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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/07/2025, n. 3239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3239 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
n. 9562/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV Civile fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni nella persona del Giudice Alessandro Pernigotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9562/2023 R.G. promossa con atto di citazione da:
Parte_1 con l'Avv. Virginio Vilardi,
Attrice contro
Controparte_1
[...] con l'Avv. Mario Bozzetti,
Convenute ritenuta in decisione - a seguito di udienza di rimessione della causa in decisione del
22.5.2025 - sulle seguenti conclusioni: per Voglia l'On.le Tribunale, contrariis reiectis, in via Parte_1 principale nel merito: - dichiararsi la simulazione dell'atto di cessione quote sociali del
14/02/2023, per Notaio Dott. - Rep. n. 7526/4714 e protocollato Persona_1 presso la Camera di Commercio di Brescia in data 28/02/2023 al n° BS-2023-24381, con cui la IG.ra ha ceduto tutte le sue quote (per 11,51% pari a nominali € Controparte_1
2.582,45) della società in favore di e, per RO CP_1
1 l'effetto, ordinarsi al competente funzionario della C.C.I.A.A. di Brescia di procedere alla trascrizione e/o annotazione dell'emananda sentenza;
in via subordinata nel merito: - accertarsi la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. e, pertanto, dichiararsi l'inefficacia nei confronti della dell'atto di cessione Parte_1 quote sociali del 14/02/2023, per Notaio Dott. - Rep. n. Persona_1
7526/4714 e protocollato presso la Camera di Commercio di Brescia in data 28/02/2023 al n° BS-2023-24381, con cui la IG.ra ha ceduto tutte le sue quote (per Controparte_1
11,51% pari a nominali € 2.582,45) della società in favore di RO
, al fine di ricostituire il patrimonio della IG.ra a CP_1 Controparte_1 garanzia del credito di parte attrice;
in ogni caso: - ordinarsi al competente funzionario della Camera di Commercio di Brescia di procedere alla trascrizione e/o annotazione dell'emananda sentenza;
spese e compensi professionali rifusi. per e In via preliminare e/o pregiudiziale, in ogni caso: Controparte_1 CP_1
- dichiarare nulla la notifica della citazione nei confronti della sig.ra per essere CP_1 stata eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, nonché dal domicilio effettivo - dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito, in applicazione della Convenzione di Bruxelles del 1968, e rimettere la causa al giudice del Tribunale competente, che si indica nel Tribunale Civile Cantonale svizzero, ovvero del Tribunale
Cantonale Commerciale svizzero, del Canton Ticino, ove hanno residenza, sede e domicilio le parti convenute. Nel merito, in via principale: - accertare che il credito non è vero e liquido, oltre che essere contestato nel suo ammontare - rigettare le avverse domande, eccezioni e deduzioni tutte formulate nell'atto di citazione per i motivi esposti nella presente comparsa di costituzione e risposta. In via istruttoria: Ci si oppone alla richiesta CTU in quanto superflua ed esplorativa. Con ogni più ampia riserva in merito consentita nei prefiggendi termini di legge, ivi compresa la facoltà di indicare un CTP qualora la fase periziale venga espletata. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi legali per l'attività di cui al presente procedimento.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 (a seguire, più brevemente, la ha convenuto in Parte_1 Pt_1 giudizio e allo scopo di sentire dichiarato inefficace nei Controparte_1 CP_1 propri riguardi in via principale per simulazione assoluta nonché in via subordinata ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'“Atto di cessione di quote di con sede in Manerba del RO
Garda” datato 14.2.2023, iscritto presso la C.C.I.A.A. di Brescia in data 28.2.2023, per mezzo del quale – fra l'altro - ha compravenduto a una Controparte_1 CP_1 partecipazione pari al 11,51% del capitale sociale di per un prezzo pari RO al valore nominale della partecipazione medesima e quindi di € 2.582,45=.
Con comparsa depositata in data 11.1.2024 si sono costituite in giudizio Controparte_1 eccependo la nullità della notificazione dell'atto di citazione curata nei confronti di
[...]
l'incompetenza del Tribunale di Brescia in favore del Tribunale Civile CP_1
Cantonale Svizzero ovvero del Tribunale Cantonale Commerciale Controparte_3
nonché l'infondatezza nel merito delle domande attoree.
[...]
A seguito del deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. la causa è stata istruita documentalmente e per mezzo di consulenza tecnica d'ufficio (disposta sul seguente quesito “Letti gli atti e i documenti di causa e raccolte tutte le informazioni utili presso le parti e presso i pubblici uffici, determini il c.t.u. il valore di mercato della quota dell'11,51% in
[...]
Controparte_
- oggetto della cessione revocanda - alla data del 14.02.2023 secondo il criterio di valutazione dal c.t.u. ritenuto più idoneo alla luce dell'assetto economico-patrimoniale di CP_2
della tipologia di attività dalla stessa svolta e del settore di riferimento”) ed all'udienza del
[...]
22.5.2025 è stata rimessa in decisione sulle conclusioni su riportate ex artt. 189 e 281 quinquies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di nullità della notificazione opposta da non coglie nel Controparte_1 segno.
