Art. 4.
Salvo quanto previsto dal successivo articolo 5, i posti vacanti del ruolo speciale, istituito ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, sono conferiti mediante concorso per esami e titoli riservato a coloro che, essendo in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso magistrale a posti di ruolo normale, abbiano conseguito il titolo di specializzazione di cui all' articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 535 .
I programmi e le modalita' delle prove di esame sono stabiliti con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per la grazia o giustizia.
Salvo quanto previsto dal successivo articolo 5, i posti vacanti del ruolo speciale, istituito ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, sono conferiti mediante concorso per esami e titoli riservato a coloro che, essendo in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso magistrale a posti di ruolo normale, abbiano conseguito il titolo di specializzazione di cui all' articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 535 .
I programmi e le modalita' delle prove di esame sono stabiliti con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per la grazia o giustizia.