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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/12/2025, n. 1424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1424 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 17/12/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 1423 2022 R.G.
Sono presenti i procuratori delle parti che discutono la causa riportandosi alle difese spiegate nei rispettivi atti difensivi e chiedono la decisione della causa.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 17/12/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 1423/2022 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Antonio Brunetto giusta procura in Parte_1
atti;
- ricorrente contro
–in persona del legale rappresentante p. tempore Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Marcedone giusta procura in atti.
- resistente Si dà atto che il presente procedimento è stato assegnato al sottoscritto Magistrato Onorario con provvedimento del Presidente del Tribunale ed attribuito al ruolo del sottoscritto
Magistrato il 20.10.2025
Svolgimento del Processo
Con ricorso depositato il 13.06.2022 il ricorrente conveniva in giudizio, innanzi all'intestato CP_ Tribunale, l' al fine di sentire accertato l'illegittimità del rigetto del provvedimento emesso dall' con cui era stata rigettata la domanda Controparte_2
n. 2173881500012 presentata dal signor per il riconoscimento delle Parte_1 condizioni per l'accesso alla pensione anticipata - Lavoratori precoci prevista dalla Legge
232/2016; esponeva sostegno del ricorso “ di aver inoltrato all' Controparte_2 domanda per il riconoscimento delle condizioni per l'accesso alla Controparte_1
pensione anticipata - Lavoratori precoci ai sensi della Legge 232/2016 nella gestione
Lavoratori dipendenti e nel Fondo FPLD (Domanda n. 2173881500012); che con lettera raccomandata del 07/05/2021 l' aveva comunicato all'odierno ricorrente la reiezione di CP_1 tale domanda in quanto “il codice ISTAT riportato nel modello ap. 116 non è conforme a quello previsto per la pensione anticipata lavoratori precoci”; di aver presentato domanda di riesame e di aver fornito successivamente all'Ufficio competente inoltrando allo stesso CP_1
una nuova attestazione del datore di lavoro in relazione alle attività lavorative di cui all'allegato B della legge 27 dicembre 2017 n. 205, riportante la correzione del codice ISTAT oggetto di contestazione da parte dell' . Insisteva nell'accoglimento della domanda CP_1
CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che, nel contestare le difese avversarie, assumeva la legittimità dell'operato dell'istituto, assumeva che era mancato non era stato l'errata trascrizione di un numero, ma la comunicazione del tipo di attività che solo poteva consentire di accedere alla prestazione, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge 232/2016. Non di errore formale si tratta dunque, ma di errore sostanziale, tale da precludere l'accesso al beneficio pensionistico per mancanza dei requisiti di legge;
rappresentava che il è un pensionato con quota 100 da Giugno 2021 per aver Pt_1
presentato, egli stesso, domanda il 28.5.2021. Circoscritto l'interesse ad agire solo per periodo precedente di tre mesi, ossia quando il 18.2.2021, ebbe a presentare richiesta di
CP_ certificazione per accedere al beneficio dei precoci, poi respinta, dall'Istituto, l' in considerazione della modulistica presentata ha giustamente rigettato la certificazione. Invero, il codice 7.4.2.2.10 non era conforme alla previsione dell'attività lavorativa che per l'accesso al beneficio che prevede il codice 7.4.2.3. La rettifica asseritamente comunicata, di cui tuttavia non si riscontra alcuna comunicazione effettuata per il mezzo di canali telematici, come è obbligo, sarebbe comunque pervenuta tardivamente, giacchè la normativa richiedeva che la documentazione utile all'accesso pensionistico anticipato pervenisse entro il 1.3.2021 data ultima per consentire il monitoraggio delle domande e l'accesso ai relativi fondi stanziati” dunque il ricorso doveva essere rigettato.
Il ricorso assegnato per delega al dott. subiva diversi rinvii. Controparte_3
Istruita la causa mediante produzione documentale, le parti sebbene autorizzate non hanno depositato note difensive, all'udienza odierna la causa viene discussa e decisa come da dispositivo in atti di cui viene data lettura unitamente alle motivazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In punto di diritto il decidente osserva:
A norma dell'art. 1 comma 199 L. 232/16: A decorrere dal 1° maggio 2017, il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, è ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e
13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, come ulteriormente specificate ai sensi del comma 202 del presente articolo: (…) d) sono lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato E annesso alla presente legge che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67; il richiamato allegato menziona Conduttori di mezzi pesanti e camion.