In disparte la circostanza per cui ha ricevuto personalmente la Controparte_1 notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio (cfr. nota di deposito di parte attrice del 28.12.2023), va rilevato che la pur ipotetica invalidità della notificazione lamentata da parte attrice in relazione alla non corretta individuazione del luogo della
3 notificazione medesima potrebbe al più comportarne la nullità (cfr. (Cass. Civ., SS.UU.,
20.7.2016, n. 14917), senz'altro sanabile – anzi, sanata – per effetto della costituzione in giudizio della parte interessata (cfr. art. 156, c. III, c.p.c.).
Anche l'eccezione di difetto di competenza opposta dalle convenute, da riqualificarsi quale eccezione di difetto di giurisdizione in favore dell'autorità giurisdizionale svizzera, non può trovare accoglimento.
Sul punto occorre richiamare la convenzione di Lugano II stipulata in data 30.10.2007 e vincolante – fra gli altri – per la Svizzera e per l'Unione Europea, la quale se da un lato non prevede una specifica disposizione in materia di actio pauliana (del resto, neppure il diritto unionale la prevede: cfr. Trib. Milano, 5.2.2014), dall'altro stabilisce all'art.
5.1.a) che “La persona domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione può essere convenuta in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione:
1. a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita”.
Dacché, posto che le domande formulate da parte attrice tendono comunque, per il tramite di una richiesta dichiarazione di inefficacia relativa di un atto, a fornire tutela ad un rapporto obbligatorio (in tal senso cfr. anche Cass. Civ., Sez. III, 24.1.2020, n. 1594), pare potersi affermare che correttamente e (quanto alla Controparte_1 CP_1 posizione di quest'ultima, cfr. art.
6.1. della Convenzione Lugano II) sono state convenute innanzi all'autorità giurisdizionale italiana, posto che l'obbligazione pecuniaria per la cui soddisfazione, nei termini citati, si è attivata la AN non solo è sorta ma deve anche essere eseguita (cfr. art. 1182, c. III, c.c.) nello Stato Italiano.
Ciò premesso, la domanda di simulazione assoluta proposta dalla AN in via principale non può trovare accoglimento: le circostanze dedotte dalle parti e comprovate in corso di causa confermano invero che e hanno effettivamente Controparte_1 CP_1 voluto porre in essere l'atto di cessione di quote di datato 14.2.2023, RO ancorché allo scopo di frodare le ragioni dei creditori.
Ed invero, la domanda revocatoria proposta dalla AN in via subordinata è invece fondata e merita accoglimento, nella concorrenza di tutti i requisiti richiesti dalla disposizione di cui all'art. 2901 c.c.
4 In primo luogo, occorre ricordare che ai fini del vittorioso esperimento dell'azione revocatoria non è necessario che l'attore risulti titolare nei confronti del convenuto di un credito definitivamente accertato ma è sufficiente che egli possa vantare una ragione di credito ovverosia anche soltanto una legittima aspettativa di credito che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile (così come argomentato dall'inciso di cui all'art. 2901 c.c. “anche se il credito è soggetto a condizione o a termine”; cfr. in ogni caso Cass. Civ., Sez. III, 15.5.2018, n. 11755; Id., 15.11.2016, n. 23208; Id., Sez. II,
22.3.2016, n. 5619; Id., Sez. III, 9.2.2012, n. 1893; Id., Sez. I, 17.10.2012, n. 21398; Id.,
Sez. III, 5.3.2009, n. 5359; Id., Sez. II, 18.7.2008, n. 20002; Id., Sez. III, 18.3.2003, n.
3981; Id., Sez. II, 29.10.1999, n. 12143).
Tanto premesso appare evidente che nel caso di specie il requisito in questione appare sussistente.
Il credito reclamato da parte della nei confronti di risulta non Pt_1 Controparte_1 soltanto accertato giudizialmente (cfr. doc. n. 13 di parte attrice) bensì anche essere stato reso oggetto di un successivo accordo transattivo, ancorché poi risolto, intervenuto fra le parti in data 16.4.2020 fra le parti (cfr. doc. n. 14 di parte attrice), recante un suo espresso ulteriore riconoscimento.
Peraltro, risultano irrilevanti le contestazioni in merito soltanto all'esatta quantificazione del credito in esame svolte dalle convenute, posto che queste ultime non hanno in alcun modo negato l'esistenza del credito tout court.
In secondo luogo, occorre che il debitore compia un atto idoneo ad incidere sul proprio patrimonio determinandone una alterazione peggiorativa nel senso tanto di una possibile riduzione dei cespiti attivi quanto di una ipoteca assunzione di nuovi obblighi o passività.
Nel caso in esame si tratta, com'è documentato (cfr. doc. n. 21 di parte attrice), dell'“Atto di cessione di quote di con sede in Manerba del Garda” datato 14.2.2023, RO iscritto presso la C.C.I.A.A. di Brescia in data 28.2.2023, per mezzo del quale – fra l'altro
- ha compravenduto a una partecipazione pari al 11,51% Controparte_1 CP_1 del capitale sociale di per un prezzo pari al valore nominale della RO partecipazione medesima e quindi di € 2.582,45=.
