Articolo 14 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234
Articolo 13Articolo 15
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19 gennaio 2013
Art. 14. Informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmette ogni tre mesi alle Camere, alla Corte dei conti, alle regioni e alle province autonome un elenco, articolato per settore e materia:
a) delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano;
b) dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea da organi giurisdizionali italiani;
c) delle procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonche' sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia;
d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, trasmette ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1.
3. Quando uno degli atti dell'Unione europea di cui al comma 1 e' posto alla base di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un decreto-legge o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, nonche', in ogni altro caso, su richiesta di una delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei comunica alle Camere le informazioni o i documenti relativi a tali atti.
4. Le informazioni e i documenti di cui al presente articolo sono trasmessi avvalendosi di modalita' informatiche.
5. Il Governo puo' raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi.
Entrata in vigore il 19 gennaio 2013
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