casi di "irreperibilità relativa" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012 relativa all'art. 26, terzo comma (ora quarto), del D.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l'art. 140 cod. proc. civ., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, D.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60, primo comma, alinea, del D.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. Sez. U. 15/04/2021, n. 10012; Cass. 11/10/2024, n. 26593). In caso di temporanea assenza del destinatario, per considerare perfezionata la procedura notificatoria è, pertanto, necessario verificare in concreto l'avvenuta ricezione della CAD ed a tal fine il notificante è processualmente onerato della produzione del relativo avviso di ricevimento. (Cass., Sez. U., 15/04/2021, n. 10012, cit.). Nella specie non risultano documentate dall'Agenzia né la spedizione delle raccomandate informative né, di conseguenza, la loro ricezione o, quantomeno, che le raccomandate di avviso fossero effettivamente giunte al recapito del destinatario (Cass. 30/01/2019, n. 2683).
2.2. Per quanto attiene al secondo profilo di censura, e costante indirizzo di questa Corte che "In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale" (Cass. Sez. 6 - 5, 07/02/2018, n. 2877 e Cass. Sez. 5, 03/04/2024, n. 8823, ex plurimis). Pertanto,
"Il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto." (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24107 del 28/11/2016).
È stato, anche recentemente rimarcato, sempre con riguardo alla notificazione eseguita secondo la procedura semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, che il messo notificatore, quando accerta l'irreperibilità assoluta del destinatario, debba indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica se il predetto si e limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso. (Cass. n. 781 del 12/01/2025; Cass. n.
14658 del 24/05/2024). Solo per completezza, deve rilevarsi che la mancata menzione, nelle relate in questione, delle ricerche non può essere supplita dalla produzione, nel merito ed in questa sede, di un certificato storico di residenza anagrafica del contribuente, confermativo dell'indirizzo presso il quale sarebbe stata indirizzata la notifica tentata a mezzo posta, dalla quale sarebbe risultata l'irreperibilità assoluta del destinatario. Invero, a prescindere da ogni ulteriore considerazione in ordine all'effettiva documentazione di tale tentativo di notifica a mezzo posta, il certificato in questione, come risulta dallo stesso documento, è del tutto estraneo ai procedimenti notificatori di cui si discute, risultando per tabulas rilasciato l'8 agosto 2016, ovvero dopo più di tre anni dalle notifiche tentate ed eseguite qui controverse”.
Orbene, dalla documentazione agli atti non emerge prova dello svolgimento delle preventive ricerche ai fini della ritualità della disposta notifica (cfr doc di cui alla produzione di parte appellata).
Deve dunque concludersi per l'accoglimento dell'appello, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
La natura delle questioni giuridiche trattate giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'atto impositivo impugnato. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.