5 Si tratta di un atto a titolo oneroso evidentemente idoneo a produrre diretti effetti sul patrimonio della cedente in seno al quale ha cagionato la sostituzione di un cespite mobiliare, peraltro di rilevante valore (cfr. infra), con una somma di denaro (molto più esigua e del cui pagamento peraltro non è stata fornita prova in corso di causa), in ogni caso più “volatile” o comunque facilmente occultabile del primo (cfr. in questo senso
Cass. Civ., Sez. II, 20.10.2008, n. 25490).
In terzo luogo, in logica prosecuzione di quanto appena annotato, mette poi conto di osservare che quanto al requisito dell'eventus (o meglio, periculum) damni risulta poi consolidato l'orientamento giurisprudenziale a mente del quale tale “presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass. Civ., Sez. III, 19.7.2018, n. 19207 ma cfr. anche ex multis Id., Sez. I, 28.2.2018, n. 4728; Id., Sez. VI, 7.5.2015, n. 9170; Id., Sez. III, 3.2.2015,
n. 1902; Id., Sez., III, 9.2.2012, n. 1896; Id., Sez. III, 29.3.2007, n. 7767; Id., 15.2.2007, n.
3470; Id., 14.10.2005, n. 19963).
Ebbene nel caso di specie appare evidente, come su indicato, che il compimento dell'atto di compravendita revocando ha senz'altro pregiudicato le aspettative di soddisfazione dell'attore, avendo comportato la fuoriuscita dal patrimonio di di una Controparte_1 partecipazione sociale del rilevante valore, potenzialmente assoggettabile ad esecuzione forzata.
Ne è evidentemente derivato un affievolimento delle possibilità di concreto realizzo delle pretese del creditore della AN, né del resto è stata fornita in giudizio alcuna prova di segno contrario (nel senso dunque della inesistenza della condizione in esame, come sarebbe stato onere dei convenuti fare, cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. III, Ord. 19.7.2018,
6 n. 19207), pur a fronte della deduzione compiuta dalla AN in merito alla residua incapienza del patrimonio di (cfr. anche doc. n. 27 di parte attrice). Controparte_1
In quarto ed ultimo luogo, occorre valutare la ricorrenza dell'elemento soggettivo il quale si atteggia diversamente a seconda che l'atto di cui si domanda che venga dichiarata l'inefficacia sia stato compiuto anteriormente (essendo richiesto in tal caso il presupposto della cosiddetta dolosa preordinazione) ovvero successivamente (essendo invece in tal caso sufficiente quello della cosiddetta scientia damni) all'assunzione dell'obbligazione.
Orbene, ricordato che posto che l'esercizio dell'azione revocatoria presuppone soltanto l'esistenza di un credito e non già la sua concreta esigibilità (così come confermato nuovamente dall'inciso di cui all'art. 2901 c.c. “anche se il credito è soggetto a condizione o a termine”), al fine di valutare l'anteriorità o la posteriorità del credito rispetto al compimento dell'atto dispositivo deve aversi riguardo esclusivamente al momento in cui il credito è sorto e non già a quello in cui si siano eventualmente verificati eventi idonei ad incidere sulla sua stessa esigibilità (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. III, 10.7.2014, n.
15773; Id., 10.8.2011, n. 17356; Id., 9.4.2009, n. 8680) ovvero si sia conseguito il suo accertamento (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. III, 5.9.2019, n. 22161), appare evidente nel caso di specie che il credito per la cui tutela l'attrice ha proposto la presente azione revocatoria è sorto in epoca anteriore al compimento dell'atto revocando posto che persino il decreto ingiuntivo che lo ha accertato giudizialmente (ovverosia il decreto ingiuntivo n. 4204/2019 d.i. emesso da questo Tribunale in data 17.8.2019: cfr. doc. n.
13 di parte attrice) e la transazione del 16.4.2020 (cfr. 14 di parta attrice) risultano anteriori rispetto alla data in cui è intervenuto l'atto revocando medesimo (ovverosia il
14.2.2023: cfr. doc. n. 21 di parte attrice).
Tanto premesso, occorre dunque valutare (in una prospettiva anche presuntiva, cfr. Cass.
Civ., Sez. III, 9.3.2018, n. 5658; Id., 27.9.2017, n. 22467; Id., Sez. II, 19.11.2015, n. 23666;
Id., Sez. III, n. 18.9.2015, n. 18315; Id., 30.12.2014, n. 27546; Id., Sez. VI, 18.7.2014, n.
16498) se al momento della stipulazione del contratto di compravendita de quo in capo a e (trattandosi di atto a titolo oneroso) ricorressero, Controparte_1 CP_1 rispettivamente, gli elementi della scientia damni e della partecipatio fraudis.
7 Orbene, ricordato come valga ad integrare la scientia damni “la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale” (Cass. Civ., Sez. III, 28.2.2019, n. 5810) e come sussista partecipatio fraudis laddove detta consapevolezza sia comune al terzo acquirente, senza che sia necessaria la
“specifica conoscenza del credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esperita” (Cass. Civ., Sez.
I, 19.3.1996, n. 2303 ma cfr. anche Id., 23.3.2004, n. 5741), ritiene questo Giudice che anche i presupposti soggettivi in esame, nel caso di specie, siano positivamente integrati.
Quanto alla posizione di occorre in primo luogo rilevare come Controparte_1 quest'ultima, alla data del 14.2.2023, avesse già ricevuto la notificazione del decreto ingiuntivo n. 4204/2019 d.i. emesso in data 17.8.2019 da parte del Tribunale di Brescia in favore della AN (cfr. doc. n. 13 di parte attrice) oltreché stipulato la transazione datata 16.4.2020 (cfr. doc. n. 14 di parte attrice).
Ancora, appaiono rilevanti le circostanze per cui nel breve intervallo di Controparte_1 tempo compreso fra il 19.1.2021 ed il 18.3.2021, abbia provveduto a conseguire – quale liquidatrice di entrambe - la cancellazione dal Registro delle imprese delle due società
I.G. Lab S.r.l. e C-Performance S.r.l., rispettivamente ulteriore garante e debitrice principale della AN in relazione alla medesima vicenda obbligatoria che ha visto coinvolta, sempre come garante, la prima.
Da ultimo, la conferma della scientia fraudis in capo a deriva dalla Controparte_1 disamina delle valutazioni svolte dal consulente tecnico d'ufficio nominato, le cui conclusioni questo giudice intende fare integralmente proprie essendo esse esenti da vizi logici e sostenute da adeguata motivazione, anche in relazione alle osservazioni svolte da parte convenuta alla bozza di relazione peritale.
Ed infatti il consulente ad esito della propria indagine ha indicato che “il valore di mercato per il 100% della alla data del 14.2.2023 possa quantificarsi in Euro Parte_2
7.874.015,75 e il valore della quota pari all'11,57% ceduta da a il Controparte_1 CP_1
24.2.2023 proporzionalmente in Euro 906.299,21 e, previo arrotondamento, in Euro 906.300,00”
(cfr. relazione peritale, p. 18).
8 L'enorme divaricazione accertata fra il valore di mercato della partecipazione oggetto della cessione revocanda (€ 906.300,00=) ed il prezzo di vendita pattuito (€ 2.582,45=), del cui pagamento non è stata peraltro neppure fornita prova, appare evidentemente sintomatica dell'intendo fraudatorio che ha animato Controparte_1
Ma non solo, poiché quanto appena rilevato in merito alla rilevantissima differenza fra i due valori richiamati appare determinante anche allo scopo di affermare l'esistenza in capo a dell'elemento soggettivo della partecipatio fraudis. CP_1
Questo, unitamente al complesso reticolo di collegamenti fra le diverse compagini sociali e già dedotti e in larga parte documentati RO Parte_3 CP_1 da parte attrice per mezzo dell'atto di citazione e che le convenute non hanno specificamente contestato, così come pacifica è rimasta l'allegazione dell'esistenza, già in data anteriore a quella di compimento della cessione revocanda, di un rapporto di conoscenza fra ed il legale rappresentante di Avv. Thomas Controparte_1 CP_1
Bajoni.
--=o0o=--
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, con riguardo al valore della causa ed all'attività svolta nonché alla luce della natura della controversia, del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate.
Tanto precisato, avuto “riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione
è diretta” (cfr. art. 5 del D.M. n. 55/2014), appare equo fare riferimento ai parametri previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso fra € 260.000 ed € 520.000,00= (essendo questo lo scaglione entro il quale va comunque collocata la ragione di credito vantata dalla AN, con ciò ricorrendo gli estremi per discostarsi dai valori da quest'ultima esposti in nota spese), con riconoscimento dei valori medi per tutte le fasi del giudizio.
A carico delle convenute vanno altresì definitivamente poste le spese le spese di C.T.U. così come già liquidate con decreto del 10.2.2025.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Brescia, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
dichiara nei confronti l'inefficacia ai sensi dell'art. Parte_1
2901 c.c. del'“Atto di cessione di quote di con sede in Manerba del Garda” RO datato 14.2.2023, iscritto presso la C.C.I.A.A. di Brescia in data 28.2.2023, per mezzo del quale ha compravenduto a una partecipazione pari Controparte_1 CP_1 al 11,51% del capitale sociale di con l'adozione delle conseguenti RO formalità pubblicitarie presso il Registro delle imprese;
condanna e , in solido fra loro, a rifondere a Controparte_1 CP_1 [...] le spese del presente giudizio che liquida in € 1.241,00= Parte_1 per anticipazioni ed € 22.457,00= per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura pari al 15 % al compenso così liquidato, ad
I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge;
pone definitivamente a carico delle convenute le spese di C.T.U. così come già liquidate con decreto del 10.2.2025.
Così deciso in Brescia il 18 luglio 2025
Il Giudice
Alessandro Pernigotto
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV Civile fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni nella persona del Giudice Alessandro Pernigotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9562/2023 R.G. promossa con atto di citazione da:
Parte_1 con l'Avv. Virginio Vilardi,
Attrice contro
Controparte_1
[...] con l'Avv. Mario Bozzetti,
Convenute ritenuta in decisione - a seguito di udienza di rimessione della causa in decisione del
22.5.2025 - sulle seguenti conclusioni: per Voglia l'On.le Tribunale, contrariis reiectis, in via Parte_1 principale nel merito: - dichiararsi la simulazione dell'atto di cessione quote sociali del
14/02/2023, per Notaio Dott. - Rep. n. 7526/4714 e protocollato Persona_1 presso la Camera di Commercio di Brescia in data 28/02/2023 al n° BS-2023-24381, con cui la IG.ra ha ceduto tutte le sue quote (per 11,51% pari a nominali € Controparte_1
2.582,45) della società in favore di e, per RO CP_1
1 l'effetto, ordinarsi al competente funzionario della C.C.I.A.A. di Brescia di procedere alla trascrizione e/o annotazione dell'emananda sentenza;
in via subordinata nel merito: - accertarsi la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. e, pertanto, dichiararsi l'inefficacia nei confronti della dell'atto di cessione Parte_1 quote sociali del 14/02/2023, per Notaio Dott. - Rep. n. Persona_1
7526/4714 e protocollato presso la Camera di Commercio di Brescia in data 28/02/2023 al n° BS-2023-24381, con cui la IG.ra ha ceduto tutte le sue quote (per Controparte_1
11,51% pari a nominali € 2.582,45) della società in favore di RO
, al fine di ricostituire il patrimonio della IG.ra a CP_1 Controparte_1 garanzia del credito di parte attrice;
in ogni caso: - ordinarsi al competente funzionario della Camera di Commercio di Brescia di procedere alla trascrizione e/o annotazione dell'emananda sentenza;
spese e compensi professionali rifusi. per e In via preliminare e/o pregiudiziale, in ogni caso: Controparte_1 CP_1
- dichiarare nulla la notifica della citazione nei confronti della sig.ra per essere CP_1 stata eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, nonché dal domicilio effettivo - dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito, in applicazione della Convenzione di Bruxelles del 1968, e rimettere la causa al giudice del Tribunale competente, che si indica nel Tribunale Civile Cantonale svizzero, ovvero del Tribunale
Cantonale Commerciale svizzero, del Canton Ticino, ove hanno residenza, sede e domicilio le parti convenute. Nel merito, in via principale: - accertare che il credito non è vero e liquido, oltre che essere contestato nel suo ammontare - rigettare le avverse domande, eccezioni e deduzioni tutte formulate nell'atto di citazione per i motivi esposti nella presente comparsa di costituzione e risposta. In via istruttoria: Ci si oppone alla richiesta CTU in quanto superflua ed esplorativa. Con ogni più ampia riserva in merito consentita nei prefiggendi termini di legge, ivi compresa la facoltà di indicare un CTP qualora la fase periziale venga espletata. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi legali per l'attività di cui al presente procedimento.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 (a seguire, più brevemente, la ha convenuto in Parte_1 Pt_1 giudizio e allo scopo di sentire dichiarato inefficace nei Controparte_1 CP_1 propri riguardi in via principale per simulazione assoluta nonché in via subordinata ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'“Atto di cessione di quote di con sede in Manerba del RO
Garda” datato 14.2.2023, iscritto presso la C.C.I.A.A. di Brescia in data 28.2.2023, per mezzo del quale – fra l'altro - ha compravenduto a una Controparte_1 CP_1 partecipazione pari al 11,51% del capitale sociale di per un prezzo pari RO al valore nominale della partecipazione medesima e quindi di € 2.582,45=.
Con comparsa depositata in data 11.1.2024 si sono costituite in giudizio Controparte_1 eccependo la nullità della notificazione dell'atto di citazione curata nei confronti di
[...]
l'incompetenza del Tribunale di Brescia in favore del Tribunale Civile CP_1
Cantonale Svizzero ovvero del Tribunale Cantonale Commerciale Controparte_3
nonché l'infondatezza nel merito delle domande attoree.
[...]
A seguito del deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. la causa è stata istruita documentalmente e per mezzo di consulenza tecnica d'ufficio (disposta sul seguente quesito “Letti gli atti e i documenti di causa e raccolte tutte le informazioni utili presso le parti e presso i pubblici uffici, determini il c.t.u. il valore di mercato della quota dell'11,51% in
[...]
Controparte_
- oggetto della cessione revocanda - alla data del 14.02.2023 secondo il criterio di valutazione dal c.t.u. ritenuto più idoneo alla luce dell'assetto economico-patrimoniale di CP_2
della tipologia di attività dalla stessa svolta e del settore di riferimento”) ed all'udienza del
[...]
22.5.2025 è stata rimessa in decisione sulle conclusioni su riportate ex artt. 189 e 281 quinquies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di nullità della notificazione opposta da non coglie nel Controparte_1 segno.
In disparte la circostanza per cui ha ricevuto personalmente la Controparte_1 notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio (cfr. nota di deposito di parte attrice del 28.12.2023), va rilevato che la pur ipotetica invalidità della notificazione lamentata da parte attrice in relazione alla non corretta individuazione del luogo della
3 notificazione medesima potrebbe al più comportarne la nullità (cfr. (Cass. Civ., SS.UU.,
20.7.2016, n. 14917), senz'altro sanabile – anzi, sanata – per effetto della costituzione in giudizio della parte interessata (cfr. art. 156, c. III, c.p.c.).
Anche l'eccezione di difetto di competenza opposta dalle convenute, da riqualificarsi quale eccezione di difetto di giurisdizione in favore dell'autorità giurisdizionale svizzera, non può trovare accoglimento.
Sul punto occorre richiamare la convenzione di Lugano II stipulata in data 30.10.2007 e vincolante – fra gli altri – per la Svizzera e per l'Unione Europea, la quale se da un lato non prevede una specifica disposizione in materia di actio pauliana (del resto, neppure il diritto unionale la prevede: cfr. Trib. Milano, 5.2.2014), dall'altro stabilisce all'art.
5.1.a) che “La persona domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione può essere convenuta in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione:
1. a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita”.
Dacché, posto che le domande formulate da parte attrice tendono comunque, per il tramite di una richiesta dichiarazione di inefficacia relativa di un atto, a fornire tutela ad un rapporto obbligatorio (in tal senso cfr. anche Cass. Civ., Sez. III, 24.1.2020, n. 1594), pare potersi affermare che correttamente e (quanto alla Controparte_1 CP_1 posizione di quest'ultima, cfr. art.
6.1. della Convenzione Lugano II) sono state convenute innanzi all'autorità giurisdizionale italiana, posto che l'obbligazione pecuniaria per la cui soddisfazione, nei termini citati, si è attivata la AN non solo è sorta ma deve anche essere eseguita (cfr. art. 1182, c. III, c.c.) nello Stato Italiano.
Ciò premesso, la domanda di simulazione assoluta proposta dalla AN in via principale non può trovare accoglimento: le circostanze dedotte dalle parti e comprovate in corso di causa confermano invero che e hanno effettivamente Controparte_1 CP_1 voluto porre in essere l'atto di cessione di quote di datato 14.2.2023, RO ancorché allo scopo di frodare le ragioni dei creditori.
Ed invero, la domanda revocatoria proposta dalla AN in via subordinata è invece fondata e merita accoglimento, nella concorrenza di tutti i requisiti richiesti dalla disposizione di cui all'art. 2901 c.c.
4 In primo luogo, occorre ricordare che ai fini del vittorioso esperimento dell'azione revocatoria non è necessario che l'attore risulti titolare nei confronti del convenuto di un credito definitivamente accertato ma è sufficiente che egli possa vantare una ragione di credito ovverosia anche soltanto una legittima aspettativa di credito che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile (così come argomentato dall'inciso di cui all'art. 2901 c.c. “anche se il credito è soggetto a condizione o a termine”; cfr. in ogni caso Cass. Civ., Sez. III, 15.5.2018, n. 11755; Id., 15.11.2016, n. 23208; Id., Sez. II,
22.3.2016, n. 5619; Id., Sez. III, 9.2.2012, n. 1893; Id., Sez. I, 17.10.2012, n. 21398; Id.,
Sez. III, 5.3.2009, n. 5359; Id., Sez. II, 18.7.2008, n. 20002; Id., Sez. III, 18.3.2003, n.
3981; Id., Sez. II, 29.10.1999, n. 12143).
Tanto premesso appare evidente che nel caso di specie il requisito in questione appare sussistente.
Il credito reclamato da parte della nei confronti di risulta non Pt_1 Controparte_1 soltanto accertato giudizialmente (cfr. doc. n. 13 di parte attrice) bensì anche essere stato reso oggetto di un successivo accordo transattivo, ancorché poi risolto, intervenuto fra le parti in data 16.4.2020 fra le parti (cfr. doc. n. 14 di parte attrice), recante un suo espresso ulteriore riconoscimento.
Peraltro, risultano irrilevanti le contestazioni in merito soltanto all'esatta quantificazione del credito in esame svolte dalle convenute, posto che queste ultime non hanno in alcun modo negato l'esistenza del credito tout court.
In secondo luogo, occorre che il debitore compia un atto idoneo ad incidere sul proprio patrimonio determinandone una alterazione peggiorativa nel senso tanto di una possibile riduzione dei cespiti attivi quanto di una ipoteca assunzione di nuovi obblighi o passività.
Nel caso in esame si tratta, com'è documentato (cfr. doc. n. 21 di parte attrice), dell'“Atto di cessione di quote di con sede in Manerba del Garda” datato 14.2.2023, RO iscritto presso la C.C.I.A.A. di Brescia in data 28.2.2023, per mezzo del quale – fra l'altro
- ha compravenduto a una partecipazione pari al 11,51% Controparte_1 CP_1 del capitale sociale di per un prezzo pari al valore nominale della RO partecipazione medesima e quindi di € 2.582,45=.
