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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 218/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BARBARINO IGNAZIA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2668/2024 depositato il 28/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229016749184000 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato in data 30.11.2023 all'Agenzia delle Entrate- Riscossione e all'Agenzia delle Entrate-
Direzione provinciale di Catania-, Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugnava la Cartella di pagamento n. 293 2016 0013162942, relativa a diritti annuali camera di commercio anno 2012, di complessivi € 385,72, inclusi interessi e sanzioni, il cui pagamento è stato ingiunto con intimazione n.
29320229016749184000, notificata in data 15.10.2023.
Eccepiva il ricorrente :
1. Il difetto di legittimazione passiva in quanto egli non era stato mai iscritto o annotato nel registro delle imprese e nel repertorio economico amministrativo (REA).
2. In via pregiudiziale, l'omessa notifica della cartella di pagamento , atto presupposto della intimazione di pagamento.
3. In subordine intervenuta prescrizione e decadenza.
4. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione, costituitasi in giudizio, eccepiva, preliminarmente, la mancanza di legittimazione passiva per tutte quelle eccezioni che attengono al merito della imposizione ed a quelle che fanno riferimento ad attività compiute o che avrebbero dovuto compiersi prima della consegna del ruolo all'Agente della Riscossione. Rilevava la correttezza della procedura di riscossione e chiedeva il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate non si costituiva in giudizio.
La causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ader ha documentato la regolare notifica della cartella di pagamento in data 21.11.2016 . Dalla relata di notifica in atti allegata risulta che, stante la temporanea assenza del destinatario delle altre persone abilitate alla ricezione, la notificazione è stata effettuata dall'ufficiale della riscossione ai sensi dell'articolo 140 c.p.
c., mediante deposito dell'atto presso la casa comunale, affissione di un avviso di tale deposito alla porta del destinatario ed invio al destinatario della prescritta raccomandata “informativa”, con avviso di ricevimento.
Pertanto, tutti i motivi riguardanti vizi relativi all'atto prodromico alla intimazione di pagamento non possono avere ingresso in questo giudizio in quanto, così come proposti, avrebbero dovuto essere oggetto di impugnazione della cartella a suo tempo notificata e non impugnata nei tempi e modi previsti dalla legge.
Infondata anche la eccepita intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere il tributo camerale, pur ritenendolo soggetto all'ordinario termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c.
Sul punto è intervenuta La Corte di Cassazione con Sentenza n 34890/2023, sottolineando che, innanzitutto, va affermata la natura di tributo del diritto camerale ad opera dell'art. 13 della legge Finanziaria per il 2003
(legge n. 289 del 2002);
L'art. 13, comma 3, stabilisce, infatti, che «ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali»;
Con il successivo art. 5 quater, comma 1, DL n. 282 del 2002 (introdotto in sede di conversione dalla legge n. 27 del 2003), l'art. 13 della legge n. 289 del 2002 è stato esteso anche alle Camere di Commercio, con riferimento al diritto annuale, demandando ad un successivo decreto del Ministero delle Attività produttive le modalità di attuazione.
Individuata la natura del diritto camerale esso è disciplinato dall'art. 18 della L. n. 580 del 1993 il quale prevede che esso, finalizzato al finanziamento ordinario delle camere di commercio sia versato con cadenza annuale.
Il diritto camerale è, dunque, assimilabile a quei tributi aventi cadenza periodica, ogni anno o in termini più brevi configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, per la quale trova applicazione l'art. 2948 n. 4 c.c., il quale prevede la prescrizione quinquennale.
Inoltre, tali tributi non richiedono, quanto alla sussistenza dei relativi presupposti, una valutazione autonoma per ogni anno di imposta, assumendo all'uopo, oltre alla suindicata periodicità, il versamento annuale in un'unica soluzione e il fatto che il presupposto per il sorgere dell'obbligo di pagamento la mera iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese.
Quest'ultima, infatti, non è oggetto di riesame periodico, essendo onere dell'impresa, per non pagare più il diritto camerale, quello di richiedere la cancellazione dall'albo presso la Camera di Commercio ed essendo prevista la cancellazione d'ufficio, ai sensi del DPR n. 247 del 2004, solo in presenza di precisi presupposti e comunque sempre con efficacia decorrente dalla data di avvio del procedimento di cancellazione;
L''applicabilità del termine di prescrizione quinquennale al credito derivante dal diritto camerale si fonda, infine, sulla previsione del corrispondente termine fissato, in via generale, per l'irrogazione delle sanzioni dall'art. 20 co. 3 del DLgs. n. 472 del 1997 e, con specifico riferimento a quelle dovute per omesso versamento dei diritti camerali, dall'art. 10 del DM n. 54 del 2005, secondo cui «l'atto di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
2. Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla data della notificazione dell'atto d'irrogazione. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione».
Nel caso in questione dalla notifica della cartella di pagamento in data 21.11.2016 , tenuto conto della sospensione connessa all'emergenza epidemiologica COVID – 19 il credito, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (15.10.2023) non risulta prescritto ( anni cinque decorrenti dal 21.11.2016 +
24 mesi di sospensione ).
Le spese seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate in favore della sola parte resistente ADER regolarmente costituita.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'ADER, che si liquidano in € 400,00 oltre accessori.