Nella fattispecie il ricorrente ha documentato di aver lavorato dal 6.3.2004 al 1.3.2021, come da attestazione in atti, presso come conduttore di mezzi pesanti CCNL Persona_1
Spedizione /Trasporti tuttavia ha indicato un codice ISTAT errato, 7.4.2.2.10 in luogo 7.4.2.3.
Per tale errore la domanda è stata rigettata sebbene presentata domanda di riesame.
E' pacifico come in capo al ricorrente sussistevano tutti i requisiti per l'accesso alla pensione anticipata ai sensi della richiamata legge ed un mero errore formale non poteva determinarne il rigetto atteso che era possibile identificare le mansioni svolte dal , il contratto Pt_1
applicato e la durata del rapporto di lavoro. La giurisprudenza di merito si è più volte espressa nel ritenere che meri errori formali contenuti nelle domande di prestazioni previdenziali o assistenziali non possono pregiudicare il buon esito della richiesta (cfr. in tal senso Tribunale di Cuneo sentenza n. 355/2023).
La Suprema Corte ha precisato che “…la domanda amministrativa all' per ottenere una CP_1
prestazione previdenziale non ha natura di negozio giuridico, quanto, piuttosto, di atto in senso stretto di cui la legge predetermina gli effetti, perchè diretto a promuovere un procedimento disciplinato dalla stessa legge e di cui la domanda è mero presupposto, tanto più che la rilevanza di una pretesa volontà negoziale contrasterebbe con il carattere vincolato dei compiti dell' ” (cfr. Cass. 14114/2020). CP_4
L' , dunque, ha errato nell'emettere il provvedimento di rigetto senza l'esame dei criteri CP_1
e condizioni legittimanti la domanda ed in caso di dubbi chiedere chiarimenti all'istante.
Pertanto, il ricorso merita accoglimento e deve essere dichiarato il diritto dello stesso all'accesso alla pensione anticipata con decorrenza dalla data di presentazione della domanda con conseguente condanna dell' a corrispondergli i ratei arretrati maturati, maggiorati CP_1
degli interessi legali dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda.
Sussistono ragioni per compensare le spese di lite attesa la novità della materia trattata.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e/o deduzione:
Accoglie il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente all'accesso alla pensione anticipata con decorrenza dalla data di presentazione della domanda con conseguente condanna dell' a CP_1
corrispondergli i ratei arretrati maturati, maggiorati degli interessi legali dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda;
-Spese compensate
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 17.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 17/12/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 1423 2022 R.G.
Sono presenti i procuratori delle parti che discutono la causa riportandosi alle difese spiegate nei rispettivi atti difensivi e chiedono la decisione della causa.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 17/12/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 1423/2022 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Antonio Brunetto giusta procura in Parte_1
atti;
- ricorrente contro
–in persona del legale rappresentante p. tempore Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Marcedone giusta procura in atti.
- resistente Si dà atto che il presente procedimento è stato assegnato al sottoscritto Magistrato Onorario con provvedimento del Presidente del Tribunale ed attribuito al ruolo del sottoscritto
Magistrato il 20.10.2025
Svolgimento del Processo
Con ricorso depositato il 13.06.2022 il ricorrente conveniva in giudizio, innanzi all'intestato CP_ Tribunale, l' al fine di sentire accertato l'illegittimità del rigetto del provvedimento emesso dall' con cui era stata rigettata la domanda Controparte_2
n. 2173881500012 presentata dal signor per il riconoscimento delle Parte_1 condizioni per l'accesso alla pensione anticipata - Lavoratori precoci prevista dalla Legge
232/2016; esponeva sostegno del ricorso “ di aver inoltrato all' Controparte_2 domanda per il riconoscimento delle condizioni per l'accesso alla Controparte_1
pensione anticipata - Lavoratori precoci ai sensi della Legge 232/2016 nella gestione
Lavoratori dipendenti e nel Fondo FPLD (Domanda n. 2173881500012); che con lettera raccomandata del 07/05/2021 l' aveva comunicato all'odierno ricorrente la reiezione di CP_1 tale domanda in quanto “il codice ISTAT riportato nel modello ap. 116 non è conforme a quello previsto per la pensione anticipata lavoratori precoci”; di aver presentato domanda di riesame e di aver fornito successivamente all'Ufficio competente inoltrando allo stesso CP_1
una nuova attestazione del datore di lavoro in relazione alle attività lavorative di cui all'allegato B della legge 27 dicembre 2017 n. 205, riportante la correzione del codice ISTAT oggetto di contestazione da parte dell' . Insisteva nell'accoglimento della domanda CP_1
CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che, nel contestare le difese avversarie, assumeva la legittimità dell'operato dell'istituto, assumeva che era mancato non era stato l'errata trascrizione di un numero, ma la comunicazione del tipo di attività che solo poteva consentire di accedere alla prestazione, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge 232/2016. Non di errore formale si tratta dunque, ma di errore sostanziale, tale da precludere l'accesso al beneficio pensionistico per mancanza dei requisiti di legge;
rappresentava che il è un pensionato con quota 100 da Giugno 2021 per aver Pt_1
presentato, egli stesso, domanda il 28.5.2021. Circoscritto l'interesse ad agire solo per periodo precedente di tre mesi, ossia quando il 18.2.2021, ebbe a presentare richiesta di
CP_ certificazione per accedere al beneficio dei precoci, poi respinta, dall'Istituto, l' in considerazione della modulistica presentata ha giustamente rigettato la certificazione. Invero, il codice 7.4.2.2.10 non era conforme alla previsione dell'attività lavorativa che per l'accesso al beneficio che prevede il codice 7.4.2.3. La rettifica asseritamente comunicata, di cui tuttavia non si riscontra alcuna comunicazione effettuata per il mezzo di canali telematici, come è obbligo, sarebbe comunque pervenuta tardivamente, giacchè la normativa richiedeva che la documentazione utile all'accesso pensionistico anticipato pervenisse entro il 1.3.2021 data ultima per consentire il monitoraggio delle domande e l'accesso ai relativi fondi stanziati” dunque il ricorso doveva essere rigettato.
Il ricorso assegnato per delega al dott. subiva diversi rinvii. Controparte_3
Istruita la causa mediante produzione documentale, le parti sebbene autorizzate non hanno depositato note difensive, all'udienza odierna la causa viene discussa e decisa come da dispositivo in atti di cui viene data lettura unitamente alle motivazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In punto di diritto il decidente osserva:
A norma dell'art. 1 comma 199 L. 232/16: A decorrere dal 1° maggio 2017, il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, è ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e
13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, come ulteriormente specificate ai sensi del comma 202 del presente articolo: (…) d) sono lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato E annesso alla presente legge che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67; il richiamato allegato menziona Conduttori di mezzi pesanti e camion.
Nella fattispecie il ricorrente ha documentato di aver lavorato dal 6.3.2004 al 1.3.2021, come da attestazione in atti, presso come conduttore di mezzi pesanti CCNL Persona_1
Spedizione /Trasporti tuttavia ha indicato un codice ISTAT errato, 7.4.2.2.10 in luogo 7.4.2.3.
Per tale errore la domanda è stata rigettata sebbene presentata domanda di riesame.
E' pacifico come in capo al ricorrente sussistevano tutti i requisiti per l'accesso alla pensione anticipata ai sensi della richiamata legge ed un mero errore formale non poteva determinarne il rigetto atteso che era possibile identificare le mansioni svolte dal , il contratto Pt_1
applicato e la durata del rapporto di lavoro. La giurisprudenza di merito si è più volte espressa nel ritenere che meri errori formali contenuti nelle domande di prestazioni previdenziali o assistenziali non possono pregiudicare il buon esito della richiesta (cfr. in tal senso Tribunale di Cuneo sentenza n. 355/2023).
La Suprema Corte ha precisato che “…la domanda amministrativa all' per ottenere una CP_1
prestazione previdenziale non ha natura di negozio giuridico, quanto, piuttosto, di atto in senso stretto di cui la legge predetermina gli effetti, perchè diretto a promuovere un procedimento disciplinato dalla stessa legge e di cui la domanda è mero presupposto, tanto più che la rilevanza di una pretesa volontà negoziale contrasterebbe con il carattere vincolato dei compiti dell' ” (cfr. Cass. 14114/2020). CP_4
L' , dunque, ha errato nell'emettere il provvedimento di rigetto senza l'esame dei criteri CP_1
e condizioni legittimanti la domanda ed in caso di dubbi chiedere chiarimenti all'istante.
Pertanto, il ricorso merita accoglimento e deve essere dichiarato il diritto dello stesso all'accesso alla pensione anticipata con decorrenza dalla data di presentazione della domanda con conseguente condanna dell' a corrispondergli i ratei arretrati maturati, maggiorati CP_1
degli interessi legali dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda.
Sussistono ragioni per compensare le spese di lite attesa la novità della materia trattata.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e/o deduzione:
Accoglie il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente all'accesso alla pensione anticipata con decorrenza dalla data di presentazione della domanda con conseguente condanna dell' a CP_1
corrispondergli i ratei arretrati maturati, maggiorati degli interessi legali dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda;
-Spese compensate
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 17.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna