Ordinanza cautelare 31 ottobre 2025
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 13/02/2026, n. 2843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2843 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02843/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12132/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12132 del 2025, proposto da
ER S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B2DC419F9F, rappresentata e difesa dagli avvocati Barbara Simoni, Jacopo Gherardini Manzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, non costituita in giudizio;
Policlinico Umberto I di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Bececco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
B. BR Avitum Italy S.p.A., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione n. 934 del 5.9.2025 - pubblicata sull'albo on line aziendale e comunicata l'8.9.2025 - del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I, avente ad oggetto “Fornitura di dispositivi medici per la Circolazione extracorporea (CEC). Aggiudicazione ed esclusione della procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, espletata in modalità telematica, suddivisa in 52 Lotti indetta con Deliberazione n. 733 del 07/08/2024” nella parte in cui il lotto 48, avente ad oggetto “Cartucce in resina polimerica per adsorbimento citochine e mediatori infiammazione su sangue intero” (CIG B2DC419F9F) è stato aggiudicato in favore di B. BR Avitum Italy S.p.a.;
- della medesima deliberazione n. 934/2025 nella parte in cui approva e fa propri, quali parti integranti e sostanziali, i verbali e gli allegati della Commissione giudicatrice, nonché dei verbali e degli allegati stessi, sempre nelle parti relative al lotto 48;
- in particolare, (i) del verbale n. 6 della seduta riservata del 6.3.2025 (e della relativa tabella n. 9), nel corso della quale la Commissione giudicatrice ha valutato le offerte tecniche presentate per il lotto 48; (ii) del verbale n. 7 della seduta riservata dell'8.5.2025, all'esito della quale la Commissione giudicatrice ha proceduto “alla ricognizione di tutto il lavoro svolto confermando all'unanimità le valutazioni, i giudizi e i conseguenti punteggi tecnici assegnati ai singoli operatori economici”;
- di ogni altro atto connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Policlinico Umberto I di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa ER CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con delibera della D.G. n.ro 733 del 7 agosto 2024, l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Umberto I di Roma indiceva una procedura di gara telematica aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura di dispositivi medici per circolazione extracorporea (CEC) per le necessità del Policlinico, suddivisa in 52 lotti, per la durata di 36 mesi e per un valore globale stimato pari a €806.615,60, oltre Iva.
Era prevista l’aggiudicazione dei lotti singolarmente.
Il lotto numero 48 era relativo alla fornitura di “Cartucce in resina polimerica per adsorbimento su sangue intero di citochine pro ed antinfiammatorie, mediatori dell’infiammazione, bilirubina, mioglobina e ulteriori molecole, tra cui acidi biliari, ammonio, emoglobina libera e farmaci anticoagulanti. Compatibile con tutti i sistemi di circolazione extracorporea, quali: bypass cardiopolmonare, ECMO, CRRT, emoperfusione isolata”, con valore a base d'asta pari ad €32.400,00 Iva esclusa
Il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108, comma 1, codice appalti, ed erano previsti massimo 70 punti per l’offerta tecnica e massimo 30 punti per l’offerta economica
Per l’offerta tecnica per il lotto 48 erano previsti i seguenti tre criteri, tutti e tre di natura discrezionale:
Performance: quantità di molecole adsorbite, efficienza di adsorbimento e durata massima del trattamento (supportate da letteratura scientifica) per la quale erano assegnabili massimo 40 punti
Ridotta superficie adsorbente (punteggio massimo assegnabile 20 punti)
Caratteristiche funzionali (maneggevolezza, facilità d'utilizzo, affidabilità, tecnologia utile al corretto e sicuro impiego, confezionamento). punteggio massimo assegnabile10 punti
Partecipavano alla selezione due soli operatori la B. BR Avitum Italy S.p.A., con il prodotto HA380 (prodotta dalla cinese Jafron Biomedical Co.), e la ER S.r.l., con il prodotto CytoSorb, (prodotta dall’americana CytoSorbents Corporation).
Le offerte ricevevano il medesimo punteggio per l’offerta tecnica (70 punti), mentre la BR riceveva per l’offerta economica il punteggio di 30, superiore a quello di 26,57 attribuito alla ricorrente.