5 Si tratta di un atto a titolo oneroso evidentemente idoneo a produrre diretti effetti sul patrimonio della cedente in seno al quale ha cagionato la sostituzione di un cespite mobiliare, peraltro di rilevante valore (cfr. infra), con una somma di denaro (molto più esigua e del cui pagamento peraltro non è stata fornita prova in corso di causa), in ogni caso più “volatile” o comunque facilmente occultabile del primo (cfr. in questo senso
Cass. Civ., Sez. II, 20.10.2008, n. 25490).
In terzo luogo, in logica prosecuzione di quanto appena annotato, mette poi conto di osservare che quanto al requisito dell'eventus (o meglio, periculum) damni risulta poi consolidato l'orientamento giurisprudenziale a mente del quale tale “presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass. Civ., Sez. III, 19.7.2018, n. 19207 ma cfr. anche ex multis Id., Sez. I, 28.2.2018, n. 4728; Id., Sez. VI, 7.5.2015, n. 9170; Id., Sez. III, 3.2.2015,
n. 1902; Id., Sez., III, 9.2.2012, n. 1896; Id., Sez. III, 29.3.2007, n. 7767; Id., 15.2.2007, n.
3470; Id., 14.10.2005, n. 19963).
Ebbene nel caso di specie appare evidente, come su indicato, che il compimento dell'atto di compravendita revocando ha senz'altro pregiudicato le aspettative di soddisfazione dell'attore, avendo comportato la fuoriuscita dal patrimonio di di una Controparte_1 partecipazione sociale del rilevante valore, potenzialmente assoggettabile ad esecuzione forzata.
Ne è evidentemente derivato un affievolimento delle possibilità di concreto realizzo delle pretese del creditore della AN, né del resto è stata fornita in giudizio alcuna prova di segno contrario (nel senso dunque della inesistenza della condizione in esame, come sarebbe stato onere dei convenuti fare, cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. III, Ord. 19.7.2018,
6 n. 19207), pur a fronte della deduzione compiuta dalla AN in merito alla residua incapienza del patrimonio di (cfr. anche doc. n. 27 di parte attrice). Controparte_1
In quarto ed ultimo luogo, occorre valutare la ricorrenza dell'elemento soggettivo il quale si atteggia diversamente a seconda che l'atto di cui si domanda che venga dichiarata l'inefficacia sia stato compiuto anteriormente (essendo richiesto in tal caso il presupposto della cosiddetta dolosa preordinazione) ovvero successivamente (essendo invece in tal caso sufficiente quello della cosiddetta scientia damni) all'assunzione dell'obbligazione.
Orbene, ricordato che posto che l'esercizio dell'azione revocatoria presuppone soltanto l'esistenza di un credito e non già la sua concreta esigibilità (così come confermato nuovamente dall'inciso di cui all'art. 2901 c.c. “anche se il credito è soggetto a condizione o a termine”), al fine di valutare l'anteriorità o la posteriorità del credito rispetto al compimento dell'atto dispositivo deve aversi riguardo esclusivamente al momento in cui il credito è sorto e non già a quello in cui si siano eventualmente verificati eventi idonei ad incidere sulla sua stessa esigibilità (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. III, 10.7.2014, n.
15773; Id., 10.8.2011, n. 17356; Id., 9.4.2009, n. 8680) ovvero si sia conseguito il suo accertamento (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. III, 5.9.2019, n. 22161), appare evidente nel caso di specie che il credito per la cui tutela l'attrice ha proposto la presente azione revocatoria è sorto in epoca anteriore al compimento dell'atto revocando posto che persino il decreto ingiuntivo che lo ha accertato giudizialmente (ovverosia il decreto ingiuntivo n. 4204/2019 d.i. emesso da questo Tribunale in data 17.8.2019: cfr. doc. n.
13 di parte attrice) e la transazione del 16.4.2020 (cfr. 14 di parta attrice) risultano anteriori rispetto alla data in cui è intervenuto l'atto revocando medesimo (ovverosia il
14.2.2023: cfr. doc. n. 21 di parte attrice).
Tanto premesso, occorre dunque valutare (in una prospettiva anche presuntiva, cfr. Cass.
Civ., Sez. III, 9.3.2018, n. 5658; Id., 27.9.2017, n. 22467; Id., Sez. II, 19.11.2015, n. 23666;
Id., Sez. III, n. 18.9.2015, n. 18315; Id., 30.12.2014, n. 27546; Id., Sez. VI, 18.7.2014, n.
16498) se al momento della stipulazione del contratto di compravendita de quo in capo a e (trattandosi di atto a titolo oneroso) ricorressero, Controparte_1 CP_1 rispettivamente, gli elementi della scientia damni e della partecipatio fraudis.