Catania, 10 dicembre 2025
Il giudice dr.ssa ZI Barbarino
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BARBARINO IGNAZIA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2668/2024 depositato il 28/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229016749184000 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato in data 30.11.2023 all'Agenzia delle Entrate- Riscossione e all'Agenzia delle Entrate-
Direzione provinciale di Catania-, Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugnava la Cartella di pagamento n. 293 2016 0013162942, relativa a diritti annuali camera di commercio anno 2012, di complessivi € 385,72, inclusi interessi e sanzioni, il cui pagamento è stato ingiunto con intimazione n.
29320229016749184000, notificata in data 15.10.2023.
Eccepiva il ricorrente :
1. Il difetto di legittimazione passiva in quanto egli non era stato mai iscritto o annotato nel registro delle imprese e nel repertorio economico amministrativo (REA).
2. In via pregiudiziale, l'omessa notifica della cartella di pagamento , atto presupposto della intimazione di pagamento.
3. In subordine intervenuta prescrizione e decadenza.
4. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione, costituitasi in giudizio, eccepiva, preliminarmente, la mancanza di legittimazione passiva per tutte quelle eccezioni che attengono al merito della imposizione ed a quelle che fanno riferimento ad attività compiute o che avrebbero dovuto compiersi prima della consegna del ruolo all'Agente della Riscossione. Rilevava la correttezza della procedura di riscossione e chiedeva il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate non si costituiva in giudizio.
La causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ader ha documentato la regolare notifica della cartella di pagamento in data 21.11.2016 . Dalla relata di notifica in atti allegata risulta che, stante la temporanea assenza del destinatario delle altre persone abilitate alla ricezione, la notificazione è stata effettuata dall'ufficiale della riscossione ai sensi dell'articolo 140 c.p.
c., mediante deposito dell'atto presso la casa comunale, affissione di un avviso di tale deposito alla porta del destinatario ed invio al destinatario della prescritta raccomandata “informativa”, con avviso di ricevimento.
Pertanto, tutti i motivi riguardanti vizi relativi all'atto prodromico alla intimazione di pagamento non possono avere ingresso in questo giudizio in quanto, così come proposti, avrebbero dovuto essere oggetto di impugnazione della cartella a suo tempo notificata e non impugnata nei tempi e modi previsti dalla legge.
Infondata anche la eccepita intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere il tributo camerale, pur ritenendolo soggetto all'ordinario termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c.
Sul punto è intervenuta La Corte di Cassazione con Sentenza n 34890/2023, sottolineando che, innanzitutto, va affermata la natura di tributo del diritto camerale ad opera dell'art. 13 della legge Finanziaria per il 2003
(legge n. 289 del 2002);
L'art. 13, comma 3, stabilisce, infatti, che «ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali»;
Con il successivo art. 5 quater, comma 1, DL n. 282 del 2002 (introdotto in sede di conversione dalla legge n. 27 del 2003), l'art. 13 della legge n. 289 del 2002 è stato esteso anche alle Camere di Commercio, con riferimento al diritto annuale, demandando ad un successivo decreto del Ministero delle Attività produttive le modalità di attuazione.
Individuata la natura del diritto camerale esso è disciplinato dall'art. 18 della L. n. 580 del 1993 il quale prevede che esso, finalizzato al finanziamento ordinario delle camere di commercio sia versato con cadenza annuale.
Il diritto camerale è, dunque, assimilabile a quei tributi aventi cadenza periodica, ogni anno o in termini più brevi configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, per la quale trova applicazione l'art. 2948 n. 4 c.c., il quale prevede la prescrizione quinquennale.
Inoltre, tali tributi non richiedono, quanto alla sussistenza dei relativi presupposti, una valutazione autonoma per ogni anno di imposta, assumendo all'uopo, oltre alla suindicata periodicità, il versamento annuale in un'unica soluzione e il fatto che il presupposto per il sorgere dell'obbligo di pagamento la mera iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese.
Quest'ultima, infatti, non è oggetto di riesame periodico, essendo onere dell'impresa, per non pagare più il diritto camerale, quello di richiedere la cancellazione dall'albo presso la Camera di Commercio ed essendo prevista la cancellazione d'ufficio, ai sensi del DPR n. 247 del 2004, solo in presenza di precisi presupposti e comunque sempre con efficacia decorrente dalla data di avvio del procedimento di cancellazione;
L''applicabilità del termine di prescrizione quinquennale al credito derivante dal diritto camerale si fonda, infine, sulla previsione del corrispondente termine fissato, in via generale, per l'irrogazione delle sanzioni dall'art. 20 co. 3 del DLgs. n. 472 del 1997 e, con specifico riferimento a quelle dovute per omesso versamento dei diritti camerali, dall'art. 10 del DM n. 54 del 2005, secondo cui «l'atto di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
2. Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla data della notificazione dell'atto d'irrogazione. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione».
Nel caso in questione dalla notifica della cartella di pagamento in data 21.11.2016 , tenuto conto della sospensione connessa all'emergenza epidemiologica COVID – 19 il credito, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (15.10.2023) non risulta prescritto ( anni cinque decorrenti dal 21.11.2016 +
24 mesi di sospensione ).
Le spese seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate in favore della sola parte resistente ADER regolarmente costituita.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'ADER, che si liquidano in € 400,00 oltre accessori.
Catania, 10 dicembre 2025
Il giudice dr.ssa ZI Barbarino