Avverso l’aggiudicazione e gli atti endoprocedimentali indicati in epigrafe è insorta la ER che ha lamentato violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 107 e 108 del d.lgs. n. 36/2023, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18, 18.1,18.2 e 22 del disciplinare di gara, eccesso di potere per difetto di istruttoria, eccesso di potere per illogicità manifesta, sostenendo l’irragionevolezza dell’eguale punteggio attribuito ai due prodotti nell’offerta tecnica, sostenendo, con richiamo a uno studio comparativo tra i due dispositivi medici, depositato in atti, la superiorità di quello da essa offerto in gara, atteso che la performance di adsorbimento della cartuccia HA380 di B. BR sarebbe almeno del 50% inferiore a quella della cartuccia CytoSorb di ER, che il dispositivo CytoSorb 300 sarebbe significativamente più efficiente raggiungendo la maggior parte della rimozione nei primi 120 minuti” e che la cartuccia CytoSorb avrebbe una durata di 24 ore contro le 12 della HA380.
Sarebbe del pari erroneo il punteggio attribuito per il terzo criterio qualitativo - “Caratteristiche funzionali (maneggevolezza, facilità d’utilizzo, affidabilità, tecnologia utile al corretto e sicuro impiego, confezionamento)”, avendo la CytoSorg un involucro apribile in pochi minuti, mentre l’HA380 prevedrebbe due modalità di preparazione, una delle quali molto lunga.
Vi sarebbe quindi una manifesta illogicità/irragionevolezza nell’assegnazione del punteggio discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo.
Si è costituito il Policlinico che ha chiesto il rigetto del ricorso
Con ordinanza n. 6022 del 31 ottobre 2025 l’istanza di sospensione cautelare è stata respinta per ritenuta carenza di profili di fondatezza del ricorso e per non ravvisabilità di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto.
All’odierna udienza, in vista della quale le parti hanno depositato memorie, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto
Con un primo ordine di argomentazioni la ricorrente ha sostenuto l’illegittimità del punteggio massimo assegnato al prodotto offerto dalla controinteressata sotto il profilo delle performance.
Tale punteggio, uguale a quello da essa conseguito, sarebbe illegittimo, atteso che la cartuccia HA380 avrebbe una minore capacità di assorbimento, una peggiore resa e una minore durata (12 ore contro 24), come emergerebbe chiaramente da un articolo scientifico di comparazione tra i due prodotti da essa prodotto alla Commissione.
La prospettazione non può essere condivisa.
Il resistente Policlinico ha rappresentato come la valutazione sia avvenuta, in primo luogo, sulla base della documentazione tecnica e della letteratura scientifica presentate dalle due offerenti, rappresentando come, dal confronto tra le specifiche tecniche dei prodotti, che si evincono dalle schede e dai documenti di sintesi allegati alle offerte, è emerso che le prestazioni dei due prodotti sono in sostanza sovrapponibili.
A tal fine il Policlinico ha richiamato letteralmente le due descrizioni contenute nei documenti di sintesi che di seguito si riportano:
- quanto al prodotto HA380 offerto da BR, il documento di sintesi rappresenta:
“Come riportato sulle IFU, sono indicate per la rimozione dal sangue intero di molecole endogene ed esogene inclusi mediatori infiammatori e citochine, bilirubina, tossine metaboliche, tossine legate alle proteine, o eventuale eccesso di farmaci (vedi IFU allegate). Nello specifico vengono rimosse: - citochine ed altri mediatori infiammatori fra cui IL-1, IL-6, IL-8, IL-10, TNF-α - accumulo patologico di altre sostanze come bilirubina e mioglobina”;
quanto al prodotto CytoSorb il documento di sintesi rappresenta che “In particolare, può essere utilizzato in una qualsiasi circolazione extracorporea per la rimozione/rimodulazione, da sangue intero, di: Mediatori infiammatori: citochine pro ed antinfiammatorie, Bilirubina, Mioglobina, Ticagrelor, AB […] …rimodulare le citochine pro ed antinfiammatorie in maniera statisticamente significativa, nello specifico -71% per IL_6, -58% per TNF-a, -48% per IL-8 e -26%
per IL-10”.
La Commissione ha dunque valutato in maniera logica e congruente la sostanziale equivalenza dei due dispositivi quanto all’efficacia e alle indicazioni terapeutiche.
Del pari condivisibilmente la parte resistente ha poi rappresentato come, all’esito della comparazione, i due prodotti sono stati ritenuti equivalenti anche quanto al volume di riempimento delle cartucce, atteso che, sebbene il prodotto fornito da BR aveva una superficie maggiore, entrambi presentavano analoghi volumi di riempimento.
Quanto al profilo della durata, il resistente Policlinico ha spiegato che la Commissione ha fatto riferimento, come disposto espressamente dal capitolato, alla “durata massima del trattamento”, durata che, secondo i principali standard e le linee guida internazionali di riferimento per i trattamenti sanitari che comportano l’utilizzo dei dispositivi in esame (KDIGO Guidelines - Acute Kidney Injury; EUPHAS Trial; ELSO Guidelines), va ricompresa tra le 2 e le 6 ore, ciò che rende irrilevante la pure sussistente differenza di durata pari a 12 ore per la HA380 e a 24 per la CytoSorg.
L’uso effettivo che ne viene fatto dei detti dispositivi, infatti, termina al massimo dopo sei ore, né è ipotizzabile un riuso degli stessi.
Anche sotto tale profilo la valutazione della commissione appare congrua.
Tanto vale anche a respingere l’ulteriore argomentazione sviluppata in memoria dalla ricorrente, laddove ha affermato che determinati trattamenti per i quali sono stati acquistati i dispositivi hanno durata di molto superiore alle sei ore. La durata delle specifiche terapie, infatti, è concetto diverso dalla durata di utilizzo delle cartucce durante il trattamento, non coincidente, sulla base della letteratura scientifica richiamata dall’amministrazione resistente, con il tempo necessario all’itero intervento e/o trattamento.
La valutazione di equivalenza tra i due dispositivi operata dal Commissione appare condivisibile anche con riferimento alle tempistiche di preparazione dei dispositivi.
Sul punto la ricorrente ha evidenziato che il prodotto da essa offerto ha un tempo di preparazione pari a circa 13 minuti, mentre il prodotto offerto dalla controinteressata ha due modalità di preparazioni, una delle quali significativamente lunga.
Il Policlinico ha tuttavia osservato, con affermazione non contestata dalla ricorrente, come una delle due modalità di preparazione della cartuccia HA380 è sostanzialmente sovrapponibile, dal punto di vista del tempo impiegato, a quella della cartuccia CytoSorg, circostanza che, come evidenziato dalla resistente, può costituire un vantaggio per l’operatore, che potrà scegliere tra due modalità di utilizzo in base alla necessità dello specifico trattamento nel quale viene utilizzata.
Sul punto il Policlino ha pure osservato, con affermazione rimasta incontestata, che l’uso che si fa dei dispositivi in esame non involge mai situazioni di vera e propria emergenza, quindi il disallineamento temporale di pochi minuti è infinfluente rispetto al terzo criterio di valutazione.
Con ulteriore ordine di argomentazioni la ricorrente afferma che la Commissione giudicatrice non avrebbe minimamente e/o adeguatamente tenuto in considerazione l’unico studio comparativo tra i due prodotti esistente, studio condotto proprio sui due dispositivi in gara e richiamato da ER nella propria offerta tecnica ai fini della valutazione.
L’articolo, prosegue la ricorrente, attesta un’efficienza di adsorbimento del prodotto della ricorrente di gran lunga maggiore rispetto al dispositivo offerto dalla controinterssata sia sotto il profilo quantitativo (atteso che il dispositivo da essa proposto rimuoverebbe circa il 50% di molecole in più), sia sotto il profilo della rapidità (atteso che l’articolo afferma che il dispositivo CytoSorb 300 è stato significativamente più efficiente raggiungendo la maggior parte della rimozione nei primi 120 minuti)
Il Policlinico tuttavia ha adeguatamente motivato le ragioni per le quali le conclusioni raggiunte dall’articolo non hanno modificato il giudizio che la Commissione si era formata sulla base delle schede tecniche e dei documenti di sintesi dei due prodotti.
In primo luogo, la Commissione, con argomentazioni che appaiono al Collegio logiche e razionali, ha rilevato che l’articolo in questione si riferisce ad uno studio in vitro, non clinico, condotto su sangue bovino, con conseguente preparazione artificiale delle sostanze da depurare, evidenziando altresì la estrema difficoltà, in ragione della composizione della preparazione, nel riprodurre l’identica preparazione per ogni campione, ciò che evidentemente rende non comparabili gli esiti delle diverse prove.
Il Policlinico ha pure rappresentato come lo studio risulta condotto su un numero limitato di preparati, insufficiente a fornire un dato statisticamente rilevante, circostanza che priva ulteriormente di rilevanza l’articolo prodotto dalla ricorrente.
Tali argomentazioni sono già sufficienti a dequotare fortemente l’utilità effettiva della comparazione.
L’amministrazione resistente ha anche evidenziato, quale ulteriore elemento, che l’articolo in questione è stato pubblicato su una rivista scientifica con un “Impact Factor” inferiore a 2.0 (ciò che indica una bassa rilevanza sul piano scientifico) e con un indice di accettazione del 27%, sintomatico di una scarsa selezione sulle pubblicazioni.
Da ultimo l’amministrazione resistente ha evidenziato come nella sezione “Disclosure statement” (Dichiarazione di conflitto di interessi), nella parte finale dell’articolo, venga riportato come tutti i componenti del team di ricerca abbiano ricevuto fondi o siano dipendenti dalla CytoSorbents, cioè dalla società produttrice della cartuccia CytoSorb offerta in sede di gara dalla ER Srl.
Emerge dunque come la Commissione ha valutato l’articolo prodotto dalla ricorrente, ma sulla base dei fattori sopra indicati, non lo ha ritenuto utile a orientare la comparazione in senso diverso dall’equivalenza tra i due prodotti.
A scalfire tale conclusione non vale l’affermazione contenuta nella memoria di ER secondo cui la bibliografia depositata da BR fosse meno consistente e contenesse una pubblicazione con indici peggiori di dell’articolo di comparazione sopra esaminato.
La Commissione, come sopra visto, ha posto in essere una valutazione di equivalenza dei due prodotti (posta a base dell’assegnazione del medesimo punteggio per l’offerta tecnica) basata prevalentemente sulle schede tecniche e sui documenti di sintesi, con apprezzamento discrezionale della letteratura prodotta da entrambe le parti e dalla quale, alla luce delle criticità sopra rilevate, non ha tratto elementi che potessero indicare la prevalenza di un prodotto su un altro, avendo motivatamente affermato che “non esiste letteratura scientifica valida e indipendente che provi la prevalenza di uno rispetto all’altro per lo scopo di cui all’indicazione del lotto di gara.”.
Alla luce delle esposte argomentazioni, sulla base delle quali il Policlinico ha ritenuto l’equivalenza tecnica dei due prodotti, appare evidente come la ricorrente miri, inammissibilmente, a sostituire la sua valutazione a quella della Commissione.
Tanto premesso, va rammentato che, secondo consolidata giurisprudenza del giudice amministrativo “l’apprezzamento delle offerte e l’attribuzione alle stesse del punteggio rientra nella sfera della valutazione tecnico-discrezionale della commissione, insindacabile in sede giurisdizionale se non manifestamente irragionevole, illogica, arbitraria o fondata su un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti” (cfr. Cons. Stato, V, 1 ottobre 2024, n. 7877; 14 febbraio 2024, n. 1501; 20 ottobre 2023, n. 9126; 10 luglio 2024, n. 6191; analogamente cfr., fra le tante, Id., 14 febbraio 2024, n. 1501; 24 maggio 2022, n. 4112; 12 novembre 2020, n. 6969; 20 ottobre 2020, n. 6335; IV, 22 giugno 2020, n. 3970; 18 novembre 2021, n. 7715; III, 9 giugno 2020, n. 3694; 21 novembre 2018, n. 6572; V, 25 marzo 2021, n. 2524; 20 febbraio 2020, n. 1292; 3 ottobre 2019, n. 6625; 8 gennaio 2019, n. 173; 22 ottobre 2018, n. 6026; 15 marzo 2016, n. 1027; 11 dicembre 2015, n. 5655).
Nel caso di specie, alla luce di quanto sopra osservato, non emergono, dai rilievi e deduzioni della ricorrente, elementi tali da far ravvisare una manifesta irragionevolezza o macroscopica illogicità nella valutazione eseguita dall’amministrazione in relazione alla performance e alle caratteristiche funzionali del dispositivo, né tanto meno risultano altrettanto palesi e manifesti errori di fatto.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’amministrazione, delle spese processuali, liquidate in € 3.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA TI GO, Presidente
ER CI, Consigliere, Estensore
Claudia Lattanzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER CI | IA TI GO |
IL SEGRETARIO