7 Orbene, ricordato come valga ad integrare la scientia damni “la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale” (Cass. Civ., Sez. III, 28.2.2019, n. 5810) e come sussista partecipatio fraudis laddove detta consapevolezza sia comune al terzo acquirente, senza che sia necessaria la
“specifica conoscenza del credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esperita” (Cass. Civ., Sez.
I, 19.3.1996, n. 2303 ma cfr. anche Id., 23.3.2004, n. 5741), ritiene questo Giudice che anche i presupposti soggettivi in esame, nel caso di specie, siano positivamente integrati.
Quanto alla posizione di occorre in primo luogo rilevare come Controparte_1 quest'ultima, alla data del 14.2.2023, avesse già ricevuto la notificazione del decreto ingiuntivo n. 4204/2019 d.i. emesso in data 17.8.2019 da parte del Tribunale di Brescia in favore della AN (cfr. doc. n. 13 di parte attrice) oltreché stipulato la transazione datata 16.4.2020 (cfr. doc. n. 14 di parte attrice).
Ancora, appaiono rilevanti le circostanze per cui nel breve intervallo di Controparte_1 tempo compreso fra il 19.1.2021 ed il 18.3.2021, abbia provveduto a conseguire – quale liquidatrice di entrambe - la cancellazione dal Registro delle imprese delle due società
I.G. Lab S.r.l. e C-Performance S.r.l., rispettivamente ulteriore garante e debitrice principale della AN in relazione alla medesima vicenda obbligatoria che ha visto coinvolta, sempre come garante, la prima.
Da ultimo, la conferma della scientia fraudis in capo a deriva dalla Controparte_1 disamina delle valutazioni svolte dal consulente tecnico d'ufficio nominato, le cui conclusioni questo giudice intende fare integralmente proprie essendo esse esenti da vizi logici e sostenute da adeguata motivazione, anche in relazione alle osservazioni svolte da parte convenuta alla bozza di relazione peritale.
Ed infatti il consulente ad esito della propria indagine ha indicato che “il valore di mercato per il 100% della alla data del 14.2.2023 possa quantificarsi in Euro Parte_2
7.874.015,75 e il valore della quota pari all'11,57% ceduta da a il Controparte_1 CP_1
24.2.2023 proporzionalmente in Euro 906.299,21 e, previo arrotondamento, in Euro 906.300,00”
(cfr. relazione peritale, p. 18).
8 L'enorme divaricazione accertata fra il valore di mercato della partecipazione oggetto della cessione revocanda (€ 906.300,00=) ed il prezzo di vendita pattuito (€ 2.582,45=), del cui pagamento non è stata peraltro neppure fornita prova, appare evidentemente sintomatica dell'intendo fraudatorio che ha animato Controparte_1
Ma non solo, poiché quanto appena rilevato in merito alla rilevantissima differenza fra i due valori richiamati appare determinante anche allo scopo di affermare l'esistenza in capo a dell'elemento soggettivo della partecipatio fraudis. CP_1
Questo, unitamente al complesso reticolo di collegamenti fra le diverse compagini sociali e già dedotti e in larga parte documentati RO Parte_3 CP_1 da parte attrice per mezzo dell'atto di citazione e che le convenute non hanno specificamente contestato, così come pacifica è rimasta l'allegazione dell'esistenza, già in data anteriore a quella di compimento della cessione revocanda, di un rapporto di conoscenza fra ed il legale rappresentante di Avv. Thomas Controparte_1 CP_1
Bajoni.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, con riguardo al valore della causa ed all'attività svolta nonché alla luce della natura della controversia, del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate.
Tanto precisato, avuto “riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione
è diretta” (cfr. art. 5 del D.M. n. 55/2014), appare equo fare riferimento ai parametri previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso fra € 260.000 ed € 520.000,00= (essendo questo lo scaglione entro il quale va comunque collocata la ragione di credito vantata dalla AN, con ciò ricorrendo gli estremi per discostarsi dai valori da quest'ultima esposti in nota spese), con riconoscimento dei valori medi per tutte le fasi del giudizio.
A carico delle convenute vanno altresì definitivamente poste le spese le spese di C.T.U. così come già liquidate con decreto del 10.2.2025.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Brescia, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
dichiara nei confronti l'inefficacia ai sensi dell'art. Parte_1
2901 c.c. del'“Atto di cessione di quote di con sede in Manerba del Garda” RO datato 14.2.2023, iscritto presso la C.C.I.A.A. di Brescia in data 28.2.2023, per mezzo del quale ha compravenduto a una partecipazione pari Controparte_1 CP_1 al 11,51% del capitale sociale di con l'adozione delle conseguenti RO formalità pubblicitarie presso il Registro delle imprese;
condanna e , in solido fra loro, a rifondere a Controparte_1 CP_1 [...] le spese del presente giudizio che liquida in € 1.241,00= Parte_1 per anticipazioni ed € 22.457,00= per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura pari al 15 % al compenso così liquidato, ad
I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge;
pone definitivamente a carico delle convenute le spese di C.T.U. così come già liquidate con decreto del 10.2.2025.
Così deciso in Brescia il 18 luglio 2025
Il Giudice
Alessandro Pernigotto
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